15.2024.101
Minimo di esistenza. Pignoramento di salario eseguito in via rogatoria da un ufficio fuori Cantone. Autorità di vigilanza competente. Premi arretrati della cassa malati
2 dicembre 2024Italiano6 min
il suo rapporto (“Einvernahmebericht”) e il calcolo del minimo vitale all’UE, il quale ha notificato il 20 settembre 2024
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.101
Lugano
2 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 3 ottobre 2024 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente
dalla
,
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti
Fatti
di RI 1 per l’incasso di fr. 3'753.45 oltre ad accessori, accertato che il
29 aprile 2024 l’escusso aveva trasferito il proprio domicilio da L__________ a
H__________, il 20 agosto 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE)
ha incaricato il Betreibungsamt
H__________ di procedere in via rogatoria al
pignoramento dei beni del debitore e di stabilire il suo minimo esistenziale;
che
il 16 settembre 2024 il Betreibungsamt
H__________ ha
proceduto all’interrogatorio dell’escusso e al calcolo del suo minimo
esistenziale, stabilito in fr. 3'322.35, a fronte del salario di fr. 3'963.50;
che
il giorno successivo il Betreibungsamt H__________
ha trasmesso
il suo rapporto (“Einvernahmebericht”) e il calcolo del minimo vitale all’UE, il quale ha notificato il 20 settembre 2024
la decisione di pignoramento all’escusso e ingiunto alla sua datrice di lavoro,
la PI 3 (con sede a H__________) di versare mensilmente l’importo eccedente fr. 3'322.35
(indicativamente fr. 641.15) dal 20 settembre 2024;
che
con ricorso del 3 ottobre 2024 RI 1 ha impugnato il provvedimento dell’UE
presso la scrivente Camera, chiedendone l’annullamento e, previa concessione
dell’effetto sospensivo, domandando che il
suo minimo d’esistenza sia stabilito in fr. 3'822.35 con un’eccedenza
(indicativa) di fr. 141.15 per 11 mesi a decorrere dalla data della nuova
decisione;
ch’egli
si duole in sostanza che l’Ufficio non ha considerato nel minimo d’esistenza la
rata di fr. 500.– ch’egli si è impegnato a pagare mensilmente alla PI 2
in virtù della convenzione stipulata con essa e relativa al pagamento rateale
dei premi di cassa malati arretrati (obbligatori e complementari) dal maggio
2023 all’aprile 2024 per complessivi fr. 5'776.25;
che mediante osservazioni del 3 ottobre 2024 l’UE ha
chiesto la reiezione del ricorso senza ulteriori formalità, rilevando di
essersi attenuto esattamente al minimo d’esistenza stabilito dal Betreibungsamt H__________, il quale ha deciso di non computare nel
minimo esistenziale la spesa di fr. 500.– oggetto del
ricorso;
che
ricevuta la domanda di continuazione, l’ufficio d’esecuzione procede senza
indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si
trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF);
che
la competenza per pignorare i crediti non incorporati in una cartavalore incombe
di principio all’ufficio del foro esecutivo (DTF 140 III 512 consid. 3.2;
sentenza della CEF 15.2023.95/96 del 27 dicembre 2023 consid. 4), cui spetta
quindi in linea di massima l’interrogatorio dell’escusso (sentenza della CEF
15.2011.101 del 20 dicembre 2011, pag. 3, massimata in RtiD 2012 II 901 n.
61c);
che
se, come nella fattispecie, l’escusso risiede in un circondario diverso dal
foro esecutivo, il pignoramento dei suoi crediti può essere eseguito dall’ufficio
del luogo della sua residenza se esistono ragioni speciali di farlo, in
particolare nel caso di un pignoramento di salario, siccome dev’essere
accertata la situazione reddituale e personale dell’escusso, che dipende da
circostanze locali (art. 93 LEF);
che
in tali ipotesi, l’ufficio del foro esecutivo può eseguire esso medesimo il
Considerandi
pignoramento di salario dopo aver fatto chiarire in via rogatoria dall’ufficio
del luogo di residenza le circostanze di fatto necessarie alla sua decisione
oppure farlo eseguire da quell’ufficio (DTF 91 III 81 consid. 1; Sievi in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 8 ad art. 89 LEF; Foëx in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 89 LEF);
che nel caso in esame l’UE ha scelto la seconda opzione, inoltrando al Betreibungsamt H__________ una rogatoria di pignoramento (art. 4 cpv. 2 LEF);
che
l’ufficio rogato, benché abbia stabilito che il pignoramento verte sulla quota
del reddito dell’escusso che eccede il suo minimo vitale fissato in fr. 3'322.35 e
indicato la possibilità di un ricorso alla propria
autorità di vigilanza (ovvero il Bezirksgericht
Horgen, v. la voce “Beschwerde” a pag. 4), non
ha tuttavia notificato al debitore e alla datrice di lavoro quello che a tutti
gli effetti rimane un rapporto (“Bericht”), ma l’ha trasmesso all’UE;
che
l’UE, in fin dei conti, pare aver considerato il rapporto come tale, poiché il
20.
settembre 2024 ha emesso una propria decisione all’indirizzo dell’escusso,
con l’indicazione dei rimedi giuridici, e una
propria notificazione del pignoramento alla PI 3, pur riportandovi pari
pari i dati accertati dall’ufficio rogato;
che
in definitiva il provvedimento impugnato non è quello dell’ufficio rogato,
contro il quale sarebbe dato ricorso all’autorità di vigilanza cui esso è
subordinato (DTF 91 III 81 consid. 3, pag. 87; sentenza della CEF 15.2023.95/96
del 27 dicembre 2023 consid. 4.3), bensì quello proprio dell’UE, onde la
competenza della scrivente Camera;
che
nel merito il ricorso risulta infondato, poiché le
spese anteriori al pignoramento, se non ne è dimostrato il carattere ricorrente
e attuale, non possono essere computate nel
minimo esistenziale dell’escusso, che contempla solo spese correnti o
imminenti (DTF 85 III 67; sentenza della CEF 15.2024.78
del 16 ottobre 2024 consid. 6.1, 15.2021.52
del 1° luglio 2021 consid. 6 e 15.2021.52 del 1° luglio 2021 consid. 6,
con i rinvii);
che nella fattispecie l’UE ha quindi
correttamente rinunciato a computare nel minimo vitale dell’escusso i
premi arretrati della cassa malati, che l’escusso si è impegnato a pagare a
rate, limitandosi a integrarvi i premi correnti;
che
stante l’esito del ricorso la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo
al ricorso diventa senza oggetto e nemmeno è necessario assegnare un termine alla
procedente per presentare eventuali osservazioni;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.