15.2023.7
Minimo d’esistenza. Premio di cassa malati del marito dell’escussa. Spese di vitto dell’escussa e del marito
24 maggio 2023Italiano10 min
esecuzioni n. __________ e __________, il 3 gennaio 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.7
Lugano
24 maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 gennaio 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 3
gennaio 2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________, promosse nei
confronti della ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
esecuzioni n. __________ e __________, il 3 gennaio 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile del reddito di RI 1 sulla
base del seguente computo:
Redditi
Debitrice
fr.
2'841.00
67.79%
Coniuge
fr.
1'350.00
32.21%
Totale
fr.
4'191.00
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'330.05
Totale
fr.
3'030.05
L’UE
ha quindi pignorato da quello stesso giorno, presso la datrice di lavoro dell’escussa,
la PI 2, l’importo eccedente la sua parte del minimo esistenziale comune
(67.79%), stabilita in fr. 2'054.01 (ossia indicativamente fr. 787.–).
B. Con
“opposizione” del 10 gennaio 2023,
RI 1 ha affermato che il conteggio non era completo, perché le spese di lavoro
e di cassa malati del marito non erano stato conteggiate, precisando di aver
richiesto alla cassa malati l’estratto conto annuale e ha postulando la
rideterminazione del conteggio del minimo d’esistenza.
C. Il
12 gennaio 2023, l’UE ha comunicato all’escussa di non poter contemplare nel
minimo esistenziale le poste da lei indicate, perché non ne aveva dimostrato il
regolare ed effettivo pagamento. Le ha pertanto impartito un termine di dieci
giorni per presentare l’apposita
documentazione, con l’avvertimento che, decorso infruttuosamente il
termine, il ricorso non sarebbe stato preso in considerazione e sarebbe stato
dichiarato irricevibile.
D. Con
scritto del 19 gennaio 2023, RI 1 ha fatto valere altre spese oltre a quelle
indicate in precedenza, ossia spese di vitto per lei, precisando di sostenerle
anche se lavora di notte, e spese di vitto giornaliere per il coniuge; ha
prodotto un estratto conto della cassa malati del marito (PI 1 precisando ch’esso non era completo e ch’ella era
in attesa di un conguaglio e del sussidio.
E. Il
23 gennaio 2023, l’Ufficio ha trasmesso alla Camera l’“opposizione” e gli scritti del 12 e 19 gennaio 2023, come
pure le sue osservazioni. Ritenendo di aver agito correttamente e
giudicando il ricorso insufficientemente motivato, ha chiesto alla Camera di
valutare la possibilità di dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
F. Il
27 aprile 2023, il presidente della Camera ha trasmesso alla controparte il
ricorso e gli scritti 12 e 19 gennaio 2023, assegnandole un termine per formulare
osservazioni, facoltà di cui essa non si è avvalsa.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 3 gennaio 2023 dall’UE, il
ricorso del 10 gennaio 2023 (ancorché designato erroneamente quale “opposizione”) è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove
altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola
come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale
comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso
per la somma dei redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3.
Nell’“opposizione” del 10 gennaio 2023, RI 1 si è
doluta che il verbale di pignoramento è incompleto, perché non tiene conto
delle spese di lavoro e di cassa malati di suo marito. Ha comunicato di aver
richiesto a quest’ultima l’estratto conto annuale. Con lo scritto del 19
gennaio 2023 ha poi prodotto tale estratto, precisando che lo stesso è
incompleto, perché “in attesa di conguaglio e
sussidio”.
Nelle
osservazioni, l’UE ha rilevato che l’escussa non aveva prodotto alcun
giustificativo, se non il noto estratto conto relativo al marito, da cui
risultano sì pagamenti regolari del premio dal mese di ottobre (recte:
settembre) 2022, ma anche uno scoperto di fr. 3'480.60, e ha precisato che
la cassa malati gli aveva confermato lo scoperto.
3.1
Le
parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento
dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel
proprio interesse oppure quando si tratta di circostanze ch’esse sono meglio in
grado di conoscere o che incidono sulla loro situazione personale, specie se è
fuori dal comune (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) (DTF 123 III 329 consid. 3; decisioni
del Tribunale federale 5A_43/2019 del 16 agosto 2019, consid. 4.2, 5A_253/2015
dell’8 giugno 2015, consid. 4.1, e 5A_ 187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1;
decisione della CEF 15.2022.26 del 16 marzo 2022, consid. 2). Con il ricorso
all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di
prova di cui chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i
mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR). Se la parte rifiuta
di prestare la collaborazione che da essa ci si può ragionevolmente attendere,
l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) (decisioni della
CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023 consid. 3.1 e 15.2019.59 del 23 ottobre 2019 consid. 4.2).
Fermo
restando che l’autorità deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv.
2.
n. 2 LEF), se rimane nell’incertezza dopo aver proceduto agli accertamenti
richiesti, può fondarsi sulla regola dell’art. 8 CC per far sopportare alla
parte che si prevale di un fatto la mancata prova dello stesso (citata
5A_253/2015 consid. 4.1; citata 15.2022.166, consid. 3.1; Cometta/Möckli in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 20a LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 12 ad art. 20a LEF; Dieth/Wohl in:
SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 20a
LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n.
39.
ad art. 20a LEF).
3.2
Orbene,
stando all’estratto conto annuale rilasciato dalla stessa PI 1 in merito al marito di RI 1, egli ha pagato fr. 300.50
mensili da settembre 2022 a gennaio 2023 per premi di cassa
malati (in luogo del premio mensile di fr. 464.85 nel 2022 e di fr. 549.20
nel 2023). Tenuto conto anche di prestazioni da lui non rimborsate e dei costi
e spese d’incasso, al 31 gennaio 2023 egli aveva un debito di fr. 3'480.60
nei confronti della cassa. Tale debito non è in sé preclusivo ai fini del
calcolo del minimo esistenziale. Qualora l’escusso o il suo coniuge abbia
dimostrato di aver (ri)cominciato a pagare effettivamente e regolarmente una
spesa indispensabile giusta l’art. 93 LEF (in particolare i premi dell’assicurazione
malattia obbligatoria), il co-sto va computato nel minimo esistenziale. Può
essere però considerato solo quanto effettivamente pagato. Che i premi della
cassa malati siano corrisposti solo parzialmente, come nel caso in esame, non
ne osta il computo, limitato alla quota versata, poiché si tratta pur sempre di
un costo indispensabile secondo l’art. 93 LEF. Siccome in concreto, il regolare
pagamento parziale dei premi è anteriore al pignoramento, se ne deve tenere
conto sin dall’inizio e non quale revisione del calcolo contestato giusta l’art.
93.
cpv. 3 LEF (cfr. sopra consid. 2).
Spetterà
all’UE verificare che i premi siano stati pagati, almeno a concorrenza di fr. 300.50,
anche nei mesi successivi a gennaio 2023. Non si può invece considerare
eventuali futuri “conguaglio e sussidio”, poiché non sono effettivi
né dimostrati e oltretutto andrebbero verosimilmente a ridurre il premio, ciò
che ridurrebbe il minimo esistenziale.
3.3
Ciò
posto, va aggiunto al minimo di esistenza comune un supplemento mensile di fr. 300.50
per i premi della cassa malattia del marito dell’escussa, sicché il minimo
totale aumenta a fr. 3'330.55 (fr. 3'030.05 + fr. 300.50) e la
quota parte dell’escussa (67.79%) a fr. 2'258.– (arrotondati), riducendo
la quota pignorabile del suo reddito a
quanto eccede tale quota (ossia indicativamente fr. 583.– [fr. 2'841.–
./. fr. 2'258.–]). Su questo punto, il ricorso va pertanto parzialmente
accolto.
4.
Nello
scritto del 10 gennaio 2023, RI 1 ha peraltro fatto valere altre spese, oltre a
quelle indicate in precedenza, ossia spese di vitto per lei e per il coniuge.
Spettava
però a lei provare l’esistenza e l’entità di tali spese, che nessuno meglio di
lei conosce, con il rilievo che ciò le doveva essere chiaro già dalla risposta
dell’UE del 10 gennaio 2023, che l’aveva avvertita
del rischio d’irricevibilità del ricorso se non avesse prodotto un giustificativo
entro il termine impartitole. Deve quindi ora sopportare le conseguenze
della mancata prova delle spese di vitto genericamente allegate (sopra consid.
3.1), per tacere del fatto che le spese di vitto sono già incluse nella base
mensile di fr. 1'700.– (Tabella, ad I). Su questo punto, il ricorso va
respinto.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo
esistenziale comune di RI 1 e di suo marito è stabilito in fr. 3'330.55,
compreso un supplemento di fr. 300.50 per i premi dell’assicurazione
malattia obbligatoria del marito. È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di
pignorare la quota dei redditi della ricorrente eccedente fr. 2'258.–
mensili.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
–
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.