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Decisione

15.2023.79

Ricorso contro decisione irricevibilità di una domanda d’esecuzione manifestamente abusiva

16 novembre 2023Italiano5 min

agl’interessi del 5% dal 1° aprile 2004, “considerato che verte sulla stessa pretesa di altre

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.79

Lugano

16 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 20 luglio 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Biasca, o meglio contro la decisione d’irri­cevibilità emessa il 5 luglio

2023 in merito alla domanda d’esecuzione n. __________ presentata dalla

ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 5 luglio 2023 la sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha dichiarato irricevibile la domanda d’esecuzione presentata da RI 1 il

Fatti

20 giugno 2023 nei confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 250'000.– oltre

agl’interessi del 5% dal 1° aprile 2004, “considerato che verte sulla stessa pretesa di altre

precedenti esecuzioni mai proseguite e di fatto ritenute manifestamente

abusive” con riferimento alle sentenze emesse da

questa Camera nelle procedure 15.2022.97-150-151;

che

con ricorso del 20 luglio 2023, RI 1 chiede l’annullamento del provvedimento appena

menzionato, sostenen­do che è nullo, se non abusivo, discriminatorio e

arbitrario;

che

secondo la ricorrente la legge non autorizza gli uffici d’esecu­zione a non

dare seguito a una domanda d’esecuzione;

che

in realtà, già nella sentenza 15.2022.97 del 7 settembre 2022, relativa a una precedente esecuzione avente quale

oggetto la stes­sa pretesa indicata nella domanda d’esecuzione ora in

esame, la Camera aveva ricordato a RI 1 che l’UE avreb­be potuto rifiutare di

dare seguito a nuove domande di esecuzione vertenti sulla stessa pretesa ove

ella non avesse proseguito le precedenti esecuzioni, oltre a cancellare quelle

già in essere ritenendole tutte manifestamente abusive, e quindi nulle, giusta

l’art. 2 cpv. 2 CC, citando due sentenze (15.2011.94 del 30 novembre 2011, RtiD

2012 II 885 n. 49c, e 15.2018.4 del 15 gennaio 2018), di cui la seconda si

riferiva proprio alla ricorrente;

che

nel ricorso ora in rassegna, RI 1 non allega per avventura né dimostra di aver

nel frattempo proseguito le quattordici esecuzioni in questione, sicché l’UE ha

correttamente dichiarato irricevibile l’ultima domanda d’esecuzione, da

ritenersi anch’essa manifestamente abusiva;

che

la sua integrale e immotivata contestazione della decisione di questa Camera

del 7 settembre 2022 (a pag. 3 del ricorso) è sen­za rilievo poiché andava

presentata al Tribunale federale entro dieci giorni dal momento in cui ha

ritirato la decisione cantonale (art. 19 LEF e 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2

Considerandi

lett. a e cpv. 3 lett. a LTF), ossia dal 21

settembre 2022, giorno in cui l’ha ritirata alle ore 17:33 presso lo sportello

postale di __________, (tracciamento

dell’invio raccomandato n. __________);

che

poi l’ufficio d’esecuzione debba accettare i pagamenti fatti a favore di un’esecuzione

(art. 12 LEF), l’escusso possa chiedere all’escutente la produzione dei mezzi

di prova della sua pretesa (art. 73 LEF) o l’art. 135 n. 2 CO prescriva l’interruzione

della prescrizione a ogni atto esecutivo non significa che l’ufficio non possa

– anzi debba – rifiutare di dare seguito alle domande d’esecuzione

manifestamente abusive;

che

le norme citate dalla ricorrente concernono infatti tutte esecuzioni validamente promosse, ovvero non

manifestamente abusive;

che

a parte muovere critiche non circostanziate e inutilmente offensive sull’operato

dell’UE, la ricorrente non spiega la pertinenza dell’art. 11 LEF nella

fattispecie, il provvedimento impugnato non costituendo

all’evidenza un “negozio” nel senso di tale norma, men che meno “per

proprio conto”;

che

nella limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

che per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che

nella già citata sentenza 15.2022.97 del 7 settembre 2022 (a pag. 2), la Camera

aveva rinunciato, per l’ultima volta, a infliggere

a RI 1 una multa e a porre a suo carico le spese processuali in virtù

dell’art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, ma aveva rinnovato l’avvertenza

contenuta nel considerando 5 della

decisione del 24 giugno 2022 (inc. 15.2022.14), la quale riguardava però la

questione – diversa da quella ora in esame – dell’in­dicazione della causale

del credito nel precetto esecutivo;

che

come nella decisione odierna emessa nell’inc. 15.2023.75, RI 1 è però avvertita

che se dovesse presentare altri ricorsi

contro il rifiuto di dare seguito a domande d’esecu­zione manifestamente

abusive verrà condannta a una multa fino a fr. 1'500.– e al pagamento di

tasse e spese in virtù dell’art. 20a cpv. 1 n. 5 LEF;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.