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Decisione

15.2023.89

Ricorso contro lo stato di riparto emesso in pendenza di azione di contestazione dell'elenco oneri

24 agosto 2023Italiano7 min

“per scrupolo di patrocinio” i legali della ricorrente contestano l’indicazione nell’atto impugnato

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.89

Lugano

24 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 8 agosto 2023 della

RI 1

(patrocinata dagli avv. PA 1 e __________, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro lo stato di riparto emesso il 2 agosto 2023 nell’esecuzione

n.__________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa dalla

PI 3 __________

(patrocinata dall’avv. RA 1, __________)

nei confronti di

PI 1,

IT-__________

e della

ricorrente nella sua qualità di terza proprietaria del pegno (quota “B”)

procedura

che riguarda anche, in qualità di preteso creditore ipotecario

PI 2, GB-__________

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

Ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 3 contro PI 1 in

via di realizzazione del pegno gravante la particella n. __________ RFD di

Mezzovico-Vira, di cui sono comproprietari l’escusso (quota “A” di ½) e la RI 1

(quota “B" di ½), il 2 agosto 2023 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione

(UE), competente per le realizzazioni immobiliari del Sottoceneri, ha

depositato lo stato di riparto, che prevede la seguente ripartizione del

provento dell’amministrazione e della vendita del fondo di fr. 480'127.50,

dopo il pagamento dei crediti garantiti da ipoteca legale e di quello della PI

Fatti

3 per complessivi fr. 275'990.85:

Creditori pignoratizi

Somma di credito Fr.

Somma ricavata Fr.

Importo scoperto Fr.

Rimanenza da ripartire a norma dell’art. 106a

cpv. 3 RFF,

CHF

204'136.65 in ragione di ½, pari a CHF 102'068.35­

4.

PI 2

Rappr. Studio legale

avv. PA 2

Via __________

6900 __________

372'653.30

102'068.35*

270'584.95

TOTALE

648'644.15

378.059.20

270'584.95

Eccedenza spettante alla RI 1

102'068.30

* l’importo

spettante al creditore resterà depositato presso la scrivente ufficio sino al

termine della procedura di accertamento del credito (è pendente pres­so la

Pretura di Lugano la causa di appuramento del credito (OR.2021.87))

che

con il ricorso in esame (dell’8 agosto 2023) la RI 1 chiede, previo

conferimento immediato dell’effetto sospensivo, la modifica dell’elenco oneri

nel senso ch’esso indichi, “dando atto dell’inesistenza/inesigibilità

del credito vantato da PI 2”,

che l’eccedenza relativa alla quota di comproprietà A di ½ dell’immobile sia

spettante alla RI 1, in subordine al comproprietario PI 1 (nei confronti del

quale la RI 1 vanta il credito succitato”;

che

“per scrupolo di patrocinio” i legali della ricorrente contestano l’indicazione nell’atto impugnato

di qualsivoglia eccedenza relativa alla quota “A” in favore di PI 2, facendo

presente di aver avviato presso la Pretura di Lugano una procedura di contestazione della pretesa di PI 2 iscritta nello stato

di ripar­to (OR.2021.87);

che

nelle osservazioni del 17 agosto 2023, l’UE rileva di aver indicato nell’atto

impugnato che l’eccedenza relativa alla quota “A” resterà depositata sul conto

dell’ufficio fino al termine della procedura di accertamento del credito e se

la stessa si risolverà a favore della ricorrente verrà depositato un nuovo

stato di riparto della somma di fr. 102'068.30, che escluderà PI 2;

che

preso atto delle osservazioni dell’UE, con scritto del 21 agosto 2023 la

ricorrente ha comunque rinnovato la sua richiesta di sospensione della

procedura, anche per ragioni di economia procedurale, riservandosi la

possibilità di ritirare il ricorso al momento del deposito del nuovo stato di

Considerandi

riparto;

che

nella procedura di realizzazione di un pegno immobiliare, incassato

integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio allestisce lo stato di riparto

sulla base del risultato della procedura di appuramento dell’elenco degli

oneri, i crediti accertati in base a tale procedimento non potendo più venir

contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art. 43 cpv. 1 e 112 cpv. 1 RFF);

che

non si dà luogo all’allestimento di una graduatoria (giusta l’art. 157 cpv. 3

LEF), poiché i diritti sul fondo gravato sono già stati accertati nell’elenco

oneri (art. 140 LEF, per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1; 43 cpv. 1 e 112 cpv. 1

RFF; Bernheim/Känzig/Geiger in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.50 ad art. 157 LEF);

che

l’ufficio d’esecuzione è vincolato dal giudizio definitivo emanato al termine

dell’azione di appuramento dell’elenco oneri, sicché è tenuto a modificare l’elenco

oneri trascrivendovi l’esito della causa (DTF 140 III 239 consid. 3.2.2, con riferimento

al rinvio dell’art. 140 cpv. 2 all’art. 109 cpv. 4 LEF; Feuz in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 134 e 136 ad art. 140 LEF);

che se la

domanda giudiziale è stata ammessa, la parte della som­ma ricavata dalla

realizzazione destinata secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al

soddisfacimento dell’attore, sino a concorrenza della perdita stabilita nello

stato di ripartizione e delle spese processuali, l’eccedenza spettando al

convenuto (art. 148 cpv. 3 LEF per analogia, applicabile nella procedura di

realizzazione di pegno in virtù dell’art. 157 cpv. 4 LEF);

che

siccome la decisione emanata nella procedura di appuramen­to giudiziale dell’elenco

oneri non è più suscettibile di contesta-zione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2

LEF (DTF 140 III 239 consid. 3.2.2) e poiché il dividendo relativo all’onere

contestato va ripartito interamente tra i litiganti (art. 148 cpv. 3 LEF per

analogia), nulla osta all’allestimento dello stato di riparto durante la

procedura di appuramento dell’elenco oneri;

che

non si giustifica pertanto di sospendere la procedura di riparto in attesa dell’esito

della procedura di contestazione del credito di PI 2, poiché il suo esito non

ha alcun impatto sui diritti dei creditori che non sono parte della lite e,

come esposto dall’UE nelle sue osservazioni, l’elenco oneri verrà semmai

modificato a favore della ricorrente se la sua azione dovesse essere accolta in

tutto o in parte, nel senso che la somma depositata verrà distribuita secondo l’esito

della decisione giudiziale;

che

il provvedimento impugnato non recando alla ricorrente alcun pregiudizio, il

ricorso si rivela su questo punto finanche irricevibile;

che,

del resto, l’asta del fondo gravato può avere luogo anche se è pendente un’azione

di contestazione dell’elenco oneri (art. 141 LEF per il rinvio dell’art. 156

cpv. 1) finché non siano pregiudicati interessi legittimi, sicché non si

capirebbe perché si dovrebbe poi sospendere il riparto in attesa dell’esito di

quella causa, in dispregio del principio di celerità che informa il diritto

esecutivo;

che

non si giustifica neppure di modificare già ora lo stato di riparto nel senso di assegnare l’eccedenza

relativa alla quota di comproprietà A “ alla Fondazione Franz Weber, in subordine al comproprietario Graf”, poiché, come invece rettamente osservato dalla stessa ricorrente, gli

aspetti di diritto materiale non devono essere decisi nella procedura di

ricorso contro lo stato di riparto, bensì dal giudice adito, la cui decisione,

come già rilevato, vincolerà l’UE;

che

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto, ciò che

rende senza oggetto la domanda di conferimento dell’ef­fetto sospensivo e

inutile una notificazione del ricorso e del giudizio odierno alle parti interessate

(art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione agli avv. .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.