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Decisione

15.2024.103

Comminatorie di fallimento. Reclami tardivi contro le decisioni di rigetto dell’opposizione. Revoca dell’effetto sospensivo concesso al ricorso contro una delle comminatorie

3 gennaio 2025Italiano6 min

i precetti e le comminatorie di fallimento “basandosi su documen­ti che, per la loro forza esecutiva, non

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.103

Lugano

3 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 ottobre 2024 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 26

settembre 2024 nelle esecuzioni n. __________0 e n. __________9 promosse nei confronti

della ricorrente dalla

PI 1 __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nelle esecuzioni n. __________0 e __________9 promosse rispettivamente il 16

novembre 2023 e il 23 gennaio 2024 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 2'227.50

e fr. 869.25 (in entrambi i casi oltre agli accessori), il 26 settembre

2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che le

opposizioni dell’escussa erano state rigettate in via definitiva l’una e provvisoria l’altra, con sentenze del 26 agosto

2024, le ha notifica­to le comminatorie di fallimento (emesse il 26

settembre 2024);

che

con ricorso del 3 ottobre 2024, la RI 1 chiede l’annullamento di ambedue le

comminatorie di fallimento;

che

entro il termine assegnatole la PI 1 non ha presentato osservazioni;

che

con osservazioni del 31 ottobre 2024 l’UE si è rimesso al giudizio della

Camera;

che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento;

che

contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato

un ricorso unicamente per ragioni formali (Mar­kus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’e­­secuzione

(DTF 118 III 4 consid. 2), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposi­­zione o l’inoltro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);

che

la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè

alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione

spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in

particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80

segg. LEF);

che nel caso specifico, la RI 1 si oppone alle

comminato­rie di fallimento invocando in buona sostanza l’assenza di una

decisione esecutiva che rigetti l’opposizione, in particolare – come poi fatto

presente anche con scritto del 22 novembre 2024 – che l’UE avrebbe violato gli

art. 67 cpv. 1 n. 4 e 69 LEF per aver emes­so

Fatti

i precetti e le comminatorie di fallimento “basandosi su documen­ti che, per la loro forza esecutiva, non

rispettano i requisiti degli art. 347 – 35 CPC e non possono essere

riconosciuti come valido titolo di credito” e facendo

valere che la PI 1 avrebbe fornito all’UE “documenti giuridicamente illegittimi che non possono

essere utilizzati nella procedura di esecuzione forzata” e non ha dimostrato “la

legittimità e la forza esecutiva delle fatture presentate”, ricordati i reclami da essa interposti contro le decisioni di

rigetto, tuttora pendenti presso la

scrivente Camera (inc. 14.2024.116 e 14.2024.119);

che,

tuttavia, il reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposi­zione non ha effetto sospensivo automatico, sicché la

decisione è immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC) e consente la

continuazione dell’esecuzione finché

l’escusso non dimostra di aver chiesto e ottenuto l’effetto sospensivo (ad

esempio: sentenza del Tribunale federale

5A_78/2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2 con i rinvii, sentenza della CEF

15.2023.73 dell’11 luglio 2023 pag. 2 con rinvii), fermo restando che se

l’opposizione è stata rigettata in via provvisoria, la comminatoria di

fallimento può essere emes­sa solo se l’escutente dimostra che il termine per inoltrare

l’azione di disconoscimento del debito è trascorso infruttuoso o che tale

domanda è stata respinta, facendo così diventare definitivo il rigetto (art. 83

cpv. 2 e 3 LEF) (sentenze del Tribunale federale 5A_ 579/2022

del 1° maggio 2023 consid. 4.2 e della CEF 15.2022.4 dell’11 luglio 2022

consid. 4.1 e i riferimenti);

che

nel caso in esame la ricorrente non ha chiesto la concessione dell’effetto

sospensivo nelle procedure di reclamo contro le decisioni di rigetto dell’opposizione

né dimostrato di aver promosso tempestivamente azione di disconoscimento di

debito (art. 83 cpv. 2 LEF) nell’esecuzione n. __________9

in cui la sua opposizione era stata rigettata in via provvisoria;

che

l’UE ha quindi correttamente dato seguito alle domande di prosecuzione delle esecuzioni

del 25 settembre 2024 emettendo il giorno seguente le comminatorie di

fallimento ora impugnate;

che,

tuttavia, il 14 ottobre 2024 il presidente della scrivente Camera ha concesso d’ufficio

l’effetto sospensivo al secondo recla­mo (inc. 14.2024.119) e al ricorso contro

la comminatoria di fallimento n. __________0;

Considerandi

che

se, come nella fattispecie, al reclamo inoltrato contro la decisione di rigetto

definitivo dell’opposizione viene conferito effetto sospensivo, la comminatoria

di fallimento emanata validamente in precedenza viene solo sospesa (e non

annullata: DTF 130 III 657 consid. 2.2.2; citata 15.2022.4, consid. 4);

che

per il resto non sta all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza sindacare le decisioni di rigetto dell’opposizione,

né quindi esaminare le censure già fatte valere dalla ricorrente con i

reclami contro le decisioni di rigetto e ribadite in questa sede, non

trattandosi di doglianze di natura formale (nello stesso senso già citata 15.2023.73);

che

con sentenze odierne, nella sua veste di autorità giurisdizionale superiore la

Camera ha dichiarato irricevibili, poiché tardivi, i reclami in questione, la

cui intempestività era sfuggita al momento dell’esame sommario effettuato in

occasione della concessione dell’effetto sospensivo;

che

la decisione emessa sul secondo reclamo (14.2024.119) ha così posto fine alla sospensione

della comminatoria di fallimento __________0 (citata 5A_579/2022

consid. 4.3.3), mentre gli effetti dell’altra comminatoria non sono mai stati

sospesi;

che

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza respinto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.