15.2023.89
Ricorso contro lo stato di riparto emesso in pendenza di azione di contestazione dell'elenco oneri
24 agosto 2023Italiano7 min
“per scrupolo di patrocinio” i legali della ricorrente contestano l’indicazione nell’atto impugnato
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.89
Lugano
24 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 8 agosto 2023 della
RI 1
(patrocinata dagli avv. PA 1 e __________, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro lo stato di riparto emesso il 2 agosto 2023 nell’esecuzione
n.__________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa dalla
PI 3 __________
(patrocinata dall’avv. RA 1, __________)
nei confronti di
PI 1,
IT-__________
e della
ricorrente nella sua qualità di terza proprietaria del pegno (quota “B”)
procedura
che riguarda anche, in qualità di preteso creditore ipotecario
PI 2, GB-__________
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
Ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 3 contro PI 1 in
via di realizzazione del pegno gravante la particella n. __________ RFD di
Mezzovico-Vira, di cui sono comproprietari l’escusso (quota “A” di ½) e la RI 1
(quota “B" di ½), il 2 agosto 2023 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione
(UE), competente per le realizzazioni immobiliari del Sottoceneri, ha
depositato lo stato di riparto, che prevede la seguente ripartizione del
provento dell’amministrazione e della vendita del fondo di fr. 480'127.50,
dopo il pagamento dei crediti garantiti da ipoteca legale e di quello della PI
Fatti
3 per complessivi fr. 275'990.85:
Creditori pignoratizi
Somma di credito Fr.
Somma ricavata Fr.
Importo scoperto Fr.
Rimanenza da ripartire a norma dell’art. 106a
cpv. 3 RFF,
CHF
204'136.65 in ragione di ½, pari a CHF 102'068.35
4.
PI 2
Rappr. Studio legale
avv. PA 2
Via __________
6900 __________
372'653.30
102'068.35*
270'584.95
TOTALE
648'644.15
378.059.20
270'584.95
Eccedenza spettante alla RI 1
102'068.30
* l’importo
spettante al creditore resterà depositato presso la scrivente ufficio sino al
termine della procedura di accertamento del credito (è pendente presso la
Pretura di Lugano la causa di appuramento del credito (OR.2021.87))
che
con il ricorso in esame (dell’8 agosto 2023) la RI 1 chiede, previo
conferimento immediato dell’effetto sospensivo, la modifica dell’elenco oneri
nel senso ch’esso indichi, “dando atto dell’inesistenza/inesigibilità
del credito vantato da PI 2”,
che l’eccedenza relativa alla quota di comproprietà A di ½ dell’immobile sia
spettante alla RI 1, in subordine al comproprietario PI 1 (nei confronti del
quale la RI 1 vanta il credito succitato”;
che
“per scrupolo di patrocinio” i legali della ricorrente contestano l’indicazione nell’atto impugnato
di qualsivoglia eccedenza relativa alla quota “A” in favore di PI 2, facendo
presente di aver avviato presso la Pretura di Lugano una procedura di contestazione della pretesa di PI 2 iscritta nello stato
di riparto (OR.2021.87);
che
nelle osservazioni del 17 agosto 2023, l’UE rileva di aver indicato nell’atto
impugnato che l’eccedenza relativa alla quota “A” resterà depositata sul conto
dell’ufficio fino al termine della procedura di accertamento del credito e se
la stessa si risolverà a favore della ricorrente verrà depositato un nuovo
stato di riparto della somma di fr. 102'068.30, che escluderà PI 2;
che
preso atto delle osservazioni dell’UE, con scritto del 21 agosto 2023 la
ricorrente ha comunque rinnovato la sua richiesta di sospensione della
procedura, anche per ragioni di economia procedurale, riservandosi la
possibilità di ritirare il ricorso al momento del deposito del nuovo stato di
Considerandi
riparto;
che
nella procedura di realizzazione di un pegno immobiliare, incassato
integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio allestisce lo stato di riparto
sulla base del risultato della procedura di appuramento dell’elenco degli
oneri, i crediti accertati in base a tale procedimento non potendo più venir
contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art. 43 cpv. 1 e 112 cpv. 1 RFF);
che
non si dà luogo all’allestimento di una graduatoria (giusta l’art. 157 cpv. 3
LEF), poiché i diritti sul fondo gravato sono già stati accertati nell’elenco
oneri (art. 140 LEF, per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1; 43 cpv. 1 e 112 cpv. 1
RFF; Bernheim/Känzig/Geiger in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.50 ad art. 157 LEF);
che
l’ufficio d’esecuzione è vincolato dal giudizio definitivo emanato al termine
dell’azione di appuramento dell’elenco oneri, sicché è tenuto a modificare l’elenco
oneri trascrivendovi l’esito della causa (DTF 140 III 239 consid. 3.2.2, con riferimento
al rinvio dell’art. 140 cpv. 2 all’art. 109 cpv. 4 LEF; Feuz in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 134 e 136 ad art. 140 LEF);
che se la
domanda giudiziale è stata ammessa, la parte della somma ricavata dalla
realizzazione destinata secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al
soddisfacimento dell’attore, sino a concorrenza della perdita stabilita nello
stato di ripartizione e delle spese processuali, l’eccedenza spettando al
convenuto (art. 148 cpv. 3 LEF per analogia, applicabile nella procedura di
realizzazione di pegno in virtù dell’art. 157 cpv. 4 LEF);
che
siccome la decisione emanata nella procedura di appuramento giudiziale dell’elenco
oneri non è più suscettibile di contesta-zione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2
LEF (DTF 140 III 239 consid. 3.2.2) e poiché il dividendo relativo all’onere
contestato va ripartito interamente tra i litiganti (art. 148 cpv. 3 LEF per
analogia), nulla osta all’allestimento dello stato di riparto durante la
procedura di appuramento dell’elenco oneri;
che
non si giustifica pertanto di sospendere la procedura di riparto in attesa dell’esito
della procedura di contestazione del credito di PI 2, poiché il suo esito non
ha alcun impatto sui diritti dei creditori che non sono parte della lite e,
come esposto dall’UE nelle sue osservazioni, l’elenco oneri verrà semmai
modificato a favore della ricorrente se la sua azione dovesse essere accolta in
tutto o in parte, nel senso che la somma depositata verrà distribuita secondo l’esito
della decisione giudiziale;
che
il provvedimento impugnato non recando alla ricorrente alcun pregiudizio, il
ricorso si rivela su questo punto finanche irricevibile;
che,
del resto, l’asta del fondo gravato può avere luogo anche se è pendente un’azione
di contestazione dell’elenco oneri (art. 141 LEF per il rinvio dell’art. 156
cpv. 1) finché non siano pregiudicati interessi legittimi, sicché non si
capirebbe perché si dovrebbe poi sospendere il riparto in attesa dell’esito di
quella causa, in dispregio del principio di celerità che informa il diritto
esecutivo;
che
non si giustifica neppure di modificare già ora lo stato di riparto nel senso di assegnare l’eccedenza
relativa alla quota di comproprietà A “ alla Fondazione Franz Weber, in subordine al comproprietario Graf”, poiché, come invece rettamente osservato dalla stessa ricorrente, gli
aspetti di diritto materiale non devono essere decisi nella procedura di
ricorso contro lo stato di riparto, bensì dal giudice adito, la cui decisione,
come già rilevato, vincolerà l’UE;
che
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto, ciò che
rende senza oggetto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo e
inutile una notificazione del ricorso e del giudizio odierno alle parti interessate
(art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione agli avv. .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.