15.2023.64
Ricorso contro il rifiuto dell’UE di dichiarare la caducità di un sequestro a seguito della perenzione dell’esecuzione a convalida
16 febbraio 2024Italiano12 min
(inc. 14.2019.53) questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore,
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Incarto n.
15.2023.64
Lugano
16 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 23 giugno 2023 di
RI 1 c/o __________,
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il provvedimento 21 giugno 2023, con il quale esso
ha confermato la validità del sequestro n. __________ eseguito a domanda del
creditore sequestrante
PI 1, IT-
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Adita
con reclamo presentato il 14 marzo 2019 da PI 1, con sentenza del 6 giugno 2019
(inc. 14.2019.53) questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore,
ha riformato la decisione 1° marzo 2019 del Pretore del Distretto di Lugano
(inc. SO.2019.1075), sezione 5, ordinando alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) di eseguire il sequestro di diversi valori patrimoniali appartenenti
direttamente o indirettamente a__________ RI 1 sino a concorrenza di fr. 1'512'842.10
e di fr. 51'057.20 oltre a interessi.
B. Dando
seguito alla sentenza, il 7 giugno 2019 l’UE ha eseguito il sequestro e il 13
giugno ha emesso il relativo verbale, poi rettificato il 24 giugno successivo.
C. Venuta
a conoscenza del sequestro, con due distinti allegati del 21 e 24 giugno 2019 RI
1 ha presentato opposizione contro di esso dinanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5.
D. Ricevuto
il verbale di sequestro il 14 giugno 2019, il successivo 24 giugno PI 1 ha promosso
contro RI 1 l’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro per l’incasso
di fr. 113'710.–, fr. 1'399'132.10 e fr. 51'057.20 oltre ad
accessori. Preso atto del precetto esecutivo il 5 agosto 2019, lo stesso giorno
RI 1 vi ha interposto opposizione.
E. Il
18 novembre 2020 PI 1 ha presentato davanti alla Pretura del Distretto di
Lugano un’istanza di conciliazione, chiedendo la condanna di RI 1 al pagamento
a suo favore di € 2'453'997.91, € 1'226'326.63, € 365'000.– e fr. 175'000.–
oltre a interessi. Fallito il tentativo di conciliazione, il 4 maggio 2021 PI 1
ha inoltrato alla stessa Pretura una petizione volta in particolare a condannare
RI 1 a pagare € 2'453'997.91 e a concedere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta da lei al precetto esecutivo n. __________, limitatamente a fr. 113'710.–
e fr. 1'399'132.10 oltre ad accessori. Siffatta azione è tuttora al vaglio
del Pretore (inc. __________).
F. Con
sentenza dell’8 giugno 2021 (inc. __________) il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha parzialmente accolto l’opposizione al sequestro di RI 1,
limitandolo sino a concorrenza di fr. 51'057.20 oltre a interessi. Adita
su reclamo di entrambe le parti, mediante decisione del 31 gennaio 2022 (inc.
14.2021. 89/90) questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, ha riformato la sentenza
pretorile, respingendo l’opposizione al sequestro.
G. Il
21 giugno 2021 PI 1 ha pure inoltrato un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dall’escussa limitatamente alla somma di fr. 51'057.20 oltre
agli interessi. Con sentenza del 29 settembre 2021 (__________) il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza.
H. Sulla
scorta della domanda di continuazione dell’esecuzione presentata da PI 1 il 22
ottobre 2021, limitatamente alla pretesa per spese legali penali di fr. 51'057.20,
il 13 maggio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento (con il n. __________a)
per il 10 giugno 2022 a concorrenza di fr. 34'728.– complessivi (men-tre
per il saldo l’esecuzione è rimasta registrata con il n. __________ e sospesa
da opposizione). In sostituzione di tale atto, il 25 maggio l’Ufficio ha emesso
un nuovo avviso di pignoramento per il 16 agosto 2022 a concorrenza della somma
rettificata di fr. 63'847.60 spese e interessi compresi.
I. A
seguito dei ricorsi del 3 giugno e 26 agosto 2022 di RI 1 contro gli avvisi di
pignoramento, con sentenza del 16 gennaio 2023 (inc. 15.2022.78), questa Camera
ha constatato che l’esecuzione n. __________a era diventata perenta il 5
agosto 2020 e ha quindi dichiarato nulli i provvedimenti impugnati.
L. In
virtù di tale decisione, tramite scritti del 29 maggio e 14 giugno 2023 RI 1 ha
chiesto all’Ufficio di constatare la perenzione anche dell’esecuzione n. __________,
dichiarare la caducità del sequestro n. __________ e liberare i beni
sequestrati. Il 21 giugno 2023 l’UE ha respinto la domanda, confermando la
validità del sequestro.
M. Con
ricorso del 23 giugno 2023 RI 1 si aggrava contro la decisione dell’organo esecutivo,
chiedendo alla Camera di annullarla o dichiararne la nullità e di constatare l’intervenuta
decadenza del sequestro, liberando i valori patrimoniali sequestrati.
N. Mediante
osservazioni del 14 luglio 2023 PI 1 si oppone
al ricorso, postulandone la reiezione, come pure l’organo esecutivo
nelle sue del 19 luglio 2023.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 21 giugno 2023 dall’UE, il ricorso
presentato il 23 giugno successivo è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF).
2.
La
ricorrente sostiene che con la sentenza del 16 gennaio 2023 questa Camera ha
accertato che l’esecuzione n. __________ è caduta in perenzione il 5 agosto
2020, ovvero prima che PI 1 avviasse, il 18 novembre 2020, l’azione di
accertamento delle sue pretese, sicché, secondo l’insorgente, l’Ufficio avrebbe
dovuto constatare la caducità del sequestro, in applicazione dell’art. 280 n.
2.
LEF. Per abbondanza, RI 1 rileva altresì che l’azione promossa dal
sequestrante risulta comunque del tutto scollegata dalla procedura di convalida
del sequestro, siccome egli ha fatto valere un credito completamente diverso
rispetto a quello garantito dal sequestro e indicato nel precetto esecutivo
n. __________.
Da
parte sua, il resistente osserva che, a seguito dell’opposizione al sequestro,
i termini di convalida previsti dall’art. 279 LEF sono rimasti sospesi dal 21
giugno 2019 al 31 gennaio 2022, ragione per cui la causa creditoria da lui inoltrata
il 4 maggio 2021 ha tempestivamente convalidato il sequestro e, a differenza
dell’esecuzione, non è caduta in perenzione, essendo tuttora pendente dinanzi
alla Pretura. Egli rileva altresì che nel caso concreto non era tenuto a
presentare una domanda di esecuzione a convalida del sequestro, ma ha agito in
tal modo solo per scrupolo di diligenza, siccome i termini per interporre opposizione
al sequestro e per promuovere l’esecuzione sono i medesimi (10 giorni). A sua
detta, tale comportamento non può però ora pregiudicarlo, l’art. 279 cpv. 4 LEF
consentendogli di promuovere ancora l’esecuzione entro dieci giorni dalla
notificazione della decisione mediante la quale il suo credito verrà
riconosciuto. Rimarca in proposito che “nel caso concreto, non vi è una preventiva
esecuzione, stante come quella di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano è
stata dichiarata perenta da questa lod. Autorità con decisione del 16 gennaio
2023”. Fa infine notare che, contrariamente a quanto
asserisce la ricorrente, “l’azione
promossa con petizione del 4 maggio 2021 si riferisce al sequestro oggetto di
questa procedura, come esplicitamente indicato nella petizione, in particolare
par. 21 pag. 7 e par 39, pagg. 14 e 15”.
L’Ufficio,
dal canto suo, si limita a ribadire il contenuto del provvedimento impugnato, secondo
cui i termini di convalida del sequestro sono rimasti sospesi dal 21 giugno
2019.
al 31 gennaio 2022, sicché la petizione presentata dal creditore il 4
maggio 2021, che fa seguito alla procedura di conciliazione avviata con istanza
del 18 novembre 2020, ha convalidato il sequestro. L’organo esecutivo è quindi
del parere che, conformemente all’art. 279 cpv. 4 LEF, il creditore dovrà
unicamente promuovere una nuova esecuzione a convalida entro dieci giorni da quando
verrà notificata la sentenza definitiva.
2.1
Giusta
l’art. 279 LEF, il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di
promuovere l’esecuzione o l’azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla
notificazione del verbale di sequestro (cpv. 1). Se il debitore ha fatto
opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione dell’esemplare
a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell’opposizione
o promuovere l’azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto
non è ammessa, il creditore deve promuovere l’azione entro dieci giorni dalla
notificazione della decisione (cpv. 2). Se il creditore ha promosso l’azione
di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l’esecuzione
entro dieci giorni dalla notificazione della decisione (cpv. 4). I termini
previsti dall’art. 279 LEF rimangono sospesi durante la procedura di
opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull’opposizione (cpv. 5
n. 1). Il sequestro decade per legge, tra l’altro, se il creditore ritira o
lascia perimere l’azione o l’esecuzione (art. 280 n. 2 LEF; DTF 138 III 528 consid.
4; sentenze del Tribunale federale 5A_569/2019 del 17 ottobre 2019 consid. 3.1
e 5A_306/2007 del 19 settembre 2007 consid. 4.2.1). Competente
per accertare la revoca del sequestro, o meglio la sua caducità (come nelle
marginali dell’art. 280 LEF in tedesco [“Dahinfallen”] e in francese [“caducité”]), è l’ufficio d’esecuzione
che ha eseguito il sequestro e, su ricorso, l’autorità di vigilanza (sentenze
del Tribunale federale 5A_885-886/2021 del 14 aprile 2022, consid. 2.3, e della
CEF 15. 2023.22/62 del 22 agosto 2023, consid. 4). L’autorità esecutiva deve inoltre
procedere d’ufficio al dissequestro (DTF 106 III 93 consid. 1; sentenza della
CEF 15.2023.16 del 23 giugno 2023, consid. 2).
2.2
Nel
caso in rassegna, PI 1 ha inizialmente scelto di convalidare il sequestro
mediante la promozione di un’esecuzione nel senso dell’art. 279 cpv. 1 LEF,
come del resto si evince dall’osservazione figurante in calce alla domanda di
esecuzione del 24 giugno 2019 (v. doc. H). La convalida è avvenuta tempestivamente, ma il sequestrante ha inoltrato la
domanda di continuazione dell’esecuzione, limitata alla pretesa per spese
legali penali di fr. 51'057.20,
soltanto il 21 ottobre 2021, ovverosia dopo la scadenza
del termine di perenzione di un anno dalla notificazione del precetto
esecutivo a RI 1 (del 5 agosto 2019) previsto dall’art. 88 cpv. 2 LEF, come già
aveva accertato questa Camera nella sentenza del 16 gennaio 2023 (sopra ad I), con
cui ha constatato la perenzione dell’esecuzione n. __________a, volta appunto
al pagamento della sola pretesa di fr. 51'057.20 oltre a interessi e spese
(sopra ad H). Ora, a prescindere dal fatto che in quella decisione, in assenza
di una conclusione in tal senso, non è stata appurata la perenzione anche dell’esecuzione n. __________,
che verte sulla parte rimanente delle pretese fatte valere da PI 1, è indubbio che
il creditore sequestrante non ha presentato alcun’altra domanda di
proseguimento entro il 5 agosto 2020, motivo per cui anche l’esecuzione n. __________
risulta perenta.
2.3
Ciononostante,
con l’opposizione al sequestro del 21 giugno 2019 di RI 1 (sopra ad C) il
termine di dieci giorni di convalida previsto dall’art. 279 cpv. 1 LEF, iniziato
a decorrere dalla notifica del verbale avvenuta il 14 giugno 2019 (sopra ad D),
è rimasto sospeso durante tutta la procedura di opposizione (art. 279 cpv. 5
LEF), ovvero almeno fino all’emanazione della sentenza pretorile dell’8 giugno
2021.
(sopra ad F). Ne consegue che sia l’istanza di conciliazione del 18
novembre 2020 sia la petizione del 4 maggio 2021 sono state promosse entro il
termine di convalida. Ora, mediante tali azioni PI 1 ha fatto valere nei
confronti di RI 1 segnatamente una pretesa
di restituzione fondata sull’art. 400 cpv. 1 CO di complessivi € 2'453'997.91
(ridotta nella petizione a € 2'430'044.61). In tale pretesa è in particolare incluso
il credito di fr. 1'512'842.10 (pari a
€ 1'330'438.91 al tasso del cambio vigente alla data d’inoltro dell’istanza
di sequestro) oltre ad accessori, a garanzia del quale PI 1 ha ottenuto il noto
sequestro, come emerge dalla sentenza citata 14.2019.53 (v. consid. 5.4/a e
dispositivo n. 1) e dalla petizione stessa (v. doc. N, pagg. 10 e 14). L’azione di accertamento del credito introdotta dapprima
con l’istanza di conciliazione e proseguita poi con la petizione ha pertanto
anch’essa convalidato tempestivamente il sequestro.
Detto
altrimenti, nello stesso termine di dieci giorni il sequestrante non si è
limitato a promuovere l’esecuzione, ma anche l’azione a convalida del
sequestro, sicché la perenzione della prima, avvenuta il 5 agosto 2020, non
preclude l’efficacia della seconda a convalidare il sequestro. Come sostiene a
ragione nelle sue osservazioni, il resistente non era infatti obbligato a
promuovere l’esecuzione, ma avrebbe potuto presentare anche solo l’azione ai
fini della convalida. Ora, l’utilizzo nel contempo di entrambe le vie offerte
dalla legge non può pregiudicarlo, di modo che anche alla luce dell’art. 280 n.
2.
LEF, la perenzione della sola esecuzione non può avere per effetto, nella
fattispecie, di far decadere il sequestro, siccome permane convalidato dall’azione
tuttora pendente.
Come
rilevano rettamente il sequestrante e l’UE, entro
dieci giorni dalla notificazione della decisione che dovesse accogliere la sua
petizione, PI 1 potrà dunque ancora promuovere una (nuova)
esecuzione a convalida del sequestro in virtù dell’art. 279 cpv.
4.
LEF. Alla luce di tali considerazioni, l’operato dell’UE risulta pertanto conforme
alla legge, mentre il ricorso s’avvera infondato.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.