15.2023.67
Ricorso contro l’asta di un fondo i cui comproprietari non hanno tutti ricevuto il precetto esecutivo in realizzazione di pegno. Riconsiderazione nel senso dell’annullamento dell’intera esecuzione. Ricorso dell’escutente
7 luglio 2023Italiano6 min
un esemplare del precetto esecutivo è anche stato notificato al figlio dell’escussa,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.67
Lugano
7 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 maggio 2023 interposto dall’
RI 1
(rappresentata dal suo Servizio giuridico,
Lugano)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Mendrisio, o meglio contro la decisione di riconsiderazione
emessa il 10 maggio 2023 in merito al ricorso del 28 aprile (15.2023.52) interposto
da
PI 1,
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione di pegno immobiliare promossa dall’RI 1 nei confronti di
PI 2,
procedura che interessa anche i terzi comproprietari del pegno, i figli
di PI 2, ossia PI 1 e i suoi tre fratelli
PI 3,
PI 4,
PI 5,
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in
realizzazione dei pegni gravanti la particella n. __________ RFD di __________ emesso il 25 gennaio 2022 dalla sede di Mendrisio
dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’RI 1 ha escusso PI 2, per l’incasso
Fatti
di fr. 1'020'550.– oltre agli accessori,
che
un esemplare del precetto esecutivo è anche stato notificato al figlio dell’escussa,
PI 5, in rappresentanza della “comunità di beni” ch’egli costituisce con i fratelli
PI 3 e PI 4 e la sorella PI 1, cui la madre escussa ha donato il fondo
costituito in pegno il 17 febbraio 2021, riservandosi un diritto di abitazione
vita natural durante iscritto sul fondo;
che
sia l’escussa sia il figlio PI 5 hanno interposto opposizione al precetto
esecutivo, per poi ritirarla il 27 aprile 2022 nel corso della procedura di
rigetto delle opposizioni avviata dalla banca;
che
dando seguito alla domanda di realizzazione del fondo presentata dall’RI 1 il
25 luglio 2022, l’UE ha pubblicato l’avviso d’incanto il 21 aprile per il 5
ottobre 2023;
che
contro tale avviso il 28 aprile 2023 PI 1 ha interposto ricorso a questa Camera
e chiesto di annullare l’incanto del 5 ottobre “e la relativa procedura di realizzazione del pegno
immobiliare”, facendo valere di non aver ricevuto il
precetto esecutivo e di non aver conferito alcuna delega al fratello PI 5;
che
con decisione di riconsiderazione del 10 maggio 2023, l’UE ha annullato l’incanto
e il precetto esecutivo, preannunciando la notifica di un nuovo precetto
esecutivo a tutte le parti;
che
con il ricorso ora in esame, del 17 maggio 2023, l’escutente ha contestato la
decisione di riconsiderazione, chiedendo di modificarla nel senso che il
precetto esecutivo rimane valido, ma l’UE ne notificherà un esemplare ai figli
dell’escussa PI 3, PI 4 e PI 1, ad esclusione dell’escussa e del figlio PI 5;
che
entro il termine di dieci giorni impartito loro dall’UE il 23 maggio 2023, l’escussa
e i comproprietari del fondo, in particolare PI 1, non hanno presentato
osservazioni sul ricorso dell’escutente;
che
con sentenza del 28 giugno 2023 (15.2023.52), la Camera ha stralciato il
ricorso interposto da PI 1 dichiarandolo senza oggetto, ritenendo per un
disguido che la decisione di riconsiderazione non fosse stata impugnata;
che
la decisione di stralcio ha effetti solo processuali, ma non pregiudica la
questione giuridica sollevata in ambedue i ricorsi, ossia quella delle
conseguenze della mancata notifica del precetto esecutivo a una parte dei
comproprietari del pegno;
che
ad ogni modo la Camera rimane perlomeno tenuta a esaminare il secondo ricorso;
che
al riguardo va dato ragione all’escutente sul fatto che la notifica del
precetto esecutivo all’escussa e al figlio PI 5, come il ritiro da parte loro
dell’opposizione al precetto, sono e rimangono giuridicamente validi a
prescindere dalla mancata notifica del precetto agli altri comproprietari (in
tal senso: Bernheim/Känzig/Geiger
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 30a ad art. 153
Considerandi
LEF), ciò che risulta anche dall’art. 100 RFF, che in caso di mancata notifica
del precetto esecutivo al terzo proprietario (o al coniuge se il fondo serve d’abitazione
coniugale) non prescrive l’annullamento dell’intera esecuzione, ma rinvia solo
la vendita a dopo il passaggio in forza del precetto esecutivo debitamente
notificato a chi non l’aveva ancora ricevuto;
che
non si giustificava pertanto di riaprire all’escussa
e al figlio PI 5 la possibilità di opporsi
all’esecuzione notificando loro un nuovo precetto esecutivo;
che
la decisione di riconsiderazione va pertanto riformata nel senso della
conferma soltanto dell’annullamento della tenuta dell’asta prevista per il 5 ottobre 2023, ma non del precetto esecutivo, il quale va
notificato unicamente ai comproprietari che non l’hanno ancora ricevuto, ovvero
PI 1, PI 3 e PI 4;
che
non è chiaro se nel primo ricorso PI 1 intendeva, per annullamento, oltre all’incanto
(o meglio alla sua fissazione), della “relativa procedura di realizzazione del pegno immobiliare”, l’intera esecuzione in via di realizzazione del pegno (incluso quindi
il precetto esecutivo) oppure solo la procedura di realizzazione del pegno,
ovvero la fase che inizia con la domanda di realizzazione;
che
in ogni caso, come visto, l’intera esecuzione non può ritenersi nulla solo
perché il precetto esecutivo non è stato notificato a tutti i terzi
proprietari;
che
sia come sia PI 1 non può vantare alcun interesse personale a che la madre e il
fratello PI 5 si vedano notificare un nuovo precetto esecutivo e del resto non
si è opposta al secondo ricorso;
che,
sebbene per altri motivi, la decisione di stralcio del primo ricorso siccome
divenuto senza oggetto risulta di conseguenza corretta nell’esito poiché anche
come riformata in questa sede la decisione di riconsiderazione accoglie
integralmente le richieste di PI 1;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la decisione di
riconsiderazione del 10 maggio 2023 è parzialmente riformata nel senso che la tenuta
dell’asta prevista per il 5 ottobre 2023 è
annullata e il precetto esecutivo n. __________ non è annullato, ma è notificato unicamente ai
comproprietari che non l’hanno ancora ricevuto, ovvero PI 1, PI 3 e PI 4.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
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– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.