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Decisione

15.2023.7

Minimo d’esistenza. Premio di cassa malati del marito dell’escussa. Spese di vitto dell’escussa e del marito

24 maggio 2023Italiano10 min

esecuzioni n. __________ e __________, il 3 gennaio 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.7

Lugano

24 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 gennaio 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 3

gennaio 2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________, promosse nei

confronti della ricorrente dalla

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

esecuzioni n. __________ e __________, il 3 gennaio 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile del reddito di RI 1 sulla

base del seguente computo:

Redditi

Debitrice

fr.

2'841.00

67.79%

Coniuge

fr.

1'350.00

32.21%

Totale

fr.

4'191.00

100%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Affitto

fr.

1'330.05

Totale

fr.

3'030.05

L’UE

ha quindi pignorato da quello stesso giorno, presso la datrice di lavoro dell’escussa,

la PI 2, l’importo eccedente la sua parte del minimo esistenziale comune

(67.79%), stabilita in fr. 2'054.01 (ossia indicativamente fr. 787.–).

B. Con

“opposizione” del 10 gennaio 2023,

RI 1 ha affermato che il conteggio non era completo, perché le spese di lavoro

e di cassa malati del marito non erano stato conteggiate, precisando di aver

richiesto alla cassa malati l’estratto conto annua­le e ha postulando la

rideterminazione del conteggio del minimo d’e­sistenza.

C. Il

12 gennaio 2023, l’UE ha comunicato all’escussa di non poter contemplare nel

minimo esistenziale le poste da lei indicate, perché non ne aveva dimostrato il

regolare ed effettivo pagamento. Le ha pertanto impartito un termine di dieci

giorni per presentare l’apposita

documentazione, con l’avvertimento che, decorso infrut­tuosamente il

termine, il ricorso non sarebbe stato preso in considerazione e sarebbe stato

dichiarato irricevibile.

D. Con

scritto del 19 gennaio 2023, RI 1 ha fatto valere altre spese oltre a quelle

indicate in precedenza, ossia spese di vitto per lei, precisando di sostenerle

anche se lavora di notte, e spese di vitto giornaliere per il coniuge; ha

prodotto un estratto conto della cassa malati del marito (PI 1 precisando ch’esso non era completo e ch’ella era

in at­tesa di un conguaglio e del sussidio.

E. Il

23 gennaio 2023, l’Ufficio ha trasmesso alla Camera l’“opposi­­zione” e gli scritti del 12 e 19 gennaio 2023, come

pure le sue os­servazioni. Ritenendo di aver agito correttamente e

giudicando il ricorso insufficientemente motivato, ha chiesto alla Camera di

valutare la possibilità di dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti

istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

F. Il

27 aprile 2023, il presidente della Camera ha trasmesso alla controparte il

ricorso e gli scritti 12 e 19 gennaio 2023, assegnandole un termine per formulare

osservazioni, facoltà di cui essa non si è avvalsa.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci

giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 3 gennaio 2023 dall’UE, il

ricorso del 10 gennaio 2023 (ancorché designato erroneamente quale “opposizio­ne”) è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove

altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola

come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale

comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso

per la somma dei redditi (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

3.

Nell’“opposizione” del 10 gennaio 2023, RI 1 si è

doluta che il verbale di pignoramento è incompleto, perché non tiene conto

delle spese di lavoro e di cassa malati di suo marito. Ha comunicato di aver

richiesto a quest’ultima l’estratto conto annua­le. Con lo scritto del 19

gennaio 2023 ha poi prodotto tale estratto, precisando che lo stesso è

incompleto, perché “in attesa di conguaglio e

sussidio”.

Nelle

osservazioni, l’UE ha rilevato che l’escussa non aveva prodotto alcun

giustificativo, se non il noto estratto conto relativo al marito, da cui

risultano sì pagamenti regolari del premio dal mese di ottobre (recte:

settembre) 2022, ma anche uno scoperto di fr. 3'480.60, e ha precisato che

la cassa malati gli aveva confermato lo scoperto.

3.1

Le

parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento

dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel

proprio interesse oppure quando si tratta di circostanze ch’esse sono meglio in

grado di conoscere o che incidono sulla loro situazione personale, specie se è

fuori dal comune (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) (DTF 123 III 329 consid. 3; decisioni

del Tribunale federale 5A_43/2019 del 16 agosto 2019, consid. 4.2, 5A_253/2015

dell’8 giugno 2015, consid. 4.1, e 5A_ 187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1;

decisione della CEF 15.2022.26 del 16 marzo 2022, consid. 2). Con il ricorso

all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di

prova di cui chiede l’as­sunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i

mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR). Se la parte rifiuta

di prestare la collaborazione che da essa ci si può ragionevolmente attendere,

l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) (decisioni della

CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023 consid. 3.1 e 15.2019.59 del 23 ottobre 2019 consid. 4.2).

Fermo

restando che l’autorità deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv.

2.

n. 2 LEF), se rimane nell’incertezza dopo aver proceduto agli accertamenti

richiesti, può fondarsi sulla regola dell’art. 8 CC per far sopportare alla

parte che si prevale di un fatto la mancata prova dello stesso (citata

5A_253/2015 consid. 4.1; citata 15.2022.166, consid. 3.1; Cometta/Möckli in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 20a LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite

et faillite, 2005, n. 12 ad art. 20a LEF; Dieth/Wohl in:

SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 20a

LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n.

39.

ad art. 20a LEF).

3.2

Orbene,

stando all’estratto conto annuale rilasciato dalla stessa PI 1 in merito al marito di RI 1, egli ha pagato fr. 300.50

mensili da settembre 2022 a gennaio 2023 per premi di cassa

malati (in luogo del premio mensile di fr. 464.85 nel 2022 e di fr. 549.20

nel 2023). Tenuto conto anche di prestazioni da lui non rimborsate e dei costi

e spese d’in­casso, al 31 gennaio 2023 egli aveva un debito di fr. 3'480.60

nei confronti della cassa. Tale debito non è in sé preclusivo ai fini del

calcolo del minimo esistenziale. Qualora l’escusso o il suo coniu­ge abbia

dimostrato di aver (ri)cominciato a pagare effettivamente e regolarmente una

spesa indispensabile giusta l’art. 93 LEF (in particolare i premi dell’assicurazione

malattia obbligatoria), il co-sto va computato nel minimo esistenziale. Può

essere però considerato solo quanto effettivamente pagato. Che i premi della

cas­sa malati siano corrisposti solo parzialmente, come nel caso in esame, non

ne osta il computo, limitato alla quota versata, poiché si tratta pur sempre di

un costo indispensabile secondo l’art. 93 LEF. Siccome in concreto, il regolare

pagamento parziale dei pre­mi è anteriore al pignoramento, se ne deve tenere

conto sin dall’i­nizio e non quale revisione del calcolo contestato giusta l’art.

93.

cpv. 3 LEF (cfr. sopra consid. 2).

Spetterà

all’UE verificare che i premi siano stati pagati, almeno a concorrenza di fr. 300.50,

anche nei mesi successivi a gennaio 2023. Non si può invece considerare

eventuali futuri “conguaglio e sussidio”, poiché non sono effettivi

né dimostrati e oltretutto andrebbero verosimilmente a ridurre il premio, ciò

che ridurrebbe il minimo esistenziale.

3.3

Ciò

posto, va aggiunto al minimo di esistenza comune un supplemento mensile di fr. 300.50

per i premi della cassa malattia del marito dell’escussa, sicché il minimo

totale aumenta a fr. 3'330.55 (fr. 3'030.05 + fr. 300.50) e la

quota parte dell’escussa (67.79%) a fr. 2'258.– (arrotondati), riducendo

la quota pignorabile del suo reddito a

quanto eccede tale quota (ossia indicativamente fr. 583.– [fr. 2'841.–

./. fr. 2'258.–]). Su questo punto, il ricorso va pertanto parzialmente

accolto.

4.

Nello

scritto del 10 gennaio 2023, RI 1 ha peraltro fatto valere altre spese, oltre a

quelle indicate in precedenza, ossia spese di vitto per lei e per il coniuge.

Spettava

però a lei provare l’esistenza e l’entità di tali spese, che nessuno meglio di

lei conosce, con il rilievo che ciò le doveva essere chiaro già dalla risposta

dell’UE del 10 gennaio 2023, che l’aveva avvertita

del rischio d’irricevibilità del ricorso se non avesse prodotto un giustificativo

entro il termine impartitole. Deve quindi ora sopportare le conseguenze

della mancata prova delle spese di vitto genericamente allegate (sopra consid.

3.1), per tacere del fatto che le spese di vitto sono già incluse nella base

mensile di fr. 1'700.– (Tabella, ad I). Su questo punto, il ricorso va

respinto.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo

esistenziale comune di RI 1 e di suo marito è stabilito in fr. 3'330.55,

compreso un supplemento di fr. 300.50 per i premi dell’assicurazione

malattia obbligatoria del marito. È ordinato al­l’Ufficio d’esecuzione di

pignorare la quota dei redditi della ricorrente eccedente fr. 2'258.–

mensili.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.