15.2023.88
Ricorso contro la decisione dell’UF di rinunciare a cercare e inventariare beni dichiarati dal fallito
31 ottobre 2023Italiano6 min
medicali nel magazzino di __________ al valore di vendita di ca. Fr. 350'000.00” (verbale d’interrogatorio agli atti, pag. 3);
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Incarto n.
15.2023.88
Lugano
31 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 agosto 2022 della
RI 1
(patrocinata dall’avv. PR 1, )
contro
l’operato
dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro il
provvedimento del 2 agosto 2022
emesso nella procedura di fallimento n. __________ aperta nei confronti di
PI 1,
procedura che interessa
anche i creditori
PI 2,
PI 3,
(rappresentata dalla RA 3,
)
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dalla Sezione della
circolazione, Camorino)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con decreto del 15 marzo 2018 la Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento di PI 1 a partire dal 16 marzo
Fatti
2018 alle ore 10:00;
che
in occasione del suo interrogatorio del 20 marzo 2018 dinanzi alla sede di
Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF), il fallito aveva dichiarato in
particolare di essere proprietario di un “inventario merce e strumenti
medicali nel magazzino di __________ al valore di vendita di ca. Fr. 350'000.00” (verbale d’interrogatorio agli atti, pag. 3);
che
il 13 aprile 2018 l’UF ha pubblicato l’apertura della liquidazione fallimentare
in procedura sommaria;
che
con scritto del 2 agosto 2022 l’UF ha comunicato in particolare ai creditori
che “in seguito a disdetta del
contratto di locazione PI 1 ha provveduto allo spostamento dell’inventario
senza comunicazione all’Ufficio Fallimenti della nuova ubicazione” e che “malgrado l’incontro
avvenuto il 19 ottobre 2021 presso l’Ufficio Fallimenti, Carpineti non [ha]
dichiarato dove si trova depositato l’inventario”;
che premesso ciò, non riuscendo a rinvenire i beni dichiarati dal
fallito, con la stessa comunicazione l’Ufficio ha informato i creditori di
rinunciare alla loro ricerca, considerandoli oggetti irrealizzabili, siccome
privi di valore commerciale;
che
con ricorso del 9 agosto 2022, redatto in tedesco, la creditrice RI 1 si è aggravata
contro tale decisione;
che
il 16 agosto 2022 l’organo dei fallimenti ha assegnato alla ricorrente un
termine di dieci giorni per produrre l’atto ricorsuale in lingua italiana giusta
l’art. 7 cpv. 5 LPR;
che
il 22 agosto 2022 l’insorgente ha dato seguito all’invito;
che
il 26 agosto 2023 lo Stato del Cantone Ticino e la PI 2 hanno comunicato di non
avere osservazioni da formulare in merito al ricorso, mentre nelle sue del 1°
settembre 2023 la PI 3 ha aderito all’“appello” della RI 1 e chiesto di “poter ispezionare/prendere visione dei files
e dei bilanci e conti economici”;
che
tramite scritto dell’11 ottobre 2022 l’UF ha informato la ricorrente di aver
nel frattempo ritrovato i noti oggetti presso il depositario PI 4, __________,
e di averli dunque inseriti nell’inventario del fallimento il 31 agosto 2022,
stimandoli in complessivi fr. 400.– (posizioni da 6 a 9 dell’inventario
agli atti);
che
alla luce di tale circostanza, l’Ufficio ha quindi considerato “annullata” la
decisione impugnata, ma ha comunque invitato l’insor-gente a valutare il
ritiro del ricorso, prima di emettere una formale decisione di riconsiderazione;
che
non avendo ricevuto una risposta anche dopo aver sollecitato con e-mail del 25
ottobre 2022 la RI 1, il 14 agosto 2023 l’UF ha formulato osservazioni al gravame,
reputandolo privo di oggetto, poiché “sanato dal ritrovamento”
degli oggetti e dal loro inserimento nell’inventario;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 2 agosto 2022 dall’UE, il ricorso presentato
l’11 agosto 2023 è in linea di principio ricevibile sotto questo profilo (art.
Considerandi
17.
LEF);
che l’insorgente contesta anzitutto “la decisione di non
richiedere o redigere un inventario”, trovando sorprendente ch’esso si basi esclusivamente sulle dichiarazioni del “debitore
inadempiente” e sostenendo che “sia il debitore che il curatore fallimentare
sono obbligati a farlo”;
che
dagli atti risulta che dopo il ricorso l’Ufficio ha effettivamente ritrovato i
noti beni e li ha indicati nell’inventario il 31 agosto 2022, circostanza rimasta
incontestata;
che
di conseguenza, per quanto attiene ai beni in questione, l’UF ha infine adempiuto
al suo obbligo di procedere alla formazione dell’inventario giusta l’art. 221
cpv. 1 LEF, sicché da questa prospettiva il ricorso si rivela ormai senza
oggetto (art. 24b cpv. 1 LPR);
che
l’Ufficio è invitato tuttavia a sporgere denuncia penale contro il fallito,
qualora egli non abbia indicato tutti i suoi beni all’atto della compilazione
dell’inventario o non li abbia in seguito messi a disposizione (art. 323 n. 3 o
4.
CP) o qualora abbia distratto od occultato tali beni o parte di essi (art.
163.
CP);
che
la ricorrente chiede inoltre di poter ispezionare l’inventario e la
graduatoria, al fine di chiarire segnatamente se il debitore ha dichiarato
correttamente le sue proprietà immobiliari all’ufficio dei fallimenti;
che
al riguardo l’UF rimarca che sulla questione delle proprietà immobiliari non v’è
mai stata alcuna lacuna e che le stesse sono già state realizzate;
che,
a ben vedere, da questo punto di vista il ricorso risulta irricevibile, siccome
l’insorgente non fa valere una violazione di una norma di diritto o un errore
di apprezzamento giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF, ma si limita a chiedere di poter
visionare l’incarto fallimentare, ciò che nella sua veste di creditrice può
sempre fare, previa domanda all’UF, come pure la creditrice PI 3, la quale ha formulato
analoga richiesta nelle sue osservazioni;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è dichiarato senza
oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
;
– ;
–
;
– Sezione
della circolazione, Centro ala Monda 8, Camorino.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.