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Decisione

15.2023.72

Comminatoria di fallimento. Ricorso in materia civile contro la decisione di reiezione del reclamo presentato dall’escussa contro la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione. Effetto sospensi

24 luglio 2023Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2022.152);

che

dando seguito alla domanda di proseguimento dell’escutente del 10 maggio 2023,

munita delle predette decisioni e della dichiarazione scritta 9 maggio 2023

della Pretura secondo cui l’escussa non aveva presentato alcuna azione di

disconoscimento del debi­to, l’11 maggio 2023 l’UE ha emesso la comminatoria di

fallimento e l’ha notificata alle parti;

che

con ricorso in materia civile del 2 giugno 2023 la RI 1 si è aggravata contro

la sentenza 26 aprile 2023 di questa Camera dinanzi al Tribunale federale,

chiedendo preliminarmente il conferimento dell’effetto sospensivo;

che

ricevuta la comminatoria di fallimento il 22 giugno 2023, l’e­scussa l’ha

impugnata davanti a quest’autorità di vigilanza tramite ricorso del 3 luglio

2023, postulandone l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo;

che

il 7 luglio 2023 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda

di conferimento dell’effetto sospensivo;

che

giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge

prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso

contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per

violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento;

che

contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato

un ricorso unicamente per ragioni formali (Mar­kus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio

l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’ese­­cuzione (DTF 118 III 6),

il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di

fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’as­­senza di una decisione esecutiva che

rigetti lopposizione o l’inol­­tro di un’azione di disconoscimento di debito

(art. 88 cpv. 1 LEF);

che

nel caso specifico, la RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento invocando

Considerandi

l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione e sostenendo in

particolare che “non vi è

ragione per proseguire parallelamente con la comminatoria di fallimen­to”, ritenuto che qualora il Tribunale federale dovesse concedere

l’effetto sospensivo al ricorso in materia civile, essa “sarebbe co-stretta a subire una domanda di

fallimento nonostante la mancanza di esecutività della decisione della CEF”;

che,

tuttavia, non avendo il ricorso in materia civile al Tribunale federale

effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286, consid.

2.

; sentenza della CEF 15.2021.27 del 9 giugno 2021 pag. 2), la decisione

14.2022.152

di questa Camera del 26 aprile 2023 era immediatamente esecutiva,

sicché l’UE ha correttamente emesso la comminatoria di fallimento dopo aver appurato sulla scorta dei documenti allegati alla domanda di

proseguimento che l’escussa non aveva presentato alcuna azione di disconoscimento del debito entro venti giorni

dalla notifica della decisione di rigetto dell’opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF;

sentenza del Tribunale

federale 5A_579/2022 del 1° maggio 2023 consid. 4.2);

che

ad ogni modo il Tribunale federale, con decreto del 17 luglio 2023 notificato a

questa Camera il 19 luglio successivo, ha respin­to l’istanza di conferimento

dell’effetto sospensivo;

che

anche sotto questo profilo la censura della ricorrente si rivela pertanto

infondata;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.