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Decisione

15.2023.64

(Seconda) istanza di revisione di una decisione dell’autorità di vigilanza. Adduzione di fatti e documenti nuovi

16 febbraio 2024Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2023 questa Camera ha respin­to il ricorso 23 giugno 2023 interposto da RI

1 contro il provvedimento del 21 giugno 2023, con cui la sede

di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione (UE) aveva confermato la validità del

sequestro n. __________ eseguito a domanda di PI 1;

che

una prima domanda di revisione formulata dall’escussa il 23

novembre 2023 è stata respinta da questa Camera con sentenza del 17 gennaio

2024;

che

mediante la domanda in esame RI 1 chiede la revisione della decisione sulla sua

prima domanda di revisione, nel senso di accogliere il suo ricorso, annullando

il provvedimento del­l’Ufficio o dichiarandone la nullità e constatando l’intervenuta

decadenza del sequestro;

che

la domanda di revisione di una sentenza si propone entro

dieci giorni dalla notifica all’autorità di vigilanza che ha giudicato (art. 28

cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che

avendo l’istante ricevuto la sentenza in questione il 24 gennaio 2024, la nuova

domanda di revisione presentata l’ultimo gior­no del termine il 5 febbraio 2024

s’avvera in linea di principio ricevibile;

che

secondo l’art. 26 LPR, contro le sentenze dell’autorità di

vigilanza è dato il rimedio della revisione se l’autorità non ha considerato,

per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza

contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. a), se una parte

afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano

la nullità dell’esecuzione o del provvedimento (lett. b) oppure se una parte

non è stata sentita (lett. c);

che

chi sostiene esservi contrasto nel senso dell’art. 26 lett. a LPR con quanto

risulta dagli atti deve cumulativamente indicare in termini espliciti quali

atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono stati solo

parzialmente e in modo impreciso e dimostrare che il contrasto con quanto

risulta dagli atti è manifesto (sentenza della CEF 15.2005.128 del 14 febbraio

2006, consid. 5.1 e riferimento citato);

che

nel caso in esame l’istante chiede la revisione dei consideran­di n. 3.2 e

3.2.2 della decisione di revisione, e di conseguenza la revisione del

considerando n. 2.3 della sentenza dell’8 novembre 2023, nel senso della

constatazione della caducità del sequestro e del dissequestro dei conti a lei

intestati presso __________ e __________;

che

l’insorgente sostiene che questa Camera, per inavvertenza, ha omesso di

verificare la data di partenza del termine per interporre opposizione al

sequestro (giusta l’art. 278 cpv. 1 LEF), che non era quello della

notificazione del verbale di sequestro come per errore e inavvertenza ritenuto,

bensì quello della conoscenza del sequestro, verificatasi a suo dire il giorno

in cui ha ricevuto lo scritto 7 giugno 2019 dell’__________, ovvero l’11

gennaio 2019;

che

per RI 1 l’opposizione da lei presentata il 24 giugno 2019 era pertanto

tardiva, sicché PI 1 ha avviato tar-divamente l’azione di merito, solo l’11

novembre 2020, giusta l’art. 278 cpv. 1 LEF, mentre la Camera ha già accertato

che l’esecu­­zione a convalida è perenta, di modo che il sequestro è da

ritenere decaduto in virtù dell’art. 280 n. 1 e 2 LEF;

che

l’istante omette di considerare che sia l’allegazione relativa alla conoscenza

del sequestro, sia gli allegati da lei prodotti con la seconda istanza a

sostegno della sua nuova tesi non erano noti alla Camera al momento di

statuire, l’8 novembre 2023, sul suo

ricorso, sicché non le si può rimproverare di non aver

considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti “che risultano dagli atti” (art.

26 lett. a LPR);

che

la circostanza nuova allegata dall’istante non può nemmeno essere reputata costituire

un fatto che determina la nullità dell’e­­secuzione o del provvedimento secondo

l’art. 26 lett. b LPR, poiché non sono in gioco prescrizioni emanate nell’interesse

pubblico (ma solo in quello delle parti alla procedura di sequestro) né

interessi di terzi che non sono parte del procedimento nel senso del­l’art. 22

cpv. 1 LEF;

che

la nuova tesi di RI 1 è del resto manifestamente abusiva se non temeraria,

poiché aveva sostenuto l’ammissibilità del­la sua opposizione al sequestro in

prima come in seconda istanza (v. sentenza della CEF 14.2021.89/90 del 31

gennaio 2022) e l’ha ancora ribadita esplicitamente nella prima istanza di

revisione (ad 1.1, pagg. 3 e 4), prima di tornare sui suoi

passi in modo inopinato e strumentale alla luce della decisione sulla prima

istanza di revisione;

che

contraddittorio, il suo modo di agire non meriterebbe alcuna protezione (art. 2

cpv. 2 CC);

che

sia come sia i documenti da lei prodotti non provano che la lettera dell’EFG

sia venuta a suo conoscenza già l’11 gennaio 2019, siccome non ha prodotto il

tracciamento della raccomanda­ta, peraltro indirizzata non a lei bensì in copia per conoscenza al­l’avv.

__________, che non risulta essere il suo rappresentante nella procedura di

sequestro (ad ogni modo l’opposizione al sequestro l’ha presentata lei

personalmente);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia né si

assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR), quand’anche

il ricorso sia al limite del temerario secondo l’art. 20a cpv. 2 n. 2,

secondo periodo LEF;

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.