Lexipedia

Decisione

15.2024.101

Minimo di esistenza. Pignoramento di salario eseguito in via rogatoria da un ufficio fuori Cantone. Autorità di vigilanza competente. Premi arretrati della cassa malati

2 dicembre 2024Italiano6 min

il suo rapporto (“Einvernahmebericht”) e il calcolo del minimo vitale all’UE, il quale ha notificato il 20 settembre 2024

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.101

Lugano

2 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 3 ottobre 2024 di

RI 1

(patrocinato dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente

dalla

,

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti

Fatti

di RI 1 per l’incasso di fr. 3'753.45 oltre ad accessori, accertato che il

29 aprile 2024 l’escusso aveva trasferito il proprio domicilio da L__________ a

H__________, il 20 agosto 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE)

ha incaricato il Betreibungsamt

H__________ di procedere in via rogatoria al

pignoramento dei beni del debitore e di stabilire il suo minimo esistenziale;

che

il 16 settembre 2024 il Betreibungsamt

H__________ ha

proceduto all’interrogatorio dell’escusso e al calcolo del suo minimo

esistenziale, stabilito in fr. 3'322.35, a fronte del salario di fr. 3'963.50;

che

il giorno successivo il Betreibungsamt H__________

ha trasmesso

il suo rapporto (“Einvernahmebericht”) e il calcolo del minimo vitale all’UE, il quale ha notificato il 20 settembre 2024

la decisione di pignoramento all’escusso e ingiunto alla sua datrice di lavoro,

la PI 3 (con sede a H__________) di versare mensilmente l’importo eccedente fr. 3'322.35

(indicativamente fr. 641.15) dal 20 settembre 2024;

che

con ricorso del 3 ottobre 2024 RI 1 ha impugnato il provvedimento dell’UE

presso la scrivente Camera, chiedendone l’annullamento e, previa concessione

dell’effetto sospensivo, domandando che il

suo minimo d’esistenza sia stabilito in fr. 3'822.35 con un’eccedenza

(indicativa) di fr. 141.15 per 11 mesi a decorrere dalla data della nuova

decisione;

ch’egli

si duole in sostanza che l’Ufficio non ha considerato nel minimo d’esistenza la

rata di fr. 500.– ch’egli si è impegnato a pagare mensilmente alla PI 2

in virtù della convenzione stipulata con essa e relativa al pagamento rateale

dei premi di cassa malati arretrati (obbligatori e complementari) dal maggio

2023 all’aprile 2024 per complessivi fr. 5'776.25;

che mediante osservazioni del 3 ottobre 2024 l’UE ha

chiesto la reiezione del ricorso senza ulteriori formalità, rilevando di

essersi attenuto esattamente al minimo d’esistenza stabilito dal Betreibungsamt H__________, il quale ha deciso di non computare nel

minimo esistenziale la spesa di fr. 500.– oggetto del

ricorso;

che

ricevuta la domanda di continuazione, l’ufficio d’esecuzione procede senza

indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’uffi­­cio del luogo dove si

trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF);

che

la competenza per pignorare i crediti non incorporati in una cartavalore incombe

di principio all’ufficio del foro esecutivo (DTF 140 III 512 consid. 3.2;

sentenza della CEF 15.2023.95/96 del 27 dicembre 2023 consid. 4), cui spetta

quindi in linea di massima l’interrogatorio dell’escusso (sentenza della CEF

15.2011.101 del 20 dicembre 2011, pag. 3, massimata in RtiD 2012 II 901 n.

61c);

che

se, come nella fattispecie, l’escusso risiede in un circondario diverso dal

foro esecutivo, il pignoramento dei suoi crediti può essere eseguito dall’ufficio

del luogo della sua residenza se esistono ragioni speciali di farlo, in

particolare nel caso di un pignoramento di salario, siccome dev’essere

accertata la situazione reddituale e personale dell’escusso, che dipende da

circostanze locali (art. 93 LEF);

che

in tali ipotesi, l’ufficio del foro esecutivo può eseguire esso medesimo il

Considerandi

pignoramento di salario dopo aver fatto chiarire in via rogatoria dall’ufficio

del luogo di residenza le circostanze di fatto necessarie alla sua decisione

oppure farlo eseguire da quell’uffi­­cio (DTF 91 III 81 consid. 1; Sievi in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 8 ad art. 89 LEF; Foëx in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 89 LEF);

che nel caso in esame l’UE ha scelto la seconda opzione, inoltrando al Betreibungsamt H__________ una rogatoria di pignoramento (art. 4 cpv. 2 LEF);

che

l’ufficio rogato, benché abbia stabilito che il pignoramento ver­te sulla quota

del reddito dell’escusso che eccede il suo minimo vitale fissato in fr. 3'322.35 e

indicato la possibilità di un ricorso alla propria

autorità di vigilanza (ovvero il Bezirksgericht

Horgen, v. la voce “Beschwerde” a pag. 4), non

ha tuttavia notificato al debitore e alla datrice di lavoro quello che a tutti

gli effetti rimane un rapporto (“Bericht”), ma l’ha trasmesso all’UE;

che

l’UE, in fin dei conti, pare aver considerato il rapporto come tale, poiché il

20.

settembre 2024 ha emesso una propria decisione all’indirizzo dell’escusso,

con l’indicazione dei rimedi giuridici, e una

propria notificazione del pignoramento alla PI 3, pur riportandovi pari

pari i dati accertati dal­l’ufficio rogato;

che

in definitiva il provvedimento impugnato non è quello dell’uffi­cio rogato,

contro il quale sarebbe dato ricorso all’autorità di vigilanza cui esso è

subordinato (DTF 91 III 81 consid. 3, pag. 87; sentenza della CEF 15.2023.95/96

del 27 dicembre 2023 consid. 4.3), bensì quello proprio dell’UE, onde la

competenza della scrivente Camera;

che

nel merito il ricorso risulta infondato, poiché le

spese anteriori al pignoramento, se non ne è dimostrato il carattere ricorrente

e attuale, non possono essere computate nel

minimo esistenziale del­l’escusso, che contempla solo spese correnti o

imminenti (DTF 85 III 67; sentenza della CEF 15.2024.78

del 16 ottobre 2024 consid. 6.1, 15.2021.52

del 1° luglio 2021 consid. 6 e 15.2021.52 del 1° lu­glio 2021 consid. 6,

con i rinvii);

che nella fattispecie l’UE ha quindi

correttamente rinunciato a com­putare nel minimo vitale dell’escusso i

premi arretrati della cassa malati, che l’escusso si è impegnato a pagare a

rate, limitandosi a integrarvi i premi correnti;

che

stante l’esito del ricorso la domanda di conferimento dell’ef­fetto sospensivo

al ricorso diventa senza oggetto e nemmeno è necessario assegnare un termine alla

procedente per presentare eventuali osservazioni;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.