Lexipedia

Decisione

15.2023.81

Pignoramento di salario. Ricorso con cui l’escusso chiede la sospensione del pignoramento senza criticare il calcolo del minimo esistenziale. Domanda di autofallimento accolta durante la procedura di ricorso

29 novembre 2023Italiano5 min

e non risultano dagli atti elementi che ne giustificherebbero una modifica d’ufficio;

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.81

Lugano

29 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 20 luglio 2023 di

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito l’11

luglio 2023 a favore delle 9 esecuzioni del costituendo gruppo n. 8 promosse

nei confronti del ricorrente da

PI 2, __________ (__________)

Comune di __________, __________ (__________)

PI 3, __________ (__________)

PI 1, __________

Comune di __________, __________

PI 4, __________ (SG)

PI 7, __________ (__________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nell’ambito delle nove esecuzioni in via di pignoramento appena menzionate,

con provvedimento del 16 giugno 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha pignorato l’automobile dell’escusso, mentre ha dichiarato impignorabile

la rendita dell’as­­sicurazione sociale da lui percepita;

che,

scoperto come in realtà RI 1 non ricevesse più una rendita dell’assistenza sociale, bensì percepisse un salario dal­la PI 8,

con provvedimento del 19 giugno 2023 l’UE ha pignorato, presso la datrice di

lavoro dell’escus­­so, dal giorno stesso, l’importo eccedente mensilmente fr. 2'490.–

(a fronte di un salario di fr. 3'500.– mensili);

che,

accertato come in realtà il salario di RI 1 si elevi a fr. 4'100.–/mese,

con provvedimento dell’11 luglio 2023 l’Ufficio ha pignorato, retroattivamente

dal 19 giugno 2023 la quota del salario eccedente mensilmente fr. 2'932.30,

ovvero indicativamente fr. 1'167.70 mensili;

che,

mediante ricorso del 20 luglio 2023, RI 1 si è aggravato contro l’ultimo

provvedimento citato, chiedendo di concedere “l’effetto sospensivo, facendo valere un pregiudizio

difficilmente riparabile, che [lo]

mette in seria difficoltà”, e per il resto informando

Fatti

di aver presentato un’istanza di autofallimento il 10 luglio precedente;

che

nelle sue osservazioni del 21 luglio 2023, preavvisata negativamente la

concessione dell’effetto sospensivo, l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 9 cpv. 2

LPR senza ulteriori atti istruttori per carente motivazione, ragione per cui

non lo ha trasmesso agli altri interessati per osservazioni;

che

il pignoramento di salario, nella misura in cui viene eseguito per legge in

modo da lasciare all’escusso solo quanto serve per coprire alcune delle sue

spese considerate assolutamente necessarie al sostentamento suo e della sua

famiglia, gli reca sì un pregiudizio difficilmente riparabile, suscettibile di

metterlo in seria difficoltà, ma è quanto dispone l’art. 93 LEF per tutti gli

escussi che non riescano a pagare i debiti posti in esecuzione;

che

da questo punto di vista la domanda di sospensione del pignoramento risulta

quindi infondata;

che

per il resto il ricorrente non si duole del calcolo del suo minimo esistenziale

e non risultano dagli atti elementi che ne giustificherebbero una modifica d’ufficio;

che

d’altronde la presentazione di una domanda di autofallimento non ha di per sé

effetto sospensivo automatico (cfr. art. 36 e 191 LEF);

che

nel frattempo è stato dichiarato, l’8 settembre 2023, il fallimen­to del

ricorrente;

che

tale decisione ha reso senza oggetto il ricorso solo per quanto riguarda il

pignoramento del salario maturato dopo l’apertura del fallimento, la quale ha

Considerandi

estinto le esecuzioni (art. 206 cpv. 1 LEF), ma non per le due mensilità incassate

dall’UE in precedenza (pari a fr. 1'159.70

il 25 luglio e fr. 1'218.10 il 25 agosto 2023), che in virtù dell’art. 199 cpv. 2 LEF non sono devolute alla

massa fallimentare, giacché il termine di partecipazione è scaduto già il 10 agosto 2023 (art. 110 cpv. 2 LEF) prima della dichiarazione del

fallimento;

che

anche su questo punto il ricorso si rivela infondato;

che

in virtù dell’art. 9 cpv. 2 della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento

(LPR, RL 280.200) si

prescinde dal notificare agli altri interessati sia il ricorso sia il giudizio

odierno;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.35], 16 cpv.1 LPR);

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a RI 1, __________ __________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.