15.2024.103
Comminatorie di fallimento. Reclami tardivi contro le decisioni di rigetto dell’opposizione. Revoca dell’effetto sospensivo concesso al ricorso contro una delle comminatorie
3 gennaio 2025Italiano6 min
i precetti e le comminatorie di fallimento “basandosi su documenti che, per la loro forza esecutiva, non
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.103
Lugano
3 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 ottobre 2024 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 26
settembre 2024 nelle esecuzioni n. __________0 e n. __________9 promosse nei confronti
della ricorrente dalla
PI 1 __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni n. __________0 e __________9 promosse rispettivamente il 16
novembre 2023 e il 23 gennaio 2024 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 2'227.50
e fr. 869.25 (in entrambi i casi oltre agli accessori), il 26 settembre
2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che le
opposizioni dell’escussa erano state rigettate in via definitiva l’una e provvisoria l’altra, con sentenze del 26 agosto
2024, le ha notificato le comminatorie di fallimento (emesse il 26
settembre 2024);
che
con ricorso del 3 ottobre 2024, la RI 1 chiede l’annullamento di ambedue le
comminatorie di fallimento;
che
entro il termine assegnatole la PI 1 non ha presentato osservazioni;
che
con osservazioni del 31 ottobre 2024 l’UE si è rimesso al giudizio della
Camera;
che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento;
che
contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato
un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 4 consid. 2), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);
che
la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè
alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione
spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in
particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80
segg. LEF);
che nel caso specifico, la RI 1 si oppone alle
comminatorie di fallimento invocando in buona sostanza l’assenza di una
decisione esecutiva che rigetti l’opposizione, in particolare – come poi fatto
presente anche con scritto del 22 novembre 2024 – che l’UE avrebbe violato gli
art. 67 cpv. 1 n. 4 e 69 LEF per aver emesso
Fatti
i precetti e le comminatorie di fallimento “basandosi su documenti che, per la loro forza esecutiva, non
rispettano i requisiti degli art. 347 – 35 CPC e non possono essere
riconosciuti come valido titolo di credito” e facendo
valere che la PI 1 avrebbe fornito all’UE “documenti giuridicamente illegittimi che non possono
essere utilizzati nella procedura di esecuzione forzata” e non ha dimostrato “la
legittimità e la forza esecutiva delle fatture presentate”, ricordati i reclami da essa interposti contro le decisioni di
rigetto, tuttora pendenti presso la
scrivente Camera (inc. 14.2024.116 e 14.2024.119);
che,
tuttavia, il reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione non ha effetto sospensivo automatico, sicché la
decisione è immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC) e consente la
continuazione dell’esecuzione finché
l’escusso non dimostra di aver chiesto e ottenuto l’effetto sospensivo (ad
esempio: sentenza del Tribunale federale
5A_78/2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2 con i rinvii, sentenza della CEF
15.2023.73 dell’11 luglio 2023 pag. 2 con rinvii), fermo restando che se
l’opposizione è stata rigettata in via provvisoria, la comminatoria di
fallimento può essere emessa solo se l’escutente dimostra che il termine per inoltrare
l’azione di disconoscimento del debito è trascorso infruttuoso o che tale
domanda è stata respinta, facendo così diventare definitivo il rigetto (art. 83
cpv. 2 e 3 LEF) (sentenze del Tribunale federale 5A_ 579/2022
del 1° maggio 2023 consid. 4.2 e della CEF 15.2022.4 dell’11 luglio 2022
consid. 4.1 e i riferimenti);
che
nel caso in esame la ricorrente non ha chiesto la concessione dell’effetto
sospensivo nelle procedure di reclamo contro le decisioni di rigetto dell’opposizione
né dimostrato di aver promosso tempestivamente azione di disconoscimento di
debito (art. 83 cpv. 2 LEF) nell’esecuzione n. __________9
in cui la sua opposizione era stata rigettata in via provvisoria;
che
l’UE ha quindi correttamente dato seguito alle domande di prosecuzione delle esecuzioni
del 25 settembre 2024 emettendo il giorno seguente le comminatorie di
fallimento ora impugnate;
che,
tuttavia, il 14 ottobre 2024 il presidente della scrivente Camera ha concesso d’ufficio
l’effetto sospensivo al secondo reclamo (inc. 14.2024.119) e al ricorso contro
la comminatoria di fallimento n. __________0;
Considerandi
che
se, come nella fattispecie, al reclamo inoltrato contro la decisione di rigetto
definitivo dell’opposizione viene conferito effetto sospensivo, la comminatoria
di fallimento emanata validamente in precedenza viene solo sospesa (e non
annullata: DTF 130 III 657 consid. 2.2.2; citata 15.2022.4, consid. 4);
che
per il resto non sta all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza sindacare le decisioni di rigetto dell’opposizione,
né quindi esaminare le censure già fatte valere dalla ricorrente con i
reclami contro le decisioni di rigetto e ribadite in questa sede, non
trattandosi di doglianze di natura formale (nello stesso senso già citata 15.2023.73);
che
con sentenze odierne, nella sua veste di autorità giurisdizionale superiore la
Camera ha dichiarato irricevibili, poiché tardivi, i reclami in questione, la
cui intempestività era sfuggita al momento dell’esame sommario effettuato in
occasione della concessione dell’effetto sospensivo;
che
la decisione emessa sul secondo reclamo (14.2024.119) ha così posto fine alla sospensione
della comminatoria di fallimento __________0 (citata 5A_579/2022
consid. 4.3.3), mentre gli effetti dell’altra comminatoria non sono mai stati
sospesi;
che
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza respinto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.