15.2024.102
Ricorso contro il precetto esecutivo, l’avviso di pignoramento e la riconsiderazione della notifica del precetto esecutivo per via edittale nel senso della registrazione dell’opposizione alla data del ricorso
10 gennaio 2025Italiano7 min
il 24 giugno 2024, l’UE ha avvisato RI 1 dell’immi-nente pignoramento per fr. 43'997.40,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.102
Lugano
10 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 26 agosto e 24 ottobre 2024 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro il precetto esecutivo, l’avviso di pignoramento
e un provvedimento di riconsiderazione emessi nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti del ricorrente dall’
PI 1, __________
(rappresentata dall’RA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20
dicembre 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di complessivi
fr. 43'642.02;
che
tentato senza successo di notificare il precetto esecutivo per via postale e
tramite la polizia (due tentativi), l’Ufficio l’ha notificato all’escusso per
via edittale sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) __________;
che
Fatti
il 24 giugno 2024, l’UE ha avvisato RI 1 dell’immi-nente pignoramento per fr. 43'997.40,
interessi e spese esecutive compresi;
che
il 26 agosto 2024, RI 1 ha “contestat[o] l’irregolare procedura inerente all’esecuzione
n. __________”, allegando al ricorso copia dell’avviso
di pignoramento e dell’annessa fattura;
che
con scritto del 20 settembre 2024, RI 1 ha contestato i crediti posti in
esecuzione;
che
il 4 ottobre 2024, l’UE ha emesso un provvedimento di riconsiderazione, mediante il quale ha annullato l’avviso di pignoramento, rilevando che la notifica del precetto esecutivo non era valida,
siccome era stato pubblicato solo sul FUC (e non anche sul Foglio ufficiale svizzero di commercio), ha considerato
che RI 1 aveva interposto opposizione al precetto esecutivo il 26 agosto
2024, giorno del ricorso, e ha annullato le spese esecutive della notificazione
per via edittale e quelle degli atti successivi;
che
con “appello” (recte: ricorso) del 24 ottobre
2024, RI 1 ha impugnato il provvedimento di riconsiderazione, chiedendo l’annullamento dello stesso e del precetto
esecutivo, protestate tasse, spese e ripetibili;
che
con il primo ricorso RI 1 si è limitato a contestare la regolarità della procedura esecutiva, adducendo che contrariamente
a quanto regolarmente fatto in procedure antecedenti, l’UE non l’aveva invitato
per scritto a presentarsi per ritirare il precetto esecutivo presso i suoi
sportelli, causandogli così spese supplementari ingiustificate, e dolendosi di
non avere avuto la possibilità d’interporre opposizione all’esecuzione;
che
il ricorrente non ha formulato esplicite domande di annullamento o riforma di
atti determinati (come richiesto dall’art. 7 cpv. 3 lett. a della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), ma risulta
implicitamente dalle sue allegazioni ch’egli intendeva opporsi al precetto esecutivo, emesso a richiesta di un soggetto ch’egli
dichiara di non conoscere e con cui
pretende di non aver mai avuto a che fare, e ottenere l’annullamento
delle spese esecutive supplementari che a suo dire non sarebbero sorte se egli
fosse stato invitato per scritto a venire a ritirarlo presso l’UE;
che
con la decisione di riconsiderazione l’UE ha accolto quasi integralmente le
richieste implicite di RI 1, registrando la sua opposizione al 26 agosto 2024 e
annullando l’avviso di pigno-ramento e le spese di notifica edittale del
precetto esecutivo e di comunicazione dell’avviso di pignoramento;
che
tutt’al più il primo ricorso risulta avere ancora un oggetto per le spese
riferite ai tentativi di notifica per mezzo di polizia (mentre quelle postali
sarebbero esistite anche in caso di notifica secondo la modalità ritenuta
corretta dal ricorrente);
che
l’invito dell’escusso a ritirare il precetto esecutivo presso l’ufficio d’esecuzione
Considerandi
non è un modo di notifica previsto dalla legge (DTF 138 III 25, consid. 2.1 e
2.2.3), motivo per cui l’UE vi ricorre solitamente solo dopo aver tentato di
notificarlo brevi manu presso l’abitazione dell’escusso (se è una persona fisica) o il suo
luogo di lavoro, a lui in persona (art. 64 cpv. 1, 1° periodo LEF) oppure, in
sua assenza, a un suo convivente o dipendente (art. 64 cpv. 1, 2° periodo LEF),
secondo le modalità stabilite dagli art. 72 cpv. 1 LEF (tramite un funzionario
dell’ufficio o per posta) e 64 cpv. 2 LEF (per mezzo di un funzionario comunale
o di polizia), prima di ricorrere, in ultima ratio, alla via edittale (art. 66 cpv.
4.
LEF);
che l’eventuale contestazione implicita delle
spese dovute all’intervento della polizia è di conseguenza infondata e
come tale va respinta;
che
con il secondo ricorso RI 1 chiede l’annullamento del provvedimento di
riconsiderazione, così come il “totale
annullamento” del precetto esecutivo, contestando ch’esso
gli sia stato notificato formalmente il 26 agosto 2024, e in particolare delle “Diverse Auslagen” e “Verzugsschaden” menzionate
sull’atto;
che
il secondo ricorso appare a prima vista senza oggetto, e pertanto irricevibile,
dal momento che le richieste (implicite) del primo ricorso sono state accolte
quasi integralmente, tranne una, non riproposta nella seconda impugnativa;
che pur volendo considerare il secondo ricorso
come un’esplicitazione delle richieste implicite contenute nel primo, comunque
sia entrambe le impugnative andrebbero respinte poiché RI 1 ha avuto conoscenza
perlomeno del precetto esecutivo rettificato accluso al provvedimento di
riconsiderazione (doc. C accluso al secondo ricorso), se non già del
contenuto del primo, come risulta dalle censure formulate nello scritto del 20 settembre 2024, sicché non sussisterebbe alcun
interesse degno di protezione a una nuova notificazione;
che
infatti l’atto
esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresen-tante ha avuto conoscenza è
efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla
notificazione (DTF 132 I 253 consid. 6; sentenze
del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1 e
della CEF 15.2023.119/120 dell’8 marzo 2024 consid. 2 e i rinvii);
che d’altronde il ricorrente non contesta
di essersi opposto al precetto esecutivo già con il primo ricorso;
che la censura, peraltro non
motivata nel secondo ricorso (ma in parte nello scritto del 20
settembre 2024), relativa
alle “Diverse
Auslagen” e “Verzugsschaden”, riguarda questioni di merito, non trattandosi
di spese esecutive, come forse capito dal ricorrente, bensì di (altri) crediti
fatti valere dall’escutente;
che le
censure di merito esulano dalla competenza dell’ufficio di esecuzione e dell’autorità
di vigilanza, poiché vanno discusse e decise nella procedura giudiziaria di
rigetto dell’opposizione (art. 17 cpv. 1 a contrario e 79 segg. LEF; tra tante: sentenze della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid.
2.1.2, 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 3, e 15.2022.39 del 30 agosto
2022, consid. 4.1);
che
nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi vanno pertanto respinti;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso del 26 agosto 2024 è
respinto.
2. Nella
misura in cui è ricevibile, l’“appello” del 24 ottobre 2024 è respinto.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– RI 1, __________,
__________;
– RA 1, __________,
__________,
__________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.