15.2023.97
Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro del ricorso. Ricorso da stralciare anche per intervenuta mancanza d’interesse
27 dicembre 2023Italiano10 min
contratto del 15 novembre 2022, rogato dal notaio avv. RI 1, PI 2 si è impegnato a vendere al
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Incarto n.
15.2023.97
Lugano
27 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 17 agosto 2023 dell’
avv.
RI 1, __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il
sequestro __________ eseguito a favore di
Kanton
Solothurn, Soletta
Comune diPI 4, __________
Comune diPI 5, __________
(rappresentati dallo Steueramt des
Kantons Solothurn, Rechtsdienst,
e patrocinati dall’avv. PA 2, __________)
nei confronti di
PI 2, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
contratto del 15 novembre 2022, rogato dal notaio avv. RI 1, PI 2 si è impegnato a vendere al
Canton Berna il fondo n. __________ RF B__________ per fr. 7'200'000.–, oltre a un’indennità di fr. 26'370.95, pari alla
somma che il venditore avrebbe dovuto pagare per estinguere un
contratto di mutuo garantito dal fondo prima della scadenza di restituzione del
30 giugno 2023. Le parti hanno pattuito che il compratore avrebbe versato
prezzo e indennità su un conto presso la __________, intestato allo studio
notarile, e hanno incaricato il notaio di agire come segue, una volta iscritto
il trapasso di proprietà nel Registro fondiario:
– versare
fr. 2'875'000.– su un conto presso la PI 6 (in seguito: PI 6), intestato
al venditore, a estinzione del contratto di mutuo;
– versare
fr. 26'370.95, sempre sul contro presso la PI 6, in pagamento dell’indennità
di estinzione anticipata;
– trattenere
fr. 5'237.40 e, ricevuto dal Comune di __________ un conteggio finale,
versarli a quest’ultimo a saldo di un credito d’imposta;
– trattenere
fr. 1'077'804.– a garanzia del (futuro) credito d’imposta sull’utile
immobiliare;
– versare
fr. 3'241'958.60 su un conto presso l’__________, intestato al venditore, “contro notifica del
cambio di creditore per la cartella ipotecaria registrale di 2° grado”.
Le parti hanno
vincolato l’efficacia del contratto al passaggio in giudicato di una decisione
di approvazione del Gran Consiglio del Canton Berna, la quale è stata adottata
il 14 marzo 2023.
B. Mediante decisione del
26 maggio 2023, il Canton Soletta ha condannato
PI 2 a prestare una garanzia per vari crediti d’imposta federale, cantonale e
comunale di complessivi fr. 2'378'080.–.
C. Con due contratti del
27 luglio 2023, PI 2 ha ceduto a PI 7 la
propria parte del prezzo di compravendita, di fr. 3'241'958.60, con
simultanea notifica all’avv. RI 1.
D. L’8 agosto
2023, il Canton Soletta ha trasmesso alla sede di Locarno dell’Ufficio di
esecuzione (UE) un decreto di sequestro (“Arrestbefehl”) diretto
contro PI 2, vertente, da un lato, sul ricavo della compravendita di
fr. 7'200'000.– depositato sul conto del notaio, e dall’altro, sui fondi n. __________ e __________
RF O__________ di proprietà del debitore,
il tutto fino a concorrenza di fr. 2'378'080.–. Quale titolo di credito
hanno indicato la decisione di garanzia e quale causa di sequestro gli art. 169
cpv. 1 della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11),
come pure gli art. 184 cpv. 1 e 255 cpv. 2 del Gesetz über di Staats- und Gemeindesteuern
(StG, BSG 614.11).
E. Quello
stesso giorno, l’UE ha eseguito il sequestro (n. __________), avvisando l’avv. RI
1 di aver sequestrato il credito al pagamento del prezzo oggetto del contratto
di compravendita nella misura di fr. 2'378'080.–, con l’avvertenza che da
quel momento egli avrebbe potuto pagare validamente soltanto all’Ufficio, e ha
chiesto all’autorità dei registri di __________ di annotare una restrizione della
facoltà di disporre dei due fondi di O__________.
F. Con lettera
del 15 agosto 2023, la PI 6 ha chiesto all’avv. RI 1 di versare sul conto
presso di sé intestato a PI 2 la somma dei due crediti di complessivi fr. 3'975'000.–
garantiti dalle cartelle ipotecarie gravanti il fondo venduto.
G. Mediante
decisione del 16 agosto 2023, il Consiglio di Stato del Canton Berna ha emesso
una decisione, in cui ha constatato l’infruttuosa decorrenza del termine per
raccogliere le firme e indire un referendum contro
la decisione del Gran Consiglio del Canton Berna di approvazione del contratto
di compravendita.
H. Con scritto
del 17 agosto 2023, l’avv. RI 1 ha formulato all’UE due “proposte”
riguardo al sequestro. In via principale, egli ha considerato che il
provvedimento sarebbe dovuto essere annullato, perché il credito di versamento
del prezzo di compravendita era “[in]esigibile e
inesistente” fino al 16 agosto 2023, giorno in cui il Consiglio di
Stato del Canton Berna ha accertato l’assenza di referendum. In via subordinata,
il notaio ha sostenuto che il provvedimento non sarebbe stato eseguibile,
perché “non sono disponibili fondi a favore del sig. PI 2”,
il predetto credito essendo già stato “compensato”
1) con il credito di fr. 3'975'000.– della PI 6, secondo la sua
comunicazione del 15 agosto 2023, 2) con quello del Comune di __________, 3)
con la trattenuta di fr. 1'077'804.– a garanzia del credito d’imposta sull’utile
immobiliare e 4) con la cessione di crediti per complessivi fr. 3'241'958.60
a PI 7. Ha inoltre postulato la trasmissione della lettera a questa Camera,
come reclamo (recte: ricorso) giusta l’art. 17 LEF, se l’Ufficio
non avesse potuto dar seguito alle sue “proposte”.
I. Nel verbale del
sequestro, emesso il 21 agosto 2023, l’UE ha indicato di aver sequestrato il
credito relativo al prezzo di compravendita, di fr. 7'200'000.–, fino a
concorrenza di fr. 2'378'080.–,
“somma che attualmente si trova
depositata sul conto”
intestato allo studio notarile, come pure entrambi i fondi di O__________,
stimati in fr. 1'924'300.– e fr. 174'000.–.
Nella colonna del
verbale dedicata al primo bene sequestrato, l’UE ha osservato ch’esso è “compensato” 1) con i due crediti
vantati dalla PI 6, 2) con il credito del Comune di __________, 3) con la
trattenuta a garanzia del credito d’imposta sull’utile im-mobiliare e 4) con la
cessione di crediti a PI 7 e ha precisato che, “considerate le
rivendicazioni in essere”, aveva assegnato al sequestrante un termine di dieci
giorni per contestare “la
pretesa dei rivendicanti”.
L. Con
lettera del 24 agosto 2023, l’Ufficio ha scritto all’avv. RI 1 di aver
menzionato nel verbale di sequestro le disposizioni indicate nel contratto di
compravendita e di aver avviato la procedura di rivendicazione. Reputando che
il sequestro del credito relativo al prezzo di vendita non fosse annullabile,
l’UE gli ha chiesto se “il ricorso […] è mantenuto oppure viene ritirato da
parte sua, infatti essendo una questione di merito non sarebbe la via corretta
e probabilmente lo stesso verrebbe dichiarato irricevibile da parte della
Lodevole Camera di esecuzione e fallimenti”.
M. Il
1° settembre 2023, l’UE ha trasmesso alla Camera come ricorso la lettera dell’avv.
RI 1 del 17 agosto 2023.
N. Con risposta del 4 settembre 2023, l’avv. RI 1 ha
scritto all’UE di comprendere che la trattazione della sua precedente lettera
come ricorso non avrebbe offerto alcuna prospettiva di successo e ha quindi
ritirato la sua “richiesta”.
Ha inoltre comunicato di aver versato il 31 agosto 2023 fr. 3'975'000.–
alla PI 6 e saldato il credito
del Comune __________, e che di conseguenza sul suo conto rimanevano fr. 3'248'763.15.
Ha chiesto all’Ufficio di ridurre il
sequestro del suo conto da fr. 2'378'080.– a fr. 2'170'959.15, così da consentirgli di pagare integralmente l’imposta
sull’utile immobiliare di
fr. 1'077'804.–, e in difetto di avviare anche nei confronti del
Canton Berna la procedura prevista dagli art. 106 segg. LEF.
O. Con
email del 27 settembre 2023, l’Ufficio ha comunicato all’avv. RI 1 che i
creditori sequestranti avevano acconsentito al dissequestro di fr. 1'077'804.–, in modo ch’egli potesse versare la
somma al Canton Berna a saldo del credito d’imposta sull’utile immobiliare.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Nella
lettera del 17 agosto 2023, indirizzata all’organo di esecuzione
che ha emesso il provvedimento contestato (art. 7 cpv. 1 LPR) entro
dieci giorni dalla conoscenza dello stesso (art. 17 cpv. 1 LEF), l’avv. RI 1 ha chiesto all’UE di trasmettere la lettera all’autorità
di vigilanza come ricorso, se non avesse potuto dar seguito alle “proposte” ivi contenute (lettera del 17
agosto 2023). Poiché non ha potuto darvi seguito, perlomeno a quella “principale” volta ad annullare il
sequestro del prezzo di compravendita, l’Ufficio ha correttamente trasmesso la
lettera all’autorità di vigilanza cantonale unica – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR). Ciò posto, la lettera/ricorso è in linea di principio
ricevibile.
1.1
Sennonché,
nella lettera del 4 settembre 2023 l’avv. RI 1 ha scritto di ritirare la sua “richiesta”. Ora,
premesso che le “proposte”
contenute nel ricorso non sono semplici proposte, bensì vere e proprie
richieste (la parola italiana “proposta” è infatti, all’evidenza, un’errata traduzione
della parola tedesca “Antrag”), non è chiaro se il ricorrente abbia ritirato le richieste principale e subordinata,
oppure solo quella di trasmettere l’impugnativa
alla Camera.
Sia
come sia, l’effetto è lo stesso in un caso come nell’altro. Il ritiro delle
richieste equivale a una desistenza, ossia a una rinuncia al trattamento del
ricorso, e ciò è anche esattamente quanto voluto dal ricorrente laddove avesse
voluto rinunciare alla trasmissione del suo scritto alla Camera quale ricorso.
In ambedue le ipotesi il ricorso è da considerare senza oggetto. Esso va
pertanto stralciato dai ruoli (art. 24b cpv. 1 e 24c LPR).
1.2
Per
abbondanza, appare evidente che all’avv. RI 1 premeva di poter adempiere
l’incarico affidatogli con il contratto di compravendita, ovvero eseguire i
versamenti a favore della PI 6 di fr. 2'875'000.–
e 26'370.95, al Comune di Biel/Bienne di fr. 5'237.40 e al Canton Berna di fr. 1'077'804.–, come
pure soddisfare la richiesta della stessa banca, volta a versarle
ulteriori fr. 1'100'000.– (fr. 3'975'000.– ./. fr. 2'875'000.–)
(lettera 15 agosto 2023), per vero non prevista nel contratto.
Ora,
visto, da un lato, che il sequestro ha portato sul prezzo di compravendita
soltanto nella misura di fr. 2'378'080.– (scritto al notaio dell’8
agosto 2023 e verbale di sequestro), come del resto espressamente richiesto nel
decreto dell’8 agosto 2023, e, dall’altro, che i creditori sequestranti hanno
acconsentito al dissequestro di fr. 1'077'804.– (email del
27.
settembre 2023), per finire, il ricorrente ha potuto adempiere tanto al
contratto, quanto alla richiesta della banca. Egli non ha dunque più un
interesse alla trattazione dell’impugnativa. Essa andrebbe pertanto stralciata
anche per questo motivo, sempre in virtù dell’art. 24b cpv. 1 LPR.
2.
Per legge non si preleva tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il
ricorso è dichiarato senza oggetto e di conseguenza la procedura è stralciata
dal ruolo.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
– avv. RI 1, __________, __________,
__________;
– Steueramt des Kantons
Solothurn, Rechtsdienst, Werkhofstrasse 29c, Soletta;
– avv. PA 1, __________, __________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.