15.2023.82
Ricorso contro la comunicazione di domande di realizzazione
12 settembre 2023Italiano4 min
parziale, nel senso della sospensione, fino a decisione sul ricorso dell’esecuzione,
Source ti.ch
Incarto
n.
15.2023.82
Lugano
12 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 22 luglio 2023 di
RE 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, o meglio contro la comunicazione delle domande di realizzazione
emessa l’11 luglio 2023 nelle 28 esecuzioni del gruppo n. 8 promosse nei
confronti del ricorrente da diversi creditori;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nelle 28 esecuzioni del
gruppo n. 8 promosse contro RI 1 tra il 23 settembre 2021 e il 18 ottobre 2022
per l’incasso di complessivi fr. 2'916'619.50, il 6 marzo 2023, la
sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha emesso il verbale di pignoramento, che ha notificato alle
parti;
che
con un primo ricorso del 21 marzo 2023 (inc. 15.2023.28), RI 1 ha chiesto in
via principale di dichiarare nulle le notifiche di tutti i precetti esecutivi e
Fatti
di annullare il pignoramento, e in via subordinata di accertare che a tutti i
precetti esecutivi è stata interposta opposizione e di annullare il
pignoramento;
che il 3 aprile 2023, il presidente della
Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo
parziale, nel senso della sospensione, fino a decisione sul ricorso dell’esecuzione,
di eventuali domande di realizzazione presentate da creditori del gruppo n. 8;
che
l’11 luglio 2023 l’UE ha comunicato a RE 1 le domande di realizzazione presentate dalla Confederazione
Svizzera (n. __________, __________, __________, __________ e __________)
e dallo Stato del Canton Ticino (n. __________, __________, __________, __________
e __________);
che
con il ricorso ora in esame, del 22 luglio 2023, RE 1 ha chiesto, in via
principale, che le notifiche dei precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni
appena citate siano dichiarate nulle e che tutti gli atti esecutivi siano
ripetuti, mentre in via subordinata ha chiesto di accertare che ai precetti
esecutivi è stata interposta opposizione e di annullare le domande di
realizzazione;
che
nelle sue osservazioni del 25 luglio 2023, l’UE ha precisato che l’effetto
sospensivo concesso dalla Camera al precedente ricorso non gl’impediva di
comunicare le domande di realizzazione, ma si è detto consapevole di non poter
procedere poi alla vendita dei beni immobili pignorati;
che
siccome la validità della notifica dei precetti esecutivi sarebbe stata decisa
nella procedura relativa al precedente ricorso, l’UE ha chiesto alla Camera di
dichiarare il nuovo ricorso senza oggetto senza previa istruttoria né notifica
del ricorso ai creditori;
che
Considerandi
con sentenza odierna, la Camera ha respinto il primo ricorso;
che
il secondo ricorso risulta dunque anch’esso infondato sulla questione della
notifica dei precetti esecutivi;
che
la decisione emessa il 3
aprile 2023 dal presidente della Camera non impediva la comunicazione delle
domande di realizzazione ma ne sospendeva solo l’esecuzione;
che ad ogni modo l’effetto
sospensivo parziale è decaduto con la reiezione del primo ricorso;
che di conseguenza pure il
secondo ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto;
che stante l’esito del
giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né
la decisione (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
asse-gnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a __________ .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.