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Decisione

15.2023.77

Ricorso contro il pignoramento della rendita previdenziale. Censure di merito che sfuggono al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza. Carenza di motivazione del ricorso

24 luglio 2023Italiano4 min

il ricorrente rileva altresì che con il pignoramento della sua “intera pensione” egli

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.77

Lugano

24 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 17 luglio 2023 di

RI 1

contro

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro la decisione di pignoramento della rendita

previdenziale del ricorrente emessa l’11 luglio 2023 nell'esecuzione n. __________

promossa nei suoi confronti dal

PI 1, (BE)

(rappresentato dal RA 1, )

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nella predetta esecuzione, l’11 luglio 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), stabilita in

fr. 2'808.07 mensili (arrotondati a fr. 2'810.–) la parte di RI 1 al minimo

esistenziale comune della sua famiglia, coperta dalla sua rendita AI a

concorrenza di fr. 2'716.–, ha pignorato la rendita previdenziale di fr.

1'821.– da lui percepita dall’PI 2 limitatamente alla differenza fissa di fr.

1'727.– mensili (fr. 2'716.– + fr. 1'821.– ./. fr. 2'810.–);

che

contro tale decisione RI 1 si è aggravato con ricorso del 17 luglio 2023,

sostenendo che l’escutente ha accettato una sua proposta di pagamento del

debito (di attuali fr. 92'392.30) mediante rate mensili di fr. 100.– e ch’egli

ha già versato la prima rata;

che

a prescindere dalla sua esistenza, circostanza che l’insorgen­te non ha

comprovato, un simile accordo non preclude l’efficacia del pignoramento, salvo

ritiro dell’esecuzione da parte del creditore, ma permette unicamente al

debitore di ridurre nel tempo il debito dovuto a concorrenza delle rate versate,

che nella nota esecuzione potranno dunque essere considerate quali acconti di

pagamento;

che

Fatti

il ricorrente rileva altresì che con il pignoramento della sua “intera pensione” egli

inizierà ad avere debiti anche nel Canton Ticino e sicuramente sua moglie chiederà

il divorzio;

che così argomentando l’insorgente non si confronta direttamente con la

decisione impugnata, facendo valere una violazione della legge o un errore di

apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF), ma solleva questioni di merito attinenti a sue

pretese conseguenze finanziarie e personali, che sfuggono però al potere di

cognizione di questa Camera, limitato alla verifica formale del rispetto del

diritto esecutivo (sentenza della CEF 15.2023.34 del 21 aprile 2023, pag. 2);

che

il ricorso s’avvera dunque manifestamente irricevibile per carenza di

motivazione (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), il ricorrente non avendo esposto alcun motivo per cui il pignoramento

della sua rendita previdenziale sarebbe errato e non essendo manifesti motivi

di nullità da rilevare d’ufficio secondo l’art. 22 cpv. 1 LEF;

che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla

controparte né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR);

Considerandi

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all'Ufficio d'esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.