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Decisione

15.2023.67

Ricorso contro l’asta di un fondo i cui comproprietari non hanno tutti ricevuto il precetto esecutivo in realizzazione di pegno. Riconsiderazione nel senso dell’annullamento dell’intera esecuzione. Ricorso dell’escutente

7 luglio 2023Italiano6 min

un esemplare del precetto esecutivo è anche stato notificato al figlio dell’escussa,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.67

Lugano

7 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 maggio 2023 interposto dall’

RI 1

(rappresentata dal suo Servizio giuridico,

Lugano)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Mendrisio, o meglio contro la decisione di riconsiderazione

emessa il 10 maggio 2023 in merito al ricorso del 28 aprile (15.2023.52) interposto

da

PI 1,

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione di pegno immobiliare promossa dal­l’RI 1 nei confronti di

PI 2,

procedura che interessa anche i terzi comproprietari del pegno, i figli

di PI 2, ossia PI 1 e i suoi tre fratelli

PI 3,

PI 4,

PI 5,

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in

realizzazione dei pegni gravanti la particella n. __________ RFD di __________ emesso il 25 gennaio 2022 dalla sede di Mendrisio

dell’Ufficio d’e­se­cuzione (UE), l’RI 1 ha escusso PI 2, per l’incasso

Fatti

di fr. 1'020'550.– oltre agli accessori,

che

un esemplare del precetto esecutivo è anche stato notificato al figlio dell’escussa,

PI 5, in rappresentan­za della “comunità di beni” ch’egli costituisce con i fratelli

PI 3 e PI 4 e la sorella PI 1, cui la madre escussa ha donato il fondo

costituito in pegno il 17 febbraio 2021, riservandosi un diritto di abitazione

vita natural durante iscritto sul fondo;

che

sia l’escussa sia il figlio PI 5 hanno interposto opposizione al precetto

esecutivo, per poi ritirarla il 27 aprile 2022 nel corso della procedura di

rigetto delle opposizioni avviata dalla banca;

che

dando seguito alla domanda di realizzazione del fondo presentata dall’RI 1 il

25 luglio 2022, l’UE ha pubblicato l’avviso d’incanto il 21 aprile per il 5

ottobre 2023;

che

contro tale avviso il 28 aprile 2023 PI 1 ha interposto ricorso a questa Camera

e chiesto di annullare l’incanto del 5 ottobre “e la relativa procedura di realizzazione del pegno

immobiliare”, facendo valere di non aver ricevuto il

precetto esecutivo e di non aver conferito alcuna delega al fratello PI 5;

che

con decisione di riconsiderazione del 10 maggio 2023, l’UE ha annullato l’incanto

e il precetto esecutivo, preannunciando la notifica di un nuovo precetto

esecutivo a tutte le parti;

che

con il ricorso ora in esame, del 17 maggio 2023, l’escutente ha contestato la

decisione di riconsiderazione, chiedendo di modificarla nel senso che il

precetto esecutivo rimane valido, ma l’UE ne notificherà un esemplare ai figli

dell’escussa PI 3, PI 4 e PI 1, ad esclusione dell’escussa e del figlio PI 5;

che

entro il termine di dieci giorni impartito loro dall’UE il 23 maggio 2023, l’escussa

e i comproprietari del fondo, in particolare PI 1, non hanno presentato

osservazioni sul ricorso dell’escutente;

che

con sentenza del 28 giugno 2023 (15.2023.52), la Camera ha stralciato il

ricorso interposto da PI 1 dichiarandolo senza oggetto, ritenendo per un

disguido che la decisione di riconsiderazione non fosse stata impugnata;

che

la decisione di stralcio ha effetti solo processuali, ma non pregiudica la

questione giuridica sollevata in ambedue i ricorsi, ossia quella delle

conseguenze della mancata notifica del precetto esecutivo a una parte dei

comproprietari del pegno;

che

ad ogni modo la Camera rimane perlomeno tenuta a esaminare il secondo ricorso;

che

al riguardo va dato ragione all’escutente sul fatto che la notifica del

precetto esecutivo all’escussa e al figlio PI 5, come il ritiro da parte loro

dell’opposizione al precetto, sono e rimangono giuridicamente validi a

prescindere dalla mancata notifica del precetto agli altri comproprietari (in

tal senso: Bernheim/Känzig/Gei­ger

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 30a ad art. 153

Considerandi

LEF), ciò che risulta anche dall’art. 100 RFF, che in caso di mancata notifica

del precetto esecutivo al terzo proprietario (o al coniuge se il fondo serve d’abitazione

coniugale) non prescrive l’annullamento dell’intera esecuzione, ma rinvia solo

la vendita a dopo il passaggio in forza del precetto esecutivo debitamente

notificato a chi non l’aveva ancora ricevuto;

che

non si giustificava pertanto di riaprire all’escussa

e al figlio PI 5 la possibilità di opporsi

all’esecuzione notificando loro un nuovo precetto esecutivo;

che

la decisione di riconsiderazione va pertanto riformata nel sen­so della

conferma soltanto dell’annullamento della tenuta dell’asta prevista per il 5 ottobre 2023, ma non del precetto esecutivo, il quale va

notificato unicamente ai comproprietari che non l’hanno ancora ricevuto, ovvero

PI 1, PI 3 e PI 4;

che

non è chiaro se nel primo ricorso PI 1 intendeva, per annullamento, oltre all’incanto

(o meglio alla sua fissazione), della “relativa procedura di realizzazione del pegno immobiliare”, l’intera esecuzione in via di realizzazione del pegno (incluso quindi

il precetto esecutivo) oppure solo la procedura di realizzazione del pegno,

ovvero la fase che inizia con la domanda di realizzazione;

che

in ogni caso, come visto, l’intera esecuzione non può ritenersi nulla solo

perché il precetto esecutivo non è stato notificato a tutti i terzi

proprietari;

che

sia come sia PI 1 non può vantare alcun interesse personale a che la madre e il

fratello PI 5 si vedano notificare un nuovo precetto esecutivo e del resto non

si è opposta al secondo ricorso;

che,

sebbene per altri motivi, la decisione di stralcio del primo ricorso siccome

divenuto senza oggetto risulta di conseguenza corretta nell’esito poiché anche

come riformata in questa sede la decisione di riconsiderazione accoglie

integralmente le richieste di PI 1;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la decisione di

riconsiderazione del 10 maggio 2023 è parzialmente riformata nel senso che la tenuta

dell’asta prevista per il 5 ottobre 2023 è

annullata e il precetto esecutivo n. __________ non è annullato, ma è notificato uni­camente ai

comproprietari che non l’hanno ancora ricevuto, ovve­ro PI 1, PI 3 e PI 4.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.