15.2023.72
Comminatoria di fallimento. Ricorso in materia civile contro la decisione di reiezione del reclamo presentato dall’escussa contro la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione. Effetto sospensivo non concesso
24 luglio 2023Italiano5 min
ragione per proseguire parallelamente con la comminatoria di fallimento”, ritenuto che qualora il Tribunale federale dovesse concedere
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.72
Lugano
24 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 3 luglio 2023 della
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l’11 maggio
2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
(patrocinato dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 dicembre 2021
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso la RE 1 per
l’incasso di complessivi fr. 210'000.– oltre agli accessori;
che
con decisione del 15 novembre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dall’escussa limitatamente a fr. 180'000.– oltre agli accessori;
che
adita dalla RI 1 mediante reclamo del 28 novembre 2022 contro la decisione
pretorile, questa Camera, nella sua vesta di autorità giudiziaria cantonale
superiore, ha respinto tale gravame con sentenza del 26 aprile 2023 (inc.
14.2022.152);
che
dando seguito alla domanda di proseguimento dell’escutente del 10 maggio 2023,
munita delle predette decisioni e della dichiarazione scritta 9 maggio 2023
della Pretura secondo cui l’escussa non aveva presentato alcuna azione di
disconoscimento del debito, l’11 maggio 2023 l’UE ha emesso la comminatoria di
fallimento e l’ha notificata alle parti;
che
con ricorso in materia civile del 2 giugno 2023 la RI 1 si è aggravata contro
la sentenza 26 aprile 2023 di questa Camera dinanzi al Tribunale federale,
chiedendo preliminarmente il conferimento dell’effetto sospensivo;
che
ricevuta la comminatoria di fallimento il 22 giugno 2023, l’escussa l’ha
impugnata davanti a quest’autorità di vigilanza tramite ricorso del 3 luglio
2023, postulandone l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo;
che
Fatti
il 7 luglio 2023 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda
di conferimento dell’effetto sospensivo;
che
giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge
prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso
contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per
violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento;
che
contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato
un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio
l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6),
il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di
fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che
rigetti lopposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito
(art. 88 cpv. 1 LEF);
che
nel caso specifico, la RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento invocando
l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione e sostenendo in
particolare che “non vi è
ragione per proseguire parallelamente con la comminatoria di fallimento”, ritenuto che qualora il Tribunale federale dovesse concedere
l’effetto sospensivo al ricorso in materia civile, essa “sarebbe co-stretta a subire una domanda di
fallimento nonostante la mancanza di esecutività della decisione della CEF”;
che,
tuttavia, non avendo il ricorso in materia civile al Tribunale federale
effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286, consid.
2.3; sentenza della CEF 15.2021.27 del 9 giugno 2021 pag. 2), la decisione
Considerandi
14.2022.152
di questa Camera del 26 aprile 2023 era immediatamente esecutiva,
sicché l’UE ha correttamente emesso la comminatoria di fallimento dopo aver appurato sulla scorta dei documenti allegati alla domanda di
proseguimento che l’escussa non aveva presentato alcuna azione di disconoscimento del debito entro venti giorni
dalla notifica della decisione di rigetto dell’opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF;
sentenza del Tribunale
federale 5A_579/2022 del 1° maggio 2023 consid. 4.2);
che
ad ogni modo il Tribunale federale, con decreto del 17 luglio 2023 notificato a
questa Camera il 19 luglio successivo, ha respinto l’istanza di conferimento
dell’effetto sospensivo;
che
anche sotto questo profilo la censura della ricorrente si rivela pertanto
infondata;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.