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Decisione

15.2023.64

Ricorso contro il rifiuto dell’UE di dichiarare la caducità di un sequestro a seguito della perenzione dell’esecuzione a convalida

16 febbraio 2024Italiano12 min

(inc. 14.2019.53) questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.64

Lugano

16 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 23 giugno 2023 di

RI 1 c/o __________,

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il provvedimento 21 giugno 2023, con il quale esso

ha confermato la validità del sequestro n. __________ eseguito a domanda del

creditore sequestrante

PI 1, IT-

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Adita

con reclamo presentato il 14 marzo 2019 da PI 1, con sentenza del 6 giugno 2019

(inc. 14.2019.53) questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore,

ha riformato la decisione 1° marzo 2019 del Pretore del Distretto di Lugano

(inc. SO.2019.1075), sezione 5, ordinando alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) di eseguire il sequestro di diversi valori patrimoniali appartenenti

direttamente o indirettamen­te a__________ RI 1 sino a concorrenza di fr. 1'512'842.10

e di fr. 51'057.20 oltre a interessi.

B. Dando

seguito alla sentenza, il 7 giugno 2019 l’UE ha eseguito il sequestro e il 13

giugno ha emesso il relativo verbale, poi rettificato il 24 giugno successivo.

C. Venuta

a conoscenza del sequestro, con due distinti allegati del 21 e 24 giugno 2019 RI

1 ha presentato opposizione contro di esso dinanzi alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5.

D. Ricevuto

il verbale di sequestro il 14 giugno 2019, il successivo 24 giugno PI 1 ha promosso

contro RI 1 l’e­­secuzione n. __________ a convalida del sequestro per l’incasso

di fr. 113'710.–, fr. 1'399'132.10 e fr. 51'057.20 oltre ad

accessori. Preso atto del precetto esecutivo il 5 agosto 2019, lo stesso giorno

RI 1 vi ha interposto opposizione.

E. Il

18 novembre 2020 PI 1 ha presentato davanti alla Pretura del Distretto di

Lugano un’istanza di conciliazione, chiedendo la condanna di RI 1 al pagamento

a suo favore di € 2'453'997.91, € 1'226'326.63, € 365'000.– e fr. 175'000.–

oltre a interessi. Fallito il tentativo di conciliazione, il 4 maggio 2021 PI 1

ha inoltrato alla stessa Pretura una petizione volta in particolare a condannare

RI 1 a pagare € 2'453'997.91 e a concedere il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta da lei al precetto esecutivo n. __________, limitatamente a fr. 113'710.–

e fr. 1'399'132.10 oltre ad accessori. Siffatta azione è tuttora al vaglio

del Pretore (inc. __________).

F. Con

sentenza dell’8 giugno 2021 (inc. __________) il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, ha parzialmente accolto l’op­­posizione al sequestro di RI 1,

limitandolo sino a concorrenza di fr. 51'057.20 oltre a interessi. Adita

su reclamo di entram­be le parti, mediante decisione del 31 gennaio 2022 (inc.

14.2021. 89/90) questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, ha riformato la sentenza

pretorile, respingendo l’opposizio­­ne al sequestro.

G. Il

21 giugno 2021 PI 1 ha pure inoltrato un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione

interposta dall’escussa limitatamente alla somma di fr. 51'057.20 oltre

agli interessi. Con senten­za del 29 settembre 2021 (__________) il Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza.

H. Sulla

scorta della domanda di continuazione dell’esecuzione presentata da PI 1 il 22

ottobre 2021, limitatamente alla pretesa per spese legali penali di fr. 51'057.20,

il 13 maggio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento (con il n. __________a)

per il 10 giugno 2022 a concorrenza di fr. 34'728.– complessivi (men-tre

per il saldo l’esecuzione è rimasta registrata con il n. __________ e sospesa

da opposizione). In sostituzione di tale atto, il 25 maggio l’Ufficio ha emesso

un nuovo avviso di pignoramento per il 16 agosto 2022 a concorrenza della somma

rettificata di fr. 63'847.60 spese e interessi compresi.

I. A

seguito dei ricorsi del 3 giugno e 26 agosto 2022 di RI 1 contro gli avvisi di

pignoramento, con sentenza del 16 gennaio 2023 (inc. 15.2022.78), questa Camera

ha constatato che l’ese­­cuzione n. __________a era diventata perenta il 5

agosto 2020 e ha quindi dichiarato nulli i provvedimenti impugnati.

L. In

virtù di tale decisione, tramite scritti del 29 maggio e 14 giugno 2023 RI 1 ha

chiesto all’Ufficio di constatare la perenzione anche dell’esecuzione n. __________,

dichiarare la caducità del sequestro n. __________ e liberare i beni

sequestrati. Il 21 giugno 2023 l’UE ha respinto la domanda, confermando la

validità del sequestro.

M. Con

ricorso del 23 giugno 2023 RI 1 si aggrava contro la decisione dell’organo esecutivo,

chiedendo alla Camera di annullarla o dichiararne la nullità e di constatare l’intervenuta

decaden­za del sequestro, liberando i valori patrimoniali sequestrati.

N. Mediante

osservazioni del 14 luglio 2023 PI 1 si oppone

al ricorso, postulandone la reiezione, come pure l’organo ese­cutivo

nelle sue del 19 luglio 2023.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 21 giugno 2023 dall’UE, il ricorso

presentato il 23 giugno successivo è in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF).

2.

La

ricorrente sostiene che con la sentenza del 16 gennaio 2023 questa Camera ha

accertato che l’esecuzione n. __________ è caduta in perenzione il 5 agosto

2020, ovvero prima che PI 1 avviasse, il 18 novembre 2020, l’azione di

accertamento delle sue pretese, sicché, secondo l’insorgente, l’Ufficio avrebbe

dovuto constatare la caducità del sequestro, in applicazione del­l’art. 280 n.

2.

LEF. Per abbondanza, RI 1 rileva altresì che l’azione promossa dal

sequestrante risulta comunque del tutto scollegata dalla procedura di convalida

del sequestro, siccome egli ha fatto valere un credito completamente diverso

rispetto a quello garantito dal sequestro e indicato nel precetto esecutivo

n. __________.

Da

parte sua, il resistente osserva che, a seguito dell’opposizione al sequestro,

i termini di convalida previsti dall’art. 279 LEF sono rimasti sospesi dal 21

giugno 2019 al 31 gennaio 2022, ragione per cui la causa creditoria da lui inoltrata

il 4 maggio 2021 ha tempestivamente convalidato il sequestro e, a differenza

dell’esecu­­zione, non è caduta in perenzione, essendo tuttora pendente dinanzi

alla Pretura. Egli rileva altresì che nel caso concreto non era tenuto a

presentare una domanda di esecuzione a convalida del sequestro, ma ha agito in

tal modo solo per scrupolo di diligenza, siccome i termini per interporre opposizione

al sequestro e per promuovere l’esecuzione sono i medesimi (10 giorni). A sua

detta, tale comportamento non può però ora pregiudicarlo, l’art. 279 cpv. 4 LEF

consentendogli di promuovere ancora l’esecuzione entro dieci giorni dalla

notificazione della decisione mediante la quale il suo credito verrà

riconosciuto. Rimarca in proposito che “nel caso concreto, non vi è una preventiva

esecuzione, stante come quella di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano è

stata dichiarata perenta da questa lod. Autorità con decisione del 16 gennaio

2023”. Fa infine notare che, contrariamente a quanto

asserisce la ricorrente, “l’a­­zione

promossa con petizione del 4 maggio 2021 si riferisce al sequestro oggetto di

questa procedura, come esplicitamente indicato nella petizione, in particolare

par. 21 pag. 7 e par 39, pagg. 14 e 15”.

L’Ufficio,

dal canto suo, si limita a ribadire il contenuto del provvedimento impugnato, secondo

cui i termini di convalida del sequestro sono rimasti sospesi dal 21 giugno

2019.

al 31 gennaio 2022, sicché la petizione presentata dal creditore il 4

maggio 2021, che fa seguito alla procedura di conciliazione avviata con istanza

del 18 novembre 2020, ha convalidato il sequestro. L’organo esecuti­vo è quindi

del parere che, conformemente all’art. 279 cpv. 4 LEF, il creditore dovrà

unicamente promuovere una nuova esecuzione a convalida entro dieci giorni da quando

verrà notificata la sentenza definitiva.

2.1

Giusta

l’art. 279 LEF, il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di

promuovere l’esecuzione o l’azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla

notificazione del verbale di sequestro (cpv. 1). Se il debitore ha fatto

opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione dell’esemplare

a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell’opposizione

o promuovere l’azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto

non è ammessa, il creditore deve promuovere l’azione entro dieci giorni dalla

notificazione della decisione (cpv. 2). Se il creditore ha promosso l’azione

di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l’esecuzione

entro dieci giorni dalla notificazione della decisione (cpv. 4). I termini

previsti dal­l’art. 279 LEF rimangono sospesi durante la procedura di

opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull’opposizione (cpv. 5

n. 1). Il sequestro decade per legge, tra l’altro, se il creditore ritira o

lascia perimere l’azione o l’esecuzione (art. 280 n. 2 LEF; DTF 138 III 528 consid.

4; sentenze del Tribunale federale 5A_569/2019 del 17 ottobre 2019 consid. 3.1

e 5A_306/2007 del 19 settembre 2007 consid. 4.2.1). Competente

per accertare la revoca del sequestro, o meglio la sua caducità (come nelle

marginali dell’art. 280 LEF in tedesco [“Dahinfallen”] e in francese [“caducité”]), è l’ufficio d’esecuzione

che ha eseguito il sequestro e, su ricorso, l’autorità di vigilanza (sentenze

del Tribunale federale 5A_885-886/2021 del 14 aprile 2022, consid. 2.3, e della

CEF 15. 2023.22/62 del 22 agosto 2023, consid. 4). L’autorità esecutiva deve inoltre

procedere d’ufficio al dissequestro (DTF 106 III 93 consid. 1; sentenza della

CEF 15.2023.16 del 23 giugno 2023, consid. 2).

2.2

Nel

caso in rassegna, PI 1 ha inizialmente scelto di convalidare il sequestro

mediante la promozione di un’esecuzione nel senso dell’art. 279 cpv. 1 LEF,

come del resto si evince dall’os­­servazione figurante in calce alla domanda di

esecuzione del 24 giugno 2019 (v. doc. H). La convalida è avvenuta tempestivamente, ma il sequestrante ha inoltrato la

domanda di continuazione dell’e­secuzione, limitata alla pretesa per spese

legali penali di fr. 51'057.20,

soltanto il 21 ottobre 2021, ovverosia dopo la scadenza

del termi­ne di perenzione di un anno dalla notificazione del precetto

esecutivo a RI 1 (del 5 agosto 2019) previsto dall’art. 88 cpv. 2 LEF, come già

aveva accertato questa Camera nella sentenza del 16 gennaio 2023 (sopra ad I), con

cui ha constatato la perenzione dell’esecuzione n. __________a, volta appunto

al pagamento della sola pretesa di fr. 51'057.20 oltre a interessi e spese

(sopra ad H). Ora, a prescindere dal fatto che in quella decisione, in assenza

di una conclusione in tal senso, non è stata appurata la perenzione anche dell’esecuzione n. __________,

che verte sulla parte rimanente delle pretese fatte valere da PI 1, è indubbio che

il creditore sequestrante non ha presentato alcun’altra domanda di

proseguimento entro il 5 agosto 2020, motivo per cui anche l’esecuzione n. __________

risulta perenta.

2.3

Ciononostante,

con l’opposizione al sequestro del 21 giugno 2019 di RI 1 (sopra ad C) il

termine di dieci giorni di convalida previsto dall’art. 279 cpv. 1 LEF, iniziato

a decorrere dalla notifica del verbale avvenuta il 14 giugno 2019 (sopra ad D),

è rimasto sospeso durante tutta la procedura di opposizione (art. 279 cpv. 5

LEF), ovvero almeno fino all’emanazione della sentenza pretorile dell’8 giugno

2021.

(sopra ad F). Ne consegue che sia l’istanza di conciliazione del 18

novembre 2020 sia la petizione del 4 maggio 2021 sono state promosse entro il

termine di convalida. Ora, mediante tali azioni PI 1 ha fatto valere nei

confronti di RI 1 segnatamente una pretesa

di restituzione fondata sul­l’art. 400 cpv. 1 CO di complessivi € 2'453'997.91

(ridotta nella petizione a € 2'430'044.61). In tale pretesa è in particolare incluso

il credito di fr. 1'512'842.10 (pari a

€ 1'330'438.91 al tasso del cam­bio vigente alla data d’inoltro dell’istanza

di sequestro) oltre ad accessori, a garanzia del quale PI 1 ha ottenuto il noto

sequestro, come emerge dalla sentenza citata 14.2019.53 (v. consid. 5.4/a e

dispositivo n. 1) e dalla petizione stessa (v. doc. N, pagg. 10 e 14). L’azione di accertamento del credito introdotta dap­prima

con l’istanza di conciliazione e proseguita poi con la petizione ha pertanto

anch’essa convalidato tempestivamente il sequestro.

Detto

altrimenti, nello stesso termine di dieci giorni il sequestrante non si è

limitato a promuovere l’esecuzione, ma anche l’azione a convalida del

sequestro, sicché la perenzione della prima, avvenuta il 5 agosto 2020, non

preclude l’efficacia della seconda a convalidare il sequestro. Come sostiene a

ragione nelle sue osservazioni, il resistente non era infatti obbligato a

promuovere l’esecu­zione, ma avrebbe potuto presentare anche solo l’azione ai

fini della convalida. Ora, l’utilizzo nel contempo di entrambe le vie offerte

dalla legge non può pregiudicarlo, di modo che anche alla luce dell’art. 280 n.

2.

LEF, la perenzione della sola esecuzione non può avere per effetto, nella

fattispecie, di far decadere il sequestro, siccome permane convalidato dall’azione

tuttora penden­te.

Come

rilevano rettamente il sequestrante e l’UE, entro

dieci giorni dalla notificazione della decisione che dovesse accogliere la sua

petizione, PI 1 potrà dunque ancora promuovere una (nuova)

esecuzione a convalida del sequestro in virtù dell’art. 279 cpv.

4.

LEF. Alla luce di tali considerazioni, l’operato dell’UE risulta pertanto conforme

alla legge, mentre il ricorso s’avvera infondato.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.