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Decisione

15.2023.65

Ricorso contro la richiesta di precisazione dell’importo rivendicato

7 settembre 2023Italiano9 min

accessori, il sequestro (n. __________) di di-versi beni detenuti dal debitore PI

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.65

Lugano

7 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 giugno 2023 di

RI 1, UA-__________

RI 2, __________

(patrocinate dagli avv. PA 2,

Lugano)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la richiesta di precisazione dell’importo

rivendicato dalle ricorrenti emessa il 20 giugno 2023 nell’esecuzio­­ne n. __________

promossa dalla

PI 2, SY-__________

(patrocinata dagli avv. PA 3

, __________

nei

confronti di

PI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

23 settembre 2019 la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ordinato a

favore dell’RI 1, fino a concorrenza di fr. 6'909'133.18 oltre ad

accessori, il sequestro (n. __________) di di-versi beni detenuti dal debitore PI

1, tra cui il credito di USD 21'690'085.00 e £ 2'254'385.66 vantato da questi,

dall’ex-moglie RI 1 e dalla società panamense RI 2 (in seguito: “PI 3”) per la

vendita di azioni nei confronti di diverse società del __________, secondo il

lodo arbitrale n. __________ pronunciato dal Tribunale arbitrale della Corte di

arbitrato internazionale di Londra il 27 febbraio 2018. La sede di Lugano dell’Ufficio esecuzione

(UE) ha ese­guito il sequestro il 24 settembre 2019 stesso.

B. A

convalida del sequestro, con precetto esecutivo n. __________ del 26 gennaio

2021 l’RI 1 ha escusso PI 1per l’incasso di fr. 6'909'133.18 oltre agli

interessi del 5% dal 1° maggio 2018. L’opposizione interposta dall’escusso è

stata parzialmente rigettata in via definitiva dal Pretore di Lugano, sezione 5, salvo su una parte degl’interessi di mora. Questa Camera ha respinto

il reclamo interposto da PI 1 il 19 aprile 2022 (inc. __________).

C. Il

1° novembre 2021 l’RI 1 ha presentato all’UE la domanda di continuazione dell’esecuzione.

Il 23 novembre, l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 16 dicembre

2021.

D. Il

29 novembre 2021 PI 1, PI 2 e la PI 3, in nome e per conto della società

semplice che affermano di comporre, hanno rivendicato la titolarità del credito

sequestrato e chiesto l’immediata sospensione

dell’esecuzione così come l’as­segnazione all’RI 1 del termine dell’art.

108 cpv. 2 LEF.

E. Il

13 dicembre 2021 l’UE ha fissato all’RI 1 un termine di venti giorni per

proporre l’azione di contestazione della rivendicazione nei confronti di PI 1, RI

1 e la RI 2.

Con sentenza del 31 maggio 2022 (inc. 15.2022.2), questa

Camera ha parzialmente accolto il ricorso dell’PI 2 contro tale provvedimento e

l’ha riformato nel senso che all’escutente è stato impartito un termine di

venti giorni per promuovere davanti al Tribunale competente contro PI 2 e

contro la PI 3 un’azione di contestazione della loro pretesa, altrimenti es­sa sarebbe stata riconosciuta nell’esecuzione e

nel sequestro.

F. L’PI 2 ha promosso azione contro i due

rivendicanti il 4 luglio 2022 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1. Ha contestato invano presso la terza Camera civile del Tribunale d’appello

(decisione 13.2022.90 del 13 marzo 2023) e il Tribunale federale (sentenza

5A_324/2023 del 15 giugno 2023) la decisione del Pretore del 2 novembre 2022,

con cui le ha imposto la prestazione di una cauzione per spese e ripetibili di fr. 300'000.–.

G. A

richiesta dell’PI 2, il 20 giugno 2023 l’UE ha invitato i rivendicanti RI 1 e

la RI 2 a quantificare “l’importo

della loro rivendicazione”.

H. Con

il ricorso in esame (del 28 giugno 2023), RI 1 e la RI 2 hanno impugnato lo

scritto dell’UE appena menzionato, chiedendone l’annullamento.

I. L’11

luglio 2023, il presidente della Camera ha accolto l’istanza di conferimento

dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

L. Con

osservazioni del 24 luglio 2023, l’PI 2 ha postulato la revoca immediata dell’effetto

sospensivo e la reiezione del ricor­so, mentre nelle sue del 28 luglio l’UE si

è rimesso al giudizio della Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 20 giugno 2023 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

I

ricorrenti sostengono che l’UE, se avesse ritenuto la loro dichiarazione di

rivendicazione poco chiara o insufficiente, avrebbe dovuto interpellarli per

precisarla, in merito all’importo rivendicato, prima di assegnare all’PI 2 il

termine per proporre azione di contestazione della rivendicazione e quest’ultima

avrebbe dovuto, per ottenere le delucidazioni ora chieste, adire l’UE prima di

promuovere l’azione oppure impugnare la sentenza della CEF del 31 maggio 2022.

Al loro giudizio, l’accertamento della Camera secondo cui “la dichiarazione di rivendicazione è

completa” è ora vincolante e opponibile anche all’UE.

L’escutente sarebbe del resto perfettamente in chiaro sul contenuto e l’estensione

della rivendicazione, ossia la pretesa di USD 21'690'085.00 e £ 2'254'385.66. Secondo i ricorrenti, l’UE non aveva quindi motivo

d’invitarli a quan­tificare una pretesa già quantificata, in base alla

quale il giudice ha fissato il valore della causa di contestazione di

rivendicazione. L’UE avrebbe d’altronde dovuto fissare loro un termine

perentorio per rispondere all’invito, avvertendoli che in caso di silenzio

avreb­be considerato rivendicato l’intero credito.

3.

Per

“provvedimento” ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LEF, s’intende qualunque atto

autoritativo compiuto da un organo di esecuzione for-zata nell’adempimento di

un compito ufficiale in un caso concreto. L’atto dev’essere inoltre idoneo a

creare, modificare o estinguere una situazione di diritto dell’esecuzione

forzata nel caso in questione oppure essere teso ad accertare la creazione, la

modifica, la sospensione, l’estinzione o la nullità per legge di una situazione

di diritto esecutivo, ad esempio l’estinzione del sequestro (senten­za della

CEF 15.2023.3 del 22 maggio 2023 consid. 3.2 e i rinvii).

3.1

Nel

caso in esame, l’oggetto del ricorso è l’invito rivolto dall’UE

ai rivendicanti RI 1 e la RI 2 il 20 giugno 2023 volto a quantificare “l’importo della loro rivendicazione”. Già la forma del­lo scritto – un invito – esclude che si possa

parlare di un atto autoritativo. L’UE non ha del resto

impartito un termine ai rivendicanti per rispondere e non ha indicato le

conseguenze giuridiche in caso di silenzio. L’atto non pare così idoneo a

modificare la situazione esecutiva esistente né ad accertarne la modifica, come

risulta anche dalle osservazioni presentate dall’UE il 3 luglio 2023 alla

domanda di conferimento dell’effetto sospensivo, in cui ha qualificato l’atto

impugnato come un “invito generico”, che secon­do la prassi verrebbe seguito,

in caso di mancata risposta, di un provvedimento con l’assegnazione di un

termine perentorio. Interposto contro un atto che non costituisce un provvedimento

nel senso dell’art. 17 LEF, il ricorso è irricevibile, anche perché i

ricorrenti non hanno alcun interesse proprio, attuale, pratico e degno di

protezione al suo annullamento in difetto di conseguenze concrete

negative per loro (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015

consid. 5 e i rinvii).

3.2

Nelle

sue osservazioni al ricorso, l’PI 2 sostiene che la rivendicazione è

incompleta, nella misura in cui non indica l’importo preciso del credito

rivendicato da RI 1 e dalla RI 2. A suo dire esso non può essere quello della

rivendicazione iniziale fatta a nome della società semplice costituita da PI 1,

da RI 1 e dalla RI 2 sulla totalità del credito, poiché la Camera ha escluso il

primo dalla procedura di rivendicazione, sicché è necessario accertare l’identità

e la misura dei diritti rivendicati dagli altri due sedicenti soci. Tale

compito incombe all’UE come stabilito dalla giurisprudenza quando la

rivendicazione è insufficiente o poco chiara (DTF 144 III 198 consid. 5.1.2.2).

3.2.1

Nella

fattispecie, l’UE non ha però impartito un (breve) termine ai rivendicanti per

completare la loro rivendicazione, contrariamente a quanto prevede la

giurisprudenza citata dalla resistente. Proprio per questo motivo lo scritto non

configura un provvedimento esecutivo impugnabile (sopra consid. 3.1).

3.2.2

Comunque

sia, la decisione sulla rivendicazione, così come riformata da questa Camera,

non è stata impugnata ed è dunque passata in giudicato. L’UE non può dunque più

modificarla. Sarebbe del resto inutile, poiché la resistente ha già promosso l’azione

di contestazione della rivendicazione.

Semmai

spetterebbe al giudice del merito interpellare i rivendican­ti per farla

precisare. Egli pare tuttavia già aver considerato che il valore litigioso è l’importo

integrale del credito rivendicato. Ad ogni modo, è una questione che esula ora

dalla procedura esecutiva.

3.2.3

In

ottica di pignoramento, la conoscenza dell’estensione precisa della

rivendicazione è invero necessaria per poter stimare la parte non rivendicata dell’attivo in questione e determinare

pertanto quan­ti altri beni pignorare per coprire il credito dell’escutente

(giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF), ricordato che i beni rivendicati vanno pignorati

“da ultimo” (art. 95 cpv. 3 LEF).

La

questione, peraltro non sollevata dalla resistente, è tuttavia prematura,

siccome il pignoramento non risulta ancora essere sta­to eseguito integralmente (v. sentenza odierna nell’inc. 15.2023.90,

consid. 4.2).

L’UE

ha del resto osservato a ragione che, in assenza d’indicazio­­ne di un altro

importo nella rivendicazione, il credito è da considerare integralmente

rivendicato.

3.3

In

definitiva, da qualsiasi prospettiva si contempli, il ricorso risulta

irricevibile.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.