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Decisione

15.2023.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 ottobre 2023Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi del­l’escusso, anche quelli impignorabili (art. 92 LEF), fermo

restando che potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili

(art. 93 LEF) se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili,

eccedano il suo minimo d’esistenza. Dal profilo esecutivo gli assegni

famigliari devono pertanto essere dedotti dal totale del minimo esistenziale

comune della famiglia del debitore, sicco­me costituiscono un reddito spettante

alla famiglia nel suo insieme e non solo ai figli (sentenza della CEF

15.2005.120 del 7 dicembre 2006, RtiD 2007 II 768 n. 56c, consid. 6 e

riferimenti citati).

4.2 Ciò

posto, nel suo risultato il calcolo eseguito dall’UE è conforme alla

giurisprudenza appena menzionata. Dedotti gli assegni familiari di complessivi fr. 425.–

dal minimo d’esistenza comune della famiglia dell’escusso stabilito in fr. 4'054.50,

risulta invero una differenza di fr. 3'629.50, che è coperta dal suo

reddito netto di fr. 3'672.70. Sotto questo profilo, i ricorsi si rivelano

quindi infondati.

5. Nel primo ricorso, RI 1 sostiene altresì che l’Ufficio

ha omes­so di computare le spese di fr. 623.15, fr. 25.75 e fr. 319.90

non coperte dalla cassa malati, nonché quelle relative all’acquisto di nuovi

occhiali da vista di € 440.– ed € 200.–. Egli ha allegato al riguardo gli

estratti per la dichiarazione d’imposta 2022 dell’PI 9, la panoramica dei premi

e dei costi per il 2022 della PI 5, nonché le fatture e le ricevute di

pagamento degli occhiali acquistati il 16 dicembre 2022 presso la PI 8, con

sede in __________.

5.1 Secondo

il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza, l’Ufficio deve riconoscere

all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute che l’escusso

o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità

del pignoramento, nel­la misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque

prevedibili) al momento del pignoramento, ritenuto che solo le spese di

automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di ba­se (DTF 129

III 242, consid. 4.2 e 4.3). Tra le spese legate alla salute rientrano anche quelle

riguardanti l’acquisto di un nuovo paio d’occhiali da vista se sono dati motivi

di ordine medico (sentenza della CEF

15.2017.44 del 21 agosto 2017, consid. 4.4/a). Possono però essere prese

in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e

regolare è dimostrato (sopra consid. 3).

5.2 Nel caso in esame, il ricorrente non ha prodotto la prova di aver

pagato i costi non rimborsatigli dall’assicurazione né ha dimostra­to che spese

equivalenti siano da prevedere nel 2023. Non possono pertanto essere

considerate. Egli potrà tuttavia ottenere dal­l’UE il pagamento o il rimborso

dei costi assicurati maturati nel 2023 e lasciati a suo carico fornendo le

relative fatture o la prova del loro pagamento, limitatamente però alle

eccedenze incassate dall’UE a quel momento (le quali rischiano di essere

insufficienti prima dell’incasso della tredicesima, v. sotto consid. 12). In

mancanza di una prescrizione medica, non è

neppure possibile computare nel minimo esistenziale il prezzo d’acquisto

degli occhiali da vista. Per tali ragioni, anche da questo punto di vista il primo

ricorso risulta infondato.

6. L’insorgente

fa pure valere, in entrambi i ricorsi, che l’Ufficio non ha preso in

considerazione le spese del veicolo ch’egli è obbligato ad avere per esercitare

le relazioni personali con la figlia PI 7, co­me emerge, secondo lui, dalla sentenza

di divorzio del 13 aprile 2021 della Pretura del Distretto di Locarno-Campagna.

Pretende inoltre che siano inseriti fr. 100.– per spese di pernottamento necessarie

all’esercizio del diritto di visita.

Ora,

a prescindere dal fatto che il ricorrente non ha quantificato le spese connesse

all’uso del veicolo privato, si evince dagli atti che l’organo esecutivo gli ha

già riconosciuto fr. 342.50 per un abbonamento generale FFS annuo, pagato

in rate mensile, al fine di consentirgli di esercitare il suo diritto di

visita, come del resto ave­va stabilito questa Camera nella decisione

15.2021.19 del 31 mar­zo 2021 relativa a un suo precedente ricorso. Giacché egli

non ha dimostrato che le circostanze di

fatto sono cambiate rispetto a quan­to deciso in precedenza, il

provvedimento dell’UE resiste dunque alle critiche. Neppure merita accoglimento

la domanda d’aggiungere nel minimo vitale fr. 100.– per non meglio

definite spese di pernottamento, l’escusso non avendo comprovato la necessità

di pernottamenti per l’esercizio del diritto di visita né giustificato l’effettivo

e regolare pagamento del relativo costo.

7. Il ricorrente afferma inoltre che nel minimo vitale calcolato dall’UE

mancano i costi dell’imposta di circolazione e dell’assicurazione del veicolo. Nel

primo ricorso egli quantifica tali costi in fr. 508.20 e fr. 506.50,

mentre nel secondo rispettivamente in fr. 212.– e fr. 552.60.

Sennonché, nel costo delle trasferte computato dall’Uf­ficio, di fr. 0.59/km,

sono già incluse le spese effettive fisse e variabili dell’autoveicolo,

salvo l’ammortamento, calcolati dal Touring Club

svizzero, in particolare l’imposta di circolazione e i premi d’as­sicurazione

(punto 1 della Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione

delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo

esistenziale), ragione per cui non possono essere computate una seconda volta (già

citata 15.2021.19, consid. 5.1).

8. RI

1 chiede anche di tener conto nel minimo d’esistenza dei premi delle assicurazioni

di responsabilità civile e protezione giuridica. In proposito, occorre

ricordare che quale supplemento al minimo vitale di base possono essere

riconosciuti solo i premi delle assicurazioni obbligatorie (Tabella citata al

consid. 2, cifra II/3), mentre i premi delle assicurazioni private usuali sono

già compresi nel minimo vitale di base (Tabella, cifra I), sicché la domanda non

può trovare accoglimento (citata 15.2021.19, consid. 5.5 e

riferimenti menzionati).

9. In

ambedue i gravami, il ricorrente lamenta inoltre il mancato inserimento di non

meglio specificate spese relative “alla prevenzio­ne dell’esclusione sociale”,

ch’egli stima nel 10% del suo reddito, ovvero in circa fr. 300.–. Non si

tratta però di un supplemento assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia nel senso dell’art. 93 LEF, della Tabella e della

relativa giurisprudenza, o meglio l’importo della base mensile (in concreto di

fr. 1'700.–), calcolato su base statistica in riferimento alle spese medie delle economie domestiche con redditi di

meno di fr. 3'000.– mensili (sentenza della CEF 15.2023.4 del 16 maggio

2023 consid. 4.2), e dei supplementi stabiliti nella Tabella includono già

quanto è ritenuto sufficiente a una vita dignitosa dal profilo dei diritti

umani e sociali. Non può quindi essere riconosciuto il supplemento richiesto

dal ricorrente.

10. L’insorgente

chiede anche di computare il conguaglio delle spese accessorie dell’appartamento

di fr. 139.95, ma il documento che ha prodotto con il primo ricorso concerne

il periodo dal 1° luglio 2021 al 30

giugno 2022 (doc. 10). Riferito a prestazioni fornite prima del pignoramento,

quel costo non può quindi essere preso in considerazione nel minimo

esistenziale (citata 15.2021.19, consid. 5.2). L’Ufficio ha comunque rilevato

nelle osservazioni che riconoscerà il prossimo conguaglio, motivo per cui l’escusso

è nuovamente invitato a produrre i relativi documenti giustificativi, onde

permettere all’organo esecutivo di procedere a una revisione del calcolo.

11. RI

1 fa poi notare, nei due ricorsi, che gli acconti per le spese accessorie,

versati insieme alle pigioni per l’appartamento (di fr. 1'260.–) e il

posteggio (di fr. 50.–), sono aumentati di fr. 40.– a contare dal 1°

gennaio 2023, sicché l’importo totale è passato da fr. 1'310.– a fr. 1'350.–.

A sostegno delle sue argomentazioni, egli ha prodotto con il secondo ricorso l’estratto

del suo conto privato postale, da cui si evincono gli addebiti per quattro

pagamenti di fr. 1'350.– ciascuno a favore dell’PI 10, rappresentante

della locatrice, avvenuti dal dicembre all’aprile 2023. Nelle proprie

osservazioni, l’UE afferma in particolare che “le spese accessorie come da contratto di locaz[i]one,

incrementate a CHF 200.00 saran­no inserite nel computo dei costi in essere”, senza però indicare a partire da

quando. Orbene, dal momento che l’insorgente ha dimo­strato l’effettivo e

regolare pagamento dei nuovi acconti delle spe­se accessorie di locazione,

sotto questa prospettiva i ricorsi meritano accoglimento, ragione per cui l’aumento

di fr. 40.– va aggiun­to al minimo esistenziale determinato dall’Ufficio,

che cresce così a fr. 4'094.50 a partire

dal 1° gennaio 2023 per quanto attiene al pignoramento del 15 dicembre 2022 e dal 22 marzo

2023 per quan­to concerne il

secondo pignoramento eseguito lo stesso giorno.

12. Il

ricorrente si duole infine che il terzo potere dello Stato (quello giudiziario)

“conduce molti padri [separati]

a un indebitamento oltre ogni limite” perché devono

fungere “da banca” versando all’ex mo­glie e alla prole, prima di riceverla, la quota (1⁄12) della loro tredicesima mensilità calcolata dal giudice del divorzio

per stabilire il contributo di mantenimento mensile. Si tratta però di una

critica che esula dalla competenza di questa Camera – sicché è irricevibile in

questa sede – per tacere del fatto che il fabbisogno minimo del diritto di

famiglia è generalmente più elevato del minimo esistenziale dell’art. 93 LEF

(come accertato dal giudice nella sentenza di divorzio prodotta da RI 1, pagg.

20-21) e che il padre (o la madre) separato(a) non s’indebita a pagare quanto

dovuto all’ex coniuge.

Ad

ogni modo, dal profilo esecutivo l’ufficio d’esecuzione non pignora mai più

dell’eccedenza del reddito effettivamente percepito dall’escusso nel mese di

riferimento. Nel caso di RI 1, l’UE preleverà solo la parte del suo salario

netto (già dedotto il contributo alimentare di fr. 900.–) che eccede il suo

minimo esistenziale di fr. 4'094.50, ossia indicativamente fr. 3.20 mensili (4'097.70

./. 4'094.50) fino a novembre 2023, e incasserà l’intera tredicesima unicamente

al momento del suo versamento, in dicembre, fatte salve, per ogni mese,

l’eventuale riconoscimento di costi esistenziali non ancora computati, come franchigie

o partecipazioni del­l’assicurazione malattia obbligatoria (sopra consid. 5.2).

Infine,

anche la critica relativa alla riscossione delle imposte esula dalla competenza

di questa Camera. Va del resto rilevato che i crediti

fiscali posti in esecuzione riguardano anni (dal 2016 al 2020) anteriori

al divorzio e che le imposte correnti sono state prese in considerazione dal giudice del divorzio nel

calcolo del contributo di mantenimento della figlia PI 7 (citata decisione, a

pag. 20).

13. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del 2 febbraio 2023 è parzialmente

accolto nel senso che il minimo esistenziale di RI 1 è stabilito in fr. 4'094.50 mensili a partire dal 1° gennaio 2023.

Considerandi

2.

Il

ricorso del 13 aprile 2023 è parzialmente accolto nel senso che il minimo

esistenziale di RI 1 è stabilito in fr. 4'094.50 mensili a partire dal 22 marzo 2023.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– ;

;

– , .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci

giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.

c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante

le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.