15.2023.77
Ricorso contro il pignoramento della rendita previdenziale. Censure di merito che sfuggono al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza. Carenza di motivazione del ricorso
24 luglio 2023Italiano4 min
il ricorrente rileva altresì che con il pignoramento della sua “intera pensione” egli
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.77
Lugano
24 luglio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 17 luglio 2023 di
RI 1
contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro la decisione di pignoramento della rendita
previdenziale del ricorrente emessa l’11 luglio 2023 nell'esecuzione n. __________
promossa nei suoi confronti dal
PI 1, (BE)
(rappresentato dal RA 1, )
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nella predetta esecuzione, l’11 luglio 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), stabilita in
fr. 2'808.07 mensili (arrotondati a fr. 2'810.–) la parte di RI 1 al minimo
esistenziale comune della sua famiglia, coperta dalla sua rendita AI a
concorrenza di fr. 2'716.–, ha pignorato la rendita previdenziale di fr.
1'821.– da lui percepita dall’PI 2 limitatamente alla differenza fissa di fr.
1'727.– mensili (fr. 2'716.– + fr. 1'821.– ./. fr. 2'810.–);
che
contro tale decisione RI 1 si è aggravato con ricorso del 17 luglio 2023,
sostenendo che l’escutente ha accettato una sua proposta di pagamento del
debito (di attuali fr. 92'392.30) mediante rate mensili di fr. 100.– e ch’egli
ha già versato la prima rata;
che
a prescindere dalla sua esistenza, circostanza che l’insorgente non ha
comprovato, un simile accordo non preclude l’efficacia del pignoramento, salvo
ritiro dell’esecuzione da parte del creditore, ma permette unicamente al
debitore di ridurre nel tempo il debito dovuto a concorrenza delle rate versate,
che nella nota esecuzione potranno dunque essere considerate quali acconti di
pagamento;
che
Fatti
il ricorrente rileva altresì che con il pignoramento della sua “intera pensione” egli
inizierà ad avere debiti anche nel Canton Ticino e sicuramente sua moglie chiederà
il divorzio;
che così argomentando l’insorgente non si confronta direttamente con la
decisione impugnata, facendo valere una violazione della legge o un errore di
apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF), ma solleva questioni di merito attinenti a sue
pretese conseguenze finanziarie e personali, che sfuggono però al potere di
cognizione di questa Camera, limitato alla verifica formale del rispetto del
diritto esecutivo (sentenza della CEF 15.2023.34 del 21 aprile 2023, pag. 2);
che
il ricorso s’avvera dunque manifestamente irricevibile per carenza di
motivazione (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), il ricorrente non avendo esposto alcun motivo per cui il pignoramento
della sua rendita previdenziale sarebbe errato e non essendo manifesti motivi
di nullità da rilevare d’ufficio secondo l’art. 22 cpv. 1 LEF;
che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla
controparte né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR);
Considerandi
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all'Ufficio d'esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.