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Decisione

15.2023.83

Ricorso contro l’esecuzione di un sequestro di salario considerato infruttuoso a causa della fine dell’attività lavorativa della debitrice sequestrata

12 dicembre 2023Italiano6 min

fase di esecuzione del sequestro, il 12 luglio 2023 la sede di Mendrisio dell’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.83

Lugano

12 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 24 luglio 2023 della

RI 1

(patrocinata dagli PR 1 e PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, in merito all’esecuzione del sequestro n. __________ decretato

il 7 luglio 2023 dal Pretore viciniore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord su

istanza della ricorrente nei confronti di

PI 1 (CO)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Su

istanza della RI 1 con decreto del 7 luglio

2023 il Pretore viciniore della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord ha ordinato il sequestro del salario che PI

1 percepisce da PI 2, titolare dell’Osteria

__________ a __________ sino a con­correnza di fr. 10'797.62 oltre

a interessi dell’8% dal 15 febbraio 2021.

B. In

fase di esecuzione del sequestro, il 12 luglio 2023 la sede di Mendrisio dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) ha interrogato PI 2, la quale ha dichiarato che PI 1 aveva

rassegna­to le proprie dimissioni il 1° maggio 2023, come emerge dalla sua disdetta

manoscritta di stessa data prodotta all’Ufficio, e che “non vanta

alcun credito o altro dall’Osteria __________

essendole già stati versati gli stipendi regolarmente” (verbale delle operazioni interne di pignoramento 12

luglio 2023, pag. 2). Il 13 luglio 2023 l’organo esecutivo

ha quindi emesso il verbale di sequestro, ove ha trascritto le dichiarazioni

rilasciate da PI 2 e considerato il sequestro infruttuoso.

C. Preso

atto del verbale di sequestro, con scritto del 19 luglio 2023 la RI 1 ha

comunicato all’Ufficio che, secondo informazioni in suo possesso, PI 1 lavorava

ancora per PI 2, sicché ha invitato l’UE a pretendere dalla sua datrice di

lavoro “tutta la documentazione

attestante quanto da ella asserito rispettivamente la comunicazione all’Ufficio

della migrazione della conferma secondo cui la debitrice non svolgerebbe più un’atti­vità

lavorative alle sue dipendenze”.

D. Il

21 luglio 2023 l’Ufficio ha nuovamente sentito PI 2, la quale ha ribadito le

risposte fornite la volta scorsa e prodotto la dichiarazione scritta 20 luglio

2023 della PI 3, con sede a , responsabile del personale dell’Osteria __________,

che ha confermato la fine del rapporto lavorativo e precisato che il permesso G

di PI 1, scaduto il 13 luglio 2023, non è più stato rinnovato.

E. Con

ricorso del 24 luglio 2023 la RI 1 si aggrava contro il verbale di sequestro,

chiedendo a questa Camera d’invi­­tare l’Ufficio a richiedere a PI 2 tutta la

documentazione attestante la fine del rapporto di lavoro con effetto immediato

al 1° maggio 2023 e a volerla diffidare dal versare salari a PI 1. Nella misura

in cui fosse ancora in essere un contratto di lavoro, la ricorrente domanda

pure di ordinare all’UE di procedere a un nuovo sequestro.

F. Mediante

e-mail del 25 luglio 2023 la PI 3 ha inoltrato all’UE copia della notifica di

fine attività di PI 1 trasmessa lo stesso giorno all’Ufficio della migrazione.

G. Tramite

osservazioni 25 luglio 2023 l’Ufficio chiede di valutare la possibilità di

dichiarare irricevibile il ricorso senza ulteriori atti istruttori giusta l’art.

9 cpv. 2 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), reputando di aver agito

correttamente.

H. Il

26 luglio 2023 l’insorgente ha chiesto via e-mail alla Camera di poter ricevere

copia dei documenti citati nelle osservazioni del­-l’UE, ovvero lo scritto

della PI 3 e la notifica di fine attività inviata all’Ufficio della migrazione,

onde valutare un eventuale ritiro del ricorso. Per inavvertenza, tali documenti

sono stati inviati via e-mail alla RI 1 solo il 30 novembre 2023.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 13 luglio 2023 dall’UE, il ricorso

inoltrato per invio raccomandato il 24 luglio 2023 è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2.

La

ricorrente si duole di non aver ricevuto alcuna risposta al suo scritto 19

luglio 2023, motivo per cui – a suo dire – si è vista costretta a presentare il

ricorso al vaglio per ottenere dall’UE la documentazione richiesta sulla fine

del rapporto lavorativo tra PI 2 e PI 1. Ribadisce invero che in base a

informazioni in suo possesso, la debitrice sequestrata è ancora attiva presso l’Osteria

__________.

3.

Laddove

rimprovera all’Ufficio di non aver svolto gli accertamenti chiesti nel suo

scritto, a ben vedere la RI 1 fa valere una denegata giustizia. Ora, pur

dovendo darle atto che effettivamente l’UE non ha dato risposta alle sue

richieste attraverso una comunicazione scritta, dagli atti emerge che PI 2 è

stata interrogata il 12 e il 21 luglio 2023 e che in entrambe le occasioni ha

affermato e provato attraverso documenti che il rapporto di lavoro con PI 1 è

terminato con effetto immediato il 1° maggio 2023 (consid. B e D), ciò che l’Ufficio

ha riassunto nelle sue osservazioni, rimaste incontestate. La ricorrente ha inoltre

ricevuto da questa Camera copia della dichiarazione 20 luglio 2023 della PI 3,

con cui ha confermato la fine del rapporto lavorativo in questione, e copia della

notifica della fine dell’attività della debitrice sequestrata inviata il 25

luglio 2023 all’Ufficio della migrazione (consid. H) e non ha sollevato

obiezioni neppure contro tali documenti. Ciò posto, la ricorrente avrebbe

finanche potuto pretendere dall’UE di visionare l’incarto e rendersi

direttamente conto delle dichiarazioni rilasciate da PI 2 e dei documenti da

lei prodotti. Ad ogni modo, dagli atti in questione risulta pacifico che a

partire dal 1° maggio 2023 PI 1 non percepisce più alcun salario da PI 2, ragione

per cui l’UE ha agito conformemente alla legge, ove ha dichiarato infruttuoso

il seque-stro eseguito il 12 luglio 2023. Il ricorso s’avvera dunque infondato.

4.

Stante

l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né

il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

all’avv. , , .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.