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Decisione

15.2024.102

Ricorso contro il precetto esecutivo, l’avviso di pignoramento e la riconsiderazione della notifica del precetto esecutivo per via edittale nel senso della registrazione dell’opposizione alla data del ricorso

10 gennaio 2025Italiano7 min

il 24 giugno 2024, l’UE ha avvisato RI 1 dell’immi-nente pignoramento per fr. 43'997.40,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.102

Lugano

10 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 26 agosto e 24 ottobre 2024 di

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro il precetto esecutivo, l’avviso di pignoramento

e un provvedimento di riconsiderazione emessi nell’ese­­cuzione n. __________

promossa nei confronti del ricorrente dall’

PI 1, __________

(rappresentata dall’RA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20

dicembre 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di complessivi

fr. 43'642.02;

che

tentato senza successo di notificare il precetto esecutivo per via postale e

tramite la polizia (due tentativi), l’Ufficio l’ha notificato all’escusso per

via edittale sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) __________;

che

Fatti

il 24 giugno 2024, l’UE ha avvisato RI 1 dell’immi-nente pignoramento per fr. 43'997.40,

interessi e spese esecutive compresi;

che

il 26 agosto 2024, RI 1 ha “contestat[o] l’irregolare procedura inerente all’esecuzione

n. __________”, allegando al ricorso copia dell’avviso

di pignoramento e dell’annessa fattura;

che

con scritto del 20 settembre 2024, RI 1 ha contesta­to i crediti posti in

esecuzione;

che

il 4 ottobre 2024, l’UE ha emesso un provvedimento di riconsiderazione, mediante il quale ha annullato l’avviso di pignoramen­to, rilevando che la notifica del precetto esecutivo non era valida,

siccome era stato pubblicato solo sul FUC (e non anche sul Foglio ufficiale svizzero di commercio), ha considerato

che RI 1 aveva interposto opposizione al precetto esecutivo il 26 agosto

2024, giorno del ricorso, e ha annullato le spese esecutive della notificazione

per via edittale e quelle degli atti successivi;

che

con “appello” (recte: ricorso) del 24 ottobre

2024, RI 1 ha impugnato il provvedimento di riconsiderazione, chiedendo l’annullamento dello stesso e del precetto

esecutivo, protestate tas­se, spese e ripetibili;

che

con il primo ricorso RI 1 si è limitato a contestare la regolarità della procedura esecutiva, adducendo che contrariamen­te

a quanto regolarmente fatto in procedure antecedenti, l’UE non l’aveva invitato

per scritto a presentarsi per ritirare il precetto esecutivo presso i suoi

sportelli, causandogli così spese supplementari ingiustificate, e dolendosi di

non avere avuto la possibilità d’in­terporre opposizione all’esecuzione;

che

il ricorrente non ha formulato esplicite domande di annullamento o riforma di

atti determinati (come richiesto dall’art. 7 cpv. 3 lett. a della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), ma risulta

implicitamente dalle sue allegazioni ch’egli intendeva opporsi al precetto esecutivo, emesso a richiesta di un soggetto ch’egli

dichiara di non conoscere e con cui

pretende di non aver mai avuto a che fare, e ottenere l’annullamento

delle spese esecutive supplementari che a suo dire non sarebbero sorte se egli

fosse stato invitato per scrit­to a venire a ritirarlo presso l’UE;

che

con la decisione di riconsiderazione l’UE ha accolto quasi integralmente le

richieste implicite di RI 1, registrando la sua opposizione al 26 agosto 2024 e

annullando l’avviso di pigno-ramento e le spese di notifica edittale del

precetto esecutivo e di comunicazione dell’avviso di pignoramento;

che

tutt’al più il primo ricorso risulta avere ancora un oggetto per le spese

riferite ai tentativi di notifica per mezzo di polizia (mentre quelle postali

sarebbero esistite anche in caso di notifica secondo la modalità ritenuta

corretta dal ricorrente);

che

l’invito dell’escusso a ritirare il precetto esecutivo presso l’uf­ficio d’esecuzione

Considerandi

non è un modo di notifica previsto dalla legge (DTF 138 III 25, consid. 2.1 e

2.2.3), motivo per cui l’UE vi ricorre solitamente solo dopo aver tentato di

notificarlo brevi manu presso l’abitazione dell’escusso (se è una persona fisica) o il suo

luogo di lavoro, a lui in persona (art. 64 cpv. 1, 1° periodo LEF) oppure, in

sua assenza, a un suo convivente o dipendente (art. 64 cpv. 1, 2° periodo LEF),

secondo le modalità stabilite dagli art. 72 cpv. 1 LEF (tramite un funzionario

dell’ufficio o per posta) e 64 cpv. 2 LEF (per mezzo di un funzionario comunale

o di polizia), prima di ricorrere, in ultima ratio, alla via edittale (art. 66 cpv.

4.

LEF);

che l’eventuale contestazione implicita delle

spese dovute all’inter­­vento della polizia è di conseguenza infondata e

come tale va respinta;

che

con il secondo ricorso RI 1 chiede l’annullamento del provvedimento di

riconsiderazione, così come il “totale

annullamento” del precetto esecutivo, contestando ch’esso

gli sia stato notificato formalmente il 26 agosto 2024, e in particolare delle “Diverse Auslagen” e “Verzugsschaden” menzionate

sull’atto;

che

il secondo ricorso appare a prima vista senza oggetto, e pertanto irricevibile,

dal momento che le richieste (implicite) del primo ricorso sono state accolte

quasi integralmente, tranne una, non riproposta nella seconda impugnativa;

che pur volendo considerare il secondo ricorso

come un’esplicita­zione delle richieste implicite contenute nel primo, comunque

sia entrambe le impugnative andrebbero respinte poiché RI 1 ha avuto conoscenza

perlomeno del precetto esecutivo rettificato accluso al provvedimento di

riconsiderazione (doc. C accluso al secondo ricorso), se non già del

contenuto del primo, come risulta dalle censure formulate nello scritto del 20 settembre 2024, sicché non sussisterebbe alcun

interesse degno di protezione a una nuova notificazione;

che

infatti l’atto

esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresen-tante ha avuto conoscenza è

efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla

notificazione (DTF 132 I 253 consid. 6; sentenze

del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1 e

della CEF 15.2023.119/120 dell’8 mar­zo 2024 consid. 2 e i rinvii);

che d’altronde il ricorrente non contesta

di essersi opposto al precetto esecutivo già con il primo ricorso;

che la censura, peraltro non

motivata nel secondo ricorso (ma in parte nello scritto del 20

settembre 2024), relativa

alle “Diverse

Aus­lagen” e “Verzugsschaden”, riguarda questioni di merito, non trattandosi

di spese esecutive, come forse capito dal ricorrente, bensì di (altri) crediti

fatti valere dall’escutente;

che le

censure di merito esulano dalla competenza dell’ufficio di esecuzione e dell’autorità

di vigilanza, poiché vanno discusse e decise nella procedura giudiziaria di

rigetto dell’opposizione (art. 17 cpv. 1 a contrario e 79 segg. LEF; tra tante: sentenze della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid.

2.1.2, 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 3, e 15.2022.39 del 30 agosto

2022, consid. 4.1);

che

nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi vanno pertanto respinti;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso del 26 agosto 2024 è

respinto.

2. Nella

misura in cui è ricevibile, l’“appello” del 24 ottobre 2024 è respinto.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– RI 1, __________,

__________;

– RA 1, __________,

__________,

__________.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.