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Decisione

15.2023.73

Comminatoria di fallimento. Reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione

11 luglio 2023Italiano5 min

di Lugano aveva rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.73

Lugano

11 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 8 luglio 2023 della

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 27 giugno

2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ avviata il 23 febbraio 2023 da PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 161'062.–, il 27 giugno

Fatti

2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’e­secuzione (UE), appurato che il Pretore

di Lugano aveva rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa

con sentenza del 5 giugno 2023, le ha notificato la comminatoria di fallimento;

che

con ricorso 8 luglio 2023, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di

fallimento previo conferimento dell’effetto sospensivo;

che

giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via

giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento;

che

contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato

un ricorso unicamente per ragioni formali (Mar­kus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza

territoriale dell’ufficio d’ese­­cuzione (DTF 118 III 6), il mancato

assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento

(art. 39 e 40 LEF), l’as­­senza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione

o l’inol­­tro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);

che

la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè

alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione

spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in

particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80

segg. LEF);

che

nel caso specifico, la RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento invocando

l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione, “ove va inteso che la decisione di rigetto

dell’op­posizione sia passata in giudicato”, ricordato

il reclamo da essa interposto contro la decisione di rigetto, tuttora pendente

presso la scrivente Camera (inc. 14.2023.69);

che

a sostegno della censura la ricorrente cita una sentenza del 5 novembre 2014 di

questa Camera (inc. 15.2014.106), che però tratta di due questioni diverse,

Considerandi

senz’attinenza con il caso in esa­me,

ovvero dell’ammissibilità di una seconda esecuzione per il me­desimo

credito (consid. 3) e dell’indicazione nella comminatoria di fallimento dell’importo del credito posto in

esecuzione qualora l’op­­posizione sia stata rigetta solo parzialmente;

che

la ricorrente non cita la giurisprudenza e la dottrina topiche, secondo cui il

reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizio­­ne

non ha effetto sospensivo automatico, sicché la decisione è im­mediatamente

esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC) e consente la continuazione

dell’esecuzione finché l’escusso non dimostra di aver chiesto e ottenuto l’effetto

sospensivo (ad esempio: sentenze del

Tribunale federale 5A_78/2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2 con i rinvii, e della

CEF 15.2020.26 del 20 maggio 2020 consid. 2; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La

mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 125 ad art. 84 LEF; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 85 ad art. 84 e n. 14 ad art. 88

LEF);

che

nel caso in esame la ricorrente non ha chiesto la concessione dell’effetto

sospensivo nella procedura di reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione,

sicché l’UE ha correttamente da­to seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione

emetten­do la comminatoria di fallimento ora impugnata;

che

per il resto non sta all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza sindacare la decisione di rigetto dell’opposizione,

né quin­di esaminare le censure già fatte valere dalla ricorrente con il

reclamo contro la decisione di rigetto e ribadite in questa sede, non

trattandosi di doglianze di natura formale;

che

ad ogni modo con sentenza odierna, nella sua veste di autorità giurisdizionale

superiore la Camera ha respinto il reclamo in questione (inc. 14.2023.69);

che

comunque sia il “paradosso

inaccettabile” denunciato dalla ricorrente sarebbe in

realtà di negare in Svizzera il carattere esecutivo della decisione del

Tribunale di Milano del 24 novembre 2022, regolarmente dichiarata esecutiva in

Svizzera con decisio­ne di exequatur del 10 gennaio 2023 e confermata dalla seconda Camera civile del

Tribunale d’appello con sentenza 12.2023.24 del 5 maggio 2023, specie perché la

Corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta della ricorrente volta alla

sospensione dell’ef­ficacia del giudizio appellato;

che

di conseguenza, il ricorso ora in esame, nella misura in cui è ricevibile, va

respinto;

che

la domanda volta alla concessione dell’effeto sospensivo diventa così senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.