15.2023.93
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria
8 novembre 2023Italiano14 min
era intestata alla comunione ereditaria (CE) fu PI 9, composta dai suoi figli PI
Source ti.ch
Incarto n.
15.2023.93
Lugano
8 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza presentata il 31 agosto 2023 dell’Ufficio di esecuzione,
sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione
dell’interessenza spettante a
PI 1, __________ – __________
nella comunione ereditaria della madre fu PI 8 († 2019), composta, oltreché dall’escusso, anche di
PI 2, __________ – __________
PI 3, __________ – __________
nelle 8
esecuzioni dei gruppi n. 1, 3 e 4 promosse nei confronti di PI 1 da
Stato del Cantone Ticino, __________
(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative, Bellinzona)
PI 4, __________
(rappr.
dalla suaRA 3, __________)
PI 5, __________
Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG,
Bellinzona
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI
11 e PI 3 sono figli dei defunti PI 9 e PI 10. Dall’unione tra PI 11 ed PI
8 sono nati PI 1 e PI 2. Il padre è deceduto il 22 settembre 2000 e la madre il
21 dicembre 2019.
B. Fino
al 25 giugno 2002, la particella n. __________ RFD __________ (oggi __________)
era intestata alla comunione ereditaria (CE) fu PI 9, composta dai suoi figli PI
11 e PI 3. Morto il primo, il 26 giugno 2002 il fondo è passato, sempre in comunione
ereditaria, alla sorella, alla vedova e ai due figli. Al decesso della vedova, il
9 agosto 2021 il fondo è passato, ancora una volta in comunione ereditaria,
alla cognata e ai due figli.
C. Nelle 20 esecuzioni (formanti i gruppi n. da 1 a
3) promosse in via di pignoramento dal 2020 al 2023 nei confronti di PI 1 per fr. 36'382.60
(al 23 ottobre 2023), il 3 marzo e il 22 novembre 2022, come pure il 13
febbraio 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i
diritti spettanti all’escusso nella CE della madre. In tutti i verbali di
pignoramento, l’UE ha indicato che la comunione ereditaria è composta, oltreché
dell’escusso, anche di PI 2 e PI 3, e ha elencato il noto fondo quale bene
appartenente alla CE; ha attribuito alla quota ereditaria di PI 1 il valore di
stima simbolico di fr. 1.–, riservando a un momento successivo la sua
precisazione.
D. Nel
corso degli anni, nell’ambito delle esecuzioni formanti i gruppi citati, l’Ufficio
ha emesso i seguenti attestati di carenza beni (ACB) stando all’accertamento compiuto dalla Camera il 23 ottobre 2023:
– nove alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, nelle esecuzioni
n. __________ (per fr. 310.15), __________ (per fr. 339.65), __________
(per fr. 419.45), __________ (per fr. 457.45), __________ (per fr. 373.95), __________ (per fr. 358.–),
__________ (per fr. 355.95), __________ (per fr. 265.45) e __________
(per fr. 349.45),
– due allo Stato del Cantone
Ticino, nelle esecuzioni n. __________ (per fr. 792.05) e __________ (per
fr. 1'931.–),
– due al Comune di __________, nelle esecuzioni n. __________ (per fr. 364.40)
e __________ (per fr. 358.45) e
– uno di fr. 2'698.35 alla PI 12 nell’esecuzione n. __________.
Formato
di quattro esecuzioni (n. __________, __________, __________ e __________) in
cui l’UE ha rilasciato un ACB, il gruppo n. 2 si è di fatto estinto.
E. Avendo
i creditori di PI 1 – che non avevano ricevuto un ACB – chiesto la
realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio li ha convocato insieme
agli eredi a un’udienza tenutasi il 31 maggio 2023 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna
conciliazione ha potuto essere raggiunta. Il verbale riporta il valore
di stima uf-ficiale del noto fondo (fr. 397'648.–) e quello attribuito
dall’UE (fr. 795'296.–), l’importo del pegno (un’ipoteca legale) che grava
sullo stesso (fr. 7'606.10) e il valore dell’asse ereditario al netto dei
pegni (fr. 787'689.90); indica poi il valore dell’interessenza dell’escusso
nell’asse ereditario, in 1⁄3,
pari a fr. 262'563.30, ridotti a fr. 230'835.15 dopo deduzione dei
debiti per cui l’interessenza è stata pignorata.
F. Il
13 febbraio 2023, l’UE ha quindi assegnato agl’interessati un termine di dieci
giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria. Nel termine
impartito non è pervenuta all’Ufficio alcuna proposta.
G. Il
12 giugno 2023, l’UE ha nuovamente pignorato i diritti spettanti a PI 1 nella
comunione ereditaria della madre a favore di 2 esecuzioni (formanti il gruppo
n. 4), promosse ancora una volta in via di pignoramento nel 2023 nei suoi
confronti per fr. 664.50 al 23 ottobre 2023. Nel verbale di pignoramento,
l’Ufficio ha fornito le stesse informazioni fornite nei verbali dei gruppi da
n. 1 a 3 riguardo alla composizione della CE e al bene che le appartiene,
così come al valore attribuito alla quota ereditaria dell’escusso.
H. 31
agosto 2023, l’Ufficio ha chiesto a questa
Camera di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza di PI 1. Ha
precisato di chiederlo non solo per i creditori dei gruppi n. 1 e 3, ma anche per il gruppo n. 4.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio
d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.
9.
cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare
il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1
LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,
con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2
ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della
quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di
realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel
potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in:
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10
cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF
96.
III 16, consid. 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un
simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota
supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta
ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a
rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste
quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo
ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento
garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare
un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenze della CEF 15.2023.60 del 4 agosto
2023, consid. 1 e i rinvii).
2.
Vanno
invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori
a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti
ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un
gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di
quei diritti prima dell’invito all’udienza di conciliazione. Appare però
opportuno che l’ufficio d’esecuzione impartisca il termine per proporre misure
di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto di
realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione
(sentenza della CEF 15.2022.154 del 22 marzo 2023, consid. 1 consid. 2, e i
rinvii).
Nel
caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 4 è stato eseguito il 12
giugno 2023, vale a dire dopo l’udienza di conciliazione tenutasi 31 maggio
2023.
I creditori partecipanti a questo
gruppo non potevano partecipare all’esperimento di conciliazione né proporre misure di realizzazione (art. 10
cpv. 1 ODiC). Si sarebbe forse dovuto sentirli nella presente procedura in
virtù dell’art. 132 cpv. 3 LEF (questione lasciata aperta nella già citata
15.2023.60
consid. 2 e in quelle anteriori). Tuttavia, visto che l’UE dovrà
comunque comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera anche
ai creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla
realizzazione dei diritti ereditari
pignorati, notificando loro una copia della decisione odierna, essi
avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota ereditaria dell’escusso
a un prezzo suscettibile di riscontrare l’adesione degli altri creditori
interessati e degli altri eredi, ipotesi – invero improbabile – in cui l’UE
potrà sempre, trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e
in caso di accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di
modificare il modo di rea-lizzazione delle
quote (nello stesso senso la citata 15.2023.60 consid. 2 e quelle
anteriori).
3.
L’Ufficio ha implicitamente stabilito che l’interessenza
dell’escusso nella comunione ereditaria è di ⅓. Non risulta invero accertato in modo certo,
neppure ufficialmente attraverso un certificato ereditario, che gli unici eredi
superstiti di PI 8 siano la cognata PI 3 e i figli PI 1 e PI 2, e comunque sia
non nelle proporzioni indicate dall’UE (sotto consid. 3.1). Ciò non è tuttavia
d’intralcio nella procedura in esame, poiché l’esatta composizione della
comunione potrà essere appurata nella procedura di scioglimento della stessa
che chiederà l’Ufficiale di esecuzione (v. sotto consid. 4.2 e 5).
3.1
Basandosi
sui dati disponibili, la quota dell’escusso può (e deve) però essere
rettificata ai fini del giudizio odierno. Non essendoci disposizioni mortis causa, valgono quelle circa la
successione ab intestat (art. 457-466 CC). Alla morte di PI 9 e PI 10, i
figli PI 11 e PI 3 sono succeduti ai i genitori per ½ ciascuno (art. 457 cpv. 1
e 2 CC). Con la scomparsa del figlio maschio, gli sono succeduti la vedova PI 8
per ¼ (½ x ½) (art. 462 n. 1 CC) e i due figli, PI 1 e PI 2 per ⅛
ciascuno (½ x ½ x ½) (art. 462 n. 1 CC a contrario
cum art. 457
cpv. 1-2 CC). Infine, alla morte della vedova, a quest’ultima sono succeduti i
due figli, ciascuno per ⅛ (¼ x ½) (art. 457 cpv. 1-2 CC). PI 1 (l’escusso) e il fratello PI 2
partecipano
dunque alla comunione ereditaria ciascuno complessivamente per ¼ (⅛
+ ⅛) e non per ⅓ come stabilito dall’Ufficio, mentre PI 3
vi
partecipa per ½.
3.2
Nessuno
ha contestato la composizione dei beni della CE, né il loro valore. Non
appaiono d’altronde dati motivi di discostarsi dagli accertamenti compiuti dall’UE.
3.3
L’UE
ha dedotto senza motivo particolare dal valore della quota ereditaria di PI 1 l’importo
dei crediti per cui è stata pignorata l’interessenza di PI 1 o per cui sono
stati emessi avvisi di pignoramento. Ai fini del giudizio odierno, occorre però
confrontare il valore dell’interessenza proprio con l’importo dei crediti a
favore dei quali essa è stata pignorata, onde scegliere il modo di
realizzazione migliore per escusso ed escutenti (sotto consid. 4). Va pertanto
tenuto conto dell’ammontare integrale della stima dell’asse ereditario (fr.
795'296.–), dedotta solo l’ipoteca legale di fr. 7'606.10, che prevale sui
diritti dei creditori pignoranti, e stabilire il valore della quota di ¼
dell’escusso in fr. 197'000.– arrotondati ([fr. 795'296.– ./. 7'606.10] ÷ 4).
4.
Poiché
il valore dell’interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi
dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione
sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia la vendita all’asta della
relativa quota ereditaria dell’escusso.
4.1
Nella
fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota
ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è
stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza a favore dei gruppi n. da 1
a 3 (fr. 36'382.60) (sopra ad C), sommato a quello (di fr. 664.50)
per il gruppo n. 4 (sopra ad G) e diminuito dell’importo
(di complessivi fr. 9'373.75) delle 14 esecuzioni in cui è stato
rilasciato un ACB (sopra ad D), pari a fr. 27'673.35 (fr. 36'382.60
+ 664.50 ./. 9'373.75), è nettamente inferiore al valore della quota
ereditaria spettante all’escusso nella comunione ereditaria, di fr. 197'000.–
(sopra consid. 3.3), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe
una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).
4.2
Va
dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della
comunione ereditaria. La soluzione
alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art.
131.
cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di
quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del
valore dell’interessenza, le spese connesse
alla divisione della successione – da
saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2
ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a
richiedere lo scioglimento della comunione
e la liquidazione del patrimonio comune (art. 10 cpv. 2 ODiC; citata 15.2023.60
consid. 4.2 e i rinvii, e sentenza 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È
comunque fatta salva la possibilità per la zia e il fratello dell’escusso (e
per eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento pagando i crediti
per i quali la quota di PI 1 è stata pignorata oppure formulando un’offerta di
vendita della quota a trattative private
che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso
(art. 130 LEF; v. Bettschart, op.
cit., n. 15 ad art. 132).
5.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire
nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state
pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).
5.1
Incomberà
quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità
qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta
anche di rappresentare l’escusso nella procedura (citata 15.2023.60 consid. 5.1
e i rinvii). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere
anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla
realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF).
Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron
(op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono
inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela
prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
5.2
Nei
limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine
dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito
dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei
creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la
domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2).
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio
d’esecuzione di sostituirsi a PI 1 nella
comunione ereditaria fu PI 8, di chiederne lo scioglimento e di
procedere alla realizzazione di quanto attribuito
all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1
e 5.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo ai considerandi
2.
e 4.2.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, e,
per il suo tramite, all’escusso, agli altri due membri della comunione
ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata
la domanda di realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.