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Decisione

15.2024.100

Ricorso contro il verbale di pignoramento di un fondo e un conteggio. Mancato pignoramento di un trattore e di foraggio. Partecipazione a un gruppo di pignoramento. Obblighi dell’escusso nel pignoramento

7 gennaio 2025Italiano26 min

ad altri enti pubblici, tra cui la Sezione dell’agricol­-tura (SAgr), un’ispezione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.100

Lugano

7 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 settembre 2024 di

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Biasca, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 12

settembre 2024 nelle cinque esecuzioni (n. __________, __________, __________, __________ e __________) del gruppo n. 6, promosse nei confronti della

ricorrente da

Comune di PI 2, __________

(rappresentato dai suoi Servizi finanziari, __________)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato ora dall’Ufficio dell’incasso

e delle pene alternative,

ora dall’Ufficio esazione e condoni o dalla

Sezione delle finanze)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle due esecuzioni del gruppo n. 2 e in

altrettante del gruppo n. 3, tutte promosse nei confronti di RI 1, il 5

giugno e il 14 dicembre 2020 la sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE)

ha pignorato un trattore agricolo marca __________, modello 1994, che ha

stimato in fr. 4'000.–.

B. Il

30 luglio 2020 la Sezione protezione aria, acqua e suolo ha eseguito, insieme

ad altri enti pubblici, tra cui la Sezione dell’agricol­-tura (SAgr), un’ispezione

oculare del fondo n. __________ RFD __________ (un diritto di superficie per sé

stante e permanente intestato a RI 1) e, il 20 agosto, ne ha redatto un

rapporto, che accerta la presenza di “un deposito rettilineo che può essere descritto come una ’barriera’

formata da circa 200-300 rotoballe [di fieno]. Le rotoballe all’esterno sono generalmente in stato di

avanzato deperimento; sotto il cumulo sono visibili alcune palette di cantiere

di legno marcito”. Il 28 agosto, la SAgr ha eseguito

una seconda ispezione e, il 31 agosto e allestito un nuovo rapporto, che

accerta che “diverse rotoballe

(circa 10 verificate) […] non

sono più idonee come foraggio”. Con decisione del 9

ottobre, l’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico (UPAAI) ha disposto, tra l’altro,

che “le

balle deperite dovranno

essere smaltite presso un impianto di riciclaggio oppure di metanizzazione,

mentre le balle in buono stato potranno essere cedute a terzi come foraggio

oppure conservate e depositate su un fondo consolidato e comunque smaltite

prima che deperiscano a loro volta”. Il 30 giugno

2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 contro la

decisione dell’UPAAI.

C. Nelle

dieci esecuzioni del gruppo n. 4 avviate contro RI 1, nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del 17 mar­zo 2022,

l’UE ha indicato quali beni pignorabili anche il foraggio (le rotoballe) depositato

sul fondo dell’escussa, ma nel verbale

di pignoramento del 2 maggio ha rinunciato al suo

pignoramento, “in quanto […] bene deperibile”, e indicato come oggetto pignorato unicamente il trattore, ancora

stimato in fr. 4'000.–.

D. Nel

frattempo, il 23 febbraio 2023 il Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) ha

parzialmente accolto il ricorso interposto contro la decisione del Consiglio di

Stato, riformandola come segue: “la decisione […] è annullata in quanto ordina che le balle in

buono stato potranno essere cedute a terzi come foraggio oppure conservate e

depositate su un fondo consolidato e riformata nel senso che è imposto a RI 1

di riordinare le

rotoballe in buono stato e smaltirle prima che deperiscano a loro volta”. La decisione di secon­da sede è passata in giudicato.

E. Nelle

due esecuzioni del gruppo n. 5, il 17 aprile 2023 l’UE ha nuovamente pignorato

il trattore ed emesso il relativo verbale il 22 maggio 2023.

F. Ricevuta il 12 luglio 2023 la domanda di

continuazione dell’esecu­­zione

n. __________, promossa nei confronti di RI 1 dallo Stato del Cantone Ticino

per fr. 1'986.26 (all’11 dicembre 2024), quello

stesso giorno l’UE ha avvisato l’escussa dell’imminente pi-gnoramento e l’ha

invitata a presentarsi entro quel giorno presso i propri locali per allestire il relativo verbale. Il 18 ottobre e il 16

no­vembre 2023, come pure il 10 aprile e il 22 maggio 2024, l’Ufficio ha

avvisato l’escussa del pignoramento in altre quattro esecuzio­ni, promosse nei

suoi confronti dallo stesso creditore (n. __________, __________ e __________)

e dal Comune di PI 2 (n. __________) per complessivi fr. 3'396.15 (sempre

all’11 dicembre 2024).

G. Frattanto,

il 24 ottobre 2023 RI 1 ha depositato le targhe di controllo del trattore (lo

ha “stargato”) presso la Sezione della circolazione.

H. Poiché

RI 1 non si era presentata, nonostante reiterati inviti, il 15 febbraio 2024 l’UE

l’ha nuovamente invitata a farlo entro il 28 febbraio. Con lettera del 26

febbraio 2024, RI 1 ha informato l’Ufficio che, per varie ragioni, non si

sarebbe presentata e ha ribadito la propria richiesta – già formulata in

occasione di precedenti pignoramenti – di pignorare il trattore e le rotoballe.

I. Il 15 aprile 2024, l’UE ha informato RI 1 che non

avreb­be proceduto al pignoramento se ella avesse pagato il saldo delle

esecuzioni per le quali era stato emesso l’avviso di pignoramento e l’ha invitata, in caso di mancato pagamento, a

produrre vari do­cumenti necessari ad allestire il verbale di

pignoramento, pena il pignoramento del suo diritto di superficie. Mediante scritto

del 28 aprile 2024, RI 1 ha, in particolare, reiterato la richiesta di

pignorare le rotoballe, diffidato l’Ufficio dal pignorare il diritto di

superficie e chiesto la trasmissione del “dettaglio della [sua] situazione, ossia il nome e il cognome del

creditore, l’importo e, a par­te, le spese dettagliate”. Il 2 maggio 2024, l’UE ha trasmesso a RI 1 il conteggio delle

esecuzioni in corso nei suoi confronti.

L. L’11

maggio 2024, RI 1 ha, tra l’altro, nuovamente diffidato l’Ufficio dal pignorare

il diritto di superficie.

M. Nelle

esecuzioni dei gruppi di pignoramento n. 2-5, l’8 maggio 2024 l’UE ha intimato

a RI 1 di consegnare, in particolare, le chiavi del trattore e, il 24 maggio,

ha reiterato la diffida, pur concedendole una proroga di dieci giorni per darvi

seguito. Con lettera del 17 maggio, l’escussa ha informato l’Ufficio che il

trattore era stargato e, il 7 giugno, gli ha scritto che “il trattore rimane nella mia azienda. In

nessun caso vi verrà consegnato il trattore, fino al momento in cui non

verranno evase le varie questioni indicate nelle varie raccomandate”.

N. Il

12 agosto 2024, l’UE ha pignorato il diritto di superficie e, il 12 settembre,

ha emesso il relativo verbale.

O. Con

ricorso del 28 settembre 2024, RI 1 ha postulato l’annullamento del predetto

provvedimento, chiesto che vengano “aggiornato il conteggio dei debiti effettivi e di conseguenza […] cancellati quelli perenti, saldati o

ritirati dai creditori”, come pure “ripristinati gli importi dei debiti della

sottoscritta come da sentenze del Giudice di pace”, e

preteso dall’Ufficio risposte alle sue varie richieste.

P. Nelle

sue osservazioni del 15 ottobre 2024, l’UE chiede la reiezio­ne del ricorso,

che non ritiene necessario notificare agli altri interessati.

Q. Il

30 ottobre 2024, l’Ufficio ha rilasciato attestati di carenza beni (ACB) a tutti

gli escutenti dei gruppi n. 2 a 4.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 12 settembre 2024 dall’UE, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Nel

ricorso, RI 1 rileva che tra la prima domanda di continuazione dell’esecuzione,

del 17 luglio 2023, e la quinta, del 22 maggio 2024, sono trascorsi più dei

trenta giorni previsti dal­l’art. 110 cpv. 1 LEF, sicché a suo dire l’UE ha

violato sia quest’ul­­tima disposizione, consentendo la partecipazione di

creditori “fuori tempo

massimo”, sia l’art. 8a LEF, creando così “caos,

nelle verifiche e nei controlli”.

Nelle

osservazioni, l’Ufficio scrive che la ricorrente non ha alcun interesse a

contestare una violazione dell’art. 110 LEF e rileva ad ogni modo ch’ella ha ripetutamente rifiutato di presentarsi per l’ese­­cuzione

del pignoramento e, più in generale, fatto ostruzionismo, sicché non può ora

lamentarsi che il pignoramento abbia richiesto molto tempo. Aggiunge che l’art.

8a LEF concerne la consultazio­ne

dei registri esecutivi, di modo che censurarne la violazione è fuori luogo

nella fattispecie.

2.1

Giusta

l’art. 110 LEF, i creditori che presentano la domanda di continuazione dell’esecuzione

entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano al gruppo di

tale pignoramento (cpv. 1, 1° periodo); i creditori che presentano la domanda

di continuazione dell’esecuzione dopo il decorso del termine di trenta giorni

partecipano a nuovi gruppi di pignoramento (cpv. 2).

2.1.1

Nella

fattispecie, la ricorrente non specifica quale interesse proprio,

attuale, pratico e degno di protezione abbia a invocare la violazione dell’art.

110.

LEF, ricordato che è comunque tenuta a disinteressare tutti i suoi

creditori, a prescindere dall’ordine in cui procedono in via esecutiva, nei

limiti dei suoi beni pignorabili, e nemmeno formula domande precise. Al

riguardo, il ricorso risulta pertanto irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. a LPR; sentenza

della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii).

2.1.2

Ad

ogni buon conto, la ricorrente misconosce che per la partecipazione a un gruppo

di pignoramento non è determinante il giorno in cui la prima domanda di

continuazione è stata presentata,

bensì il giorno in cui l’ufficio d’esecuzione ha eseguito il pignoramento (consid. 2.1). Ora, poiché in concreto l’esecuzione

del pignoramen­to è avvenuta il 12 agosto 2024, tutti gli escutenti che

hanno inoltrato la domanda di continuazione entro trenta giorni da tale data

hanno il diritto di partecipare al gruppo n. 6. RI 1 non allega di aver

sollecitato l’esecuzione tempestiva del pignoramen­to, anzi non contesta di non

aver dato seguito alle convocazioni dell’UE per l’esecuzione del pignoramento.

È quindi malvenuta a lamentarsi della partecipazione di creditori “fuori tempo massimo”.

Oltreché irricevibile, il ricorso è pertanto anche infondato su questo punto.

2.2

L’art.

8a LEF disciplina il presupposto (cpv. 1 e 2) e il termine (cpv. 4) per

consultare i verbali e i registri degli uffici di esecuzione e dei fallimenti,

come pure i casi in cui gli uffici non possono dare notizie sugli stessi (cpv.

3). Non è dato di capire quale attinenza abbia tale norma con il caso in esame.

Anche al riguardo, il ricorso è irricevibile.

3.

RI

1.

fa notare che nei documenti inviatile dall’Ufficio la data

di pignoramento è diversa da quella figurante sul verbale

di pignoramento. Sostiene che “questo

modo di agire va ad alterare i termini di prescrizione e di perenzione a favore

dei creditori”.

3.1

Ancora

una volta, RI 1 non deduce alcuna conclusio­ne precisa dalla sua censura, che

si rivela pertanto anch’essa irricevibile (sopra consid. 2.1.1), specie perché

la ricorrente non indica quali esecuzioni o crediti sarebbero prescritti o

perenti.

3.2

Ad

ogni buon conto, la ricorrente non pare accorgersi che la data di esecuzione

del pignoramento (il 12 agosto 2024 per quanto attiene al gruppo n. 6), che

generalmente coincide con la data del verbale interno

delle operazioni di pignoramento (appunto del 12 agosto

2024.

nella fattispecie), non corrisponde alla data di redazione del verbale di

pignoramento, che per legge va allestito non prima di trenta giorni dopo l’esecuzione

del pignoramento (art. 110 cpv. 1, 1° periodo e 2 LEF) – il 12 settembre 2024

per quanto concerne il gruppo n. 6. La differenza di date evidenziata dalla

ricorrente non ha quindi nulla d’illegittimo e in ogni caso non si capisce

quale “alterazione dei termini

di prescrizione e di perenzione” avrebbe potuto

causare.

3.3

Per

mera abbondanza, sia precisato che l’unico termine di perenzione che decorre

dall’esecuzione del pignoramento è quello del­l’art. 116 cpv. 1 LEF per chiedere la

realizzazione dei beni pignorati, di uno o due anni a seconda che l’oggetto

pignorato è un mobile/credito o un fondo. È pacifico che nel caso in esame tale

termine non è ancora scaduto. Quanto ai termini di prescrizione, non sono

inferiori a tre anni (ad esempio art. 60 cpv. 1 o 67 cpv. 1 CO), iniziano a

decorrere con l’esigibilità del credito (art. 130 cpv. 1 CO) e ricominciano a

correre per intero dopo ogni atto esecutivo (art. 135 n. 2 cum 138 cpv. 2 CO). Pare

dunque escluso che i crediti formanti il gruppo n. 6 siano prescritti e,

comunque sia, solo il giudice potrebbe annullare le esecuzioni (cfr. art.

85.

o 85a LEF).

4.

RI

1.

ritiene che il pignoramento del diritto di superficie costituisca tanto una

violazione dell’art. 95 LEF, che impone di pignorare le cose mobili (cpv. 1) –

in concreto, il trattore e il foraggio – prima dei fondi (cpv. 2), quanto una “denegata giustizia”.

Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, “in quanto la sottoscritta ha beni mobili che

coprono largamente i debiti in questione”.

4.1

RI

1.

sostiene infatti che al momento del pignoramen­to contestato il trattore era libero

da pignoramenti precedenti, “visto

che i debiti figuranti nel verbale di pignoramento precedente [del gruppo n. 5] erano diventati perenti”, ciò che risulta, direttamente, dal conteggio trasmessole il 2 maggio

2024.

e, indirettamente, dal verbale stesso, in cui “non figurava che il trattore fosse stato pignorato

per debiti precedenti”, indicazione, se del caso, da

aggiungere in base all’art. 112 cpv. 1 e 2 LEF Ciò posto, ricorda di aver

chiesto all’UE di pignorare il trattore prima del diritto di superficie, e ch’esso

vale fr. 4'000.– secondo la stima dell’Ufficio, sicché lo giudica sufficiente

a coprire i crediti posti in esecuzione.

4.1.1

In

realtà, al momento del pignoramento a favore del gruppo n. 6, eseguito il 12

agosto 2024, il trattore era ancora pignorato a favore dei gruppi n. 2 a 4 (a

copertura di un saldo scoperto complessivo di oltre fr. 10'000.–). Siccome non era oggetto di sequestri, la menzione

dell’art. 112 cpv. 2 LEF nel verbale del gruppo n. 5 non si giustificava. Anche

se le esecuzioni (n. __________ e __________) formanti tale gruppo erano già

perente (dal 18 aprile 2024), la decisione (impugnata) di pignorare il diritto

di superficie era a quel momento ineccepibile, poiché non risultava alcuna

eccedenza possibile per il gruppo n. 6 dopo la realizzazione del trattore per i

gruppi n. 2 a 4. La censura di violazione dell’art. 95 LEF va pertanto

respinta.

4.1.2

Nell’emettere

degli ACB in tutte le esecuzioni dei gruppi n. 2 a 4 il 30 ottobre 2024, l’UE

ha implicitamente rinunciato al pignoramen­to del trattore. Si tratta però di

una circostanza successiva al pignoramento impugnato e al ricorso. La legge

prevede una revisio­ne del pignoramento solo se verte su redditi (art. 93 cpv.

3.

LEF) e un suo complemento unicamente se il pignoramento di base è

insufficiente (art. 115 cpv. 3 LEF), ipotesi che non ricorrono nel caso in

esame.

Del

resto il valore di stima assegnato al trattore, di fr. 4'000.– nel­l’aprile

del 2023 (quando è stato pignorato a favore del gruppo n. 5),

verosimilmente ridottosi nel frattempo (il suo collaudo risale al lontano 2013),

tenuto conto anche delle spese per la sua custodia e realizzazione, non copre

le esecuzioni del gruppo n. 6, che vertono

su crediti di complessivi fr. 5'382.40 (all’11 dicembre 2024), sicché

il pignoramento del diritto di superficie andrebbe in ogni caso mantenuto. Una

sostituzione di tale diritto con il trattore sarebbe poi stata tanto meno

giustificata in quanto la richiesta della ricorrente appare manifestamente

abusiva (secondo l’art. 2 cpv. 2 CC), visto che si è sottratta al suo obbligo

di consegnare il veicolo, o almeno le chiavi (cfr. art. 91 cpv. 3 LEF; Jeandin in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 91 LEF), nell’ambito dei pignoramenti a favore dei gruppi n. 2 a 4.

4.2

RI

1.

ricorda di aver anche chiesto all’UE di pignorare le rotoballe prima del

diritto di superficie. Rileva che nel 2022 l’Uf­­ficio aveva deciso di

pignorare le rotoballe, ma in seguito le ha dichiarate impignorabili, ancorché nessun

funzionario le abbia mai ispezionate di persona. Aggiunge che il foraggio è

interamente pignorabile, giacché al momento ella non alleva bestiame, ma si

occupa unicamente di foraggicoltura, e che secondo la sua stima esso vale fr. 15'000.–,

sicché lo giudica pure più che sufficiente a coprire i crediti posti in

esecuzione.

4.2.1

L’UE

sostiene di poter decidere autonomamente, per ogni gruppo di pignoramento,

quali beni pignorare. Osserva che un’ispezione oculare delle rotoballe non era

necessaria, vista le loro foto agli atti e la sentenza del TRAM. Con

riferimento a quest’ultima, riepiloga gli accertamenti dei vari enti pubblici

(SAgr ecc.) circa il deperimento del foraggio e la sua inidoneità a essere

utilizzato come tale, motivo per cui ritiene ch’esso non abbia alcun valore di

realizzazione e, di conseguenza, non ha dato seguito alla richiesta dell’escussa

di pignorarlo. Del resto, prende atto che la ricorrente si occupa unicamente di

foraggicoltura, ovvero presumibilmente coltiva foraggio per venderlo, e si

domanda retoricamente per quale motivo ella non abbia già venduto le rotoballe,

se esse han­no veramente un valore di realizzazione.

4.2.2

In

realtà l’UE ha rinunciato al pignoramento delle rotoballe a favore del gruppo

n. 4 già nel verbale di pignoramento del 2 maggio 2022 dopo essere venuto a

conoscenza degli accertamenti dei vari enti pubblici, che del resto la

ricorrente non contesta, come non contesta la decisione del TRAM che le impone “di riordinare le rotoballe in buono stato e

smaltirle prima che deperiscano a loro vol­ta”. Come

rilevato pertinentemente dall’UE, è del resto sintomatico che la ricorrente non

sia ancora riuscita a vendere le rotoballe di cui dichiara di non avere più

bisogno. Non era pertanto necessaria un’ispezione

propria dell’UE perché potesse validamente conside­rare le rotoballe

impignorabili, siccome prive di valore di realizzazione (art. 92 cpv. 2 LEF). Anche

su questo punto, il ricorso è privo di pregio.

4.3

Il

rimprovero di “denegata

giustizia” è completamente inconferente, giacché l’Ufficio

ha emesso una decisione, ancorché non nel sen­so voluto dalla ricorrente, sulle sue domande intese al pignoramen­to

del trattore e delle rotoballe.

5.

Da ultimo, RI 1 contesta il conteggio del 2

maggio 2024, anche mediante annotazioni a mano sullo stesso. Scrive ch’esso

riporta esecuzioni perente o ritirate dai creditori, ciò ch’è “conferma­t[o] da documenti”, esecuzioni già pagate, nonché importi

che “non

corrispondono a quanto deciso dal Giudice di pace a suo tempo”, ciò ch’è pure confermato da “documenti in possesso

dell’Ufficio di esecuzione”;

aggiunge ch’esso riporta debiti per fr. 65'101.05, laddove il suo debito è invero di soli fr. 4'939.10. Lamenta che tutto questo le provoca un danno e costituisce una

denegata giustizia. Chiede pertanto che vengano “aggiornato il conteggio dei debiti effettivi

e di conseguenza […] cancellati

quelli perenti, saldati o ritirati dai creditori”,

come pure “ripristinati gli

importi dei debiti della sottoscritta co­me da sentenze del Giudice di pace”.

L’UE

ribatte che il conteggio non è un provvedimento, sicché non è impugnabile.

Osserva che la ricorrente non precisa a quali documenti fa riferimento. Spiega che

l’importo di fr. 65'101.05 comprende tutte le

esecuzioni promosse nei suoi confronti, a prescindere dal loro stato (sospese

da opposizione, perente ecc.), sicché tale importo non è interamente dovuto. Prende

posizione su quasi tutte le annotazioni della ricorrente.

5.1

È

un “provvedimento” ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LEF qualunque atto autoritativo,

compiuto da un organo di esecuzione forzata, nell’adempimento di un compito ufficiale,

in un caso concreto, idoneo a creare, modificare o estinguere una situazione di

diritto esecutivo nel caso in questione oppure teso ad accertare la creazio­ne,

la modifica, la sospensione, l’estinzione o la nullità per legge di una siffatta

situazione, ad esempio l’estinzione del sequestro (sentenza della CEF 15.2023.3

del 22 maggio 2023, RtiD I-2024, pag. 857, n. 37c).

5.2

In

sé, il conteggio non è un provvedimento, giacché non crea, modifica o estingue

una situazione di diritto esecutivo e non tende ad accertare la modifica, la

sospensione, l’estinzione o la nullità di una siffatta situazione. Lo sono solo

i dati delle singole esecuzioni indicate

nel conteggio, che possono essere oggetto di una doman­da di rettifica

se sono erronei (art. 8 cpv. 3 LEF) oppure di ricorso nella misura in cui non sono già stati comunicati in precedenza al­l’escusso,

segnatamente per quanto attiene alle spese esecutive.

5.3

Nella

fattispecie, con raccomandata dell’11 maggio 2024 (doc. F accluso al ricorso) RI

1.

ha contestato e richiesto la rettifica di diversi dati contenuti nel

conteggio del 2 maggio 2024 (doc. E) inviatole dall’UE. Non risulta dagli atti

ch’esso si sia determinato al riguardo prima della stesura delle sue osservazioni

al ricorso. Non è però necessario rinviare gli atti all’UE perché emet­ta un

provvedimento formale sulle richieste di modifica della ricorrente, poiché vi

ha già risposto nelle osservazioni al ricorso, che le sono state debitamente notificate.

Per economia di procedura, ci si può limitare a verificare se le risposte dell’UE

sono corrette e completare quelle mancanti.

5.3.1

L’Ufficio

rileva anzitutto a ragione che la somma complessiva di fr. 65'101.05

risultante dal conteggio si riferisce a tutte le esecuzioni in corso contro la

ricorrente (quindi non chiuse per ritiro, annullamento, pagamento, ecc.),

comprese quelle appena avviate, sospese da opposizione, perente, ecc. Ha un

valore informativo e viene rilasciato solo al debitore o al suo curatore, che

possono scegliere se pagarle tutte o solo alcune di esse. L’opposizione al

precetto esecutivo o la perenzione impediscono sì la continuazio­-ne dell’esecuzione

(art. 78 cpv. 1, 88 cpv. 2, 121, 166 cpv. 2 LEF), ma non estinguono il debito,

che rimane dovuto finché non viene estinto in uno dei modi previsto dal diritto

privato o pubblico, segnatamente mediante pagamento.

5.3.2

Le

“opposizioni” indicate a mano in rosso dalla ricorrente direttamente sul

conteggio (esecuzioni n. __________, __________, __________ __________ e __________),

del 2 maggio 2024, sono state comunicate all’UE dopo l’emissione del conteggio.

Sono poi state annullate l’8 ottobre 2024 (la n. __________ già il 30 settembre

2024) in quanto ritirate dall’escutente.

5.3.3

La

ricorrente non ha prodotto le decisioni del Giudice di pace, in base alle quali

ha indicato a mano (in rosso) sul conteggio gl’im­­porti delle esecuzioni n. __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________) da lei considerati corretti. Non è quindi

possibile verificare se comprendono le spese processuali e le ripetibili poste

a suo carico dal giudice (menzionate nelle singole esecuzioni alla voce “altre spese”), così

come le “spese esecutive”, ciò che per queste ultime non dovrebbe essere il caso, poiché sono

stabilite con competenza esclusiva dall’UE (art. 68 LEF; DTF 147 III 362

consid. 3.4.1; sentenza della CEF 14.2022.55

del 31 agosto 2022 consid. 4.7 e i rinvii). Comunque sia, le decisioni di

rigetto dell’opposizione non possono contemplare le spese esecutive maturate

dall’avviso di pignoramento in poi né gl’interessi di mora correnti, sicché per

for­za di cose la somma dovuta dall’escusso dopo il pignoramento è superiore a

quella stabilita dal giudice del rigetto (fatti salvi eventuali acconti versati

nel frattempo). Ora, la ricorrente non ha contestato le spese esecutive in modo

circostanziato, sicché non può pretendere di non pagarle. Sia come sia, il 30

ottobre 2024 l’UE ha rilasciato degli ACB in tutte quelle esecuzioni, tranne

nelle due prime citate (del gruppo n. 6), e RI 1 non li ha impugnati, di modo

che gl’importi stabiliti in quegli atti sarebbero da considerare definitivi.

5.3.4

RI

1.

allega di aver pagato diverse esecuzioni

(ad esem­pio n. __________, __________, __________, __________)

direttamente al creditore. Orbene, l’UE può tenere conto solo dei pagamenti

fatti ai suoi sportelli o sul suo conto (art. 12 LEF) oppure comunicati dal

creditore (sentenza della CEF 14.2022.49 del 28 settembre 2022, consid. 2.2).

Spetta dunque alla ricorrente produrre all’UE dichiarazioni scritte dei

creditori in merito ai pagamenti fatti direttamente a loro se vuole che il

registro delle esecuzioni sia aggiornato in merito.

5.3.5

La

ricorrente afferma che l’esecuzione n. __________ è perenta o annullata riferendosi

alla “decisione di stralcio” del Giudice di pace del 15 novembre 2022, che tuttavia non ha prodotto.

Dall’applica­­tivo di gestione dell’UE si evince che tale decisione è stata

emes­sa dopo che l’escutente aveva ritirato l’istanza di rigetto dell’oppo­­sizione

il 14 novembre 2022. Ora, il termine di perenzione di un anno per continuare l’esecuzione

(art. 88 cpv. 2 LEF) non era ancora scaduto al momento dello stralcio, giacché

il precetto esecutivo era stato notificato all’escussa il 15 settembre 2022. L’UE

non poteva pertanto registrare la perenzione dell’esecuzione siccome l’escutente

avrebbe ancora potuto promuovere una nuova istanza di rigetto dell’opposizione

(DTF 140 III 456 consid. 2.5; sentenza

della CEF 14.2024.50 del 14 agosto 2024, consid. 4.5) oppure un’a­­zione

di merito con domanda di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF;

sentenza della CEF 14.2014.186 del 3 ottobre 2014 consid. 5.2).

L’ufficio

d’esecuzione è tenuto a verificare d’ufficio il rispetto del termine di

perenzione in occasione della presentazione della domanda di continuazione e,

in ogni tempo, ad accertare la nullità degli atti di pignoramento eseguiti dopo

la perenzione dell’esecu­zione (DTF 96 III 111 consid. 4/a; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 48 ad art. 88 LEF). La legge non l’obbliga inve­ce a controllare d’ufficio

la perenzione delle esecuzioni che non sono state proseguite. L’applicativo di gestione dell’UE determina la perenzione automatica solo delle

esecuzioni che non sono colpite da opposizione dopo un anno a contare dalla

notifica del precetto esecutivo all’escusso. Per contro, nei casi in cui un’opposi­­zione

è stata interposta, l’UE non è in misura di stabilire la scadenza del termine di perenzione, che è sospesa durante la o le

procedure volte a farla rigettare (art. 88 cpv. 2 LEF). In tale ipotesi,

l’ufficio interviene unicamente su domanda dell’escusso. Secondo il punto 2.2

della Circolare n. 32/2005 di questa Camera sull’estin­­zione del diritto

dei terzi alla consultazione degli atti degli uffici d’esecuzione (art. 8a

cpv. 4 LEF), qualora invochi la perenzione dei termini di cui agli art. 88 cpv.

2, 116 cpv. 1 o 154 LEF, l’escusso deve produrre un’attestazione del giudice del suo domicilio che dimostri l’assenza

di qualsiasi azione del creditore (in procedura som­maria od ordinaria)

relativa al credito posto in esecuzione. Nel ca­so di risposta negativa del giudice, l’Ufficio deve interpellare l’escu­­tente,

fissandogli un termine breve (ad esempio di 10 giorni) per comunicare se, in un

altro foro, ha inoltrato azione (in procedura sommaria od ordinaria) relativa

al credito posto in esecuzione e per produrre la relativa documentazione. Se

egli non produce le prove richieste nel termine impartito, l’esecuzione è

considerata estinta e la sua perenzione

menzionata nel registro delle esecuzio-ni. Per ottenere la registrazione della

perenzione dell’esecuzione n. __________, RI 1 deve quindi

conformarsi alla procedura appena descritta.

5.3.6

La

ricorrente non fornisce spiegazioni sul perché i saldi delle esecuzioni n. __________

e __________ sarebbero di soli fr. 730.40 e 1'807.30 come indicato a mano sul conteggio invece di fr. 745.70

e 1'833.50 (al 2 maggio 2024) stampati su quel documento. In assenza di

motivazione, non si giustifica alcuna rettifica dei dati di quelle due

esecuzioni.

5.3.7

La

ricorrente allega che le esecuzioni n. __________, __________ e __________ sono

perente poiché l’escutente ha chiesto la realizzazione dei beni pignorati solo

il 6 novembre 2022 (il 6 ottobre 2022 per la terza citata), dopo la scadenza

del termine di perenzione di un anno (art. 116 cpv. 1 LEF) iniziato con l’esecuzione

del pignoramento, il 7 ottobre 2021. Sennonché le date da lei indicate sen­za

produzione degli atti citati sono errate. In realtà, il pignoramento è stato

eseguito il 17 marzo 2022 (verbale di pignoramento del 2 maggio 2022 a favore

del gruppo n. 4) e le domande di vendita presentate il 17 febbraio 2023

(comunicazione del 28 febbraio 2023), ovvero meno di un anno dopo.

5.3.8

La

ricorrente afferma che le esecuzioni n. __________, __________ e __________

sono perente, giacché gli escutenti non le hanno proseguite entro un anno dalla

notifica del precetto esecutivo (art. 88 cpv. 2 LEF), avvenuta, per il primo

citato, il 16 luglio 2021, e per gli altri due il 6 novembre 2020 (cui sono

state poi interposte opposizioni). Anche in questi casi, la perenzione non può

essere registrata, perché la ricorrente non ha prodotto le attestazioni

prescritte dalla Circolare n. 32/2005 (sopra consid. 5.3.5).

5.4

Quanto

alla raccomandata del 28 aprile 2024 (doc. C accluso al ricorso), l’UE ha risposto al punto 1 con il

provvedimento impugna­to; il punto 2 non contiene domande, ma critiche

che RI 1 avrebbe dovuto semmai fare valere con un ricorso, e che comunque sono

ingiustificate, siccome l’ufficio d’esecuzione, specie se il debitore non collabora,

può, anzi deve interpellare autorità e terzi che detengono beni del debitore o

verso i quali questi vanta crediti anche prima del pignoramento per determinare

i suoi attivi pignorabili (art. 91 cpv. 4 e 5 LEF; sentenza della CEF

15.2023.37

dell’8 settembre 2023, consid. 2.3) e stimarli (art. 97 cpv. 1 LEF),

ciò che per i fondi implica la determinazione dell’onere ipotecario effettivo;

il punto 3 riguarda le stesse domande evase nei soprastanti considerandi 5.3.3

e 5.3.6; il punto 4 attiene a raccomandate non agli atti e la cui attualità è

dubbia visto che la ricorrente non pretende di aver sollecitato risposte; al

punto 5 l’UE ha risposto con l’invio del conteggio del 2 maggio 2024 (doc. E);

e per il punto 6 vale quanto detto per i punti 1 e 2.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RI1;

– PI1;

– PI2.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.