15.2023.90
Ricorso contro la convocazione per l’esecuzione del pignoramento. Effetti del sequestro penale del credito posto in esecuzione. Pignoramento complementare
7 settembre 2023Italiano14 min
accessori, il sequestro (n. __________) di diversi beni detenuti dal debitore PI
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.90
Lugano
7 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 agosto 2023 di
RI 1
(patrocinato dagli avv. PA 1 e __________, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la convocazione del ricorrente per il pignoramento
emessa l’11 agosto 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti
dall’
PI 1
(patrocinata dallo PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
23 settembre 2019 la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ordinato a
favore dell’RI 1, fino a concorrenza di fr. 6'909'133.18 oltre ad
accessori, il sequestro (n. __________) di diversi beni detenuti dal debitore PI
1, tra cui il credito di USD 21'690'085.00 e £ 2'254'385.66 vantato da questi,
dall’exmoglie PI 2 e dalla società panamense PI 3 (in seguito: “PI 3”) per la
vendita di azioni nei confronti di diverse società del PI 4, secondo il lodo
arbitrale n. __________ pronunciato dal Tribunale arbitrale della Corte di
arbitrato internazionale di Londra il 27 febbraio 2018. La sede di Lugano dell’Ufficio
esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro il 24 settembre
2019 stesso.
B. A
convalida del sequestro, con precetto esecutivo n. __________ del 26 gennaio
2021 l’RI 1 ha escusso PI 1per l’incasso di fr. 6'909'133.18 oltre agli
interessi del 5% dal 1° maggio 2018. L’opposizione interposta dall’escusso è
stata parzialmente rigettata in via definitiva dal Pretore di Lugano, sezione 5, salvo su una parte degl’interessi di mora. Questa Camera ha respinto
il reclamo interposto da PI 1 il 19 aprile 2022 (inc. __________).
C. Dando
seguito alla la domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’RI 1,
il 23 novembre 2021, l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 16 dicembre
2021.
D. Il
29 novembre 2021 PI 1, PI 2 e la PI 3, in nome e per conto della società
semplice che affermano di comporre, hanno rivendicato la titolarità del credito
sequestrato. Il 13 dicembre 2021, l’UE ha assegnato all’PI 1 un termine di
venti giorni per promuovere davanti all’autorità competente contro i
rivendicanti un’azione di contestazione della loro pretesa, pena il suo
riconoscimento nell’“esecuzione” in corso (indicata in alto della prima pagina con il n. __________).
Al termine della procedura di ricorso avviata dall’PI 1 contro tale
provvedimento, conformemente all’assegnazione riformata da questa Camera con
decisione del 31 maggio 2022 (inc. 15.2022.2) l’escutente ha promosso azione di contestazione delle
rivendicazioni d’PI 2 e della PI 3 il 4 luglio 2022 davanti alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
E. In precedenza, il 16 dicembre 2021 (data del pignoramento), l’UE aveva
notificato alla banca __________ il pignoramento di un conto intestato alla PI
3, che presentava un saldo di USD 833.04. Con il consenso dell’escutente, l’UE
ne ha autorizzato la chiusura il 25 agosto 2022, il saldo essendo nel frattempo
diventato negativo.
F. Nel
frattempo, il 28 marzo 2022 l’UE aveva annullato le diffide intimate al PI 4 il
25 settembre e il 21 ottobre 2019 in merito al credito sequestrato dopo che nessuno
degl’interessati si era opposto al deposito della somma dovuta sul conto della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, in base all’autorizzazione rilasciata
dal Pretore alla debitrice in virtù dell’art. 168 cpv. 1 CO con decisione del
23 giugno 2021.
G. Il
27 febbraio 2023, ricordato che il credito verso il PI 4 era stato rivendicato
da terzi, l’PI 1 ha sollecitato l’UE a eseguire il pignoramento su altri beni
dell’escusso più facili da realizzare e a tale scopo a interrogare quest’ultimo,
sottoponendogli una serie di 22 domande. Il 19 maggio 2023 l’UE ha diffidato l’escusso a presentarsi ai suoi
sportelli il prossimo 26 maggio per l’esecuzione del pignoramento. Il 1° giugno
2023, il patrocinatore di RI 1 ha chiesto di trasmettergli d’ora innanzi
qualsiasi atto esecutivo e di staccare una nuova citazione, dopo aver deciso
formalmente sull’eccezione del cliente, secondo cui è in diritto di non fornire
informazioni all’escutente, i cui rappresentanti sono stati rinviati a giudizio
per truffa processuale proprio con riferimento al titolo del credito (lodo
arbitrale) posto in esecuzione. Il 7 giugno 2023, l’UE ha risposto all’escusso
di non aver la facoltà di sospendere l’esecuzione, fatta eccezione un suo
ritiro o una decisione giudiziaria di sospensione giusta l’art. 85a LEF,
e ha confermato la citazione per il 21 giugno 2023, come già concordato.
H. Solo
il 18 luglio 2023 RI 1 si è presentato all’UE per l’esecuzione del
pignoramento. Egli si è riservato di produrre entro trenta giorni l’istanza di
sospensione dell’esecuzione, evocando l’avvenuto sequestro penale del credito
posto in esecuzione, e in caso contrario di rispondere entro trenta giorni ai
quesiti posti dall’escutente con scritto del 27 febbraio 2023.
I. Venuto
a conoscenza, grazie a informazioni assunte d’ufficio dall’autorità fiscale,
di conti presso la Banca __________ indicati nella tassazione fiscale 2020 dell’escusso
(globalista), il 7 agosto 2023 l’UE ha notificato alla banca il pignoramento di
tutte le relazioni bancarie intestate a RI 1. Preso atto della risposta della
banca, secondo cui i conti citati non sono intestati al debitore, il quale non
è titolare di alcuna relazione, il 17 agosto 2023 l’UE ha annullato la diffida.
L. Appurato
che l’escusso non si era più fatto vivo, l’11 agosto 2023 l’UE l’ha convocato a
presentarsi entro il 18 agosto per essere interrogato in vista della stesura
del verbale di pignoramento, richiamati gli art. 91 segg. LEF e 323 n. 1 CP.
M. Con
il ricorso in esame (del 18 agosto 2023), RI 1 ha impugnato il provvedimento
dell’UE appena menzionato, chiedendone l’annullamento, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, la sospensione dell’esecuzione o in alternativa la
sospensione di ogni ulteriore atto inteso a ottenere il pignoramento
complementare dei suoi beni, l’accertamento della perenzione, o in via
subordinata l’intempestività della possibilità di procedere a un pignoramento complementare, l’accertamento della
competenza dell’autorità penale a decidere in merito ad ogni questione
riferita al-l’esecuzione e al sequestro e l’accertamento del suo diritto di
avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande che l’UE, per il tramite
dell’PI 1, intende sottoporgli.
N. Con
osservazioni preliminari del 22 agosto 2023, l’UE ha preavvisato negativamente la concessione dell’effetto sospensivo per
quanto riguarda l’interrogatorio e l’esecuzione del pignoramento, “che devono essere eseguiti al più presto per
ragioni cautelari”.
O. Con
scritto del 23 agosto 2023, il ricorrente si è determinato spontaneamente sulle
osservazioni preliminari dell’UE e ha confermato la domanda di conferimento
dell’effetto sospensivo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 agosto 2023 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Il
ricorrente si duole anzitutto che l’8 agosto 2023 l’UE gli ha notificato l’avvenuta
esecuzione del pignoramento di “conti
bancari di terza persona estranea alla procedura, che la parte escutente ha
preteso essere riconducibili” a lui. Pretende che
oltre a comportare un ulteriore pignoramento per la totalità del credito –
contestato – dell’escutente, tale pignoramento contravviene all’ordine di
blocco deciso dall’autorità penale ed è suscettibile a suo avviso di essere
assimilato a un tentativo di disporre arbitrariamente di un valore patrimoniale
colpito da sequestro penale e di sottrarlo all’autorità.
2.1
Il
ricorrente non ha prodotto il provvedimento notificatogli l’8 agosto 2023 e non lo indica neppure come oggetto del ricorso
(limitato al provvedimento dell’11 agosto); non ha neppure allegato la
decisione penale che avrebbe disposto il sequestro penale dei conti poi
pignorati. La ricevibilità del ricorso su
questo punto è quindi dubbia.
2.2
Ad
ogni modo, un sequestro penale non osta all’esecuzione di un sequestro LEF
(sentenza del Tribunale federale 5A_1066/2021 del 5 luglio 2022 consid. 2.3.1)
né alla sua convalida (sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022 consid.
5.2, emessa nella fattispecie ora in esame) e quindi neppure al pignoramento
del bene sequestrato penalmente, trattandosi tutti di provvedimenti conservativi che possono (e devono) coesistere, l’art.
44.
LEF escludendo solo la realizzazione secondo le prescrizioni della
LEF dei beni sequestrati penalmente in vista di confisca o restituzione all’avente
diritto (sentenza della CEF 15.2022.119 del 29 novembre 2022 e i rinvii).
2.3
Pare
in realtà di capire che il sequestro penale non verta sui crediti (conti) pignorati il 7 agosto 2023 (sopra ad
I), bensì sul credito (e il titolo) vantato dall’escutente nei confronti
del ricorrente, sul quale essa fonda l’esecuzione e il sequestro in
discussione. Il sequestro penale decretato il 10 marzo 2021 dalla Procuratrice
pubblica Piffaretti-Lanz (doc. B accluso al ricorso) colpisce infatti il
credito di USD 6'909'133.18 vantato dall’PI 1 nei confronti di RI 1 in virtù
del lodo emesso il 24 aprile 2019 dalla Camera arbitrale europea a Bruxelles, “oggetto del sequestro ex art. 271
LEF, nr. __________ (rif. esecuzione
nr. __________) del 10.10.2019”. Il credito in
questione non è invero l’oggetto del sequestro (è il credito vantato da RI 1, PI
2.
e dalla PI 3 contro il PI 4 in base al lodo arbitrale emesso il 27 febbraio 2018 dal
Tribunale arbitrale di Londra), bensì il credito sul quale l’escutente fonda il
sequestro (LEF) e l’esecuzione.
2.3.1
Ora,
il sequestro penale di un credito vieta solo al debitore di pagare il dovuto al
creditore imputato con effetto estintivo (art. 266 cpv. 4 CPP) e a quest’ultimo
di cedere il credito sequestrato (cfr. art. 289 CP) (Lembo/Nerushay in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale, 2ª ed. 2019, n. 9 ad art. 266 CPP; Bommer/ Goldschmid in: Basler Kommentar, StPO/JStPO I, 2a ed.
2014, n. 11 ad art. 266 CPP). Non costituiscono invece in sé atti di
disposizione vietati dal sequestro penale atti esecutivi volti alla
realizzazione del credito sequestrato a favore dei creditori dell’imputato,
fermo restando che il provento della realizzazione dei beni del terzo debitore
o di un’eventuale versamento sul conto dell’ufficio
d’esecuzione non dev’essere versato all’imputato, ma deve rimanere bloccato sul conto dell’ufficio con la menzione
che la somma è oggetto del sequestro penale. In caso di successiva confisca, il pignoramento (e l’eventuale pregresso
sequestro LEF) decadranno (art. 44 LEF), mentre se il sequestro penale viene
poi revocato la somma depositato potrà essere distribuita agli escutenti.
2.3.2
Ne
segue che, nel caso concreto, oltre che ampiamente tardiva (il sequestro penale
risale al 10 marzo 2021), la censura è infondata e va pertanto respinta.
3.
Il
ricorrente fa inoltre valere che i pignoramenti del 13 dicembre 2021 e dell’8
agosto 2023 precludono all’escutente la possibilità di pretenderne di
complementari e di ottenere quindi informazioni ai sensi dell’art. 91 LEF,
poiché i pignoramenti non sono diventati impossibili, a prescindere dal
sequestro penale del credito e dalla pendenza dell’azione di contestazione
della rivendicazione.
Il ricorrente pare riferirsi alla possibilità di
eseguire un pignoramento complementare d’ufficio giusta l’art. 145 LEF
(cui si riferisce la sentenza DTF 120 II 86 segg. da lui citata). La citazione
impugnata non fa tuttavia riferimento a un pignoramento complementare d’ufficio,
bensì all’esecuzione del pignoramento per cui è stato emesso l’avviso del 23
novembre 2021 (citato nello scritto 18 luglio 2023). Come verrà meglio
precisato nel prossimo considerando, l’esecuzione del pignoramento di base non
è ancora terminata. Di conseguenza la questione di un pignoramento complementare
d’ufficio non si pone ancora. Al riguardo, il ricorso cade nel vuoto.
4.
Il
ricorrente sostiene inoltre che la possibilità di procedere a un pignoramento
complementare è perenta perché non è stata esercitata entro il termine di un
anno stabilito dall’art. 88 cpv. 2 LEF, scaduto nella fattispecie al più tardi
il 4 ottobre 2021, ovvero alla data di emissione della decisione di rigetto
dell’opposizione, visto che la CEF non ha concesso l’effetto sospensivo al
reclamo inoltrato da lui.
4.1
In
questo caso, il ricorrente pare riferirsi al pignoramento successivo previsto
dall’art. 115 cpv. 3 LEF. Sennonché questo tipo di pignoramento presuppone l’emissione
di un attestato provvisorio di carenza di beni, vale a dire l’esecuzione
completa del pignoramento di base e il rilascio del verbale di pignoramento giusta
l’art. 112 LEF (sentenza della CEF
15.2019.32
del 13 agosto 2019, consid. 5), con l’attestazione che vale
quale attestato provvisorio di carenza di beni (secondo l’art. 115 cpv. 2 LEF).
Una domanda di pignoramento successivo ai sensi dell’art. 115 cpv. 3 LEF non è
possibile prima della notifica del verbale di pignoramento.
4.2
Orbene,
nella procedura in esame l’UE non ha ancora ultimato il pignoramento di base,
dal momento che non ha ancora terminato l’interrogatorio dell’escusso in virtù
dell’art. 91 LEF, motivo per cui non ha tuttora allestito il verbale di
pignoramento. Il pignoramento del conto della PI 3, peraltro revocato, era solo
una misura conservativa ai sensi dell’art. 99 LEF, che in caso di urgenza può
essere adottata in preparazione dell’esecuzione del pignoramento vero e
proprio e in garanzia degl’interessi del creditore (DTF 146 III 303 consid. 2.1, pag. 306, e 115 III 41 consid. 2; sentenza
della CEF 15.2014.49 del 2 luglio 2014 consid. 2.1). Pure il pignoramento del
credito poi rivendicato da PI 2 e dalla PI 3 ha carattere ancora interlocutorio,
poiché la rivendicazione, che verte apparentemente sul credito integrale (v.
sentenza odierna nell’inc. 15.2023.65 consid. 3.2.3), ha
reso necessario verificare l’esistenza di altri beni dell’escusso più
facilmente realizzabili giusta l’art. 95 cpv. 1 e 2 LEF (art. 95 cpv. 3 LEF).
Infine,
anche il pignoramento del 7 agosto 2023 (sopra ad I) è stato eseguito in via provvisionale
a garanzia degl’interessi dell’escutente, stante l’impossibilità d’interrogare l’escusso. Il pignoramento (di base) potrà
considerarsi eseguito solo dopo che l’escusso sarà stato interrogato (in virtù
dell’art. 91 LEF) e avrà risposto alle domande dell’UE, e dopo che il verbale
di pignoramento sarà stato notificato alle parti (sopra consid. 4.1).
4.3
Ciò posto, va respinta la domanda del ricorrente volta all’accertamento
del suo diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande che l’UE,
per il tramite dell’PI 1, intende sottoporgli. L’escusso ha infatti il dovere,
per legge (art. 91 cpv. 1 LEF), d’indicare, sino a concorrenza di quanto
necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni nell’ordine
stabilito dall’art. 95 LEF, compresi quelli che non sono in suo possesso, come
pure i crediti e i diritti verso terzi, sotto comminatoria delle pene previste
in caso di risposte ingannevoli, suscettibili di configurare il reato di frode
nel pignoramento (art. 163 CP) o di rifiuto di rispondere (art. 323 n. 2 CP).
5.
Il
ricorrente sostiene infine che solo l’autorità penale è legittimata a decidere
in merito all’utilizzo e al destino dei valori patrimoniali sequestrati
penalmente, così che ogni atto, diretto o indiretto, riferito al credito
bloccato dev’essere sottoposto e autorizzato dal giudice incaricato della
direzione del procedimento penale.
5.1
Che
le condizioni e gli effetti della “confisca” penale, anche provvisoria, siano
disciplinati dal diritto penale (art. 44 LEF; DTF 131 III 652 consid. 3.1) non
è di rilievo nella fattispecie. Già si è detto, infatti, che il sequestro
penale osta in sé solo al pagamento del credito sequestrato nelle mani del
creditore imputato e alla cessione del credito da parte sua (sopra consid.
2.3.1). Non esiste d’altronde, nella
fattispecie, alcuna decisione di un’autorità penale che vieti la
continuazione dell’esecuzione, a prescindere dalla questione di sapere se un
simile divieto sarebbe lecito.
5.2
Va
quindi senz’altro respinta la domanda volta all’accertamento della competenza dell’autorità penale
a decidere in merito ad ogni questione riferita all’esecuzione e al sequestro,
che sono competenze esclusive dell’UE e dell’autorità di vigilanza.
6.
Con
l’emanazione del giudizio odierno, la richiesta di effetto sospensivo diventa
senza oggetto.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.