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Decisione

15.2023.93

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria

8 novembre 2023Italiano14 min

era intestata alla comunione ereditaria (CE) fu PI 9, composta dai suoi figli PI

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.93

Lugano

8 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza presentata il 31 agosto 2023 dell’Ufficio di esecuzione,

sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione

dell’interessenza spettante a

PI 1, __________ – __________

nella comunione ereditaria della madre fu PI 8 († 2019), composta, oltreché dall’e­scusso, anche di

PI 2, __________ – __________

PI 3, __________ – __________

nelle 8

esecuzioni dei gruppi n. 1, 3 e 4 promosse nei confronti di PI 1 da

Stato del Cantone Ticino, __________

(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene

alternative, Bellinzona)

PI 4, __________

(rappr.

dalla suaRA 3, __________)

PI 5, __________

Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG,

Bellinzona

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI

11 e PI 3 sono figli dei defunti PI 9 e PI 10. Dall’unione tra PI 11 ed PI

8 sono nati PI 1 e PI 2. Il padre è deceduto il 22 settembre 2000 e la madre il

21 dicembre 2019.

B. Fino

al 25 giugno 2002, la particella n. __________ RFD __________ (oggi __________)

era intestata alla comunione ereditaria (CE) fu PI 9, composta dai suoi figli PI

11 e PI 3. Morto il primo, il 26 giugno 2002 il fondo è passato, sempre in comunione

ereditaria, alla sorella, alla vedova e ai due figli. Al decesso della vedova, il

9 agosto 2021 il fondo è passato, ancora una volta in comunione ereditaria,

alla cognata e ai due figli.

C. Nelle 20 esecuzioni (formanti i gruppi n. da 1 a

3) promosse in via di pignoramento dal 2020 al 2023 nei confronti di PI 1 per fr. 36'382.60

(al 23 ottobre 2023), il 3 marzo e il 22 novembre 2022, come pure il 13

febbraio 2023 la sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i

diritti spettanti all’escusso nella CE della madre. In tutti i verbali di

pignoramento, l’UE ha indicato che la comunione ereditaria è composta, oltreché

dell’e­scusso, anche di PI 2 e PI 3, e ha elencato il noto fondo quale bene

appartenente alla CE; ha attribuito alla quota ereditaria di PI 1 il valore di

stima simbolico di fr. 1.–, riservando a un momento successivo la sua

precisazione.

D. Nel

corso degli anni, nell’ambito delle esecuzioni formanti i gruppi citati, l’Ufficio

ha emesso i seguenti attestati di carenza beni (ACB) stando all’accertamento compiuto dalla Camera il 23 ottobre 2023:

– nove alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, nelle esecuzioni

n. __________ (per fr. 310.15), __________ (per fr. 339.65), __________

(per fr. 419.45), __________ (per fr. 457.45), __________ (per fr. 373.95), __________ (per fr. 358.–),

__________ (per fr. 355.95), __________ (per fr. 265.45) e __________

(per fr. 349.45),

– due allo Stato del Cantone

Ticino, nelle esecuzioni n. __________ (per fr. 792.05) e __________ (per

fr. 1'931.–),

– due al Comune di __________, nelle esecuzioni n. __________ (per fr. 364.40)

e __________ (per fr. 358.45) e

– uno di fr. 2'698.35 alla PI 12 nell’esecuzione n. __________.

Formato

di quattro esecuzioni (n. __________, __________, __________ e __________) in

cui l’UE ha rilasciato un ACB, il gruppo n. 2 si è di fatto estinto.

E. Avendo

i creditori di PI 1 – che non avevano ricevuto un ACB – chiesto la

realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio li ha convocato insieme

agli eredi a un’udienza tenutasi il 31 maggio 2023 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza

concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna

conciliazione ha potuto essere raggiunta. Il verbale riporta il valore

di stima uf-ficiale del noto fondo (fr. 397'648.–) e quello attribuito

dall’UE (fr. 795'296.–), l’importo del pegno (un’ipoteca legale) che grava

sullo stesso (fr. 7'606.10) e il valore dell’asse ereditario al netto dei

pegni (fr. 787'689.90); indica poi il valore dell’interessenza del­l’escusso

nell’asse ereditario, in 1⁄3,

pari a fr. 262'563.30, ridotti a fr. 230'835.15 dopo deduzione dei

debiti per cui l’interessenza è stata pignorata.

F. Il

13 febbraio 2023, l’UE ha quindi assegnato agl’interessati un termine di dieci

giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria. Nel termine

impartito non è pervenuta all’Ufficio alcuna proposta.

G. Il

12 giugno 2023, l’UE ha nuovamente pignorato i diritti spettanti a PI 1 nella

comunione ereditaria della madre a favore di 2 esecuzioni (formanti il gruppo

n. 4), promosse ancora una volta in via di pignoramento nel 2023 nei suoi

confronti per fr. 664.50 al 23 ottobre 2023. Nel verbale di pignoramento,

l’Ufficio ha fornito le stesse informazioni fornite nei verbali dei gruppi da

n. 1 a 3 riguardo alla composizione della CE e al bene che le appartiene,

così come al valore attribuito alla quota ereditaria dell’e­scusso.

H. 31

agosto 2023, l’Ufficio ha chiesto a questa

Camera di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza di PI 1. Ha

precisato di chiederlo non solo per i creditori dei gruppi n. 1 e 3, ma anche per il gruppo n. 4.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio

d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.

9.

cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare

il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1

LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,

con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2

ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di

realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel

potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in:

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10

cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF

96.

III 16, consid. 3; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un

simile rischio esiste in particolare quan­do il valore di stima della quota

supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta

ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a

rilanciare quando l’of­ferta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste

quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo

ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento

garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare

un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenze della CEF 15.2023.60 del 4 agosto

2023, consid. 1 e i rinvii).

2.

Vanno

invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori

a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti

ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un

gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di

quei diritti prima dell’in­vito all’udienza di conciliazione. Appare però

opportuno che l’uffi­cio d’esecuzione impartisca il termine per proporre misure

di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto di

realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione

(sentenza della CEF 15.2022.154 del 22 marzo 2023, consid. 1 consid. 2, e i

rinvii).

Nel

caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 4 è stato eseguito il 12

giugno 2023, vale a dire dopo l’udienza di conciliazione tenutasi 31 maggio

2023.

I creditori partecipanti a questo

gruppo non potevano partecipare all’esperimento di conciliazio­ne né proporre misure di realizzazione (art. 10

cpv. 1 ODiC). Si sarebbe forse dovuto sentirli nella presente procedura in

virtù del­l’art. 132 cpv. 3 LEF (questione lasciata aperta nella già citata

15.2023.60

consid. 2 e in quelle anteriori). Tuttavia, visto che l’UE dovrà

comunque comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera anche

ai creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla

realizzazione dei diritti ereditari

pignorati, notificando loro una copia della decisione odierna, essi

avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota ereditaria dell’escusso

a un prezzo suscettibile di riscontrare l’adesione degli altri creditori

interessati e degli altri eredi, ipotesi – invero improbabile – in cui l’UE

potrà sempre, trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e

in caso di accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di

modificare il modo di rea-lizzazione delle

quote (nello stesso senso la citata 15.2023.60 con­sid. 2 e quelle

anteriori).

3.

L’Ufficio ha implicitamente stabilito che l’interessenza

dell’escusso nella comunione ereditaria è di ⅓. Non risulta invero accertato in modo certo,

neppure ufficialmente attraverso un certificato ereditario, che gli unici eredi

superstiti di PI 8 siano la cognata PI 3 e i figli PI 1 e PI 2, e comunque sia

non nelle proporzioni indicate dall’UE (sotto consid. 3.1). Ciò non è tuttavia

d’intralcio nella procedura in esame, poiché l’esatta composizione della

comunione potrà essere appurata nella procedura di scioglimento della stessa

che chiederà l’Ufficiale di esecuzione (v. sotto consid. 4.2 e 5).

3.1

Basandosi

sui dati disponibili, la quota dell’escusso può (e deve) però essere

rettificata ai fini del giudizio odierno. Non essendoci disposizioni mortis causa, valgono quelle circa la

successione ab intestat (art. 457-466 CC). Alla morte di PI 9 e PI 10, i

figli PI 11 e PI 3 sono succeduti ai i genitori per ½ ciascuno (art. 457 cpv. 1

e 2 CC). Con la scomparsa del figlio maschio, gli sono succeduti la vedova PI 8

per ¼ (½ x ½) (art. 462 n. 1 CC) e i due figli, PI 1 e PI 2 per ⅛

ciascuno (½ x ½ x ½) (art. 462 n. 1 CC a contrario

cum art. 457

cpv. 1-2 CC). Infine, alla morte della vedova, a quest’ultima sono succeduti i

due figli, ciascuno per ⅛ (¼ x ½) (art. 457 cpv. 1-2 CC). PI 1 (l’escusso) e il fratello PI 2

partecipano

dun­que alla comunione ereditaria ciascuno complessivamente per ¼ (⅛

+ ⅛) e non per ⅓ come stabilito dall’Ufficio, mentre PI 3

vi

partecipa per ½.

3.2

Nessuno

ha contestato la composizione dei beni della CE, né il loro valore. Non

appaiono d’altronde dati motivi di discostarsi dagli accertamenti compiuti dall’UE.

3.3

L’UE

ha dedotto senza motivo particolare dal valore della quota ereditaria di PI 1 l’importo

dei crediti per cui è sta­ta pignorata l’interessenza di PI 1 o per cui sono

stati emessi avvisi di pignoramento. Ai fini del giudizio odierno, occorre però

confrontare il valore dell’interessenza proprio con l’importo dei crediti a

favore dei quali essa è stata pignorata, onde scegliere il modo di

realizzazione migliore per escusso ed escutenti (sotto consid. 4). Va pertanto

tenuto conto dell’ammontare integrale della stima dell’asse ereditario (fr.

795'296.–), dedotta solo l’ipoteca legale di fr. 7'606.10, che prevale sui

diritti dei creditori pignoranti, e stabilire il valore della quota di ¼

dell’escusso in fr. 197'000.– arrotondati ([fr. 795'296.– ./. 7'606.10] ÷ 4).

4.

Poiché

il valore dell’interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi

dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione

sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia la vendita all’asta della

relativa quota ereditaria dell’escusso.

4.1

Nella

fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota

ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è

stato ottenuto il pignoramento dell’inte­­ressenza a favore dei gruppi n. da 1

a 3 (fr. 36'382.60) (sopra ad C), sommato a quello (di fr. 664.50)

per il gruppo n. 4 (sopra ad G) e diminuito dell’importo

(di complessivi fr. 9'373.75) delle 14 esecuzioni in cui è stato

rilasciato un ACB (sopra ad D), pari a fr. 27'673.35 (fr. 36'382.60

+ 664.50 ./. 9'373.75), è nettamente inferiore al valore della quota

ereditaria spettante all’escusso nella comunione ereditaria, di fr. 197'000.–

(sopra consid. 3.3), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe

una vendita a vil prez­zo (sopra consid. 1).

4.2

Va

dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della

comunione ereditaria. La soluzione

alternativa dell’as­segnazione della quota ai creditori giusta l’art.

131.

cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di

quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del

valore dell’interessenza, le spese connesse

alla divisione della successione – da

saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2

ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a

richiedere lo scioglimento della comunione

e la liquidazione del patrimonio comune (art. 10 cpv. 2 ODiC; citata 15.2023.60

consid. 4.2 e i rinvii, e sentenza 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È

comunque fatta salva la possibilità per la zia e il fratello dell’escusso (e

per eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento pagando i crediti

per i quali la quota di PI 1 è stata pignorata oppure formulando un’offerta di

vendita della quota a trattative private

che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dal­l’escusso

(art. 130 LEF; v. Bettschart, op.

cit., n. 15 ad art. 132).

5.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire

nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state

pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).

5.1

Incomberà

quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità

qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta

anche di rappresentare l’escusso nella procedura (citata 15.2023.60 consid. 5.1

e i rinvii). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere

anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla

realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF).

Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron

(op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono

inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela

prevista dal­l’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.

5.2

Nei

limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine

dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito

dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei

creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la

domanda di realizzazione pri­ma del riparto (v. sopra consid. 2).

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio

d’ese­­cuzione di sostituirsi a PI 1 nella

comunione ereditaria fu PI 8, di chiederne lo scioglimento e di

procedere alla realizzazione di quanto attribuito

all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1

e 5.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo ai considerandi

2.

e 4.2.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, e,

per il suo tramite, all’escusso, agli altri due membri della comunione

ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata

la domanda di realizzazione.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.