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Decisione

15.2023.88

Ricorso contro la decisione dell’UF di rinunciare a cercare e inventariare beni dichiarati dal fallito

31 ottobre 2023Italiano6 min

medicali nel magazzino di __________ al valore di ven­dita di ca. Fr. 350'000.00” (verbale d’interrogatorio agli atti, pag. 3);

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.88

Lugano

31 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 agosto 2022 della

RI 1

(patrocinata dall’avv. PR 1, )

contro

l’operato

dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro il

provvedimento del 2 agosto 2022

emesso nella procedura di fallimento n. __________ aperta nei confronti di

PI 1,

procedura che interessa

anche i creditori

PI 2,

PI 3,

(rappresentata dalla RA 3,

)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dalla Sezione della

circolazione, Camorino)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con decreto del 15 marzo 2018 la Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento di PI 1 a partire dal 16 marzo

Fatti

2018 alle ore 10:00;

che

in occasione del suo interrogatorio del 20 marzo 2018 dinanzi alla sede di

Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF), il fallito aveva dichiarato in

particolare di essere proprietario di un “inventario mer­ce e strumenti

medicali nel magazzino di __________ al valore di ven­dita di ca. Fr. 350'000.00” (verbale d’interrogatorio agli atti, pag. 3);

che

il 13 aprile 2018 l’UF ha pubblicato l’apertura della liquidazione fallimentare

in procedura sommaria;

che

con scritto del 2 agosto 2022 l’UF ha comunicato in particolare ai creditori

che “in seguito a disdetta del

contratto di locazione PI 1 ha provveduto allo spostamento dell’inventario

senza comunicazione all’Ufficio Fallimenti della nuova ubicazione” e che “malgrado l’incontro

avvenuto il 19 ottobre 2021 presso l’Ufficio Fallimenti, Carpineti non [ha]

dichiarato dove si trova depositato l’inven­­tario”;

che premesso ciò, non riuscendo a rinvenire i beni dichiarati dal

fallito, con la stessa comunicazione l’Ufficio ha informato i creditori di

rinunciare alla loro ricerca, considerandoli oggetti irrealizzabili, siccome

privi di valore commerciale;

che

con ricorso del 9 agosto 2022, redatto in tedesco, la creditrice RI 1 si è aggravata

contro tale decisione;

che

il 16 agosto 2022 l’organo dei fallimenti ha assegnato alla ricorrente un

termine di dieci giorni per produrre l’atto ricorsuale in lingua italiana giusta

l’art. 7 cpv. 5 LPR;

che

il 22 agosto 2022 l’insorgente ha dato seguito all’invito;

che

il 26 agosto 2023 lo Stato del Cantone Ticino e la PI 2 hanno comunicato di non

avere osservazioni da formulare in merito al ricorso, mentre nelle sue del 1°

settembre 2023 la PI 3 ha aderito all’“appello” della RI 1 e chiesto di “poter ispezionare/prendere visione dei files

e dei bilanci e conti economici”;

che

tramite scritto dell’11 ottobre 2022 l’UF ha informato la ricorrente di aver

nel frattempo ritrovato i noti oggetti presso il depositario PI 4, __________,

e di averli dunque inseriti nell’inventario del fallimento il 31 agosto 2022,

stimandoli in complessivi fr. 400.– (posizioni da 6 a 9 dell’inventario

agli atti);

che

alla luce di tale circostanza, l’Ufficio ha quindi considerato “annullata” la

decisione impugnata, ma ha comunque invitato l’insor­-gente a valutare il

ritiro del ricorso, prima di emettere una formale decisione di riconsiderazione;

che

non avendo ricevuto una risposta anche dopo aver sollecitato con e-mail del 25

ottobre 2022 la RI 1, il 14 agosto 2023 l’UF ha formulato osservazioni al gravame,

reputandolo privo di oggetto, poiché “sanato dal ritrovamento”

degli oggetti e dal loro inserimento nell’inventario;

che

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 2 agosto 2022 dall’UE, il ricorso presentato

l’11 agosto 2023 è in linea di principio ricevibile sotto questo profilo (art.

Considerandi

17.

LEF);

che l’insorgente contesta anzitutto “la decisione di non

richiedere o redigere un inventario”, trovando sorprendente ch’esso si basi esclu­sivamente sulle dichiarazioni del “debitore

inadempiente” e sostenendo che “sia il debitore che il curatore fallimentare

sono obbligati a farlo”;

che

dagli atti risulta che dopo il ricorso l’Ufficio ha effettivamente ritrovato i

noti beni e li ha indicati nell’inventario il 31 agosto 2022, circostanza rimasta

incontestata;

che

di conseguenza, per quanto attiene ai beni in questione, l’UF ha infine adempiuto

al suo obbligo di procedere alla formazione dell’inventario giusta l’art. 221

cpv. 1 LEF, sicché da questa prospettiva il ricorso si rivela ormai senza

oggetto (art. 24b cpv. 1 LPR);

che

l’Ufficio è invitato tuttavia a sporgere denuncia penale contro il fallito,

qualora egli non abbia indicato tutti i suoi beni all’atto della compilazione

dell’inventario o non li abbia in seguito messi a disposizione (art. 323 n. 3 o

4.

CP) o qualora abbia distratto od occultato tali beni o parte di essi (art.

163.

CP);

che

la ricorrente chiede inoltre di poter ispezionare l’inventario e la

graduatoria, al fine di chiarire segnatamente se il debitore ha dichiarato

correttamente le sue proprietà immobiliari all’ufficio dei fallimenti;

che

al riguardo l’UF rimarca che sulla questione delle proprietà immobiliari non v’è

mai stata alcuna lacuna e che le stesse sono già state realizzate;

che,

a ben vedere, da questo punto di vista il ricorso risulta irricevibile, siccome

l’insorgente non fa valere una violazione di una norma di diritto o un errore

di apprezzamento giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF, ma si limita a chiedere di poter

visionare l’incarto fallimentare, ciò che nella sua veste di creditrice può

sempre fare, previa domanda all’UF, come pure la creditrice PI 3, la quale ha formulato

analoga richiesta nelle sue osservazioni;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è dichiarato senza

oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

;

– ;

;

– Sezione

della circolazione, Centro ala Monda 8, Camorino.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.