15.2023.78
Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Notifica del precetto esecutivo in via edittale solo sul Foglio ufficiale cantonale
6 dicembre 2023Italiano9 min
domanda del 15 giugno 2022 PI 1 ha chiesto alla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione
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Incarto n.
15.2023.78
Lugano
6 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 luglio 2023 dell’
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 27 giugno
2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
domanda del 15 giugno 2022 PI 1 ha chiesto alla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) di emettere un precetto esecutivo nei confronti dell’RI 1 per l’incasso di
complessivi fr. 10'000.–.
B. Dando
seguito alla domanda, il 17 giugno 2022 l’UE, per il tramite del Centro di
competenza cantonale dei precetti esecutivi di Faido, ha emesso il precetto n.
__________ e l’ha inviato mediante raccomandata a PI 2, socio gerente della società
escussa, in Via __________.
C. Non
riuscendo a recapitare il precetto per posta, il 1° luglio 2022 l’Ufficio ha
incaricato la Polizia comunale di Minusio di provvedere alla notifica. Il 18 luglio 2023 la Polizia lo ha però ritornato all’UE
insieme alla “relazione di notifica atti esecutivi”, ove è menzionato in
particolare quanto segue: “Altro: l’interessato è partito a Locarno”.
D. Preso
atto del rapporto di Polizia, l’organo esecutivo ha pubblicato il precetto sul Foglio
ufficiale cantonale (FUC) del 5 agosto 2022.
E. Sulla
scorta della domanda di proseguimento inoltrata il 27 giugno 2023 dall’escutente,
appurato che la società escussa non aveva interposto opposizione, l’Ufficio le
ha notificato la comminatoria di fallimento l’11 luglio 2023.
F. Con
ricorso 19 luglio 2023, trasmesso direttamente a questa Camera, l’RI 1 si aggrava contro la comminatoria di fallimento, contestandone “l’ammissibilità” e chiedendo la
concessione dell’effetto sospensivo al gravame. Lo stesso giorno ha pure
trasmesso uno scritto all’UE, ove conferma il suo ricorso e “si oppone integralmente al titolo di credito
dell’ese__________, della parte creditrice Sig.Ra PI 1, che cita un importo di
CHF. 10'000.–, assolutamente non pertinente alla nostra società e non
esigibile”.
G. Tramite
ordinanza del 20 luglio 2023 il vicepresidente di questa Camera ha conferito
effetto sospensivo al ricorso.
H. Mediante
osservazioni del 2 novembre 2023 l’Ufficio si rimette al giudizio della Camera,
mentre l’escutente è rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Markus in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, l’RI 1 fa valere di non aver ricevuto il precetto esecutivo il
5 agosto 2022 e di non aver dunque potuto opporsi all’esecuzione e al credito,
che contesta integralmente. Per tali motivi, la ricorrente reputa inammissibile
la comminatoria di fallimento.
Nelle
proprie osservazioni, l’UE rileva che non di rado l’escussa non ritira i
precetti esecutivi inoltratile per posta, ragione per cui spesso è la Polizia a
notificarli. Precisa altresì che all’indirizzo della sede dell’escussa (Via __________)
non si trova né una buca delle lettere né un’affissione o uno spazio che
riporti alla società o al suo socio e gerente, come emerge da alcune fotografie
scattate in occasione di un sopralluogo del 28 luglio 2023 e prodotte con le
osservazioni. Ad ogni modo, l’Ufficio osserva di aver erroneamente pubblicato
il precetto esecutivo in questione soltanto sul FUC, in contrasto con quanto
prevede l’art. 35 LEF e la giurisprudenza di questa Camera.
2.1 L’art.
66 cpv. 4 LEF permette di procedere in determinati casi alla notificazione
degli atti esecutivi mediante pubblicazione da annotare nel Foglio ufficiale
svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale interessato (art. 35
LEF). La pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è
determinante per il calcolo dei termini e le conseguenze della pubblicazione
(cpv. 1). In ogni caso, la notificazione edittale è la soluzione
estrema; non può farvisi capo prima che il creditore e l’ufficio delle
esecuzioni abbiano effettuato tutte le ricerche adeguate alla situazione di
fatto per reperire un indirizzo ove possa essere eseguita la notificazione al
debitore (sentenza della CEF 15.2019.63 del 28 novembre 2019,
consid. 3 e riferimenti citati).
2.2 Nel
caso in rassegna, risulta dagli atti che l’UE ha effettivamente pubblicato il
precetto esecutivo soltanto sul FUC. Orbene, secondo la giurisprudenza di
questa Camera, la sola pubblicazione sul FUC non è valida, siccome contraria a quanto prescrive
espressamente l’art. 35 LEF, che si applica anche alla
notifica dei precetti esecutivi in via edittale a norma dell’art. 66 cpv. 4 n.
1 LEF (sentenza della CEF 15.2019.5 del 17 luglio 2019, consid. 4.3; v. anche la citata 15.2019.63, consid. 3.1, e la
15.2013.23/24 del 16 aprile 2013, consid. 2). Ne consegue che nel caso
concreto la notificazione del precetto esecutivo è avvenuta in modo irregolare.
3. La
notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con
la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di
dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai
pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può
e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente
alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del
precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101
consid. 2 e 110 III 9 consid. 2).
3.1 Di
conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o
interporre opposizione comincia a decorrere da tale
conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1), purché il debitore possa determinare
esattamente l’ammontare, il titolo e la causa del credito, informazioni che
figurano sulla comminatoria di fallimento (art. 160 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 128
III 101 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.161/2005 del 31 ottobre
2005, consid. 2.2; in senso però apparentemente divergente: sentenza del
Tribunale federale 5A.777/2011 del 7 febbraio 2012, consid. 3.3, in cui, in obiter dictum, la
conoscenza del precetto esecutivo è fatta dipendere da una sua “detenzione di
fatto”). In tal caso, in assenza di pregiudizio per l’escusso non si giustifica
di annullare la notifica irregolare né di
ordinare una nuova notificazione, che non gli fornirebbe alcun ragguaglio
supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti (DTF 112 III 81
consid. 2; 15.2022.108,
consid. 4.1 e rimandi).
3.2 Nel
caso in esame, l’insorgente ha potuto prendere conoscenza del contenuto
essenziale del precetto solo nel momento in cui ha ricevuto la comminatoria di
fallimento l’11 luglio 2023. Significa tuttavia che la stessa era prematura,
siccome non era ancora decorso il termine per interporre opposizione al
precetto esecutivo, di modo che la comminatoria di fallimento risulta nulla (cfr. DTF
142 III 601 consid. 2.1; sentenza della CEF 15.2021.70 del 12 novembre 2021
consid. 1.2).
3.3 Nel
ricorso l’escussa non ha dichiarato espressamente d’interporre opposizione al precetto esecutivo, ma si
è comunque opposta all’esecuzione in questi termini: “sottolineo il fatto che l’esecuzione
nro. __________ non mi è stata notificata in data 05.08.2022, non permettendomi
di oppormi nella procedura ordinaria di esecuzione, ad un titolo di credito
vantato dalla creditrice che contesto integralmente, in quanto non
pertinente e non imputabile alla società da me gestita e rappresentata”. Del resto, nel ricorrere
tempestivamente contro l’incorretta notifica del precetto esecutivo dopo aver
preso conoscenza della comminatoria di fallimento dolendosi di non aver avuto
la “possibilità
di esprimer[s]i sulla menzionata esecuzione nella normale procedura” la ricorrente ha manifestato con
sufficiente chiarezza la volontà di opporsi all’esecuzione, da un lato perché
solo l’opposizione permette poi all’escusso di contestare l’esecuzione nella
procedura di rigetto dell’opposizione e dall’altro poiché l’opposizione secondo
l’art. 74 LEF non soggiace ad alcuna esigenza d’ordine formale (sentenza della
CEF 15.2022.108 dell’11 gennaio 2023, consid. 4.3 e riferimento menzionato).
Nello scritto 19 luglio 2023 inviato all’Ufficio la ricorrente ha d’altronde
confermato la sua intenzione di formulare opposizione, scrivendo “mi oppongo integralmente
al titolo di credito dell’esecuzione n. __________” (consid. F).
Ne segue che la comminatoria di fallimento va dichiarata nulla e all’UE va ordinato di registrare con la data del
19 luglio 2023 l’opposizione formulata tempestivamente dall’RI 1 con il ricorso
(v. tracciamento della Posta inerente all’invio raccomandato n. __________) e lo scritto di stessa data.
4. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la comminatoria di fallimento
emessa nell’esecuzione n. __________ è dichiarata nulla ed è fatto ordine alla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione d’iscrivere
nei suoi registri l’opposizione interposta
dall’RI 1 al precetto esecutivo il 19 luglio 2023.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.