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Decisione

15.2023.9

Ricorso contro la notifica in via edittale di vari provvedimenti. Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo

9 giugno 2023Italiano9 min

(PPP) n. __________ sul fondo n. __________ RFD di __________, appartenente a RI

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.9

Lugano

9 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso 2 febbraio 2023 di

RI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro il provvedimento del 19 gennaio 2023, con cui

esso ha rifiutato di notificargli nuovamente gli atti esecutivi emanati nell’esecuzione

n. __________, promossa nei suoi confronti dalla

Comunione dei comproprietari del PI 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Su

istanza della Comunione dei comproprietari del PI 1 (in seguito: la Comunione),

con decreto del 17 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,

ha disposto il sequestro (n. __________) dell’unità di proprietà per piani

(PPP) n. __________ sul fondo n. __________ RFD di __________, appartenente a RI

1. Il giorno successivo, la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha

eseguito il sequestro ed emana­to il relativo verbale.

B. Il

30 dicembre 2020, l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo (n. __________)

a convalida del sequestro.

C. Il

23 febbraio 2021, l’Ufficio ha fatto notificare in via rogatoria a RI 1, residente

a Hong Kong, il decreto e il verbale di sequestro, nonché il precetto

esecutivo; quale recapito, ha indica­to “__________, __________” (in seguito:

il primo indirizzo).

Il

funzionario hongkonghese incaricato della notifica ha fatto un primo tentativo

il 25 maggio 2021, ma all’indirizzo designato non ha trovato il debitore, bensì

laPI 2, che lo ha informato ch’egli è un cliente della società; ha quindi

lasciato un messaggio per il debitore, in cui gli ha chiesto di essere contattato.

Il funzionario ha fatto un secondo tentativo di notifica il 1° giugno 2021,

sempre all’indirizzo designato, sempre senza trovare il debitore, e la società

lo ha informato di aver recapitato il messaggio. Poiché la notifica non era

riuscita, il 18 giugno 2021, l’autorità hongkonghese ha rispedito i documenti

all’UE.

D. L’Ufficio

ha fatto allora notificare a RI 1 per via edittale, il 13 agosto 2021, il decreto

e il verbale di sequestro, così come il precetto esecutivo, con l’indicazione

dei relativi termini per interporre opposizione, e, il 29 ottobre 2021, l’avviso

di pignoramento, emesso il 27 ottobre 2021.

E. Il

17 gennaio 2022, l’UE ha notificato a RI 1 per raccomandata internazionale il verbale di pignoramento della PPP, ema­nato

il 13 gennaio 2022; quale recapito, ha indicato ancora una volta il citato indirizzo.

Poiché la notifica non era riuscita, il 28 gennaio 2022 l’autorità hongkonghese

ha rispedito il documento al­l’Ufficio.

F. Con

email del 15 giugno 2022, la Comunione ha comunicato al­l’UE che, a mente sua,

il nuovo indirizzo di RI 1 a Hong Kong era presso la PI 3, __________, __________,

__________ (in seguito: il secondo indirizzo).

G. Il

3 agosto 2022, la sede di Mendrisio dell’UE (competente per la realizzazione degl’immobili

del Sottoceneri) ha notificato a RI 1 per via edittale la comunicazione della

domanda di realizzazione, emanata il 21 giugno 2022.

H. Il

6 dicembre 2022, premettendo di non aver ricevuto comunicazioni scritte né

sulla restrizione della facoltà di disporre, annotata a registro fondiario sul

foglio della PPP, né su eventuali altri atti che concernevano quest’ultima, RI

1, per il tramite del­l’avv. PA 1, ha chiesto all’UE informazioni sui passi procedurali

succedutisi dal 2020.

Il

15 dicembre 2022, l’Ufficio ha risposto elencando il decreto e il verbale di

sequestro, il precetto esecutivo, il verbale di pignoramento e la domanda di

realizzazione, di cui ha trasmesso la copia.

I. Il

28 dicembre 2022, ribadendo di non aver ricevuto al suo domicilio comunicazioni

scritte né dell’annotazione, né di eventuali altri atti che concernevano quest’ultima,

RI 1 ha chiesto al­l’UE di attestare l’indirizzo e il modo d’invio dei cinque

atti citati.

Il

29 dicembre 2022, l’Ufficio gli ha risposto di aver fatto notificare in via

rogatoria al primo indirizzo il decreto e il verbale di sequestro, nonché il

precetto esecutivo, e di aver notificato in via edittale i medesimi atti e

quelli successivi, compresi l’avviso e il verbale di pignoramento, dopo che la

prima notifica non era riuscita.

L. Il

13 gennaio 2023, RI 1 ha comunicato all’UE che sin dal 1° gennaio 2021 il suo

recapito è il secondo indirizzo e affermato che il creditore ne era a

conoscenza. Come prova delle sue affermazioni, ha allegato copia di lettere, di

dichiarazioni doganali e di un’etichetta postale, su cui figura il secondo

indirizzo. Il debitore ha quindi asserito che le notifiche eseguite dall’Ufficio

a un recapito sbagliato sono nulle e ch’esse erano se del caso da ripetere al

recapito corretto.

M. Riconfermandosi

nel suo operato, il 19 gennaio 2023 l’UE ha rifiutato di ripetere le notifiche.

Ha infatti precisato che il debitore era risultato irreperibile all’indirizzo

fornito dalla Comunione, sicché, non disponendo di ulteriori mezzi per

accertare l’indirizzo corretto, aveva dovuto notificare gli atti in via

edittale.

N. Con

ricorso del 2 febbraio 2023, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto

sospensivo all’impugnativa, in via principale di annullare la notifica in via

edittale di tutti i provvedimenti così notificati e di far ordine all’Ufficio di

notificare nuovamente al suo corretto recapito hongkonghese il precetto

esecutivo, poi, “a seconda

dell’esito della nuova procedura relativa al Precetto esecutivo”, il decreto e il verbale di sequestro; in via subordinata, egli postula

l’annullamento della notifica in via edittale dei provvedimenti e la

restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo, in

entrambi i casi protestate spese e ripetibili.

O. Con

osservazioni del 23 febbraio, la Comunione chiede la reiezio­ne del ricorso,

protestate spese e ripetibili. Con le sue del 1° mar­zo 2023, l’UE si è rimesso

al giudizio della Camera.

P. L’8

febbraio 2023, il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al

ricorso.

Q. Con

replica spontanea del 13 marzo 2023, RI 1 si è riconfermato nella sua

posizione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Contro ogni provvedimento di un organo dell’esecuzione forzata è

ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla conoscenza del provvedimento (art. 17 cpv. 1-2 LEF).

1.1

RI

1.

afferma di aver ricevuto la “decisione” impugnata il 23 gennaio 2023, sicché

il ricorso, presentato dieci giorni dopo, ovvero il 2 febbraio 2023, sarebbe

tempestivo. Anche se non lo specifica

esplicitamente, egli pare considerare come provvedimen­to impugnato la

risposta dell’UE del 19 gennaio 2023 (doc. H accluso al ricorso).

1.2

In

realtà, in quello scritto l’UE si è limitato a rifiutarsi di procedere a una

nuova notifica all’indirizzo attuale dell’escusso degli atti esecutivi

notificati in via edittale il 13 agosto 2021, 29 ottobre 2021 e 3 agosto 2022

(sopra ad D e G). Orbene, il rifiuto dell’ufficio d’e­secuzione di tornare su una sua decisione precedente non è un

provvedimento impugnabile nel senso dell’art. 17 LEF e non fa quindi

correre un nuovo termine di ricorso (DTF 142 III 647 consid. 3.2; 113 III 29

consid. 1; sentenza della CEF 15.2022.37 del 22 agosto 2022 consid. 1.3 e il

rinvio). Lo scritto 19 gennaio 2023 dell’UE è pertanto senza rilievo per la questione

della tempestività del ricorso.

1.3

È

invece di rilievo il fatto che alla sua prima risposta del 15 dicembre 2022

(doc. D) l’UE aveva accluso tutti gli atti esecutivi emessi nei confronti di RI

1.

(decreto e verbale di sequestro, precetto esecutivo, verbale di pignoramento

e comunicazione della domanda di realizzazione), la cui ricezione è attestata

nello scritto 28 dicembre 2022 del ricorrente (doc. E). Ebbene l’atto

esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresentante ha avuto conoscenza è efficace

a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazione

(DTF 132 I 253

consid. 6; 128 III 466 consid. 1, 128 III 101 consid. 2; 120 III 116 consid.

3/b; sentenza del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1;

Angst/Rodriguez in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 23 ad art. 64

LEF). La

regolarità della notifica degli atti esecutivi non è infatti un’esigenza fine a

sé stessa, giacché il suo scopo è unicamente quello di garantire la

comunicazione effettiva dell’atto al destinatario.

Nella

fattispecie, il ricorrente è venuto a conoscenza degli atti esecutivi al più

tardi il 28 dicembre 2022, sicché non solo il suo ricorso è tardivo, ma sarebbe

anche senza oggetto. Una nuova notifica degli stessi atti non avrebbe infatti

alcuna utilità pratica; ne risulterebbero solo spese e ritardi supplementari,

fonte di formalismo eccessivo (cfr. DTF 132 I 254 consid. 7).

2.

L’art.

33.

cpv. 4 LEF subordina la restituzione del termine per interporre opposizione al

precetto esecutivo non solo all’assenza di colpa dell’istante, ma anche alla

presentazione da parte sua di un’istanza

motivata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento e al compimento

entro il medesimo termine dell’atto omesso presso l’autorità competente.

Orbene, da una verifica d’ufficio della Camera (art. 20a cpv. 2

n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR) risulta che ad oggi

RI 1 non ha (ancora) interposto opposizione al pre­cetto esecutivo,

sicché difetta almeno uno dei due presupposti per accogliere la domanda

subordinata di restituzione del termine di opposizione, che va di conseguenza

respinta.

3.

Per legge non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. La

domanda di restituzione del termine di opposizione al precetto esecutivo è

respinta.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________;

– avv. PA

2, __________,

__________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.