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Decisione

15.2024.106

Ricorso contro un provvedimento su una rivendicazione nel fallimento. Pretesa cessione del credito di rimborso delle spese sostenute dal cedente per l’amministrazione di un suo fondo oggetto di un’esecuzione in realizzazione di pegno

17 gennaio 2025Italiano12 min

provvedimento del 29 dicembre 2020, la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.106

Lugano

17 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso 17 ottobre 2024 dell’

RI 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede

di Lugano, o meglio contro il provvedimento, con cui ha respinto la sua rivendicazione

di un credito di fr. 30'097.05 nella procedura di fallimento n. __________

aperta nei confronti della

PI 1 in liquidazione, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

provvedimento del 29 dicembre 2020, la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha riconosciuto alla PI 1 (in seguito: PI 1) un credito di fr. 30'097.05

per le spese da essa sostenute per l’amministrazione di un suo fondo (il n. __________

RFD __________), oggetto di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno.

B. Tramite

atto del 5 gennaio 2021, la PI 1 ha ceduto il credito all’RI 1 (in seguito: l’As­sociazione), che

conduceva in locazione il fondo (insieme a un’al­tra associazione).

C. Mediante

sentenza del 13 dicembre 2021 (15.2021.53/91), questa Camera ha respinto il

ricorso interposto dalla PI 1 (che chiedeva il pagamento di ulteriori pretese) contro

il provvedimento del 29 dicembre 2020.

D. Dopo

l’aggiudicazione del fondo, il 30 maggio 2022 l’UE ha emes­so

lo stato di ripartizione (art. 146 cpv. 1 LEF), unitamente al conto delle spese

ed emolumenti di amministrazione e di vendita (art. 80 RFF; in seguito: il

conto delle spese), in cui non figuravano i fr. 30'097.05.

E. Con

decisione del 26 gennaio 2023, la Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud ha

pronunciato il fallimento della PI 1 a far tempo da quel giorno.

F. Mediante

sentenza del 16 agosto 2023 (15.2022.83), questa Camera ha accolto il ricorso

interposto il 16 giugno 2022 dalla PI 1 contro lo stato di ripartizione e il

conto delle spese, ordinando al­l’UE, in particolare, di aggiungere al secondo atto

fr. 30'097.05 quali (ulteriori)

spese di amministrazione del fondo, quindi, dopo la ripartizione del ricavato,

di versare la somma alla massa dei creditori della fallita (in seguito: la

massa passiva) per il tramite della sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF)

(dispositivo n. 1).

G. Il

27 febbraio 2024, l’Associazione ha insinuato nel fallimento della PI 1 il

credito di fr. 30'097.05, affermando di averle sostenute es­sa stessa, quale

conduttrice, in nome e per conto della fallita.

H. L’8

maggio 2024, l’Associazione ha rivendicato il credito “in forza della cessione 5.1.2021 che [era] già stata trasmessa [all’UF]”. Con provvedimento del 31 luglio 2024, l’UF ha respinto la

rivendicazio­ne, rilevando in particolare che l’atto di cessione non figurava nel­l’incarto.

I. L’8

agosto 2024, l’Associazione ha prodotto l’atto di cessione e chiesto il

versamento dei fr. 30'097.05.

L. Con

“provvedimento” del 3 ottobre 2024, l’UF ha respinto la richiesta dall’Associazione.

M. Tramite

ricorso del 17 ottobre 2024, l’Associazione si è aggravata contro il

provvedimento, chiedendone la riforma, nel senso che l’UF le versi i fr. 30'097.05,

protestate spese, tasse di giustizia e “congrue” ripetibili.

N. Nelle osservazioni del 5 novembre 2024, l’UF ha rinviato

al prov­vedimento impugnato. Nessuno dei creditori che avevano insinuato

pretese nel fallimento ha presentato osservazioni al ricorso.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Nel

provvedimento impugnato, l’UF ha affermato che l’Associazio­­ne non può dedurre

alcunché dall’art. 157 cpv. 1 LEF, secondo cui dal ricavato della realizzazione

del pegno si deducono dappri­ma le spese, in particolare, di amministrazione

del bene, giacché tale disposizione concerne l’esecuzione in via di

realizzazione del pegno, e non quella in via di fallimento. Ha rilevato che la

questio­ne era già stata risolta, in

ottemperanza alla sentenza della Came­ra del 16 agosto 2023, nel senso

di versare fr. 30'097.05 alla mas­sa passiva; in merito alla sentenza, ha negato

che l’autorità abbia “confermato

l’importo […] per le spese

indicato nel contratto di cessione”, già solo per il

motivo che da nessuna parte emerge che la Camera sapesse di tale atto. Ammesso

e non concesso che il credito fosse stato ceduto, l’Ufficio si è domandato

retoricamente per quale ragione non sia

stata la cessionaria, bensì la cedente, e sen­za agire come

rappresentante della prima, a contestare lo stato di ripartizione e il conto delle spese. Ciò posto, ha statuito che la que­stione

va trattata quale rivendicazione di un credito nel fallimento, allo stesso modo

di quanto fatto nel provvedimento del 31 luglio 2024, peraltro, ormai passato

in giudicato. Proprio in base a que­st’ultimo rilievo, l’UF ha escluso che si

potesse decidere nuovamente, giacché l’atto di cessione, benché figuri ora nell’incarto,

avrebbe potuto essere prodotto già allora. A proposito di tale atto, ha

comunque osservato, da un lato, ch’esso sarebbe revocabile nel senso dell’art.

288.

LEF e, di conseguenza, l’Ufficio dovrebbe farne menzione nell’inventario,

alla riga dedicata al credito, dall’al­­tro, che proprio per questo motivo la

rivendicazione sarebbe comunque prematura, dovendosi aspettare che la massa passiva

si determini sulla rivendicazione.

3.

Nel

ricorso, l’Associazione ribadisce che, giusta l’art. 157 cpv. 1 LEF, l’UE

avrebbe dovuto versarle la somma di fr. 30'097.05 nel­l’ambito dell’esecuzione

in via di realizzazione del pegno. Sostie­ne infatti che in base all’atto di

cessione il credito non spettava più alla PI 1 fin dal 5 gennaio 2021 e, di

conseguenza, che la somma debba essere separata dai beni della fallita;

aggiunge che l’omes­­sa adozione di tale

provvedimento potrebbe costituire finanche una denegata giustizia,

giacché dell’atto l’Ufficio “era

a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo”. Del resto, pur riconoscendo che nella

sen­tenza del 16 agosto 2023 la Camera ha ordinato all’UE

di versare la somma alla massa passiva, la ricorrente fa però notare che nel proprio ricorso la società aveva chiesto

la rifusione delle spese di amministrazione indicando che erano state

anticipate dall’Associa­­zione, a cui, dunque, doveva a sua volta

rifonderle. La ricorrente scrive che ha

saputo della sentenza unicamente nel mese di febbraio 2024. Rileva che

nella sentenza la Camera non ha considerato l’atto di cessione, sicché giudica

il provvedimento impugnato errato, laddove l’UF afferma il contrario.

Rispondendo alla doman­da retorica dell’UF, la ricorrente spiega di non aver

contestato es­sa stessa lo stato di ripartizione e il conto delle spese per la

ragio­ne che il suo precedente patrocinatore le aveva consigliato di attendere

l’esito del ricorso interposto dalla PI 1. Postula

pertanto la riforma del provvedimento impugnato, nel senso di fare ordine all’UF

di versarle i fr. 30'097.05.

3.1

Nella misura in cui l’Associazione, nei

motivi del ricorso, rimprovera

all’UE una denegata giustizia per non averle versato i fr. 30'097.05 in

virtù dell’art. 157 cpv. 1 LEF – senza peraltro formulare una con­clusione

al riguardo –, l’impugnativa è manifestamente infondata. Non risulta dagli atti

che la ricorrente abbia chiesto all’UE di versarle la somma in questione. Essa

ammette d’altronde di essere venuta a

conoscenza della decisione della Camera del 16 agosto 2023 (citata 15.2022.83) già nel mese di

febbraio del 2024 (n. 4 del ricorso). Avrebbe quindi semmai dovuto impugnarla

al Tribunale federale già in quel mese. Non può seriamente rimproverare all’UE,

oltretutto tardivamente, di aver dato seguito alla decisione di questa Camera,

che in base all’art. 157 cpv. 1 LEF, applicabile alla ripartizione del ricavo della realizzazione del fondo in

virtù del rinvio dell’art. 199 cpv. 2 LEF, dato ch’esso è stato aggiudicato il 1° luglio

2021, prima della dichiarazione di fallimento della PI 1 del 26 gennaio

2023) (citata 15.2022.83 del 16 agosto

2023, consid. 1), ha ordinato la rifusione delle spese di

amministrazione sostenute dalla società alla massa passiva, nel frattempo

subentratale con il fallimento (dispositivo n. 1 cum consid. 11).

3.2

Ad

ogni modo, contrariamente a quanto allega la ricorrente, non risulta dagli atti

che l’UE o la Camera “era a

conoscenza – o avreb­be dovuto esserlo” della pretesa

cessione di credito del 5 gennaio 2021. Nello scrivere nel ricorso del 16

giugno 2022 che “ricevere

questi importi [cioè, tra l’altro,

i fr. 30'097.05] è importante perché dovranno essere restituiti all’Associazione

che li ha anticipati”, la PI 1 non ha infatti parlato di una loro cessione, anzi, dal tenore del

pas­so appena citato, risulta chiaramente che l’Associazione non era (più)

cessionaria del credito, bensì vantava nei confronti della PI 1 solo un

diritto relativo (obbligatorio) sulla somma

reclamata al­l’UE, ovvero il diritto di restituzione di quanto

anticipato. Del resto, se l’Associazione

fosse stata titolare del credito, il ricorso della PI 1 avrebbe dovuto

essere dichiarato irricevibile per mancanza d’inte­resse proprio. Dalle stesse

allegazioni della ricorrente, risulta invece che la PI 1 abbia agito in nome

proprio, quale creditrice, ma a titolo fiduciario per conto della ricorrente. Essa

deve quindi lasciarsi opporre le conseguenze dell’agire della PI 1, in

particolare del fatto ch’essa ha rinunciato a ricorrere contro la decisione del 16 agosto 2023, con cui la Camera ha

ordinato il trasferimento del­la somma in discussione alla massa fallimentare

della PI 1. Che il suo precedente patrocinatore le avesse consigliato di attendere l’esito di quel ricorso non è di rilievo in questa sede. È

una questio­ne interna tra mandante e patrocinatore.

Ad

ogni modo, l’Associazione non poteva ignorare le implicazioni della

legittimazione, siccome la Camera, con sentenza del 21 giugno 2021 (15.2021.54),

aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso del

17.

maggio 2021 contro le

condizioni d’asta e l’elenco oneri pro­prio perché dall’accordo

del 3 settembre 2018 con la PI 1 da lei invocato non si evinceva alcuna

cessione o surrogazione in suo favore delle pretese della PI 1 verso lo Stato

(consid. 1.2). L’As­­sociazione non era, e non è tuttora, legittimata a

impugnare la decisione del 16 agosto 2023.

3.3

Nei

confronti dell’UE (quale rappresentante dello Stato), l’Associa­zione non

avrebbe del resto più alcuna pretesa diretta. La som­ma discussa è infatti

stata trasmessa alla massa fallimentare della PI 1 e la pretesa di quest’ultima

si è di conseguenza estinta per adempimento. L’UE è da considerare validamente

liberato, siccome la cessione non gli è

stata comunicata prima del trasferimen­to della somma ora rivendicata

(art. 167 CO per analogia).

4.

Resta

da esaminare se l’Associazione possa esigere dalla massa fallimentare il

riversamento dei fr. 30'097.05 sulla scorta del­l’art. 242 LEF.

4.1

Su

questo punto, tuttavia, il ricorso si rivela d’acchito tardivo ed è pertanto

irricevibile. L’UF aveva infatti già respinto la rivendicazio­ne con

provvedimento del 31 luglio 2024. La conferma del 3 ottobre 2024 non è un

provvedimento impugnabile (DTF 113 III 29, consid. 1), non configurando lo

stesso una decisione nel senso dell’art. 17 LEF (sentenza della CEF 15.2014.133

del 2 dicembre 2014, consid. 1, con rimandi). Non è di rilievo che l’UF abbia

indicato i rimedi giuridici anche nello scritto del 3 ottobre 2024, poiché l’art. 17 cpv. 2 LEF prescrive un termine di

legge che neppure l’uf­­ficio dei fallimenti può in qualche modo prorogare (cfr. sentenza

del­la CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid. 3).

4.2

Il ricorso è inoltre infondato nel merito. La ricorrente misconosce che

la somma di fr. 30'097.05 è stata bonificata sul

conto dell’UF. Non è pertanto più individualizzabile, sicché non è possibile

rivendicarla. Non è rivendicabile nemmeno l’eventuale credito dell’As­­sociazione

per indebito arricchimento della massa fallimentare, poiché

secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale la rivendicazione giusta l’art. 242

LEF può vertere solo su beni materiali (cioè cose) mobili o immobili ad

esclusione dei crediti, che concettualmente

non possono essere restituiti (DTF

128.

III 388; sentenza della CEF

14.2019.223

del 1° ottobre 2020, consid. 5.1), come del resto già

spiegato dall’UF nel provvedimento di diniego del 31 luglio 2024. Alla

ricorrente rimarrebbe solo la facoltà di promuovere un’azione creditoria contro

la massa fallimentare. Che l’Associa­­zione fosse ancora cessionaria al momento

del trasferimento della somma all’UF è però dubbio (sopra consid. 3.2).

Andrebbe anche verificata la validità della pretesa cessione dal profilo dell’art.

288.

LEF (questione che, visto l’esito del giudizio odierno, non è necessario

esaminare già in questa sede).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’avv. PA 1, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Viganello, e, per il suo tramite, a tutti i

creditori che hanno insinuato pretese nel fallimento della PI 1 in

liquidazione, __________.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.