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Decisione

15.2023.97

Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro del ricorso. Ricorso da stralciare anche per intervenuta mancanza d’interesse

27 dicembre 2023Italiano10 min

contratto del 15 novembre 2022, rogato dal notaio avv. RI 1, PI 2 si è impegnato a vendere al

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.97

Lugano

27 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

sul ricorso 17 agosto 2023 dell’

avv.

RI 1, __________

contro

l’operato

dell’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il

sequestro __________ eseguito a favore di

Kanton

Solothurn, Soletta

Comune diPI 4, __________

Comune diPI 5, __________

(rappresentati dallo Steueramt des

Kantons Solothurn, Rechtsdienst,

e patrocinati dall’avv. PA 2, __________)

nei confronti di

PI 2, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

contratto del 15 novembre 2022, rogato dal notaio avv. RI 1, PI 2 si è impegnato a vendere al

Canton Berna il fondo n. __________ RF B__________ per fr. 7'200'000.–, oltre a un’indennità di fr. 26'370.95, pari alla

somma che il venditore avreb­be dovuto pagare per estinguere un

contratto di mutuo garantito dal fondo prima della scadenza di restituzione del

30 giugno 2023. Le parti hanno pattuito che il compratore avrebbe versato

prezzo e indennità su un conto presso la __________, intestato allo studio

notarile, e hanno incaricato il notaio di agire come segue, una volta iscritto

il trapasso di proprietà nel Registro fondiario:

– versare

fr. 2'875'000.– su un conto presso la PI 6 (in seguito: PI 6), intestato

al venditore, a estinzione del contratto di mutuo;

– versare

fr. 26'370.95, sempre sul contro presso la PI 6, in pagamento dell’indennità

di estinzione anticipata;

– trattenere

fr. 5'237.40 e, ricevuto dal Comune di __________ un conteggio finale,

versarli a quest’ultimo a saldo di un credito d’imposta;

– trattenere

fr. 1'077'804.– a garanzia del (futuro) credito d’impo­sta sull’utile

immobiliare;

– versare

fr. 3'241'958.60 su un conto presso l’__________, intestato al venditore, “contro notifica del

cambio di creditore per la cartella ipotecaria registrale di 2° grado”.

Le parti hanno

vincolato l’efficacia del contratto al passaggio in giudicato di una decisione

di approvazione del Gran Consiglio del Canton Berna, la quale è stata adottata

il 14 marzo 2023.

B. Mediante decisione del

26 maggio 2023, il Canton Soletta ha condannato

PI 2 a prestare una garanzia per vari crediti d’im­­posta federale, cantonale e

comunale di complessivi fr. 2'378'080.–.

C. Con due contratti del

27 luglio 2023, PI 2 ha ceduto a PI 7 la

propria parte del prezzo di compravendita, di fr. 3'241'958.60, con

simultanea notifica all’avv. RI 1.

D. L’8 agosto

2023, il Canton Soletta ha trasmesso alla sede di Locar­no dell’Ufficio di

esecuzione (UE) un decreto di sequestro (“Arrestbefehl”) diretto

contro PI 2, vertente, da un lato, sul ricavo della compravendita di

fr. 7'200'000.– depositato sul conto del notaio, e dall’altro, sui fondi n. __________ e __________

RF O__________ di proprietà del debitore,

il tutto fino a concorrenza di fr. 2'378'080.–. Quale titolo di credito

hanno indicato la decisione di garanzia e quale causa di sequestro gli art. 169

cpv. 1 della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11),

come pure gli art. 184 cpv. 1 e 255 cpv. 2 del Gesetz über di Staats- und Gemeindesteuern

(StG, BSG 614.11).

E. Quello

stesso giorno, l’UE ha eseguito il sequestro (n. __________), avvisando l’avv. RI

1 di aver sequestrato il credito al pagamento del prezzo oggetto del contratto

di compravendita nella misura di fr. 2'378'080.–, con l’avvertenza che da

quel momento egli avrebbe potuto pagare validamente soltanto all’Ufficio, e ha

chiesto all’autorità dei registri di __________ di annotare una restrizione della

facoltà di disporre dei due fondi di O__________.

F. Con lettera

del 15 agosto 2023, la PI 6 ha chiesto all’avv. RI 1 di versare sul conto

presso di sé intestato a PI 2 la somma dei due crediti di complessivi fr. 3'975'000.–

garantiti dalle cartelle ipotecarie gravanti il fondo venduto.

G. Mediante

decisione del 16 agosto 2023, il Consiglio di Stato del Canton Berna ha emesso

una decisione, in cui ha constatato l’infruttuosa decorrenza del termine per

raccogliere le firme e indire un referendum contro

la decisione del Gran Consiglio del Canton Berna di approvazione del contratto

di compravendita.

H. Con scritto

del 17 agosto 2023, l’avv. RI 1 ha formulato all’UE due “proposte”

riguardo al sequestro. In via principale, egli ha considerato che il

provvedimento sarebbe dovuto essere annullato, perché il credito di versamento

del prezzo di compravendita era “[in]esigibile e

inesistente” fino al 16 agosto 2023, giorno in cui il Consiglio di

Stato del Canton Berna ha accertato l’assenza di referendum. In via subordinata,

il notaio ha sostenuto che il provvedimento non sarebbe stato eseguibile,

perché “non sono disponibili fondi a favore del sig. PI 2”,

il predetto credito essendo già stato “compensato”

1) con il credito di fr. 3'975'000.– della PI 6, secondo la sua

comunicazione del 15 agosto 2023, 2) con quello del Comune di __________, 3)

con la trattenuta di fr. 1'077'804.– a garanzia del credito d’imposta sull’utile

immobiliare e 4) con la cessione di crediti per complessivi fr. 3'241'958.60

a PI 7. Ha inoltre postulato la trasmissione della lettera a questa Camera,

come reclamo (recte: ricorso) giusta l’art. 17 LEF, se l’Ufficio

non avesse potuto dar seguito alle sue “proposte”.

I. Nel verbale del

sequestro, emesso il 21 agosto 2023, l’UE ha indicato di aver sequestrato il

credito relativo al prezzo di compravendita, di fr. 7'200'000.–, fino a

concorrenza di fr. 2'378'080.–,

“somma che attualmente si trova

depositata sul conto”

intestato allo studio notarile, come pure entrambi i fondi di O__________,

stimati in fr. 1'924'300.– e fr. 174'000.–.

Nella colonna del

verbale dedicata al primo bene sequestrato, l’UE ha osservato ch’esso è “compensato” 1) con i due crediti

vantati dalla PI 6, 2) con il credito del Comune di __________, 3) con la

trattenuta a garanzia del credito d’imposta sull’utile im-mobiliare e 4) con la

cessione di crediti a PI 7 e ha precisato che, “considerate le

rivendicazioni in essere”, ave­va assegnato al sequestrante un termine di dieci

giorni per contestare “la

pretesa dei rivendicanti”.

L. Con

lettera del 24 agosto 2023, l’Ufficio ha scritto all’avv. RI 1 di aver

menzionato nel verbale di sequestro le disposizioni indica­te nel contratto di

compravendita e di aver avviato la procedura di rivendicazione. Reputando che

il sequestro del credito relativo al prezzo di vendita non fosse annullabile,

l’UE gli ha chiesto se “il ricorso […] è mantenuto oppure viene ritirato da

parte sua, infatti essendo una questione di merito non sarebbe la via corretta

e probabilmente lo stesso verrebbe dichiarato irricevibile da parte della

Lodevole Camera di esecuzione e fallimenti”.

M. Il

1° settembre 2023, l’UE ha trasmesso alla Camera come ricorso la lettera dell’avv.

RI 1 del 17 agosto 2023.

N. Con risposta del 4 settembre 2023, l’avv. RI 1 ha

scritto all’UE di comprendere che la trattazione della sua precedente lettera

co­me ricorso non avrebbe offerto alcuna prospettiva di successo e ha quindi

ritirato la sua “richiesta”.

Ha inoltre comunicato di aver versato il 31 agosto 2023 fr. 3'975'000.–

alla PI 6 e saldato il credito

del Comune __________, e che di conseguenza sul suo conto rimanevano fr. 3'248'763.15.

Ha chiesto all’Ufficio di ridurre il

sequestro del suo conto da fr. 2'378'080.– a fr. 2'170'959.15, così da consentirgli di pagare integralmente l’imposta

sull’utile immobiliare di

fr. 1'077'804.–, e in difetto di avviare anche nei confronti del

Canton Berna la procedura prevista dagli art. 106 segg. LEF.

O. Con

email del 27 settembre 2023, l’Ufficio ha comunicato all’avv. RI 1 che i

creditori sequestranti avevano acconsentito al dissequestro di fr. 1'077'804.–, in modo ch’egli potesse versare la

somma al Canton Berna a saldo del credito d’imposta sull’utile immobiliare.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Nella

lettera del 17 agosto 2023, indirizzata all’organo di esecuzione

che ha emesso il provvedimento contestato (art. 7 cpv. 1 LPR) entro

dieci giorni dalla conoscenza dello stesso (art. 17 cpv. 1 LEF), l’avv. RI 1 ha chiesto all’UE di trasmettere la lettera al­l’autorità

di vigilanza come ricorso, se non avesse potuto dar seguito alle “proposte” ivi contenute (lettera del 17

agosto 2023). Poiché non ha potuto darvi seguito, perlomeno a quella “principale” volta ad annullare il

sequestro del prezzo di compravendita, l’Uffi­cio ha correttamente trasmesso la

lettera all’autorità di vigilanza cantonale unica – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR). Ciò posto, la lettera/ricorso è in linea di principio

ricevibile.

1.1

Sennonché,

nella lettera del 4 settembre 2023 l’avv. RI 1 ha scritto di ritirare la sua “richiesta”. Ora,

premesso che le “proposte”

contenute nel ricorso non sono semplici proposte, bensì vere e proprie

richieste (la parola italiana “proposta” è infatti, all’evidenza, un’errata traduzione

della parola tedesca “Antrag”), non è chiaro se il ricorrente abbia ritirato le richieste principale e subordinata,

oppure solo quella di trasmettere l’impugnativa

alla Camera.

Sia

come sia, l’effetto è lo stesso in un caso come nell’altro. Il ritiro delle

richieste equivale a una desistenza, ossia a una rinuncia al trattamento del

ricorso, e ciò è anche esattamente quanto voluto dal ricorrente laddove avesse

voluto rinunciare alla trasmissione del suo scritto alla Camera quale ricorso.

In ambedue le ipotesi il ricorso è da considerare senza oggetto. Esso va

pertanto stralcia­to dai ruoli (art. 24b cpv. 1 e 24c LPR).

1.2

Per

abbondanza, appare evidente che all’avv. RI 1 premeva di poter adempiere

l’incarico affidatogli con il contratto di compravendita, ovvero eseguire i

versamenti a favore della PI 6 di fr. 2'875'000.–

e 26'370.95, al Comune di Biel/Bienne di fr. 5'237.40 e al Canton Berna di fr. 1'077'804.–, come

pure soddisfare la richiesta della stessa banca, volta a versarle

ulteriori fr. 1'100'000.– (fr. 3'975'000.– ./. fr. 2'875'000.–)

(lettera 15 agosto 2023), per ve­ro non prevista nel contratto.

Ora,

visto, da un lato, che il sequestro ha portato sul prezzo di compravendita

soltanto nella misura di fr. 2'378'080.– (scritto al notaio dell’8

agosto 2023 e verbale di sequestro), come del resto espressamente richiesto nel

decreto dell’8 agosto 2023, e, dall’altro, che i creditori sequestranti hanno

acconsentito al dissequestro di fr. 1'077'804.– (email del

27.

settembre 2023), per finire, il ricorrente ha potuto adempiere tanto al

contratto, quanto alla richiesta della banca. Egli non ha dunque più un

interesse alla trattazione dell’impugnativa. Essa andrebbe pertanto stralciata

anche per questo motivo, sempre in virtù dell’art. 24b cpv. 1 LPR.

2.

Per legge non si preleva tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia: 1. Il

ricorso è dichiarato senza oggetto e di conseguenza la procedura è stralciata

dal ruolo.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– avv. RI 1, __________, __________,

__________;

– Steueramt des Kantons

Solothurn, Rechtsdienst, Werkhofstras­se 29c, Soletta;

– avv. PA 1, __________, __________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.