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Decisione

15.2023.90

Ricorso contro la convocazione per l’esecuzione del pignoramento. Effetti del sequestro penale del credito posto in esecuzione. Pignoramento complementare

7 settembre 2023Italiano14 min

accessori, il sequestro (n. __________) di diversi beni detenuti dal debitore PI

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.90

Lugano

7 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 agosto 2023 di

RI 1

(patrocinato dagli avv. PA 1 e __________, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la convocazione del ricorrente per il pignoramento

emessa l’11 agosto 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti

dall’

PI 1

(patrocinata dallo PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

23 settembre 2019 la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ordinato a

favore dell’RI 1, fino a concorrenza di fr. 6'909'133.18 oltre ad

accessori, il sequestro (n. __________) di diversi beni detenuti dal debitore PI

1, tra cui il credito di USD 21'690'085.00 e £ 2'254'385.66 vantato da questi,

dall’ex­moglie PI 2 e dalla società panamense PI 3 (in seguito: “PI 3”) per la

vendita di azioni nei confronti di diverse società del PI 4, secondo il lodo

arbitrale n. __________ pronunciato dal Tribunale arbitrale della Corte di

arbitrato internazionale di Londra il 27 febbraio 2018. La sede di Lugano dell’Ufficio

esecuzione (UE) ha ese­guito il sequestro il 24 settembre

2019 stesso.

B. A

convalida del sequestro, con precetto esecutivo n. __________ del 26 gennaio

2021 l’RI 1 ha escusso PI 1per l’incasso di fr. 6'909'133.18 oltre agli

interessi del 5% dal 1° maggio 2018. L’opposizione interposta dall’escusso è

stata parzialmente rigettata in via definitiva dal Pretore di Lugano, sezione 5, salvo su una parte degl’interessi di mora. Questa Camera ha respinto

il reclamo interposto da PI 1 il 19 aprile 2022 (inc. __________).

C. Dando

seguito alla la domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’RI 1,

il 23 novembre 2021, l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 16 dicembre

2021.

D. Il

29 novembre 2021 PI 1, PI 2 e la PI 3, in nome e per conto della società

semplice che affermano di comporre, hanno rivendicato la titolarità del credito

sequestrato. Il 13 dicembre 2021, l’UE ha assegnato all’PI 1 un termine di

venti giorni per promuovere davanti all’autorità competente contro i

rivendicanti un’azione di contestazione della loro pretesa, pena il suo

riconoscimento nell’“esecuzione” in corso (indicata in alto della prima pagina con il n. __________).

Al termine della procedura di ricorso avviata dall’PI 1 contro tale

provvedimento, conformemente all’assegnazione riformata da questa Camera con

decisione del 31 maggio 2022 (inc. 15.2022.2) l’escutente ha promosso azione di contestazione delle

rivendicazioni d’PI 2 e della PI 3 il 4 luglio 2022 davanti alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

E. In precedenza, il 16 dicembre 2021 (data del pignoramento), l’UE aveva

notificato alla banca __________ il pignoramento di un conto intestato alla PI

3, che presentava un saldo di USD 833.04. Con il consenso dell’escutente, l’UE

ne ha autorizzato la chiusura il 25 agosto 2022, il saldo essendo nel frattempo

diventato negativo.

F. Nel

frattempo, il 28 marzo 2022 l’UE aveva annullato le diffide intimate al PI 4 il

25 settembre e il 21 ottobre 2019 in merito al credito sequestrato dopo che nessuno

degl’interessati si era opposto al deposito della somma dovuta sul conto della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, in base all’autorizzazione rilasciata

dal Pretore alla debitrice in virtù dell’art. 168 cpv. 1 CO con decisione del

23 giugno 2021.

G. Il

27 febbraio 2023, ricordato che il credito verso il PI 4 era stato rivendicato

da terzi, l’PI 1 ha sollecitato l’UE a eseguire il pignoramento su altri beni

dell’escusso più facili da realizzare e a tale scopo a interrogare quest’ultimo,

sottoponendogli una serie di 22 domande. Il 19 maggio 2023 l’UE ha diffidato l’e­­scusso a presentarsi ai suoi

sportelli il prossimo 26 maggio per l’esecuzione del pignoramento. Il 1° giugno

2023, il patrocinatore di RI 1 ha chiesto di trasmettergli d’ora innanzi

qualsiasi atto esecutivo e di staccare una nuova citazione, dopo aver deciso

formalmente sull’eccezione del cliente, secondo cui è in diritto di non fornire

informazioni all’escutente, i cui rappresentanti sono stati rinviati a giudizio

per truffa processuale proprio con riferimento al titolo del credito (lodo

arbitrale) posto in esecuzione. Il 7 giugno 2023, l’UE ha risposto all’escusso

di non aver la facoltà di sospendere l’esecuzione, fatta eccezione un suo

ritiro o una decisione giudiziaria di sospensione giusta l’art. 85a LEF,

e ha confermato la citazione per il 21 giugno 2023, come già concordato.

H. Solo

il 18 luglio 2023 RI 1 si è presentato all’UE per l’esecuzione del

pignoramento. Egli si è riservato di produrre entro trenta giorni l’istanza di

sospensione dell’esecuzione, evocando l’avvenuto sequestro penale del credito

posto in esecuzione, e in caso contrario di rispondere entro trenta giorni ai

quesiti posti dal­l’escutente con scritto del 27 febbraio 2023.

I. Venuto

a conoscenza, grazie a informazioni assunte d’ufficio dal­l’autorità fiscale,

di conti presso la Banca __________ indicati nella tassazione fiscale 2020 dell’escusso

(globalista), il 7 agosto 2023 l’UE ha notificato alla banca il pignoramento di

tutte le relazioni bancarie intestate a RI 1. Preso atto del­la risposta della

banca, secondo cui i conti citati non sono intestati al debitore, il quale non

è titolare di alcuna relazione, il 17 agosto 2023 l’UE ha annullato la diffida.

L. Appurato

che l’escusso non si era più fatto vivo, l’11 agosto 2023 l’UE l’ha convocato a

presentarsi entro il 18 agosto per essere interrogato in vista della stesura

del verbale di pignoramento, richiamati gli art. 91 segg. LEF e 323 n. 1 CP.

M. Con

il ricorso in esame (del 18 agosto 2023), RI 1 ha impugnato il provvedimento

dell’UE appena menzionato, chiedendone l’annullamento, previo conferimento

dell’effetto sospensivo, la sospensione dell’esecuzione o in alternativa la

sospensio­ne di ogni ulteriore atto inteso a ottenere il pignoramento

complementare dei suoi beni, l’accertamento della perenzione, o in via

subordinata l’intempestività della possibilità di procedere a un pignoramento complementare, l’accertamento della

competenza del­l’autorità penale a decidere in merito ad ogni questione

riferita al­-l’esecuzione e al sequestro e l’accertamento del suo diritto di

avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande che l’UE, per il tramite

dell’PI 1, intende sottoporgli.

N. Con

osservazioni preliminari del 22 agosto 2023, l’UE ha preavvisato negativamente la concessione dell’effetto sospensivo per

quan­to riguarda l’interrogatorio e l’esecuzione del pignoramento, “che devono essere eseguiti al più presto per

ragioni cautelari”.

O. Con

scritto del 23 agosto 2023, il ricorrente si è determinato spontaneamente sulle

osservazioni preliminari dell’UE e ha confermato la domanda di conferimento

dell’effetto sospensivo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 agosto 2023 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Il

ricorrente si duole anzitutto che l’8 agosto 2023 l’UE gli ha notificato l’avvenuta

esecuzione del pignoramento di “conti

bancari di terza persona estranea alla procedura, che la parte escutente ha

preteso essere riconducibili” a lui. Pretende che

oltre a comportare un ulteriore pignoramento per la totalità del credito –

contestato – del­l’escutente, tale pignoramento contravviene all’ordine di

blocco deciso dall’autorità penale ed è suscettibile a suo avviso di essere

assimilato a un tentativo di disporre arbitrariamente di un valore patrimoniale

colpito da sequestro penale e di sottrarlo all’autorità.

2.1

Il

ricorrente non ha prodotto il provvedimento notificatogli l’8 agosto 2023 e non lo indica neppure come oggetto del ricorso

(limitato al provvedimento dell’11 agosto); non ha neppure allegato la

decisione penale che avrebbe disposto il sequestro penale dei conti poi

pignorati. La ricevibilità del ricorso su

questo punto è quindi dubbia.

2.2

Ad

ogni modo, un sequestro penale non osta all’esecuzione di un sequestro LEF

(sentenza del Tribunale federale 5A_1066/2021 del 5 luglio 2022 consid. 2.3.1)

né alla sua convalida (sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022 consid.

5.2, emessa nella fattispecie ora in esame) e quindi neppure al pignoramento

del be­ne sequestrato penalmente, trattandosi tutti di provvedimenti conservativi che possono (e devono) coesistere, l’art.

44.

LEF escludendo solo la realizzazione secondo le prescrizioni della

LEF dei beni sequestrati penalmente in vista di confisca o restituzione all’avente

diritto (sentenza della CEF 15.2022.119 del 29 novembre 2022 e i rinvii).

2.3

Pare

in realtà di capire che il sequestro penale non verta sui crediti (conti) pignorati il 7 agosto 2023 (sopra ad

I), bensì sul credito (e il titolo) vantato dall’escutente nei confronti

del ricorrente, sul quale essa fonda l’esecuzione e il sequestro in

discussione. Il sequestro penale decretato il 10 marzo 2021 dalla Procuratrice

pubblica Piffaretti-Lanz (doc. B accluso al ricorso) colpisce infatti il

credito di USD 6'909'133.18 vantato dall’PI 1 nei confronti di RI 1 in virtù

del lodo emesso il 24 aprile 2019 dalla Camera arbitrale europea a Bruxelles, “oggetto del sequestro ex art. 271

LEF, nr. __________ (rif. esecuzione

nr. __________) del 10.10.2019”. Il credito in

questione non è invero l’oggetto del sequestro (è il credito vantato da RI 1, PI

2.

e dalla PI 3 contro il PI 4 in base al lodo arbitrale emesso il 27 febbraio 2018 dal

Tribunale arbitrale di Londra), bensì il credito sul quale l’escutente fonda il

sequestro (LEF) e l’esecuzione.

2.3.1

Ora,

il sequestro penale di un credito vieta solo al debitore di pagare il dovuto al

creditore imputato con effetto estintivo (art. 266 cpv. 4 CPP) e a quest’ultimo

di cedere il credito sequestrato (cfr. art. 289 CP) (Lembo/Nerushay in: Commentaire

romand, Code de procédure pénale, 2ª ed. 2019, n. 9 ad art. 266 CPP; Bommer/ Goldschmid in: Basler Kommentar, StPO/JStPO I, 2a ed.

2014, n. 11 ad art. 266 CPP). Non costituiscono invece in sé atti di

disposizione vietati dal sequestro penale atti esecutivi volti alla

realizzazione del credito sequestrato a favore dei creditori dell’im­putato,

fermo restando che il provento della realizzazione dei beni del terzo debitore

o di un’eventuale versamento sul conto dell’uffi­cio

d’esecuzione non dev’essere versato all’imputato, ma deve rimanere bloccato sul conto dell’ufficio con la menzione

che la somma è oggetto del sequestro penale. In caso di successiva confisca, il pignoramento (e l’eventuale pregresso

sequestro LEF) decadran­no (art. 44 LEF), mentre se il sequestro penale viene

poi revocato la somma depositato potrà essere distribuita agli escutenti.

2.3.2

Ne

segue che, nel caso concreto, oltre che ampiamente tardiva (il sequestro penale

risale al 10 marzo 2021), la censura è infondata e va pertanto respinta.

3.

Il

ricorrente fa inoltre valere che i pignoramenti del 13 dicembre 2021 e dell’8

agosto 2023 precludono all’escutente la possibilità di pretenderne di

complementari e di ottenere quindi informazioni ai sensi dell’art. 91 LEF,

poiché i pignoramenti non sono diventati impossibili, a prescindere dal

sequestro penale del credito e dalla pendenza dell’azione di contestazione

della rivendicazione.

Il ricorrente pare riferirsi alla possibilità di

eseguire un pignoramen­to complementare d’ufficio giusta l’art. 145 LEF

(cui si riferisce la sentenza DTF 120 II 86 segg. da lui citata). La citazione

impugna­ta non fa tuttavia riferimento a un pignoramento complementare d’ufficio,

bensì all’esecuzione del pignoramento per cui è stato emesso l’avviso del 23

novembre 2021 (citato nello scritto 18 luglio 2023). Come verrà meglio

precisato nel prossimo consideran­do, l’esecuzione del pignoramento di base non

è ancora terminata. Di conseguenza la questione di un pignoramento complementare

d’ufficio non si pone ancora. Al riguardo, il ricorso cade nel vuoto.

4.

Il

ricorrente sostiene inoltre che la possibilità di procedere a un pignoramento

complementare è perenta perché non è stata esercitata entro il termine di un

anno stabilito dall’art. 88 cpv. 2 LEF, scaduto nella fattispecie al più tardi

il 4 ottobre 2021, ovvero alla data di emissione della decisione di rigetto

dell’opposizione, visto che la CEF non ha concesso l’effetto sospensivo al

reclamo inoltrato da lui.

4.1

In

questo caso, il ricorrente pare riferirsi al pignoramento successivo previsto

dall’art. 115 cpv. 3 LEF. Sennonché questo tipo di pignoramento presuppone l’emissione

di un attestato provvisorio di carenza di beni, vale a dire l’esecuzione

completa del pignoramento di base e il rilascio del verbale di pignoramento giusta

l’art. 112 LEF (sentenza della CEF

15.2019.32

del 13 agosto 2019, con­sid. 5), con l’attestazione che vale

quale attestato provvisorio di carenza di beni (secondo l’art. 115 cpv. 2 LEF).

Una domanda di pignoramento successivo ai sensi dell’art. 115 cpv. 3 LEF non è

possibile prima della notifica del verbale di pignoramento.

4.2

Orbene,

nella procedura in esame l’UE non ha ancora ultimato il pignoramento di base,

dal momento che non ha ancora terminato l’interrogatorio dell’escusso in virtù

dell’art. 91 LEF, motivo per cui non ha tuttora allestito il verbale di

pignoramento. Il pignoramento del conto della PI 3, peraltro revocato, era solo

una misura conservativa ai sensi dell’art. 99 LEF, che in caso di urgenza può

essere adottata in preparazione dell’esecuzione del pignoramen­to vero e

proprio e in garanzia degl’interessi del creditore (DTF 146 III 303 consid. 2.1, pag. 306, e 115 III 41 consid. 2; sentenza

della CEF 15.2014.49 del 2 luglio 2014 consid. 2.1). Pure il pignoramento del

credito poi rivendicato da PI 2 e dalla PI 3 ha carattere ancora interlocutorio,

poiché la rivendicazione, che verte apparentemente sul credito integrale (v.

sentenza odier­na nell’inc. 15.2023.65 consid. 3.2.3), ha

reso necessario verifica­re l’esistenza di altri beni dell’escusso più

facilmente realizzabili giusta l’art. 95 cpv. 1 e 2 LEF (art. 95 cpv. 3 LEF).

Infine,

anche il pignoramento del 7 agosto 2023 (sopra ad I) è sta­to eseguito in via provvisionale

a garanzia degl’interessi dell’escu­tente, stante l’impossibilità d’interrogare l’escusso. Il pignoramento (di base) potrà

considerarsi eseguito solo dopo che l’escusso sarà stato interrogato (in virtù

dell’art. 91 LEF) e avrà risposto alle domande dell’UE, e dopo che il verbale

di pignoramento sarà stato notificato alle parti (sopra consid. 4.1).

4.3

Ciò posto, va respinta la domanda del ricorrente volta all’accerta­mento

del suo diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande che l’UE,

per il tramite dell’PI 1, intende sottoporgli. L’escusso ha infatti il dovere,

per legge (art. 91 cpv. 1 LEF), d’indicare, sino a concorrenza di quanto

necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni nell’ordine

stabilito dal­l’art. 95 LEF, compresi quelli che non sono in suo possesso, come

pure i crediti e i diritti verso terzi, sotto comminatoria delle pene previste

in caso di risposte ingannevoli, suscettibili di configurare il reato di frode

nel pignoramento (art. 163 CP) o di rifiuto di rispondere (art. 323 n. 2 CP).

5.

Il

ricorrente sostiene infine che solo l’autorità penale è legittimata a decidere

in merito all’utilizzo e al destino dei valori patrimoniali sequestrati

penalmente, così che ogni atto, diretto o indiretto, riferito al credito

bloccato dev’essere sottoposto e autorizzato dal giudice incaricato della

direzione del procedimento penale.

5.1

Che

le condizioni e gli effetti della “confisca” penale, anche provvisoria, siano

disciplinati dal diritto penale (art. 44 LEF; DTF 131 III 652 consid. 3.1) non

è di rilievo nella fattispecie. Già si è detto, infatti, che il sequestro

penale osta in sé solo al pagamento del credito sequestrato nelle mani del

creditore imputato e alla cessione del credito da parte sua (sopra consid.

2.3.1). Non esiste d’altron­­de, nella

fattispecie, alcuna decisione di un’autorità penale che vie­ti la

continuazione dell’esecuzione, a prescindere dalla questione di sapere se un

simile divieto sarebbe lecito.

5.2

Va

quindi senz’altro respinta la domanda volta all’accertamento della competenza dell’autorità penale

a decidere in merito ad ogni questione riferita all’esecuzione e al sequestro,

che sono competenze esclusive dell’UE e dell’autorità di vigilanza.

6.

Con

l’emanazione del giudizio odierno, la richiesta di effetto sospensivo diventa

senza oggetto.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.