15.2023.65
Ricorso contro la richiesta di precisazione dell’importo rivendicato
7 settembre 2023Italiano9 min
accessori, il sequestro (n. __________) di di-versi beni detenuti dal debitore PI
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Incarto n.
15.2023.65
Lugano
7 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 giugno 2023 di
RI 1, UA-__________
RI 2, __________
(patrocinate dagli avv. PA 2,
Lugano)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la richiesta di precisazione dell’importo
rivendicato dalle ricorrenti emessa il 20 giugno 2023 nell’esecuzione n. __________
promossa dalla
PI 2, SY-__________
(patrocinata dagli avv. PA 3
, __________
nei
confronti di
PI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
23 settembre 2019 la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ordinato a
favore dell’RI 1, fino a concorrenza di fr. 6'909'133.18 oltre ad
accessori, il sequestro (n. __________) di di-versi beni detenuti dal debitore PI
1, tra cui il credito di USD 21'690'085.00 e £ 2'254'385.66 vantato da questi,
dall’ex-moglie RI 1 e dalla società panamense RI 2 (in seguito: “PI 3”) per la
vendita di azioni nei confronti di diverse società del __________, secondo il
lodo arbitrale n. __________ pronunciato dal Tribunale arbitrale della Corte di
arbitrato internazionale di Londra il 27 febbraio 2018. La sede di Lugano dell’Ufficio esecuzione
(UE) ha eseguito il sequestro il 24 settembre 2019 stesso.
B. A
convalida del sequestro, con precetto esecutivo n. __________ del 26 gennaio
2021 l’RI 1 ha escusso PI 1per l’incasso di fr. 6'909'133.18 oltre agli
interessi del 5% dal 1° maggio 2018. L’opposizione interposta dall’escusso è
stata parzialmente rigettata in via definitiva dal Pretore di Lugano, sezione 5, salvo su una parte degl’interessi di mora. Questa Camera ha respinto
il reclamo interposto da PI 1 il 19 aprile 2022 (inc. __________).
C. Il
1° novembre 2021 l’RI 1 ha presentato all’UE la domanda di continuazione dell’esecuzione.
Il 23 novembre, l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 16 dicembre
2021.
D. Il
29 novembre 2021 PI 1, PI 2 e la PI 3, in nome e per conto della società
semplice che affermano di comporre, hanno rivendicato la titolarità del credito
sequestrato e chiesto l’immediata sospensione
dell’esecuzione così come l’assegnazione all’RI 1 del termine dell’art.
108 cpv. 2 LEF.
E. Il
13 dicembre 2021 l’UE ha fissato all’RI 1 un termine di venti giorni per
proporre l’azione di contestazione della rivendicazione nei confronti di PI 1, RI
1 e la RI 2.
Con sentenza del 31 maggio 2022 (inc. 15.2022.2), questa
Camera ha parzialmente accolto il ricorso dell’PI 2 contro tale provvedimento e
l’ha riformato nel senso che all’escutente è stato impartito un termine di
venti giorni per promuovere davanti al Tribunale competente contro PI 2 e
contro la PI 3 un’azione di contestazione della loro pretesa, altrimenti essa sarebbe stata riconosciuta nell’esecuzione e
nel sequestro.
F. L’PI 2 ha promosso azione contro i due
rivendicanti il 4 luglio 2022 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1. Ha contestato invano presso la terza Camera civile del Tribunale d’appello
(decisione 13.2022.90 del 13 marzo 2023) e il Tribunale federale (sentenza
5A_324/2023 del 15 giugno 2023) la decisione del Pretore del 2 novembre 2022,
con cui le ha imposto la prestazione di una cauzione per spese e ripetibili di fr. 300'000.–.
G. A
richiesta dell’PI 2, il 20 giugno 2023 l’UE ha invitato i rivendicanti RI 1 e
la RI 2 a quantificare “l’importo
della loro rivendicazione”.
H. Con
il ricorso in esame (del 28 giugno 2023), RI 1 e la RI 2 hanno impugnato lo
scritto dell’UE appena menzionato, chiedendone l’annullamento.
I. L’11
luglio 2023, il presidente della Camera ha accolto l’istanza di conferimento
dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
L. Con
osservazioni del 24 luglio 2023, l’PI 2 ha postulato la revoca immediata dell’effetto
sospensivo e la reiezione del ricorso, mentre nelle sue del 28 luglio l’UE si
è rimesso al giudizio della Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 20 giugno 2023 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
I
ricorrenti sostengono che l’UE, se avesse ritenuto la loro dichiarazione di
rivendicazione poco chiara o insufficiente, avrebbe dovuto interpellarli per
precisarla, in merito all’importo rivendicato, prima di assegnare all’PI 2 il
termine per proporre azione di contestazione della rivendicazione e quest’ultima
avrebbe dovuto, per ottenere le delucidazioni ora chieste, adire l’UE prima di
promuovere l’azione oppure impugnare la sentenza della CEF del 31 maggio 2022.
Al loro giudizio, l’accertamento della Camera secondo cui “la dichiarazione di rivendicazione è
completa” è ora vincolante e opponibile anche all’UE.
L’escutente sarebbe del resto perfettamente in chiaro sul contenuto e l’estensione
della rivendicazione, ossia la pretesa di USD 21'690'085.00 e £ 2'254'385.66. Secondo i ricorrenti, l’UE non aveva quindi motivo
d’invitarli a quantificare una pretesa già quantificata, in base alla
quale il giudice ha fissato il valore della causa di contestazione di
rivendicazione. L’UE avrebbe d’altronde dovuto fissare loro un termine
perentorio per rispondere all’invito, avvertendoli che in caso di silenzio
avrebbe considerato rivendicato l’intero credito.
3.
Per
“provvedimento” ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LEF, s’intende qualunque atto
autoritativo compiuto da un organo di esecuzione for-zata nell’adempimento di
un compito ufficiale in un caso concreto. L’atto dev’essere inoltre idoneo a
creare, modificare o estinguere una situazione di diritto dell’esecuzione
forzata nel caso in questione oppure essere teso ad accertare la creazione, la
modifica, la sospensione, l’estinzione o la nullità per legge di una situazione
di diritto esecutivo, ad esempio l’estinzione del sequestro (sentenza della
CEF 15.2023.3 del 22 maggio 2023 consid. 3.2 e i rinvii).
3.1
Nel
caso in esame, l’oggetto del ricorso è l’invito rivolto dall’UE
ai rivendicanti RI 1 e la RI 2 il 20 giugno 2023 volto a quantificare “l’importo della loro rivendicazione”. Già la forma dello scritto – un invito – esclude che si possa
parlare di un atto autoritativo. L’UE non ha del resto
impartito un termine ai rivendicanti per rispondere e non ha indicato le
conseguenze giuridiche in caso di silenzio. L’atto non pare così idoneo a
modificare la situazione esecutiva esistente né ad accertarne la modifica, come
risulta anche dalle osservazioni presentate dall’UE il 3 luglio 2023 alla
domanda di conferimento dell’effetto sospensivo, in cui ha qualificato l’atto
impugnato come un “invito generico”, che secondo la prassi verrebbe seguito,
in caso di mancata risposta, di un provvedimento con l’assegnazione di un
termine perentorio. Interposto contro un atto che non costituisce un provvedimento
nel senso dell’art. 17 LEF, il ricorso è irricevibile, anche perché i
ricorrenti non hanno alcun interesse proprio, attuale, pratico e degno di
protezione al suo annullamento in difetto di conseguenze concrete
negative per loro (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015
consid. 5 e i rinvii).
3.2
Nelle
sue osservazioni al ricorso, l’PI 2 sostiene che la rivendicazione è
incompleta, nella misura in cui non indica l’importo preciso del credito
rivendicato da RI 1 e dalla RI 2. A suo dire esso non può essere quello della
rivendicazione iniziale fatta a nome della società semplice costituita da PI 1,
da RI 1 e dalla RI 2 sulla totalità del credito, poiché la Camera ha escluso il
primo dalla procedura di rivendicazione, sicché è necessario accertare l’identità
e la misura dei diritti rivendicati dagli altri due sedicenti soci. Tale
compito incombe all’UE come stabilito dalla giurisprudenza quando la
rivendicazione è insufficiente o poco chiara (DTF 144 III 198 consid. 5.1.2.2).
3.2.1
Nella
fattispecie, l’UE non ha però impartito un (breve) termine ai rivendicanti per
completare la loro rivendicazione, contrariamente a quanto prevede la
giurisprudenza citata dalla resistente. Proprio per questo motivo lo scritto non
configura un provvedimento esecutivo impugnabile (sopra consid. 3.1).
3.2.2
Comunque
sia, la decisione sulla rivendicazione, così come riformata da questa Camera,
non è stata impugnata ed è dunque passata in giudicato. L’UE non può dunque più
modificarla. Sarebbe del resto inutile, poiché la resistente ha già promosso l’azione
di contestazione della rivendicazione.
Semmai
spetterebbe al giudice del merito interpellare i rivendicanti per farla
precisare. Egli pare tuttavia già aver considerato che il valore litigioso è l’importo
integrale del credito rivendicato. Ad ogni modo, è una questione che esula ora
dalla procedura esecutiva.
3.2.3
In
ottica di pignoramento, la conoscenza dell’estensione precisa della
rivendicazione è invero necessaria per poter stimare la parte non rivendicata dell’attivo in questione e determinare
pertanto quanti altri beni pignorare per coprire il credito dell’escutente
(giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF), ricordato che i beni rivendicati vanno pignorati
“da ultimo” (art. 95 cpv. 3 LEF).
La
questione, peraltro non sollevata dalla resistente, è tuttavia prematura,
siccome il pignoramento non risulta ancora essere stato eseguito integralmente (v. sentenza odierna nell’inc. 15.2023.90,
consid. 4.2).
L’UE
ha del resto osservato a ragione che, in assenza d’indicazione di un altro
importo nella rivendicazione, il credito è da considerare integralmente
rivendicato.
3.3
In
definitiva, da qualsiasi prospettiva si contempli, il ricorso risulta
irricevibile.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.