15.2024.100
Ricorso contro il verbale di pignoramento di un fondo e un conteggio. Mancato pignoramento di un trattore e di foraggio. Partecipazione a un gruppo di pignoramento. Obblighi dell’escusso nel pignoramento
7 gennaio 2025Italiano26 min
ad altri enti pubblici, tra cui la Sezione dell’agricol-tura (SAgr), un’ispezione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.100
Lugano
7 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 settembre 2024 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Biasca, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 12
settembre 2024 nelle cinque esecuzioni (n. __________, __________, __________, __________ e __________) del gruppo n. 6, promosse nei confronti della
ricorrente da
Comune di PI 2, __________
(rappresentato dai suoi Servizi finanziari, __________)
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato ora dall’Ufficio dell’incasso
e delle pene alternative,
ora dall’Ufficio esazione e condoni o dalla
Sezione delle finanze)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle due esecuzioni del gruppo n. 2 e in
altrettante del gruppo n. 3, tutte promosse nei confronti di RI 1, il 5
giugno e il 14 dicembre 2020 la sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE)
ha pignorato un trattore agricolo marca __________, modello 1994, che ha
stimato in fr. 4'000.–.
B. Il
30 luglio 2020 la Sezione protezione aria, acqua e suolo ha eseguito, insieme
ad altri enti pubblici, tra cui la Sezione dell’agricol-tura (SAgr), un’ispezione
oculare del fondo n. __________ RFD __________ (un diritto di superficie per sé
stante e permanente intestato a RI 1) e, il 20 agosto, ne ha redatto un
rapporto, che accerta la presenza di “un deposito rettilineo che può essere descritto come una ’barriera’
formata da circa 200-300 rotoballe [di fieno]. Le rotoballe all’esterno sono generalmente in stato di
avanzato deperimento; sotto il cumulo sono visibili alcune palette di cantiere
di legno marcito”. Il 28 agosto, la SAgr ha eseguito
una seconda ispezione e, il 31 agosto e allestito un nuovo rapporto, che
accerta che “diverse rotoballe
(circa 10 verificate) […] non
sono più idonee come foraggio”. Con decisione del 9
ottobre, l’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico (UPAAI) ha disposto, tra l’altro,
che “le
balle deperite dovranno
essere smaltite presso un impianto di riciclaggio oppure di metanizzazione,
mentre le balle in buono stato potranno essere cedute a terzi come foraggio
oppure conservate e depositate su un fondo consolidato e comunque smaltite
prima che deperiscano a loro volta”. Il 30 giugno
2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 contro la
decisione dell’UPAAI.
C. Nelle
dieci esecuzioni del gruppo n. 4 avviate contro RI 1, nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del 17 marzo 2022,
l’UE ha indicato quali beni pignorabili anche il foraggio (le rotoballe) depositato
sul fondo dell’escussa, ma nel verbale
di pignoramento del 2 maggio ha rinunciato al suo
pignoramento, “in quanto […] bene deperibile”, e indicato come oggetto pignorato unicamente il trattore, ancora
stimato in fr. 4'000.–.
D. Nel
frattempo, il 23 febbraio 2023 il Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) ha
parzialmente accolto il ricorso interposto contro la decisione del Consiglio di
Stato, riformandola come segue: “la decisione […] è annullata in quanto ordina che le balle in
buono stato potranno essere cedute a terzi come foraggio oppure conservate e
depositate su un fondo consolidato e riformata nel senso che è imposto a RI 1
di riordinare le
rotoballe in buono stato e smaltirle prima che deperiscano a loro volta”. La decisione di seconda sede è passata in giudicato.
E. Nelle
due esecuzioni del gruppo n. 5, il 17 aprile 2023 l’UE ha nuovamente pignorato
il trattore ed emesso il relativo verbale il 22 maggio 2023.
F. Ricevuta il 12 luglio 2023 la domanda di
continuazione dell’esecuzione
n. __________, promossa nei confronti di RI 1 dallo Stato del Cantone Ticino
per fr. 1'986.26 (all’11 dicembre 2024), quello
stesso giorno l’UE ha avvisato l’escussa dell’imminente pi-gnoramento e l’ha
invitata a presentarsi entro quel giorno presso i propri locali per allestire il relativo verbale. Il 18 ottobre e il 16
novembre 2023, come pure il 10 aprile e il 22 maggio 2024, l’Ufficio ha
avvisato l’escussa del pignoramento in altre quattro esecuzioni, promosse nei
suoi confronti dallo stesso creditore (n. __________, __________ e __________)
e dal Comune di PI 2 (n. __________) per complessivi fr. 3'396.15 (sempre
all’11 dicembre 2024).
G. Frattanto,
il 24 ottobre 2023 RI 1 ha depositato le targhe di controllo del trattore (lo
ha “stargato”) presso la Sezione della circolazione.
H. Poiché
RI 1 non si era presentata, nonostante reiterati inviti, il 15 febbraio 2024 l’UE
l’ha nuovamente invitata a farlo entro il 28 febbraio. Con lettera del 26
febbraio 2024, RI 1 ha informato l’Ufficio che, per varie ragioni, non si
sarebbe presentata e ha ribadito la propria richiesta – già formulata in
occasione di precedenti pignoramenti – di pignorare il trattore e le rotoballe.
I. Il 15 aprile 2024, l’UE ha informato RI 1 che non
avrebbe proceduto al pignoramento se ella avesse pagato il saldo delle
esecuzioni per le quali era stato emesso l’avviso di pignoramento e l’ha invitata, in caso di mancato pagamento, a
produrre vari documenti necessari ad allestire il verbale di
pignoramento, pena il pignoramento del suo diritto di superficie. Mediante scritto
del 28 aprile 2024, RI 1 ha, in particolare, reiterato la richiesta di
pignorare le rotoballe, diffidato l’Ufficio dal pignorare il diritto di
superficie e chiesto la trasmissione del “dettaglio della [sua] situazione, ossia il nome e il cognome del
creditore, l’importo e, a parte, le spese dettagliate”. Il 2 maggio 2024, l’UE ha trasmesso a RI 1 il conteggio delle
esecuzioni in corso nei suoi confronti.
L. L’11
maggio 2024, RI 1 ha, tra l’altro, nuovamente diffidato l’Ufficio dal pignorare
il diritto di superficie.
M. Nelle
esecuzioni dei gruppi di pignoramento n. 2-5, l’8 maggio 2024 l’UE ha intimato
a RI 1 di consegnare, in particolare, le chiavi del trattore e, il 24 maggio,
ha reiterato la diffida, pur concedendole una proroga di dieci giorni per darvi
seguito. Con lettera del 17 maggio, l’escussa ha informato l’Ufficio che il
trattore era stargato e, il 7 giugno, gli ha scritto che “il trattore rimane nella mia azienda. In
nessun caso vi verrà consegnato il trattore, fino al momento in cui non
verranno evase le varie questioni indicate nelle varie raccomandate”.
N. Il
12 agosto 2024, l’UE ha pignorato il diritto di superficie e, il 12 settembre,
ha emesso il relativo verbale.
O. Con
ricorso del 28 settembre 2024, RI 1 ha postulato l’annullamento del predetto
provvedimento, chiesto che vengano “aggiornato il conteggio dei debiti effettivi e di conseguenza […] cancellati quelli perenti, saldati o
ritirati dai creditori”, come pure “ripristinati gli importi dei debiti della
sottoscritta come da sentenze del Giudice di pace”, e
preteso dall’Ufficio risposte alle sue varie richieste.
P. Nelle
sue osservazioni del 15 ottobre 2024, l’UE chiede la reiezione del ricorso,
che non ritiene necessario notificare agli altri interessati.
Q. Il
30 ottobre 2024, l’Ufficio ha rilasciato attestati di carenza beni (ACB) a tutti
gli escutenti dei gruppi n. 2 a 4.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 12 settembre 2024 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Nel
ricorso, RI 1 rileva che tra la prima domanda di continuazione dell’esecuzione,
del 17 luglio 2023, e la quinta, del 22 maggio 2024, sono trascorsi più dei
trenta giorni previsti dall’art. 110 cpv. 1 LEF, sicché a suo dire l’UE ha
violato sia quest’ultima disposizione, consentendo la partecipazione di
creditori “fuori tempo
massimo”, sia l’art. 8a LEF, creando così “caos,
nelle verifiche e nei controlli”.
Nelle
osservazioni, l’Ufficio scrive che la ricorrente non ha alcun interesse a
contestare una violazione dell’art. 110 LEF e rileva ad ogni modo ch’ella ha ripetutamente rifiutato di presentarsi per l’esecuzione
del pignoramento e, più in generale, fatto ostruzionismo, sicché non può ora
lamentarsi che il pignoramento abbia richiesto molto tempo. Aggiunge che l’art.
8a LEF concerne la consultazione
dei registri esecutivi, di modo che censurarne la violazione è fuori luogo
nella fattispecie.
2.1
Giusta
l’art. 110 LEF, i creditori che presentano la domanda di continuazione dell’esecuzione
entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano al gruppo di
tale pignoramento (cpv. 1, 1° periodo); i creditori che presentano la domanda
di continuazione dell’esecuzione dopo il decorso del termine di trenta giorni
partecipano a nuovi gruppi di pignoramento (cpv. 2).
2.1.1
Nella
fattispecie, la ricorrente non specifica quale interesse proprio,
attuale, pratico e degno di protezione abbia a invocare la violazione dell’art.
110.
LEF, ricordato che è comunque tenuta a disinteressare tutti i suoi
creditori, a prescindere dall’ordine in cui procedono in via esecutiva, nei
limiti dei suoi beni pignorabili, e nemmeno formula domande precise. Al
riguardo, il ricorso risulta pertanto irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. a LPR; sentenza
della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii).
2.1.2
Ad
ogni buon conto, la ricorrente misconosce che per la partecipazione a un gruppo
di pignoramento non è determinante il giorno in cui la prima domanda di
continuazione è stata presentata,
bensì il giorno in cui l’ufficio d’esecuzione ha eseguito il pignoramento (consid. 2.1). Ora, poiché in concreto l’esecuzione
del pignoramento è avvenuta il 12 agosto 2024, tutti gli escutenti che
hanno inoltrato la domanda di continuazione entro trenta giorni da tale data
hanno il diritto di partecipare al gruppo n. 6. RI 1 non allega di aver
sollecitato l’esecuzione tempestiva del pignoramento, anzi non contesta di non
aver dato seguito alle convocazioni dell’UE per l’esecuzione del pignoramento.
È quindi malvenuta a lamentarsi della partecipazione di creditori “fuori tempo massimo”.
Oltreché irricevibile, il ricorso è pertanto anche infondato su questo punto.
2.2
L’art.
8a LEF disciplina il presupposto (cpv. 1 e 2) e il termine (cpv. 4) per
consultare i verbali e i registri degli uffici di esecuzione e dei fallimenti,
come pure i casi in cui gli uffici non possono dare notizie sugli stessi (cpv.
3). Non è dato di capire quale attinenza abbia tale norma con il caso in esame.
Anche al riguardo, il ricorso è irricevibile.
3.
RI
1.
fa notare che nei documenti inviatile dall’Ufficio la data
di pignoramento è diversa da quella figurante sul verbale
di pignoramento. Sostiene che “questo
modo di agire va ad alterare i termini di prescrizione e di perenzione a favore
dei creditori”.
3.1
Ancora
una volta, RI 1 non deduce alcuna conclusione precisa dalla sua censura, che
si rivela pertanto anch’essa irricevibile (sopra consid. 2.1.1), specie perché
la ricorrente non indica quali esecuzioni o crediti sarebbero prescritti o
perenti.
3.2
Ad
ogni buon conto, la ricorrente non pare accorgersi che la data di esecuzione
del pignoramento (il 12 agosto 2024 per quanto attiene al gruppo n. 6), che
generalmente coincide con la data del verbale interno
delle operazioni di pignoramento (appunto del 12 agosto
2024.
nella fattispecie), non corrisponde alla data di redazione del verbale di
pignoramento, che per legge va allestito non prima di trenta giorni dopo l’esecuzione
del pignoramento (art. 110 cpv. 1, 1° periodo e 2 LEF) – il 12 settembre 2024
per quanto concerne il gruppo n. 6. La differenza di date evidenziata dalla
ricorrente non ha quindi nulla d’illegittimo e in ogni caso non si capisce
quale “alterazione dei termini
di prescrizione e di perenzione” avrebbe potuto
causare.
3.3
Per
mera abbondanza, sia precisato che l’unico termine di perenzione che decorre
dall’esecuzione del pignoramento è quello dell’art. 116 cpv. 1 LEF per chiedere la
realizzazione dei beni pignorati, di uno o due anni a seconda che l’oggetto
pignorato è un mobile/credito o un fondo. È pacifico che nel caso in esame tale
termine non è ancora scaduto. Quanto ai termini di prescrizione, non sono
inferiori a tre anni (ad esempio art. 60 cpv. 1 o 67 cpv. 1 CO), iniziano a
decorrere con l’esigibilità del credito (art. 130 cpv. 1 CO) e ricominciano a
correre per intero dopo ogni atto esecutivo (art. 135 n. 2 cum 138 cpv. 2 CO). Pare
dunque escluso che i crediti formanti il gruppo n. 6 siano prescritti e,
comunque sia, solo il giudice potrebbe annullare le esecuzioni (cfr. art.
85.
o 85a LEF).
4.
RI
1.
ritiene che il pignoramento del diritto di superficie costituisca tanto una
violazione dell’art. 95 LEF, che impone di pignorare le cose mobili (cpv. 1) –
in concreto, il trattore e il foraggio – prima dei fondi (cpv. 2), quanto una “denegata giustizia”.
Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, “in quanto la sottoscritta ha beni mobili che
coprono largamente i debiti in questione”.
4.1
RI
1.
sostiene infatti che al momento del pignoramento contestato il trattore era libero
da pignoramenti precedenti, “visto
che i debiti figuranti nel verbale di pignoramento precedente [del gruppo n. 5] erano diventati perenti”, ciò che risulta, direttamente, dal conteggio trasmessole il 2 maggio
2024.
e, indirettamente, dal verbale stesso, in cui “non figurava che il trattore fosse stato pignorato
per debiti precedenti”, indicazione, se del caso, da
aggiungere in base all’art. 112 cpv. 1 e 2 LEF Ciò posto, ricorda di aver
chiesto all’UE di pignorare il trattore prima del diritto di superficie, e ch’esso
vale fr. 4'000.– secondo la stima dell’Ufficio, sicché lo giudica sufficiente
a coprire i crediti posti in esecuzione.
4.1.1
In
realtà, al momento del pignoramento a favore del gruppo n. 6, eseguito il 12
agosto 2024, il trattore era ancora pignorato a favore dei gruppi n. 2 a 4 (a
copertura di un saldo scoperto complessivo di oltre fr. 10'000.–). Siccome non era oggetto di sequestri, la menzione
dell’art. 112 cpv. 2 LEF nel verbale del gruppo n. 5 non si giustificava. Anche
se le esecuzioni (n. __________ e __________) formanti tale gruppo erano già
perente (dal 18 aprile 2024), la decisione (impugnata) di pignorare il diritto
di superficie era a quel momento ineccepibile, poiché non risultava alcuna
eccedenza possibile per il gruppo n. 6 dopo la realizzazione del trattore per i
gruppi n. 2 a 4. La censura di violazione dell’art. 95 LEF va pertanto
respinta.
4.1.2
Nell’emettere
degli ACB in tutte le esecuzioni dei gruppi n. 2 a 4 il 30 ottobre 2024, l’UE
ha implicitamente rinunciato al pignoramento del trattore. Si tratta però di
una circostanza successiva al pignoramento impugnato e al ricorso. La legge
prevede una revisione del pignoramento solo se verte su redditi (art. 93 cpv.
3.
LEF) e un suo complemento unicamente se il pignoramento di base è
insufficiente (art. 115 cpv. 3 LEF), ipotesi che non ricorrono nel caso in
esame.
Del
resto il valore di stima assegnato al trattore, di fr. 4'000.– nell’aprile
del 2023 (quando è stato pignorato a favore del gruppo n. 5),
verosimilmente ridottosi nel frattempo (il suo collaudo risale al lontano 2013),
tenuto conto anche delle spese per la sua custodia e realizzazione, non copre
le esecuzioni del gruppo n. 6, che vertono
su crediti di complessivi fr. 5'382.40 (all’11 dicembre 2024), sicché
il pignoramento del diritto di superficie andrebbe in ogni caso mantenuto. Una
sostituzione di tale diritto con il trattore sarebbe poi stata tanto meno
giustificata in quanto la richiesta della ricorrente appare manifestamente
abusiva (secondo l’art. 2 cpv. 2 CC), visto che si è sottratta al suo obbligo
di consegnare il veicolo, o almeno le chiavi (cfr. art. 91 cpv. 3 LEF; Jeandin in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 91 LEF), nell’ambito dei pignoramenti a favore dei gruppi n. 2 a 4.
4.2
RI
1.
ricorda di aver anche chiesto all’UE di pignorare le rotoballe prima del
diritto di superficie. Rileva che nel 2022 l’Ufficio aveva deciso di
pignorare le rotoballe, ma in seguito le ha dichiarate impignorabili, ancorché nessun
funzionario le abbia mai ispezionate di persona. Aggiunge che il foraggio è
interamente pignorabile, giacché al momento ella non alleva bestiame, ma si
occupa unicamente di foraggicoltura, e che secondo la sua stima esso vale fr. 15'000.–,
sicché lo giudica pure più che sufficiente a coprire i crediti posti in
esecuzione.
4.2.1
L’UE
sostiene di poter decidere autonomamente, per ogni gruppo di pignoramento,
quali beni pignorare. Osserva che un’ispezione oculare delle rotoballe non era
necessaria, vista le loro foto agli atti e la sentenza del TRAM. Con
riferimento a quest’ultima, riepiloga gli accertamenti dei vari enti pubblici
(SAgr ecc.) circa il deperimento del foraggio e la sua inidoneità a essere
utilizzato come tale, motivo per cui ritiene ch’esso non abbia alcun valore di
realizzazione e, di conseguenza, non ha dato seguito alla richiesta dell’escussa
di pignorarlo. Del resto, prende atto che la ricorrente si occupa unicamente di
foraggicoltura, ovvero presumibilmente coltiva foraggio per venderlo, e si
domanda retoricamente per quale motivo ella non abbia già venduto le rotoballe,
se esse hanno veramente un valore di realizzazione.
4.2.2
In
realtà l’UE ha rinunciato al pignoramento delle rotoballe a favore del gruppo
n. 4 già nel verbale di pignoramento del 2 maggio 2022 dopo essere venuto a
conoscenza degli accertamenti dei vari enti pubblici, che del resto la
ricorrente non contesta, come non contesta la decisione del TRAM che le impone “di riordinare le rotoballe in buono stato e
smaltirle prima che deperiscano a loro volta”. Come
rilevato pertinentemente dall’UE, è del resto sintomatico che la ricorrente non
sia ancora riuscita a vendere le rotoballe di cui dichiara di non avere più
bisogno. Non era pertanto necessaria un’ispezione
propria dell’UE perché potesse validamente considerare le rotoballe
impignorabili, siccome prive di valore di realizzazione (art. 92 cpv. 2 LEF). Anche
su questo punto, il ricorso è privo di pregio.
4.3
Il
rimprovero di “denegata
giustizia” è completamente inconferente, giacché l’Ufficio
ha emesso una decisione, ancorché non nel senso voluto dalla ricorrente, sulle sue domande intese al pignoramento
del trattore e delle rotoballe.
5.
Da ultimo, RI 1 contesta il conteggio del 2
maggio 2024, anche mediante annotazioni a mano sullo stesso. Scrive ch’esso
riporta esecuzioni perente o ritirate dai creditori, ciò ch’è “confermat[o] da documenti”, esecuzioni già pagate, nonché importi
che “non
corrispondono a quanto deciso dal Giudice di pace a suo tempo”, ciò ch’è pure confermato da “documenti in possesso
dell’Ufficio di esecuzione”;
aggiunge ch’esso riporta debiti per fr. 65'101.05, laddove il suo debito è invero di soli fr. 4'939.10. Lamenta che tutto questo le provoca un danno e costituisce una
denegata giustizia. Chiede pertanto che vengano “aggiornato il conteggio dei debiti effettivi
e di conseguenza […] cancellati
quelli perenti, saldati o ritirati dai creditori”,
come pure “ripristinati gli
importi dei debiti della sottoscritta come da sentenze del Giudice di pace”.
L’UE
ribatte che il conteggio non è un provvedimento, sicché non è impugnabile.
Osserva che la ricorrente non precisa a quali documenti fa riferimento. Spiega che
l’importo di fr. 65'101.05 comprende tutte le
esecuzioni promosse nei suoi confronti, a prescindere dal loro stato (sospese
da opposizione, perente ecc.), sicché tale importo non è interamente dovuto. Prende
posizione su quasi tutte le annotazioni della ricorrente.
5.1
È
un “provvedimento” ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LEF qualunque atto autoritativo,
compiuto da un organo di esecuzione forzata, nell’adempimento di un compito ufficiale,
in un caso concreto, idoneo a creare, modificare o estinguere una situazione di
diritto esecutivo nel caso in questione oppure teso ad accertare la creazione,
la modifica, la sospensione, l’estinzione o la nullità per legge di una siffatta
situazione, ad esempio l’estinzione del sequestro (sentenza della CEF 15.2023.3
del 22 maggio 2023, RtiD I-2024, pag. 857, n. 37c).
5.2
In
sé, il conteggio non è un provvedimento, giacché non crea, modifica o estingue
una situazione di diritto esecutivo e non tende ad accertare la modifica, la
sospensione, l’estinzione o la nullità di una siffatta situazione. Lo sono solo
i dati delle singole esecuzioni indicate
nel conteggio, che possono essere oggetto di una domanda di rettifica
se sono erronei (art. 8 cpv. 3 LEF) oppure di ricorso nella misura in cui non sono già stati comunicati in precedenza all’escusso,
segnatamente per quanto attiene alle spese esecutive.
5.3
Nella
fattispecie, con raccomandata dell’11 maggio 2024 (doc. F accluso al ricorso) RI
1.
ha contestato e richiesto la rettifica di diversi dati contenuti nel
conteggio del 2 maggio 2024 (doc. E) inviatole dall’UE. Non risulta dagli atti
ch’esso si sia determinato al riguardo prima della stesura delle sue osservazioni
al ricorso. Non è però necessario rinviare gli atti all’UE perché emetta un
provvedimento formale sulle richieste di modifica della ricorrente, poiché vi
ha già risposto nelle osservazioni al ricorso, che le sono state debitamente notificate.
Per economia di procedura, ci si può limitare a verificare se le risposte dell’UE
sono corrette e completare quelle mancanti.
5.3.1
L’Ufficio
rileva anzitutto a ragione che la somma complessiva di fr. 65'101.05
risultante dal conteggio si riferisce a tutte le esecuzioni in corso contro la
ricorrente (quindi non chiuse per ritiro, annullamento, pagamento, ecc.),
comprese quelle appena avviate, sospese da opposizione, perente, ecc. Ha un
valore informativo e viene rilasciato solo al debitore o al suo curatore, che
possono scegliere se pagarle tutte o solo alcune di esse. L’opposizione al
precetto esecutivo o la perenzione impediscono sì la continuazio-ne dell’esecuzione
(art. 78 cpv. 1, 88 cpv. 2, 121, 166 cpv. 2 LEF), ma non estinguono il debito,
che rimane dovuto finché non viene estinto in uno dei modi previsto dal diritto
privato o pubblico, segnatamente mediante pagamento.
5.3.2
Le
“opposizioni” indicate a mano in rosso dalla ricorrente direttamente sul
conteggio (esecuzioni n. __________, __________, __________ __________ e __________),
del 2 maggio 2024, sono state comunicate all’UE dopo l’emissione del conteggio.
Sono poi state annullate l’8 ottobre 2024 (la n. __________ già il 30 settembre
2024) in quanto ritirate dall’escutente.
5.3.3
La
ricorrente non ha prodotto le decisioni del Giudice di pace, in base alle quali
ha indicato a mano (in rosso) sul conteggio gl’importi delle esecuzioni n. __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________) da lei considerati corretti. Non è quindi
possibile verificare se comprendono le spese processuali e le ripetibili poste
a suo carico dal giudice (menzionate nelle singole esecuzioni alla voce “altre spese”), così
come le “spese esecutive”, ciò che per queste ultime non dovrebbe essere il caso, poiché sono
stabilite con competenza esclusiva dall’UE (art. 68 LEF; DTF 147 III 362
consid. 3.4.1; sentenza della CEF 14.2022.55
del 31 agosto 2022 consid. 4.7 e i rinvii). Comunque sia, le decisioni di
rigetto dell’opposizione non possono contemplare le spese esecutive maturate
dall’avviso di pignoramento in poi né gl’interessi di mora correnti, sicché per
forza di cose la somma dovuta dall’escusso dopo il pignoramento è superiore a
quella stabilita dal giudice del rigetto (fatti salvi eventuali acconti versati
nel frattempo). Ora, la ricorrente non ha contestato le spese esecutive in modo
circostanziato, sicché non può pretendere di non pagarle. Sia come sia, il 30
ottobre 2024 l’UE ha rilasciato degli ACB in tutte quelle esecuzioni, tranne
nelle due prime citate (del gruppo n. 6), e RI 1 non li ha impugnati, di modo
che gl’importi stabiliti in quegli atti sarebbero da considerare definitivi.
5.3.4
RI
1.
allega di aver pagato diverse esecuzioni
(ad esempio n. __________, __________, __________, __________)
direttamente al creditore. Orbene, l’UE può tenere conto solo dei pagamenti
fatti ai suoi sportelli o sul suo conto (art. 12 LEF) oppure comunicati dal
creditore (sentenza della CEF 14.2022.49 del 28 settembre 2022, consid. 2.2).
Spetta dunque alla ricorrente produrre all’UE dichiarazioni scritte dei
creditori in merito ai pagamenti fatti direttamente a loro se vuole che il
registro delle esecuzioni sia aggiornato in merito.
5.3.5
La
ricorrente afferma che l’esecuzione n. __________ è perenta o annullata riferendosi
alla “decisione di stralcio” del Giudice di pace del 15 novembre 2022, che tuttavia non ha prodotto.
Dall’applicativo di gestione dell’UE si evince che tale decisione è stata
emessa dopo che l’escutente aveva ritirato l’istanza di rigetto dell’opposizione
il 14 novembre 2022. Ora, il termine di perenzione di un anno per continuare l’esecuzione
(art. 88 cpv. 2 LEF) non era ancora scaduto al momento dello stralcio, giacché
il precetto esecutivo era stato notificato all’escussa il 15 settembre 2022. L’UE
non poteva pertanto registrare la perenzione dell’esecuzione siccome l’escutente
avrebbe ancora potuto promuovere una nuova istanza di rigetto dell’opposizione
(DTF 140 III 456 consid. 2.5; sentenza
della CEF 14.2024.50 del 14 agosto 2024, consid. 4.5) oppure un’azione
di merito con domanda di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF;
sentenza della CEF 14.2014.186 del 3 ottobre 2014 consid. 5.2).
L’ufficio
d’esecuzione è tenuto a verificare d’ufficio il rispetto del termine di
perenzione in occasione della presentazione della domanda di continuazione e,
in ogni tempo, ad accertare la nullità degli atti di pignoramento eseguiti dopo
la perenzione dell’esecuzione (DTF 96 III 111 consid. 4/a; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 48 ad art. 88 LEF). La legge non l’obbliga invece a controllare d’ufficio
la perenzione delle esecuzioni che non sono state proseguite. L’applicativo di gestione dell’UE determina la perenzione automatica solo delle
esecuzioni che non sono colpite da opposizione dopo un anno a contare dalla
notifica del precetto esecutivo all’escusso. Per contro, nei casi in cui un’opposizione
è stata interposta, l’UE non è in misura di stabilire la scadenza del termine di perenzione, che è sospesa durante la o le
procedure volte a farla rigettare (art. 88 cpv. 2 LEF). In tale ipotesi,
l’ufficio interviene unicamente su domanda dell’escusso. Secondo il punto 2.2
della Circolare n. 32/2005 di questa Camera sull’estinzione del diritto
dei terzi alla consultazione degli atti degli uffici d’esecuzione (art. 8a
cpv. 4 LEF), qualora invochi la perenzione dei termini di cui agli art. 88 cpv.
2, 116 cpv. 1 o 154 LEF, l’escusso deve produrre un’attestazione del giudice del suo domicilio che dimostri l’assenza
di qualsiasi azione del creditore (in procedura sommaria od ordinaria)
relativa al credito posto in esecuzione. Nel caso di risposta negativa del giudice, l’Ufficio deve interpellare l’escutente,
fissandogli un termine breve (ad esempio di 10 giorni) per comunicare se, in un
altro foro, ha inoltrato azione (in procedura sommaria od ordinaria) relativa
al credito posto in esecuzione e per produrre la relativa documentazione. Se
egli non produce le prove richieste nel termine impartito, l’esecuzione è
considerata estinta e la sua perenzione
menzionata nel registro delle esecuzio-ni. Per ottenere la registrazione della
perenzione dell’esecuzione n. __________, RI 1 deve quindi
conformarsi alla procedura appena descritta.
5.3.6
La
ricorrente non fornisce spiegazioni sul perché i saldi delle esecuzioni n. __________
e __________ sarebbero di soli fr. 730.40 e 1'807.30 come indicato a mano sul conteggio invece di fr. 745.70
e 1'833.50 (al 2 maggio 2024) stampati su quel documento. In assenza di
motivazione, non si giustifica alcuna rettifica dei dati di quelle due
esecuzioni.
5.3.7
La
ricorrente allega che le esecuzioni n. __________, __________ e __________ sono
perente poiché l’escutente ha chiesto la realizzazione dei beni pignorati solo
il 6 novembre 2022 (il 6 ottobre 2022 per la terza citata), dopo la scadenza
del termine di perenzione di un anno (art. 116 cpv. 1 LEF) iniziato con l’esecuzione
del pignoramento, il 7 ottobre 2021. Sennonché le date da lei indicate senza
produzione degli atti citati sono errate. In realtà, il pignoramento è stato
eseguito il 17 marzo 2022 (verbale di pignoramento del 2 maggio 2022 a favore
del gruppo n. 4) e le domande di vendita presentate il 17 febbraio 2023
(comunicazione del 28 febbraio 2023), ovvero meno di un anno dopo.
5.3.8
La
ricorrente afferma che le esecuzioni n. __________, __________ e __________
sono perente, giacché gli escutenti non le hanno proseguite entro un anno dalla
notifica del precetto esecutivo (art. 88 cpv. 2 LEF), avvenuta, per il primo
citato, il 16 luglio 2021, e per gli altri due il 6 novembre 2020 (cui sono
state poi interposte opposizioni). Anche in questi casi, la perenzione non può
essere registrata, perché la ricorrente non ha prodotto le attestazioni
prescritte dalla Circolare n. 32/2005 (sopra consid. 5.3.5).
5.4
Quanto
alla raccomandata del 28 aprile 2024 (doc. C accluso al ricorso), l’UE ha risposto al punto 1 con il
provvedimento impugnato; il punto 2 non contiene domande, ma critiche
che RI 1 avrebbe dovuto semmai fare valere con un ricorso, e che comunque sono
ingiustificate, siccome l’ufficio d’esecuzione, specie se il debitore non collabora,
può, anzi deve interpellare autorità e terzi che detengono beni del debitore o
verso i quali questi vanta crediti anche prima del pignoramento per determinare
i suoi attivi pignorabili (art. 91 cpv. 4 e 5 LEF; sentenza della CEF
15.2023.37
dell’8 settembre 2023, consid. 2.3) e stimarli (art. 97 cpv. 1 LEF),
ciò che per i fondi implica la determinazione dell’onere ipotecario effettivo;
il punto 3 riguarda le stesse domande evase nei soprastanti considerandi 5.3.3
e 5.3.6; il punto 4 attiene a raccomandate non agli atti e la cui attualità è
dubbia visto che la ricorrente non pretende di aver sollecitato risposte; al
punto 5 l’UE ha risposto con l’invio del conteggio del 2 maggio 2024 (doc. E);
e per il punto 6 vale quanto detto per i punti 1 e 2.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– RI1;
– PI1;
– PI2.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.