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Decisione

15.2023.75

Ricorso contro decisione d’irricevibilità di una domanda d’esecuzione ritenuta manifestamente abusiva

16 novembre 2023Italiano6 min

il presidente della Camera per abuso di autorità, denunciando un “abuso dei diritti e di ingiustizia fai da te”;

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.75

Lugano

16 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 10 luglio 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio

d’esecuzione, Centro di competenza dei precetti esecutivi (CCPE),

o meglio contro la decisione d’irricevibilità emessa il 27 giugno 2023 in

merito alla domanda d’esecuzione n. __________ presentata dalla ricorrente nei

confronti dell’

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 27 giugno 2023 il Centro di competenza dei precetti esecutivi

(CCPE) dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha dichiarato irricevibile la domanda

d’esecuzione presentata da RI 1 il 19 maggio 2022 nei confronti dell’PI 1 per

l’incasso di fr. 300'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 20 novembre 2000, “considerato che verte sulla stessa pretesa di

altre precedenti esecuzioni mai proseguite e di fatto ritenute manifestamente

abusive” con riferimento alle sentenze emesse da

questa Camera nelle procedure 15.2022.97-150-151;

che

con ricorso del 10 luglio 2023, RI 1 impugna il provvedimento appena menzionato,

chiedendo l’immediato risarcimento dell’intero importo riportato sulla domanda

d’esecu-zione oltre agl’interessi di mora

del 5%, “più tutti i danni di ogni ge­nere che mi avete cagionati, morali, materiali, offesa

alla mia dignità, eccetera”;

che

la ricorrente afferma di aver avuto conoscenza delle tre decisioni citate e

allegate al provvedimento impugnato solo a ricezione del medesimo, e rileva che

tali decisioni riguardano creditori che non sono l’PI 1;

che

la ricorrente dichiara di voler inoltrare una denuncia o querela penale contro

Fatti

il presidente della Camera per abuso di autorità, denunciando un “abuso dei diritti e di ingiustizia fai da te”;

che nelle sue osservazioni del 13 luglio 2023 l’UE ha chiesto alla Camera

di dichiarare il ricorso irricevibile senza preventiva notifica alla

controparte per osservazioni;

che

l’UE rileva come da novembre del 2020 la ricorrente abbia avviato ben ventun esecuzioni contro l’PI 1

senza mai chiederne il proseguimento, ciò che costituisce un manifesto abuso di

diritto;

che

nella misura in cui la ricorrente intende ottenere dallo Stato il risarcimento

del danno di cui si professa vittima, il ricorso è irricevibile, in quanto si

tratta di una domanda che compete al giudice civile (art. 22 della legge sulla

responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, RL 166.100)

e non dell’autorità di vigilanza, la cui competenza è limitata alla verifica

della legalità e opportunità dei provvedimenti degli organi di esecuzione per

debiti e fallimenti (art. 17 cpv. 1 LEF), come ben sa la ricorrente (sentenza

della CEF 15.2020.20 del 10 aprile 2020, consid. 1);

che

il ricorso è pure irricevibile per quanto concerne la decisione

d’irricevibilità impugnata, siccome RI 1 non formula alcuna conclusione al

riguardo né alcuna motivazione (giusta l’art. 7 cpv. 3 lett. a e b della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), limitandosi a

denunciare un generico e non circostanziato “abuso dei diritti e di ingiustizia fai da te”;

che

la ricorrente non contesta in particolare di aver promosso ventun esecuzioni

contro l’PI 1 senza mai pro­seguirle, ciò che del resto risulta dagli atti e

costituisce un manifesto abuso di diritto giusta l’art. 2 cpv. 2 CC, dal

momento che RI 1 persegue così evidentemente altri fini che non l’incasso del

Considerandi

preteso credito, come già evidenziato nelle decisioni citate dall’UE (sentenze

15.2022.97

del 7 settembre 2022, pagg. 2 in fondo e 3 in alto e 15.2022.150-151

del 1° marzo 2023 consid. 2.2);

che contrariamente a quanto

allega, la ricorrente ha avuto conoscenza della prima sentenza citata già il 21

settembre 2022, quan­do l’ha ritirata alle ore 17:33 presso lo sportello

postale di Figino, (tracciamento

dell’invio raccomandato n. __________);

che pur avendo scelto la

ricorrente di non ritirare le altre due decisioni appena citate, le stesse sono da ritenersi validamente

notificate in virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (stante il rinvio

dell’art. 14 cpv. 1 LPR), giacché ella doveva aspettarsene

la notificazione, avendo lei stessa adita

l’autorità di vigilanza;

che ad ogni modo il carattere

abusivo della domanda d’esecuzione ora in esame è manifesto a prescindere dalla

notificazione di quel­le decisioni, non potendo la ricorrente ignorare le numerose

esecuzioni da lei promosse contro l’PI 1 sempre con la stessa causale;

che

con replica spontanea del 27 luglio 2023, RI 1 ha ripercorso l’iter

dell’emanazione del provvedimento impugnato e chiesto la ricusa di tutti i

funzionari dell’UE e dell’autorità di vigilanza;

che

tale atto è tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF), e dunque inammissibi­le, nella misura

in cui si fonda su fatti non già allegati nel ricorso e contiene una nuova

domanda – di ricusa –, peraltro non motivata, in particolare perché RI 1 non

espone quale sarebbe in concreto l’interesse personale dei funzionari dell’UE e

dei membri dell’autorità di vigilanza ai sensi degli art. 10 e 11 LEF nella

fattispecie;

che per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che

RI 1 è però avvertita che se dovesse presentare

altri ricorsi contro il rifiuto di dare seguito a domande d’ese­cuzione

manifestamente abusive verrà condannata a una multa fino a fr. 1'500.– e al

pagamento di tasse e spese in virtù dell’art. 20a cpv. 1 n. 5 LEF;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Centro di competenza dei precetti esecutivi, Faido.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.