15.2023.64
(Seconda) istanza di revisione di una decisione dell’autorità di vigilanza. Adduzione di fatti e documenti nuovi
16 febbraio 2024Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.64
(2a Revisione)
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sulla seconda domanda di revisione
presentata il 5 febbraio 2024 da
RI 1 c/o __________,
in merito alla sentenza emanata l’8 novembre 2023
dalla Camera (inc. 15.2023.64) sul ricorso interposto dall’istante contro il
provvedimento 21 giugno 2023, con cui l’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano,
ha confermato la validità del sequestro n. __________ eseguito a domanda del
creditore sequestrante
PI 1, IT-
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza dell’8 novembre
Fatti
2023 questa Camera ha respinto il ricorso 23 giugno 2023 interposto da RI
1 contro il provvedimento del 21 giugno 2023, con cui la sede
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) aveva confermato la validità del
sequestro n. __________ eseguito a domanda di PI 1;
che
una prima domanda di revisione formulata dall’escussa il 23
novembre 2023 è stata respinta da questa Camera con sentenza del 17 gennaio
2024;
che
mediante la domanda in esame RI 1 chiede la revisione della decisione sulla sua
prima domanda di revisione, nel senso di accogliere il suo ricorso, annullando
il provvedimento dell’Ufficio o dichiarandone la nullità e constatando l’intervenuta
decadenza del sequestro;
che
la domanda di revisione di una sentenza si propone entro
dieci giorni dalla notifica all’autorità di vigilanza che ha giudicato (art. 28
cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che
avendo l’istante ricevuto la sentenza in questione il 24 gennaio 2024, la nuova
domanda di revisione presentata l’ultimo giorno del termine il 5 febbraio 2024
s’avvera in linea di principio ricevibile;
che
secondo l’art. 26 LPR, contro le sentenze dell’autorità di
vigilanza è dato il rimedio della revisione se l’autorità non ha considerato,
per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza
contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. a), se una parte
afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano
la nullità dell’esecuzione o del provvedimento (lett. b) oppure se una parte
non è stata sentita (lett. c);
che
chi sostiene esservi contrasto nel senso dell’art. 26 lett. a LPR con quanto
risulta dagli atti deve cumulativamente indicare in termini espliciti quali
atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono stati solo
parzialmente e in modo impreciso e dimostrare che il contrasto con quanto
risulta dagli atti è manifesto (sentenza della CEF 15.2005.128 del 14 febbraio
2006, consid. 5.1 e riferimento citato);
che
nel caso in esame l’istante chiede la revisione dei considerandi n. 3.2 e
3.2.2 della decisione di revisione, e di conseguenza la revisione del
considerando n. 2.3 della sentenza dell’8 novembre 2023, nel senso della
constatazione della caducità del sequestro e del dissequestro dei conti a lei
intestati presso __________ e __________;
che
l’insorgente sostiene che questa Camera, per inavvertenza, ha omesso di
verificare la data di partenza del termine per interporre opposizione al
sequestro (giusta l’art. 278 cpv. 1 LEF), che non era quello della
notificazione del verbale di sequestro come per errore e inavvertenza ritenuto,
bensì quello della conoscenza del sequestro, verificatasi a suo dire il giorno
in cui ha ricevuto lo scritto 7 giugno 2019 dell’__________, ovvero l’11
gennaio 2019;
che
per RI 1 l’opposizione da lei presentata il 24 giugno 2019 era pertanto
tardiva, sicché PI 1 ha avviato tar-divamente l’azione di merito, solo l’11
novembre 2020, giusta l’art. 278 cpv. 1 LEF, mentre la Camera ha già accertato
che l’esecuzione a convalida è perenta, di modo che il sequestro è da
ritenere decaduto in virtù dell’art. 280 n. 1 e 2 LEF;
che
l’istante omette di considerare che sia l’allegazione relativa alla conoscenza
del sequestro, sia gli allegati da lei prodotti con la seconda istanza a
sostegno della sua nuova tesi non erano noti alla Camera al momento di
statuire, l’8 novembre 2023, sul suo
ricorso, sicché non le si può rimproverare di non aver
considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti “che risultano dagli atti” (art.
26 lett. a LPR);
che
la circostanza nuova allegata dall’istante non può nemmeno essere reputata costituire
un fatto che determina la nullità dell’esecuzione o del provvedimento secondo
l’art. 26 lett. b LPR, poiché non sono in gioco prescrizioni emanate nell’interesse
pubblico (ma solo in quello delle parti alla procedura di sequestro) né
interessi di terzi che non sono parte del procedimento nel senso dell’art. 22
cpv. 1 LEF;
che
la nuova tesi di RI 1 è del resto manifestamente abusiva se non temeraria,
poiché aveva sostenuto l’ammissibilità della sua opposizione al sequestro in
prima come in seconda istanza (v. sentenza della CEF 14.2021.89/90 del 31
gennaio 2022) e l’ha ancora ribadita esplicitamente nella prima istanza di
revisione (ad 1.1, pagg. 3 e 4), prima di tornare sui suoi
passi in modo inopinato e strumentale alla luce della decisione sulla prima
istanza di revisione;
che
contraddittorio, il suo modo di agire non meriterebbe alcuna protezione (art. 2
cpv. 2 CC);
che
sia come sia i documenti da lei prodotti non provano che la lettera dell’EFG
sia venuta a suo conoscenza già l’11 gennaio 2019, siccome non ha prodotto il
tracciamento della raccomandata, peraltro indirizzata non a lei bensì in copia per conoscenza all’avv.
__________, che non risulta essere il suo rappresentante nella procedura di
sequestro (ad ogni modo l’opposizione al sequestro l’ha presentata lei
personalmente);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia né si
assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR), quand’anche
il ricorso sia al limite del temerario secondo l’art. 20a cpv. 2 n. 2,
secondo periodo LEF;
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.