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Decisione

15.2023.82

Ricorso contro la comunicazione di domande di realizzazione

12 settembre 2023Italiano4 min

parziale, nel senso della sospensione, fino a decisione sul ricorso dell’esecuzione,

Source ti.ch

Incarto

n.

15.2023.82

Lugano

12 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 22 luglio 2023 di

RE 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, o meglio contro la comunicazione delle domande di realizzazione

emessa l’11 luglio 2023 nelle 28 esecuzioni del gruppo n. 8 promosse nei

confronti del ricorrente da diversi creditori;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nelle 28 esecuzioni del

gruppo n. 8 promosse contro RI 1 tra il 23 settembre 2021 e il 18 ottobre 2022

per l’incasso di complessivi fr. 2'916'619.50, il 6 marzo 2023, la

sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha emesso il verbale di pignoramen­to, che ha notificato alle

parti;

che

con un primo ricorso del 21 marzo 2023 (inc. 15.2023.28), RI 1 ha chiesto in

via principale di dichiarare nulle le notifiche di tutti i precetti esecutivi e

Fatti

di annullare il pignoramento, e in via subordinata di accertare che a tutti i

precetti esecutivi è stata interposta opposizione e di annullare il

pignoramento;

che il 3 aprile 2023, il presidente della

Camera ha concesso al ri­corso effetto sospensivo

parziale, nel senso della sospensione, fino a decisione sul ricorso dell’esecuzione,

di eventuali domande di realizzazione presentate da creditori del gruppo n. 8;

che

l’11 luglio 2023 l’UE ha comunicato a RE 1 le domande di realizzazione presentate dalla Confederazione

Svizzera (n. __________, __________, __________, __________ e __________)

e dallo Stato del Canton Ticino (n. __________, __________, __________, __________

e __________);

che

con il ricorso ora in esame, del 22 luglio 2023, RE 1 ha chiesto, in via

principale, che le notifiche dei precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni

appena citate siano dichiarate nulle e che tutti gli atti esecutivi siano

ripetuti, mentre in via subordinata ha chiesto di accertare che ai precetti

esecutivi è stata interposta opposizione e di annullare le domande di

realizzazione;

che

nelle sue osservazioni del 25 luglio 2023, l’UE ha precisato che l’effetto

sospensivo concesso dalla Camera al precedente ricorso non gl’impediva di

comunicare le domande di realizzazione, ma si è detto consapevole di non poter

procedere poi alla vendita dei beni immobili pignorati;

che

siccome la validità della notifica dei precetti esecutivi sarebbe stata decisa

nella procedura relativa al precedente ricorso, l’UE ha chiesto alla Camera di

dichiarare il nuovo ricorso senza oggetto senza previa istruttoria né notifica

del ricorso ai creditori;

che

Considerandi

con sentenza odierna, la Camera ha respinto il primo ricorso;

che

il secondo ricorso risulta dunque anch’esso infondato sulla questione della

notifica dei precetti esecutivi;

che

la decisione emessa il 3

aprile 2023 dal presidente della Camera non impediva la comunicazione delle

domande di realizzazione ma ne sospendeva solo l’esecuzione;

che ad ogni modo l’effetto

sospensivo parziale è decaduto con la reiezione del primo ricorso;

che di conseguenza pure il

secondo ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto;

che stante l’esito del

giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né

la decisione (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

asse-gnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a __________ .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.