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Decisione

15.2023.98

Ricorso contro il rigetto della richiesta di non divulgazione di un’esecuzione a terzi. Successiva reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione

15 dicembre 2023Italiano5 min

con il ricorso in esame, del 4 settembre 2023, RI 1 contesta il rigetto della sua domanda, chiedendo di non entra­re

Source ti.ch

Incarto n.

15.2023.98

Lugano

15 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 settembre 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il provvedimento del 1° settembre 2023, con cui ha

rigettato la richiesta del ricorrente di non divulgare a terzi l’esecuzione n. __________

promossa nei suoi confronti dalla

PI 1,

__________

(rappresentata dalla RA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2023

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di spese

condominiali di complessivi fr. 8'793.75 oltre a interessi e spese;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11

agosto 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5;

che

Fatti

il 25 agosto 2023 RI 1 ha presentato all’UE una domanda di non dar notizia a

terzi dell’esecuzione avviata dalla PI 1 giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d

LEF;

che

con provvedimento del 1° settembre 2023, l’UE ha rigettato la domanda indicando

quale motivo l’istanza di rigetto dell’opposi­zione presentata dall’escutente;

che

con il ricorso in esame, del 4 settembre 2023, RI 1 contesta il rigetto della sua domanda, chiedendo di non entra­re

nel merito dell’istanza di rigetto dell’opposizione, di accogliere la sua

richiesta di non divulgazione e di addebitare alla rappresentante dell’escutente

tutte le spese, tasse e ripetibili;

che

il ricorrente contesta l’esistenza e l’importo del credito posto in esecuzione

nonché la sussistenza dei presupposti per il rigetto della sua opposizione,

invoca la mancanza dei presupposti processuali dell’assenza di litispendenza

altrove (che a suo dire sarebbe data dall’istanza di conciliazione da lui

avviata l’11 agosto 2023) e della

rappresentanza (rilevando che l’amministrazione del­la PI 1 non ha

chiesto all’assemblea del 3 luglio 2023 l’autorizzazione di avviare la causa di

rigetto dell’opposizione) e ritiene che tale iniziativa costituisca un chiaro

abuso di diritto non protetto dalla legge;

che

così argomentando il ricorrente misconosce che l’oggetto del ricorso è – e può

essere – solo la reiezione della sua richiesta di non divulgazione, e non la

procedura di rigetto dell’opposizione, la quale non rientra nella competenza né

dell’UE né della Camera nella sua veste di autorità di vigilanza;

che

la richiesta di non entrare nel

merito dell’istanza di rigetto del­l’opposizione è di conseguenza irricevibile

in questa sede;

che

del resto nel frattempo le censure del ricorrente hanno perso rilevanza,

siccome il Pretore ha respinto l’istanza di rigetto dell’op­posizione con

Considerandi

sentenza del 7 dicembre 2023, che ha reso senza oggetto il ricorso per ritardata giustizia

inoltrato dallo stesso RI 1 (sentenza 14.2023.99 emessa il 12 dicembre 2023 da

questa Camera);

che

secondo l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa

procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in

tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre

che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il

creditore non fornisca la prova di aver

avviato a tempo debito la procedura di eliminazione del­l’opposizione (art.

79-84)”, fermo

restando che “se tale prova è for­nita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono

nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”;

che

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 147

III 41 consid. 4) la domanda di non divulgazione dell’esecuzione a terzi

secondo l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF va respinta se l’escutente fornisce

la prova di aver avviato a tempo debito un’istanza

di rigetto dell’opposizione, quand’anche, come nella fattispecie, tale

istanza viene poi respinta;

che

pur criticata (ad es. Peter in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 52 segg. ad art. 8a

LEF) e oggetto di un’iniziativa parlamentare della

Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 14 gennaio 2022

(n. 22.401) volta a precisare il testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF

nel senso che la domanda di non divulgazione dev’essere ammessa ove il giudice

non entri nel merito della domanda di eliminazione dell’opposizione o quest’ultima

venga definitivamente respinta, per ora la giurisprudenza del

Tribunale federale continua a vincolare questa Camera (sentenza

della CEF 15.2020.100 del 12 aprile 2021 consid. 2.3);

che

il provvedimento impugnato va pertanto confermato;

che

rimane salva la facoltà per il ricorrente di far accertare giudiziariamente l’inesistenza

del credito posto in esecuzione o il suo carattere abusivo con l’apposita

azione disciplinata dagli art. 85 o 85a LEF;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.