15.2023.79
Ricorso contro decisione irricevibilità di una domanda d’esecuzione manifestamente abusiva
16 novembre 2023Italiano5 min
agl’interessi del 5% dal 1° aprile 2004, “considerato che verte sulla stessa pretesa di altre
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Incarto n.
15.2023.79
Lugano
16 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 20 luglio 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Biasca, o meglio contro la decisione d’irricevibilità emessa il 5 luglio
2023 in merito alla domanda d’esecuzione n. __________ presentata dalla
ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 5 luglio 2023 la sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha dichiarato irricevibile la domanda d’esecuzione presentata da RI 1 il
Fatti
20 giugno 2023 nei confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 250'000.– oltre
agl’interessi del 5% dal 1° aprile 2004, “considerato che verte sulla stessa pretesa di altre
precedenti esecuzioni mai proseguite e di fatto ritenute manifestamente
abusive” con riferimento alle sentenze emesse da
questa Camera nelle procedure 15.2022.97-150-151;
che
con ricorso del 20 luglio 2023, RI 1 chiede l’annullamento del provvedimento appena
menzionato, sostenendo che è nullo, se non abusivo, discriminatorio e
arbitrario;
che
secondo la ricorrente la legge non autorizza gli uffici d’esecuzione a non
dare seguito a una domanda d’esecuzione;
che
in realtà, già nella sentenza 15.2022.97 del 7 settembre 2022, relativa a una precedente esecuzione avente quale
oggetto la stessa pretesa indicata nella domanda d’esecuzione ora in
esame, la Camera aveva ricordato a RI 1 che l’UE avrebbe potuto rifiutare di
dare seguito a nuove domande di esecuzione vertenti sulla stessa pretesa ove
ella non avesse proseguito le precedenti esecuzioni, oltre a cancellare quelle
già in essere ritenendole tutte manifestamente abusive, e quindi nulle, giusta
l’art. 2 cpv. 2 CC, citando due sentenze (15.2011.94 del 30 novembre 2011, RtiD
2012 II 885 n. 49c, e 15.2018.4 del 15 gennaio 2018), di cui la seconda si
riferiva proprio alla ricorrente;
che
nel ricorso ora in rassegna, RI 1 non allega per avventura né dimostra di aver
nel frattempo proseguito le quattordici esecuzioni in questione, sicché l’UE ha
correttamente dichiarato irricevibile l’ultima domanda d’esecuzione, da
ritenersi anch’essa manifestamente abusiva;
che
la sua integrale e immotivata contestazione della decisione di questa Camera
del 7 settembre 2022 (a pag. 3 del ricorso) è senza rilievo poiché andava
presentata al Tribunale federale entro dieci giorni dal momento in cui ha
ritirato la decisione cantonale (art. 19 LEF e 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2
Considerandi
lett. a e cpv. 3 lett. a LTF), ossia dal 21
settembre 2022, giorno in cui l’ha ritirata alle ore 17:33 presso lo sportello
postale di __________, (tracciamento
dell’invio raccomandato n. __________);
che
poi l’ufficio d’esecuzione debba accettare i pagamenti fatti a favore di un’esecuzione
(art. 12 LEF), l’escusso possa chiedere all’escutente la produzione dei mezzi
di prova della sua pretesa (art. 73 LEF) o l’art. 135 n. 2 CO prescriva l’interruzione
della prescrizione a ogni atto esecutivo non significa che l’ufficio non possa
– anzi debba – rifiutare di dare seguito alle domande d’esecuzione
manifestamente abusive;
che
le norme citate dalla ricorrente concernono infatti tutte esecuzioni validamente promosse, ovvero non
manifestamente abusive;
che
a parte muovere critiche non circostanziate e inutilmente offensive sull’operato
dell’UE, la ricorrente non spiega la pertinenza dell’art. 11 LEF nella
fattispecie, il provvedimento impugnato non costituendo
all’evidenza un “negozio” nel senso di tale norma, men che meno “per
proprio conto”;
che
nella limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che
nella già citata sentenza 15.2022.97 del 7 settembre 2022 (a pag. 2), la Camera
aveva rinunciato, per l’ultima volta, a infliggere
a RI 1 una multa e a porre a suo carico le spese processuali in virtù
dell’art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, ma aveva rinnovato l’avvertenza
contenuta nel considerando 5 della
decisione del 24 giugno 2022 (inc. 15.2022.14), la quale riguardava però la
questione – diversa da quella ora in esame – dell’indicazione della causale
del credito nel precetto esecutivo;
che
come nella decisione odierna emessa nell’inc. 15.2023.75, RI 1 è però avvertita
che se dovesse presentare altri ricorsi
contro il rifiuto di dare seguito a domande d’esecuzione manifestamente
abusive verrà condannta a una multa fino a fr. 1'500.– e al pagamento di
tasse e spese in virtù dell’art. 20a cpv. 1 n. 5 LEF;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.