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Decisione

15.2023.66

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso nelle successioni del padre e della madre

15 dicembre 2023Italiano13 min

n. __________ promossa da PI 3 e PI 4 in via di pignoramento nei confronti di PI

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.66

Lugano

15 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza presentata il 4 luglio 2023 dall’Ufficio d’esecuzione,

sede di Faido, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione delle

interessenze spettanti a

PI 1, per indirizzo: __________

nelle comunioni ereditarie del padre fu PI 5

(† 2006) e della madre fu PI 6 (†

2017), composte, oltreché dall’escusso, anche di

PI 2, __________ (__________)

nell’esecuzione n. __________

promossa nei confronti di PI 1, in solido da

PI 3, __________

PI 4, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Dall’unione

tra PI 5 e PI 6 sono nati PI 1 e PI 2, coniugata __________. Al padre, deceduto

il 19 luglio 2006, e alla madre, deceduta il 6 luglio 2017, sono succeduti in

comunione ereditaria i due figli.

B. Nell’esecuzione

n. __________ promossa da PI 3 e PI 4 in via di pignoramento nei confronti di PI

1 per l’in­casso di oltre fr. 38'000.– (al 22 novembre 2023), il 27 aprile

2022 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti

spettanti all’escusso nelle comunioni ereditarie (CE) della madre e del padre,

come pure metà delle pigioni mensili (fr. 900.–) derivanti dalla locazione

della casa unifamiliare sita sul fondo n. __________

RFD __________ e metà di quella annuale (fr. 260.–) derivante dalla

locazione della stalla sita sul fondo n. __________ RFD __________.

Nel verbale di pignoramento, l’UE ha elencato quali

beni appartenenti alla comunione materna “in particolare” i fondi n. __________, __________, __________

e __________ RFD __________ e quali beni appartenenti alla comunione paterna in “particolare” i fondi n. __________ RFD __________ e n. __________ e __________ RFD __________.

Alla quota dell’escusso nella CE materna ha attribuito il valore di stima di fr. 13'253.–,

pari a quello ufficiale, e alla sua quota nella CE paterna il valore di stima

ufficiale di fr. 155'807.–.

C. Con

scritto del 4 aprile 2023, che riporta soltanto l’indirizzo email __________, PI

1 ha informato l’Ufficio di non conoscere altri beni appartenenti alle due CE.

D. Avendo

i creditori chiesto la realizzazione delle interessenze pignorate, l’Ufficio li

ha convocati a un’udienza tenutasi il 14 maggio 2023 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza

concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC,

RS 281.41). In occasione dell’udienza nessuna conciliazione ha potuto essere

raggiunta, perché erano sì presenti i creditori e la coerede, ma l’escusso,

debitamente citato in via edittale e per e-mail, era assente. Il verbale

riporta lo stesso valore di stima ufficiale dei fondi, già menzionato nel

verbale di pignoramento, oltre ai “Portafogli __________ e __________ Conti Risparmio e investimenti,

intestat[i] a PI 5 e PI 6 – Ora Eredi”, scoperti in

seguito alle dichiarazioni di PI 2, stimati in fr. 700'000.–, come pure le

note pigioni, già pignorate per fr. 10'160.–. Il valore complessivo delle

interessenze di PI 1 nei due assi ereditari è determinato in fr. 439'610.–,

pari alla metà del valore complessivo dei beni in comunione di fr. 879'220.–.

E. Nel termine assegnato dall’UE agl’interessati per presentare even­tuali

proposte concrete di realizzazione delle

quote ereditarie, con scritto del 22 giugno 2023 i creditori hanno proposto di

realizzare le interessenze dell’escusso mediante vendita all’incanto, ma non si

sono opposti allo scioglimento delle due CE, se ci fosse stato il rischio di una

loro vendita a vil prezzo. Nel suo scritto dello stesso giorno, l’escusso ha

affermato di non poter formulare proposte, da una parte poiché contesta i

crediti fatti valere dagli escutenti e dall’altra perché si duole che l’elenco

dei beni facenti parte delle CE dei genitori non gli sia mai stato fornito e

che i valori degli stessi non gli siano stati comunicati.

F. Con

istanza del 4 luglio 2023, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare

il modo di realizzazione delle interessenze di PI 1.

G. Il

21 agosto 2023, nell’esecuzione n. __________, promossa sempre in via di

pignoramento dagli stessi creditori nei confronti dello stes­so debitore per

oltre fr. 66'000.– (al 22 novembre 2023), la sede di Mendrisio dell’UE, dopo averli sequestrati, ha

pignorato i diritti spet­tanti a PI

1 nelle due comunioni, compresi i redditi derivanti dai fondi a esse

appartenenti. Nel verbale di pignoramento, l’Ufficio ha

elencato, “in particolare”, gli stessi beni già menzionati nel verbale della

sede di Faido, così come i due conti citati nel

verbale di conciliazione, cui ha assegnato lo stesso valore com­plessivo

(fr. 700'000.–), ma tra i beni appartenenti alla comunione materna ha

aggiunto i fondi n. __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________

RFD __________. Ha quindi attribuito alla quota dell’escusso nelle comunioni

dei genitori valori di stima superiori a quello stabiliti dalla sede di Faido,

ossia di fr. 450'000.– per quella materna (anziché fr. 13'253.–), e

di fr. 364'000.– per quella paterna (in luogo di fr. 155'807.–).

Il

3 ottobre 2023, i creditori hanno chiesto la realizzazione delle interessenze

(nuovamente) pignorate.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione

convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1

ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare

il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1

LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,

con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2

ODiC).

Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3

ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita

all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il

valore della quota non è sufficientemen­te determinato. In altre parole, la

norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due

modi di realizzazio­ne, la quale per il resto è questione di opportunità che

rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10,

consid. 2; Bettschart

in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della

quota pignorata (DTF 96 III 10, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile

rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera

ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in

effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare

quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il

rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente

inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce

invece che l’ufficio d’esecuzione, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso

(sentenza del­la CEF 15.2023.60 del 4 agosto 2023 e i rinvii).

2.

L’UE ha svolto correttamente la procedura stabilita dall’ODiC. Non era necessario ripeterla in seguito alla

presentazione della doman­da di realizzazione dei diritti in comunione

dell’escusso presso la sede di Mendrisio (sopra ad G; DTF 97 III 68 consid.

2/b; sentenza della CEF 15.2022.113-114 del 16 dicembre 2022, consid. 2.3),

specie perché gli escutenti sono gli stessi in ambedue i procedimenti. Nel suo

scritto del 22 giugno 2023 l’escusso si duole di non aver ricevuto l’elenco dei beni facenti parte delle CE dei

genitori né l’indicazione dei valori degli stessi, ma ha scelto deliberatamente

di non partecipare alla procedura, pur avendone avuto conoscenza per il tramite

delle pubblicazioni edittali effettuate dall’UE, come dimostra i suoi due

scritti del 4 aprile e appunto del 22 giugno 2023 (sopra ad C ed E), e di rendersi

irreperibile, omettendo anche di menzionare il proprio indirizzo nella sua

corrispondenza con l’UE, sicché la sua doglianza si avvera lesiva del principio

della buona fede e pertanto non meritevole di protezione (art. 2 cpv. 2 CC per

analogia). Quante alle censure relative al credito posto in esecuzione, egli

avrebbe dovuto farle valere con un’opposizione (art. 74 LEF). A questo stadio

della procedura esse sono tardive.

3.

Sia dai verbali di pignoramento, sia dai

certificati ereditari agli atti, si evince che l’escusso è l’unico erede dei

genitori insieme alla sorella PI 2. In assenza di disposizioni mortis causa, come pure di contestazioni degl’interessati al

riguardo, PI 1 ha diritto alla metà delle successioni (art. 457 cpv. 2 CC), che

a ben vedere si confondono, poiché

dopo il decesso della madre ere­di e

assi ereditari si sono fusi in una sola comunione ereditaria.

4.

Gli

accertamenti delle sedi di Faido e Mendrisio sugli assi ereditari divergono (sopra

ad G). I fondi elencati in più dalla sede di Mendrisio risultano intestati alla

madre, esclusivamente o con altre persone, sicché nulla osta a considerarli

parte integrante dell’asse successorio dei genitori. Non ci sono quindi

particolari motivi per scostarsi dalla stima complessiva di fr. 814'000.–

stabilita dalla sede di Mendrisio, che corrisponde sostanzialmente al valore di

stima di fr. 879'220.– indicato nel verbale dell’udienza di conciliazione stilato

dalla sede di Faido. Ciò ovviamente non pregiudica accertamenti o valutazioni

diverse che dovessero essere fatti in sede di liquidazione delle successioni

dei genitori.

5.

Poiché

il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente determinato ai sensi

dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione

sia lo scioglimento della comunione ereditaria dei genitori, sia la vendita all’asta

della relativa quota ereditaria dell’escusso.

5.1

Nella

fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita al­l’asta delle quote

ereditarie – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è

stato ottenuto il pignoramento delle interessenze, di poco più di fr. 104'000.–

(fr. 38'000.– [sopra ad B] + fr. 66'000.– [sopra ad G]), è nettamente

inferiore al valore complessivo delle quote ereditarie spettanti all’escusso

nelle due comunioni ereditarie, di almeno fr. 407'000.– secondo la stima della sede di Mendrisio (sopra consid. 4), sicché, con la licitazione delle quote, si

rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).

5.2

Va dunque preferito il primo modo di realizzazione

– lo scioglimento della comunione ereditaria dei genitori. La soluzione

alternativa del­l’assegnazione delle quote ai creditori giusta l’art. 131 cpv.

2.

LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota

ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore

delle interessenze, le spese connesse alla divisione della successione – da

saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di

conseguenza ordina­re all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della

comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2

ODiC; citata 15.2023.60 consid. 4.2 e sentenza della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n.

58c). È comunque fatta salva la possibilità per PI 2 o il fratello (e per

eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i

quali le quote di PI 1 sono state pignorate oppure formulando un’offerta di

vendita delle quote a trattative private che possa essere accettata dai

creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).

6.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire

nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state

pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).

6.1

Incomberà

quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità

qualora la coerede dovesse opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), ciò che dalle

informazioni fornite dall’UE non pare dover essere il caso, e gli spetta anche

di rappresentare l’e­­scusso nella procedura (citata 15.2023.60 e i rinvii). Le

spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai

creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la

decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto

sostenuto da Gilliéron (op. cit.,

n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili,

altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dal­l’art.

10.

cpv. 3 ODiC a favore del debitore.

6.2

Nei

limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine

dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito

dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei

creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la

domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 3).

7.

Nel reclamo presentato il 21 luglio 2023 contro la

decisione di riget­to dell’opposizione pronunciata l’11 luglio 2023 dal

Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord (SO.2023.397, 14.2023.76), come pu­re nel successivo

ricorso interposto al Tribunale federale contro il decreto di stralcio emesso

da questa Camera in quella procedura (5A_905/2023),

PI 1 ha indicato quale suo indirizzo quel­lo precedente di __________ e la Camera ha verificato che le sue

comunicazioni sono giunte al reclamante, che le ha ritirate allo sportello

della posta di __________ (VS) l’11 ottobre e il 6 novembre 2023. Anche la

presente decisione gli va pertanto notificata a tale indirizzo (finché non ne

comunica un altro).

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficiale

delle esecuzioni di sostituirsi a PI 1 nelle

comunioni ereditarie fu PI 5 e fu PI

6, di chieder­ne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di

quanto attribuito all’escusso nella

divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 6.1 e 6.3, fatte

salve le soluzioni alternative menzionate al considerando 3 e in fondo al

considerando 5.2.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Comunicazione alle sedi di Faido e di Mendrisio dell’Ufficio

d’ese­cuzione, e, per il loro tramite, all’escusso, all’indirizzo di __________,

all’altro membro delle comunioni ereditarie e ai creditori.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.