15.2023.9
Ricorso contro la notifica in via edittale di vari provvedimenti. Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo
9 giugno 2023Italiano9 min
(PPP) n. __________ sul fondo n. __________ RFD di __________, appartenente a RI
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.9
Lugano
9 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 2 febbraio 2023 di
RI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro il provvedimento del 19 gennaio 2023, con cui
esso ha rifiutato di notificargli nuovamente gli atti esecutivi emanati nell’esecuzione
n. __________, promossa nei suoi confronti dalla
Comunione dei comproprietari del PI 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Su
istanza della Comunione dei comproprietari del PI 1 (in seguito: la Comunione),
con decreto del 17 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,
ha disposto il sequestro (n. __________) dell’unità di proprietà per piani
(PPP) n. __________ sul fondo n. __________ RFD di __________, appartenente a RI
1. Il giorno successivo, la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha
eseguito il sequestro ed emanato il relativo verbale.
B. Il
30 dicembre 2020, l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo (n. __________)
a convalida del sequestro.
C. Il
23 febbraio 2021, l’Ufficio ha fatto notificare in via rogatoria a RI 1, residente
a Hong Kong, il decreto e il verbale di sequestro, nonché il precetto
esecutivo; quale recapito, ha indicato “__________, __________” (in seguito:
il primo indirizzo).
Il
funzionario hongkonghese incaricato della notifica ha fatto un primo tentativo
il 25 maggio 2021, ma all’indirizzo designato non ha trovato il debitore, bensì
laPI 2, che lo ha informato ch’egli è un cliente della società; ha quindi
lasciato un messaggio per il debitore, in cui gli ha chiesto di essere contattato.
Il funzionario ha fatto un secondo tentativo di notifica il 1° giugno 2021,
sempre all’indirizzo designato, sempre senza trovare il debitore, e la società
lo ha informato di aver recapitato il messaggio. Poiché la notifica non era
riuscita, il 18 giugno 2021, l’autorità hongkonghese ha rispedito i documenti
all’UE.
D. L’Ufficio
ha fatto allora notificare a RI 1 per via edittale, il 13 agosto 2021, il decreto
e il verbale di sequestro, così come il precetto esecutivo, con l’indicazione
dei relativi termini per interporre opposizione, e, il 29 ottobre 2021, l’avviso
di pignoramento, emesso il 27 ottobre 2021.
E. Il
17 gennaio 2022, l’UE ha notificato a RI 1 per raccomandata internazionale il verbale di pignoramento della PPP, emanato
il 13 gennaio 2022; quale recapito, ha indicato ancora una volta il citato indirizzo.
Poiché la notifica non era riuscita, il 28 gennaio 2022 l’autorità hongkonghese
ha rispedito il documento all’Ufficio.
F. Con
email del 15 giugno 2022, la Comunione ha comunicato all’UE che, a mente sua,
il nuovo indirizzo di RI 1 a Hong Kong era presso la PI 3, __________, __________,
__________ (in seguito: il secondo indirizzo).
G. Il
3 agosto 2022, la sede di Mendrisio dell’UE (competente per la realizzazione degl’immobili
del Sottoceneri) ha notificato a RI 1 per via edittale la comunicazione della
domanda di realizzazione, emanata il 21 giugno 2022.
H. Il
6 dicembre 2022, premettendo di non aver ricevuto comunicazioni scritte né
sulla restrizione della facoltà di disporre, annotata a registro fondiario sul
foglio della PPP, né su eventuali altri atti che concernevano quest’ultima, RI
1, per il tramite dell’avv. PA 1, ha chiesto all’UE informazioni sui passi procedurali
succedutisi dal 2020.
Il
15 dicembre 2022, l’Ufficio ha risposto elencando il decreto e il verbale di
sequestro, il precetto esecutivo, il verbale di pignoramento e la domanda di
realizzazione, di cui ha trasmesso la copia.
I. Il
28 dicembre 2022, ribadendo di non aver ricevuto al suo domicilio comunicazioni
scritte né dell’annotazione, né di eventuali altri atti che concernevano quest’ultima,
RI 1 ha chiesto all’UE di attestare l’indirizzo e il modo d’invio dei cinque
atti citati.
Il
29 dicembre 2022, l’Ufficio gli ha risposto di aver fatto notificare in via
rogatoria al primo indirizzo il decreto e il verbale di sequestro, nonché il
precetto esecutivo, e di aver notificato in via edittale i medesimi atti e
quelli successivi, compresi l’avviso e il verbale di pignoramento, dopo che la
prima notifica non era riuscita.
L. Il
13 gennaio 2023, RI 1 ha comunicato all’UE che sin dal 1° gennaio 2021 il suo
recapito è il secondo indirizzo e affermato che il creditore ne era a
conoscenza. Come prova delle sue affermazioni, ha allegato copia di lettere, di
dichiarazioni doganali e di un’etichetta postale, su cui figura il secondo
indirizzo. Il debitore ha quindi asserito che le notifiche eseguite dall’Ufficio
a un recapito sbagliato sono nulle e ch’esse erano se del caso da ripetere al
recapito corretto.
M. Riconfermandosi
nel suo operato, il 19 gennaio 2023 l’UE ha rifiutato di ripetere le notifiche.
Ha infatti precisato che il debitore era risultato irreperibile all’indirizzo
fornito dalla Comunione, sicché, non disponendo di ulteriori mezzi per
accertare l’indirizzo corretto, aveva dovuto notificare gli atti in via
edittale.
N. Con
ricorso del 2 febbraio 2023, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto
sospensivo all’impugnativa, in via principale di annullare la notifica in via
edittale di tutti i provvedimenti così notificati e di far ordine all’Ufficio di
notificare nuovamente al suo corretto recapito hongkonghese il precetto
esecutivo, poi, “a seconda
dell’esito della nuova procedura relativa al Precetto esecutivo”, il decreto e il verbale di sequestro; in via subordinata, egli postula
l’annullamento della notifica in via edittale dei provvedimenti e la
restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo, in
entrambi i casi protestate spese e ripetibili.
O. Con
osservazioni del 23 febbraio, la Comunione chiede la reiezione del ricorso,
protestate spese e ripetibili. Con le sue del 1° marzo 2023, l’UE si è rimesso
al giudizio della Camera.
P. L’8
febbraio 2023, il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al
ricorso.
Q. Con
replica spontanea del 13 marzo 2023, RI 1 si è riconfermato nella sua
posizione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Contro ogni provvedimento di un organo dell’esecuzione forzata è
ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla conoscenza del provvedimento (art. 17 cpv. 1-2 LEF).
1.1
RI
1.
afferma di aver ricevuto la “decisione” impugnata il 23 gennaio 2023, sicché
il ricorso, presentato dieci giorni dopo, ovvero il 2 febbraio 2023, sarebbe
tempestivo. Anche se non lo specifica
esplicitamente, egli pare considerare come provvedimento impugnato la
risposta dell’UE del 19 gennaio 2023 (doc. H accluso al ricorso).
1.2
In
realtà, in quello scritto l’UE si è limitato a rifiutarsi di procedere a una
nuova notifica all’indirizzo attuale dell’escusso degli atti esecutivi
notificati in via edittale il 13 agosto 2021, 29 ottobre 2021 e 3 agosto 2022
(sopra ad D e G). Orbene, il rifiuto dell’ufficio d’esecuzione di tornare su una sua decisione precedente non è un
provvedimento impugnabile nel senso dell’art. 17 LEF e non fa quindi
correre un nuovo termine di ricorso (DTF 142 III 647 consid. 3.2; 113 III 29
consid. 1; sentenza della CEF 15.2022.37 del 22 agosto 2022 consid. 1.3 e il
rinvio). Lo scritto 19 gennaio 2023 dell’UE è pertanto senza rilievo per la questione
della tempestività del ricorso.
1.3
È
invece di rilievo il fatto che alla sua prima risposta del 15 dicembre 2022
(doc. D) l’UE aveva accluso tutti gli atti esecutivi emessi nei confronti di RI
1.
(decreto e verbale di sequestro, precetto esecutivo, verbale di pignoramento
e comunicazione della domanda di realizzazione), la cui ricezione è attestata
nello scritto 28 dicembre 2022 del ricorrente (doc. E). Ebbene l’atto
esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresentante ha avuto conoscenza è efficace
a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazione
(DTF 132 I 253
consid. 6; 128 III 466 consid. 1, 128 III 101 consid. 2; 120 III 116 consid.
3/b; sentenza del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1;
Angst/Rodriguez in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 23 ad art. 64
LEF). La
regolarità della notifica degli atti esecutivi non è infatti un’esigenza fine a
sé stessa, giacché il suo scopo è unicamente quello di garantire la
comunicazione effettiva dell’atto al destinatario.
Nella
fattispecie, il ricorrente è venuto a conoscenza degli atti esecutivi al più
tardi il 28 dicembre 2022, sicché non solo il suo ricorso è tardivo, ma sarebbe
anche senza oggetto. Una nuova notifica degli stessi atti non avrebbe infatti
alcuna utilità pratica; ne risulterebbero solo spese e ritardi supplementari,
fonte di formalismo eccessivo (cfr. DTF 132 I 254 consid. 7).
2.
L’art.
33.
cpv. 4 LEF subordina la restituzione del termine per interporre opposizione al
precetto esecutivo non solo all’assenza di colpa dell’istante, ma anche alla
presentazione da parte sua di un’istanza
motivata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento e al compimento
entro il medesimo termine dell’atto omesso presso l’autorità competente.
Orbene, da una verifica d’ufficio della Camera (art. 20a cpv. 2
n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR) risulta che ad oggi
RI 1 non ha (ancora) interposto opposizione al precetto esecutivo,
sicché difetta almeno uno dei due presupposti per accogliere la domanda
subordinata di restituzione del termine di opposizione, che va di conseguenza
respinta.
3.
Per legge non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. La
domanda di restituzione del termine di opposizione al precetto esecutivo è
respinta.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________;
– avv. PA
2, __________,
__________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.