15.2023.66
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso nelle successioni del padre e della madre
15 dicembre 2023Italiano13 min
n. __________ promossa da PI 3 e PI 4 in via di pignoramento nei confronti di PI
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.66
Lugano
15 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza presentata il 4 luglio 2023 dall’Ufficio d’esecuzione,
sede di Faido, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione delle
interessenze spettanti a
PI 1, per indirizzo: __________
nelle comunioni ereditarie del padre fu PI 5
(† 2006) e della madre fu PI 6 (†
2017), composte, oltreché dall’escusso, anche di
PI 2, __________ (__________)
nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti di PI 1, in solido da
PI 3, __________
PI 4, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Dall’unione
tra PI 5 e PI 6 sono nati PI 1 e PI 2, coniugata __________. Al padre, deceduto
il 19 luglio 2006, e alla madre, deceduta il 6 luglio 2017, sono succeduti in
comunione ereditaria i due figli.
B. Nell’esecuzione
n. __________ promossa da PI 3 e PI 4 in via di pignoramento nei confronti di PI
1 per l’incasso di oltre fr. 38'000.– (al 22 novembre 2023), il 27 aprile
2022 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti
spettanti all’escusso nelle comunioni ereditarie (CE) della madre e del padre,
come pure metà delle pigioni mensili (fr. 900.–) derivanti dalla locazione
della casa unifamiliare sita sul fondo n. __________
RFD __________ e metà di quella annuale (fr. 260.–) derivante dalla
locazione della stalla sita sul fondo n. __________ RFD __________.
Nel verbale di pignoramento, l’UE ha elencato quali
beni appartenenti alla comunione materna “in particolare” i fondi n. __________, __________, __________
e __________ RFD __________ e quali beni appartenenti alla comunione paterna in “particolare” i fondi n. __________ RFD __________ e n. __________ e __________ RFD __________.
Alla quota dell’escusso nella CE materna ha attribuito il valore di stima di fr. 13'253.–,
pari a quello ufficiale, e alla sua quota nella CE paterna il valore di stima
ufficiale di fr. 155'807.–.
C. Con
scritto del 4 aprile 2023, che riporta soltanto l’indirizzo email __________, PI
1 ha informato l’Ufficio di non conoscere altri beni appartenenti alle due CE.
D. Avendo
i creditori chiesto la realizzazione delle interessenze pignorate, l’Ufficio li
ha convocati a un’udienza tenutasi il 14 maggio 2023 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC,
RS 281.41). In occasione dell’udienza nessuna conciliazione ha potuto essere
raggiunta, perché erano sì presenti i creditori e la coerede, ma l’escusso,
debitamente citato in via edittale e per e-mail, era assente. Il verbale
riporta lo stesso valore di stima ufficiale dei fondi, già menzionato nel
verbale di pignoramento, oltre ai “Portafogli __________ e __________ Conti Risparmio e investimenti,
intestat[i] a PI 5 e PI 6 – Ora Eredi”, scoperti in
seguito alle dichiarazioni di PI 2, stimati in fr. 700'000.–, come pure le
note pigioni, già pignorate per fr. 10'160.–. Il valore complessivo delle
interessenze di PI 1 nei due assi ereditari è determinato in fr. 439'610.–,
pari alla metà del valore complessivo dei beni in comunione di fr. 879'220.–.
E. Nel termine assegnato dall’UE agl’interessati per presentare eventuali
proposte concrete di realizzazione delle
quote ereditarie, con scritto del 22 giugno 2023 i creditori hanno proposto di
realizzare le interessenze dell’escusso mediante vendita all’incanto, ma non si
sono opposti allo scioglimento delle due CE, se ci fosse stato il rischio di una
loro vendita a vil prezzo. Nel suo scritto dello stesso giorno, l’escusso ha
affermato di non poter formulare proposte, da una parte poiché contesta i
crediti fatti valere dagli escutenti e dall’altra perché si duole che l’elenco
dei beni facenti parte delle CE dei genitori non gli sia mai stato fornito e
che i valori degli stessi non gli siano stati comunicati.
F. Con
istanza del 4 luglio 2023, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare
il modo di realizzazione delle interessenze di PI 1.
G. Il
21 agosto 2023, nell’esecuzione n. __________, promossa sempre in via di
pignoramento dagli stessi creditori nei confronti dello stesso debitore per
oltre fr. 66'000.– (al 22 novembre 2023), la sede di Mendrisio dell’UE, dopo averli sequestrati, ha
pignorato i diritti spettanti a PI
1 nelle due comunioni, compresi i redditi derivanti dai fondi a esse
appartenenti. Nel verbale di pignoramento, l’Ufficio ha
elencato, “in particolare”, gli stessi beni già menzionati nel verbale della
sede di Faido, così come i due conti citati nel
verbale di conciliazione, cui ha assegnato lo stesso valore complessivo
(fr. 700'000.–), ma tra i beni appartenenti alla comunione materna ha
aggiunto i fondi n. __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________
RFD __________. Ha quindi attribuito alla quota dell’escusso nelle comunioni
dei genitori valori di stima superiori a quello stabiliti dalla sede di Faido,
ossia di fr. 450'000.– per quella materna (anziché fr. 13'253.–), e
di fr. 364'000.– per quella paterna (in luogo di fr. 155'807.–).
Il
3 ottobre 2023, i creditori hanno chiesto la realizzazione delle interessenze
(nuovamente) pignorate.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione
convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare
il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1
LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,
con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2
ODiC).
Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3
ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita
all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il
valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la
norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due
modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che
rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10,
consid. 2; Bettschart
in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della
quota pignorata (DTF 96 III 10, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile
rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera
ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in
effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare
quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il
rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente
inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce
invece che l’ufficio d’esecuzione, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso
(sentenza della CEF 15.2023.60 del 4 agosto 2023 e i rinvii).
2.
L’UE ha svolto correttamente la procedura stabilita dall’ODiC. Non era necessario ripeterla in seguito alla
presentazione della domanda di realizzazione dei diritti in comunione
dell’escusso presso la sede di Mendrisio (sopra ad G; DTF 97 III 68 consid.
2/b; sentenza della CEF 15.2022.113-114 del 16 dicembre 2022, consid. 2.3),
specie perché gli escutenti sono gli stessi in ambedue i procedimenti. Nel suo
scritto del 22 giugno 2023 l’escusso si duole di non aver ricevuto l’elenco dei beni facenti parte delle CE dei
genitori né l’indicazione dei valori degli stessi, ma ha scelto deliberatamente
di non partecipare alla procedura, pur avendone avuto conoscenza per il tramite
delle pubblicazioni edittali effettuate dall’UE, come dimostra i suoi due
scritti del 4 aprile e appunto del 22 giugno 2023 (sopra ad C ed E), e di rendersi
irreperibile, omettendo anche di menzionare il proprio indirizzo nella sua
corrispondenza con l’UE, sicché la sua doglianza si avvera lesiva del principio
della buona fede e pertanto non meritevole di protezione (art. 2 cpv. 2 CC per
analogia). Quante alle censure relative al credito posto in esecuzione, egli
avrebbe dovuto farle valere con un’opposizione (art. 74 LEF). A questo stadio
della procedura esse sono tardive.
3.
Sia dai verbali di pignoramento, sia dai
certificati ereditari agli atti, si evince che l’escusso è l’unico erede dei
genitori insieme alla sorella PI 2. In assenza di disposizioni mortis causa, come pure di contestazioni degl’interessati al
riguardo, PI 1 ha diritto alla metà delle successioni (art. 457 cpv. 2 CC), che
a ben vedere si confondono, poiché
dopo il decesso della madre eredi e
assi ereditari si sono fusi in una sola comunione ereditaria.
4.
Gli
accertamenti delle sedi di Faido e Mendrisio sugli assi ereditari divergono (sopra
ad G). I fondi elencati in più dalla sede di Mendrisio risultano intestati alla
madre, esclusivamente o con altre persone, sicché nulla osta a considerarli
parte integrante dell’asse successorio dei genitori. Non ci sono quindi
particolari motivi per scostarsi dalla stima complessiva di fr. 814'000.–
stabilita dalla sede di Mendrisio, che corrisponde sostanzialmente al valore di
stima di fr. 879'220.– indicato nel verbale dell’udienza di conciliazione stilato
dalla sede di Faido. Ciò ovviamente non pregiudica accertamenti o valutazioni
diverse che dovessero essere fatti in sede di liquidazione delle successioni
dei genitori.
5.
Poiché
il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente determinato ai sensi
dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione
sia lo scioglimento della comunione ereditaria dei genitori, sia la vendita all’asta
della relativa quota ereditaria dell’escusso.
5.1
Nella
fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta delle quote
ereditarie – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è
stato ottenuto il pignoramento delle interessenze, di poco più di fr. 104'000.–
(fr. 38'000.– [sopra ad B] + fr. 66'000.– [sopra ad G]), è nettamente
inferiore al valore complessivo delle quote ereditarie spettanti all’escusso
nelle due comunioni ereditarie, di almeno fr. 407'000.– secondo la stima della sede di Mendrisio (sopra consid. 4), sicché, con la licitazione delle quote, si
rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).
5.2
Va dunque preferito il primo modo di realizzazione
– lo scioglimento della comunione ereditaria dei genitori. La soluzione
alternativa dell’assegnazione delle quote ai creditori giusta l’art. 131 cpv.
2.
LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota
ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore
delle interessenze, le spese connesse alla divisione della successione – da
saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di
conseguenza ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della
comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2
ODiC; citata 15.2023.60 consid. 4.2 e sentenza della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n.
58c). È comunque fatta salva la possibilità per PI 2 o il fratello (e per
eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i
quali le quote di PI 1 sono state pignorate oppure formulando un’offerta di
vendita delle quote a trattative private che possa essere accettata dai
creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).
6.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire
nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state
pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).
6.1
Incomberà
quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità
qualora la coerede dovesse opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), ciò che dalle
informazioni fornite dall’UE non pare dover essere il caso, e gli spetta anche
di rappresentare l’escusso nella procedura (citata 15.2023.60 e i rinvii). Le
spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai
creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la
decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto
sostenuto da Gilliéron (op. cit.,
n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili,
altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art.
10.
cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
6.2
Nei
limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine
dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito
dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei
creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la
domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 3).
7.
Nel reclamo presentato il 21 luglio 2023 contro la
decisione di rigetto dell’opposizione pronunciata l’11 luglio 2023 dal
Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord (SO.2023.397, 14.2023.76), come pure nel successivo
ricorso interposto al Tribunale federale contro il decreto di stralcio emesso
da questa Camera in quella procedura (5A_905/2023),
PI 1 ha indicato quale suo indirizzo quello precedente di __________ e la Camera ha verificato che le sue
comunicazioni sono giunte al reclamante, che le ha ritirate allo sportello
della posta di __________ (VS) l’11 ottobre e il 6 novembre 2023. Anche la
presente decisione gli va pertanto notificata a tale indirizzo (finché non ne
comunica un altro).
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficiale
delle esecuzioni di sostituirsi a PI 1 nelle
comunioni ereditarie fu PI 5 e fu PI
6, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di
quanto attribuito all’escusso nella
divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 6.1 e 6.3, fatte
salve le soluzioni alternative menzionate al considerando 3 e in fondo al
considerando 5.2.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Comunicazione alle sedi di Faido e di Mendrisio dell’Ufficio
d’esecuzione, e, per il loro tramite, all’escusso, all’indirizzo di __________,
all’altro membro delle comunioni ereditarie e ai creditori.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.