15.2023.8
Minimo di esistenza. Assegni famigliari. Spese legate alla salute non coperte dalla cassa malati. Spese di trasferta per l’esercizio del diritto di visita ai figli. Costi di assicurazioni private non obbligatorie. Spese accessorie di locazione
13 ottobre 2023Italiano16 min
sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso
Source ti.ch
Incarti n.
15.2023.8
15.2023.33
Lugano
13 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 2 febbraio 2022 (recte: 2023) (inc.
15.2023.8) di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, nelle esecuzioni del gruppo n. 5 (n. __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________) promosse
nei confronti del ricorrente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
e sul ricorso di RI 1 del 13 marzo (recte: aprile) 2023 (inc.
15.2023.33) nelle esecuzioni n. __________ e __________ (costituendo gruppo n.
6) promosse nei suoi confronti da
PI 11, __________ (AG)
PI 12, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
summenzionate esecuzioni del gruppo n. 5 promosse dallo Stato del Canton Ticino
e dalla Confederazione Svizzera nei confronti di RI 1, il 15 dicembre 2022 la
sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso
sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
3'872.70
Datrice di lavoro: __________
Debitore
fr.
225.00
Assegno integrativo per la figlia
PI 6
Totale
fr.
4'097.70
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Supplemento figlia
PI 6
fr.
400.00
Affitto
fr.
1'260.00
Affitto + spese accessorie
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Impossibilitato al rientro al domicilio
Spese di trasferta auto
fr.
91.00
A__________-L__________
Altri
fr.
50.00
Posteggio autovettura
Altri
fr.
342.50
Abbonamento FFS generale annuo, pagato in rate
mensili, per diritto di visita della figlia PI 7
Totale
fr.
4'054.50
L’UE
ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 4, con sede
a __________, l’importo eccedente fr. 4'054.50 (indicativamente fr. 43.20)
dal 15 dicembre 2022. Il 20 gennaio 2023 ha quindi emesso il verbale di
pignoramento e l’ha trasmesso alle parti.
B. Con
ricorso del 2 febbraio 2022 (recte: 2023) RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendone la
modifica, nel senso di computare ulteriori spese.
C. Il
22 marzo 2023 l’UE ha proceduto al pignoramento della stessa eccedenza a favore
di un altro gruppo composto dei Comuni di PI 11 e PI 12, che avevano promosso
contro RI 1 le esecuzioni n. __________ e __________.
D. Mediante
un secondo ricorso del 13 marzo (recte: aprile) 2023 RI 1 si oppone anche al nuovo provvedimento, chiedendone
la rettifica, nel senso di aggiungere altre spese.
E. Tramite
osservazioni del 24 aprile 2023 l’Ufficio si è rimesso al giudizio della
Camera. Gli escutenti sono invece rimasti silenti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono
essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne
ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF).
1.1
Per
quanto attiene al primo ricorso, del 2 febbraio 2023, dagli atti emerge che RI
1.
è venuto a conoscenza del verbale di pignoramento il 23 gennaio 2023 (doc. 5
allegato alle osservazioni dell’UE), mentre
non risulta aver presenziato all’esecuzione del pignoramento avvenuta
il 15 dicembre 2022 (il verbale delle operazioni di pignoramento non è firmato
da lui). Presentato entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di
pignoramento, il primo ricorso è da considerare tempestivo.
1.2
Riguardo al secondo ricorso, non si evince neppure
dal verbale delle operazioni di pignoramento del 22 marzo 2023,
anch’esso da lui non firmato, che RI 1 abbia presenziato all’esecuzione del secondo
pignoramento. Tenuto conto delle ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile: art. 56 n.
2.
LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) e della proroga del termine per legge
fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio
dell'art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), il ricorso del 13 aprile 2023 risulta
comunque sia tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL
165.100), cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 Legge sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), quando siano proposti
davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il
medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i
ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione
o della decisione delle altre. Nel caso in esame, i ricorsi vertono sostanzialmente
sullo stesso complesso di fatti e sono diretti contro il medesimo calcolo del
minimo d’esistenza. Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola
sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (sentenza della CEF 15.
2023.42-47 del 7 settembre 2023, consid. 2).
3.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di mas-sima sulla
Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in
seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 10 consid. 4).
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
4.
In entrambi i ricorsi, l’insorgente contesta
anzitutto all’Ufficio di aver considerato nei redditi l’assegno per
figli di fr. 200.– e l’assegno integrativo di fr. 225.–, nonostante
si tratti di proventi impignorabili giusta l’art. 10 della legge federale sugli
assegni famigliari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni famigliari (LAFam,
RS 836. 2). Egli fa notare in proposito che il suo salario netto, tolti gli
assegni, ammonta in realtà a fr. 3'672.70 e quindi è insufficiente a
coprire il minimo d’esistenza di fr. 4'054.50.
4.1
Ora,
è vero che secondo l’art. 10 LAFam, gli assegni familiari non sottostanno all’esecuzione forzata. Ai fini della
determinazione dell’eccedenza pignorabile, vanno però considerati tutti
i redditi dell’escusso, anche quelli impignorabili (art. 92 LEF), fermo
restando che potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili
(art. 93 LEF) se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili,
eccedano il suo minimo d’esistenza. Dal profilo esecutivo gli assegni
famigliari devono pertanto essere dedotti dal totale del minimo esistenziale
comune della famiglia del debitore, siccome costituiscono un reddito spettante
alla famiglia nel suo insieme e non solo ai figli (sentenza della CEF
15.2005.120
del 7 dicembre 2006, RtiD 2007 II 768 n. 56c, consid. 6 e
riferimenti citati).
4.2
Ciò
posto, nel suo risultato il calcolo eseguito dall’UE è conforme alla
giurisprudenza appena menzionata. Dedotti gli assegni familiari di complessivi fr. 425.–
dal minimo d’esistenza comune della famiglia dell’escusso stabilito in fr. 4'054.50,
risulta invero una differenza di fr. 3'629.50, che è coperta dal suo
reddito netto di fr. 3'672.70. Sotto questo profilo, i ricorsi si rivelano
quindi infondati.
5.
Nel primo ricorso, RI 1 sostiene altresì che l’Ufficio
ha omesso di computare le spese di fr. 623.15, fr. 25.75 e fr. 319.90
non coperte dalla cassa malati, nonché quelle relative all’acquisto di nuovi
occhiali da vista di € 440.– ed € 200.–. Egli ha allegato al riguardo gli
estratti per la dichiarazione d’imposta 2022 dell’PI 9, la panoramica dei premi
e dei costi per il 2022 della PI 5, nonché le fatture e le ricevute di
pagamento degli occhiali acquistati il 16 dicembre 2022 presso la PI 8, con
sede in __________.
5.1
Secondo
il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza, l’Ufficio deve riconoscere
all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute che l’escusso
o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità
del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque
prevedibili) al momento del pignoramento, ritenuto che solo le spese di
automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129
III 242, consid. 4.2 e 4.3). Tra le spese legate alla salute rientrano anche quelle
riguardanti l’acquisto di un nuovo paio d’occhiali da vista se sono dati motivi
di ordine medico (sentenza della CEF
15.2017.44
del 21 agosto 2017, consid. 4.4/a). Possono però essere prese
in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e
regolare è dimostrato (sopra consid. 3).
5.2
Nel caso in esame, il ricorrente non ha prodotto la prova di aver
pagato i costi non rimborsatigli dall’assicurazione né ha dimostrato che spese
equivalenti siano da prevedere nel 2023. Non possono pertanto essere
considerate. Egli potrà tuttavia ottenere dall’UE il pagamento o il rimborso
dei costi assicurati maturati nel 2023 e lasciati a suo carico fornendo le
relative fatture o la prova del loro pagamento, limitatamente però alle
eccedenze incassate dall’UE a quel momento (le quali rischiano di essere
insufficienti prima dell’incasso della tredicesima, v. sotto consid. 12). In
mancanza di una prescrizione medica, non è
neppure possibile computare nel minimo esistenziale il prezzo d’acquisto
degli occhiali da vista. Per tali ragioni, anche da questo punto di vista il primo
ricorso risulta infondato.
6.
L’insorgente
fa pure valere, in entrambi i ricorsi, che l’Ufficio non ha preso in
considerazione le spese del veicolo ch’egli è obbligato ad avere per esercitare
le relazioni personali con la figlia PI 7, come emerge, secondo lui, dalla sentenza
di divorzio del 13 aprile 2021 della Pretura del Distretto di Locarno-Campagna.
Pretende inoltre che siano inseriti fr. 100.– per spese di pernottamento necessarie
all’esercizio del diritto di visita.
Ora,
a prescindere dal fatto che il ricorrente non ha quantificato le spese connesse
all’uso del veicolo privato, si evince dagli atti che l’organo esecutivo gli ha
già riconosciuto fr. 342.50 per un abbonamento generale FFS annuo, pagato
in rate mensile, al fine di consentirgli di esercitare il suo diritto di
visita, come del resto aveva stabilito questa Camera nella decisione
15.2021.19
del 31 marzo 2021 relativa a un suo precedente ricorso. Giacché egli
non ha dimostrato che le circostanze di
fatto sono cambiate rispetto a quanto deciso in precedenza, il
provvedimento dell’UE resiste dunque alle critiche. Neppure merita accoglimento
la domanda d’aggiungere nel minimo vitale fr. 100.– per non meglio
definite spese di pernottamento, l’escusso non avendo comprovato la necessità
di pernottamenti per l’esercizio del diritto di visita né giustificato l’effettivo
e regolare pagamento del relativo costo.
7.
Il ricorrente afferma inoltre che nel minimo vitale calcolato dall’UE
mancano i costi dell’imposta di circolazione e dell’assicurazione del veicolo. Nel
primo ricorso egli quantifica tali costi in fr. 508.20 e fr. 506.50,
mentre nel secondo rispettivamente in fr. 212.– e fr. 552.60.
Sennonché, nel costo delle trasferte computato dall’Ufficio, di fr. 0.59/km,
sono già incluse le spese effettive fisse e variabili dell’autoveicolo,
salvo l’ammortamento, calcolati dal Touring Club
svizzero, in particolare l’imposta di circolazione e i premi d’assicurazione
(punto 1 della Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione
delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo
esistenziale), ragione per cui non possono essere computate una seconda volta (già
citata 15.2021.19, consid. 5.1).
8.
RI
1.
chiede anche di tener conto nel minimo d’esistenza dei premi delle assicurazioni
di responsabilità civile e protezione giuridica. In proposito, occorre
ricordare che quale supplemento al minimo vitale di base possono essere
riconosciuti solo i premi delle assicurazioni obbligatorie (Tabella citata al
consid. 2, cifra II/3), mentre i premi delle assicurazioni private usuali sono
già compresi nel minimo vitale di base (Tabella, cifra I), sicché la domanda non
può trovare accoglimento (citata 15.2021.19, consid. 5.5 e
riferimenti menzionati).
9.
In
ambedue i gravami, il ricorrente lamenta inoltre il mancato inserimento di non
meglio specificate spese relative “alla prevenzione dell’esclusione sociale”,
ch’egli stima nel 10% del suo reddito, ovvero in circa fr. 300.–. Non si
tratta però di un supplemento assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia nel senso dell’art. 93 LEF, della Tabella e della
relativa giurisprudenza, o meglio l’importo della base mensile (in concreto di
fr. 1'700.–), calcolato su base statistica in riferimento alle spese medie delle economie domestiche con redditi di
meno di fr. 3'000.– mensili (sentenza della CEF 15.2023.4 del 16 maggio
2023.
consid. 4.2), e dei supplementi stabiliti nella Tabella includono già
quanto è ritenuto sufficiente a una vita dignitosa dal profilo dei diritti
umani e sociali. Non può quindi essere riconosciuto il supplemento richiesto
dal ricorrente.
10.
L’insorgente
chiede anche di computare il conguaglio delle spese accessorie dell’appartamento
di fr. 139.95, ma il documento che ha prodotto con il primo ricorso concerne
il periodo dal 1° luglio 2021 al 30
giugno 2022 (doc. 10). Riferito a prestazioni fornite prima del pignoramento,
quel costo non può quindi essere preso in considerazione nel minimo
esistenziale (citata 15.2021.19, consid. 5.2). L’Ufficio ha comunque rilevato
nelle osservazioni che riconoscerà il prossimo conguaglio, motivo per cui l’escusso
è nuovamente invitato a produrre i relativi documenti giustificativi, onde
permettere all’organo esecutivo di procedere a una revisione del calcolo.
11.
RI
1.
fa poi notare, nei due ricorsi, che gli acconti per le spese accessorie,
versati insieme alle pigioni per l’appartamento (di fr. 1'260.–) e il
posteggio (di fr. 50.–), sono aumentati di fr. 40.– a contare dal 1°
gennaio 2023, sicché l’importo totale è passato da fr. 1'310.– a fr. 1'350.–.
A sostegno delle sue argomentazioni, egli ha prodotto con il secondo ricorso l’estratto
del suo conto privato postale, da cui si evincono gli addebiti per quattro
pagamenti di fr. 1'350.– ciascuno a favore dell’PI 10, rappresentante
della locatrice, avvenuti dal dicembre all’aprile 2023. Nelle proprie
osservazioni, l’UE afferma in particolare che “le spese accessorie come da contratto di locaz[i]one,
incrementate a CHF 200.00 saranno inserite nel computo dei costi in essere”, senza però indicare a partire da
quando. Orbene, dal momento che l’insorgente ha dimostrato l’effettivo e
regolare pagamento dei nuovi acconti delle spese accessorie di locazione,
sotto questa prospettiva i ricorsi meritano accoglimento, ragione per cui l’aumento
di fr. 40.– va aggiunto al minimo esistenziale determinato dall’Ufficio,
che cresce così a fr. 4'094.50 a partire
dal 1° gennaio 2023 per quanto attiene al pignoramento del 15 dicembre 2022 e dal 22 marzo
2023.
per quanto concerne il
secondo pignoramento eseguito lo stesso giorno.
12.
Il
ricorrente si duole infine che il terzo potere dello Stato (quello giudiziario)
“conduce molti padri [separati]
a un indebitamento oltre ogni limite” perché devono
fungere “da banca” versando all’ex moglie e alla prole, prima di riceverla, la quota (1⁄12) della loro tredicesima mensilità calcolata dal giudice del divorzio
per stabilire il contributo di mantenimento mensile. Si tratta però di una
critica che esula dalla competenza di questa Camera – sicché è irricevibile in
questa sede – per tacere del fatto che il fabbisogno minimo del diritto di
famiglia è generalmente più elevato del minimo esistenziale dell’art. 93 LEF
(come accertato dal giudice nella sentenza di divorzio prodotta da RI 1, pagg.
20-21) e che il padre (o la madre) separato(a) non s’indebita a pagare quanto
dovuto all’ex coniuge.
Ad
ogni modo, dal profilo esecutivo l’ufficio d’esecuzione non pignora mai più
dell’eccedenza del reddito effettivamente percepito dall’escusso nel mese di
riferimento. Nel caso di RI 1, l’UE preleverà solo la parte del suo salario
netto (già dedotto il contributo alimentare di fr. 900.–) che eccede il suo
minimo esistenziale di fr. 4'094.50, ossia indicativamente fr. 3.20 mensili (4'097.70
./. 4'094.50) fino a novembre 2023, e incasserà l’intera tredicesima unicamente
al momento del suo versamento, in dicembre, fatte salve, per ogni mese,
l’eventuale riconoscimento di costi esistenziali non ancora computati, come franchigie
o partecipazioni dell’assicurazione malattia obbligatoria (sopra consid. 5.2).
Infine,
anche la critica relativa alla riscossione delle imposte esula dalla competenza
di questa Camera. Va del resto rilevato che i crediti
fiscali posti in esecuzione riguardano anni (dal 2016 al 2020) anteriori
al divorzio e che le imposte correnti sono state prese in considerazione dal giudice del divorzio nel
calcolo del contributo di mantenimento della figlia PI 7 (citata decisione, a
pag. 20).
13.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del 2 febbraio 2023 è parzialmente
accolto nel senso che il minimo esistenziale di RI 1 è stabilito in fr. 4'094.50 mensili a partire dal 1° gennaio 2023.
2.
Il
ricorso del 13 aprile 2023 è parzialmente accolto nel senso che il minimo
esistenziale di RI 1 è stabilito in fr. 4'094.50 mensili a partire dal 22 marzo 2023.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– ;
–
;
– , .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci
giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.
c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante
le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.