15.2023.98
Ricorso contro il rigetto della richiesta di non divulgazione di un’esecuzione a terzi. Successiva reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione
15 dicembre 2023Italiano5 min
con il ricorso in esame, del 4 settembre 2023, RI 1 contesta il rigetto della sua domanda, chiedendo di non entrare
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Incarto n.
15.2023.98
Lugano
15 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 settembre 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il provvedimento del 1° settembre 2023, con cui ha
rigettato la richiesta del ricorrente di non divulgare a terzi l’esecuzione n. __________
promossa nei suoi confronti dalla
PI 1,
__________
(rappresentata dalla RA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2023
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di spese
condominiali di complessivi fr. 8'793.75 oltre a interessi e spese;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11
agosto 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5;
che
Fatti
il 25 agosto 2023 RI 1 ha presentato all’UE una domanda di non dar notizia a
terzi dell’esecuzione avviata dalla PI 1 giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d
LEF;
che
con provvedimento del 1° settembre 2023, l’UE ha rigettato la domanda indicando
quale motivo l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata dall’escutente;
che
con il ricorso in esame, del 4 settembre 2023, RI 1 contesta il rigetto della sua domanda, chiedendo di non entrare
nel merito dell’istanza di rigetto dell’opposizione, di accogliere la sua
richiesta di non divulgazione e di addebitare alla rappresentante dell’escutente
tutte le spese, tasse e ripetibili;
che
il ricorrente contesta l’esistenza e l’importo del credito posto in esecuzione
nonché la sussistenza dei presupposti per il rigetto della sua opposizione,
invoca la mancanza dei presupposti processuali dell’assenza di litispendenza
altrove (che a suo dire sarebbe data dall’istanza di conciliazione da lui
avviata l’11 agosto 2023) e della
rappresentanza (rilevando che l’amministrazione della PI 1 non ha
chiesto all’assemblea del 3 luglio 2023 l’autorizzazione di avviare la causa di
rigetto dell’opposizione) e ritiene che tale iniziativa costituisca un chiaro
abuso di diritto non protetto dalla legge;
che
così argomentando il ricorrente misconosce che l’oggetto del ricorso è – e può
essere – solo la reiezione della sua richiesta di non divulgazione, e non la
procedura di rigetto dell’opposizione, la quale non rientra nella competenza né
dell’UE né della Camera nella sua veste di autorità di vigilanza;
che
la richiesta di non entrare nel
merito dell’istanza di rigetto dell’opposizione è di conseguenza irricevibile
in questa sede;
che
del resto nel frattempo le censure del ricorrente hanno perso rilevanza,
siccome il Pretore ha respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione con
Considerandi
sentenza del 7 dicembre 2023, che ha reso senza oggetto il ricorso per ritardata giustizia
inoltrato dallo stesso RI 1 (sentenza 14.2023.99 emessa il 12 dicembre 2023 da
questa Camera);
che
secondo l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa
procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in
tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre
che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il
creditore non fornisca la prova di aver
avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art.
79-84)”, fermo
restando che “se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono
nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”;
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 147
III 41 consid. 4) la domanda di non divulgazione dell’esecuzione a terzi
secondo l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF va respinta se l’escutente fornisce
la prova di aver avviato a tempo debito un’istanza
di rigetto dell’opposizione, quand’anche, come nella fattispecie, tale
istanza viene poi respinta;
che
pur criticata (ad es. Peter in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 52 segg. ad art. 8a
LEF) e oggetto di un’iniziativa parlamentare della
Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 14 gennaio 2022
(n. 22.401) volta a precisare il testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF
nel senso che la domanda di non divulgazione dev’essere ammessa ove il giudice
non entri nel merito della domanda di eliminazione dell’opposizione o quest’ultima
venga definitivamente respinta, per ora la giurisprudenza del
Tribunale federale continua a vincolare questa Camera (sentenza
della CEF 15.2020.100 del 12 aprile 2021 consid. 2.3);
che
il provvedimento impugnato va pertanto confermato;
che
rimane salva la facoltà per il ricorrente di far accertare giudiziariamente l’inesistenza
del credito posto in esecuzione o il suo carattere abusivo con l’apposita
azione disciplinata dagli art. 85 o 85a LEF;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.