15.2024.106
Ricorso contro un provvedimento su una rivendicazione nel fallimento. Pretesa cessione del credito di rimborso delle spese sostenute dal cedente per l’amministrazione di un suo fondo oggetto di un’esecuzione in realizzazione di pegno
17 gennaio 2025Italiano12 min
provvedimento del 29 dicembre 2020, la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.106
Lugano
17 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 17 ottobre 2024 dell’
RI 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede
di Lugano, o meglio contro il provvedimento, con cui ha respinto la sua rivendicazione
di un credito di fr. 30'097.05 nella procedura di fallimento n. __________
aperta nei confronti della
PI 1 in liquidazione, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
provvedimento del 29 dicembre 2020, la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha riconosciuto alla PI 1 (in seguito: PI 1) un credito di fr. 30'097.05
per le spese da essa sostenute per l’amministrazione di un suo fondo (il n. __________
RFD __________), oggetto di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno.
B. Tramite
atto del 5 gennaio 2021, la PI 1 ha ceduto il credito all’RI 1 (in seguito: l’Associazione), che
conduceva in locazione il fondo (insieme a un’altra associazione).
C. Mediante
sentenza del 13 dicembre 2021 (15.2021.53/91), questa Camera ha respinto il
ricorso interposto dalla PI 1 (che chiedeva il pagamento di ulteriori pretese) contro
il provvedimento del 29 dicembre 2020.
D. Dopo
l’aggiudicazione del fondo, il 30 maggio 2022 l’UE ha emesso
lo stato di ripartizione (art. 146 cpv. 1 LEF), unitamente al conto delle spese
ed emolumenti di amministrazione e di vendita (art. 80 RFF; in seguito: il
conto delle spese), in cui non figuravano i fr. 30'097.05.
E. Con
decisione del 26 gennaio 2023, la Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud ha
pronunciato il fallimento della PI 1 a far tempo da quel giorno.
F. Mediante
sentenza del 16 agosto 2023 (15.2022.83), questa Camera ha accolto il ricorso
interposto il 16 giugno 2022 dalla PI 1 contro lo stato di ripartizione e il
conto delle spese, ordinando all’UE, in particolare, di aggiungere al secondo atto
fr. 30'097.05 quali (ulteriori)
spese di amministrazione del fondo, quindi, dopo la ripartizione del ricavato,
di versare la somma alla massa dei creditori della fallita (in seguito: la
massa passiva) per il tramite della sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF)
(dispositivo n. 1).
G. Il
27 febbraio 2024, l’Associazione ha insinuato nel fallimento della PI 1 il
credito di fr. 30'097.05, affermando di averle sostenute essa stessa, quale
conduttrice, in nome e per conto della fallita.
H. L’8
maggio 2024, l’Associazione ha rivendicato il credito “in forza della cessione 5.1.2021 che [era] già stata trasmessa [all’UF]”. Con provvedimento del 31 luglio 2024, l’UF ha respinto la
rivendicazione, rilevando in particolare che l’atto di cessione non figurava nell’incarto.
I. L’8
agosto 2024, l’Associazione ha prodotto l’atto di cessione e chiesto il
versamento dei fr. 30'097.05.
L. Con
“provvedimento” del 3 ottobre 2024, l’UF ha respinto la richiesta dall’Associazione.
M. Tramite
ricorso del 17 ottobre 2024, l’Associazione si è aggravata contro il
provvedimento, chiedendone la riforma, nel senso che l’UF le versi i fr. 30'097.05,
protestate spese, tasse di giustizia e “congrue” ripetibili.
N. Nelle osservazioni del 5 novembre 2024, l’UF ha rinviato
al provvedimento impugnato. Nessuno dei creditori che avevano insinuato
pretese nel fallimento ha presentato osservazioni al ricorso.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Nel
provvedimento impugnato, l’UF ha affermato che l’Associazione non può dedurre
alcunché dall’art. 157 cpv. 1 LEF, secondo cui dal ricavato della realizzazione
del pegno si deducono dapprima le spese, in particolare, di amministrazione
del bene, giacché tale disposizione concerne l’esecuzione in via di
realizzazione del pegno, e non quella in via di fallimento. Ha rilevato che la
questione era già stata risolta, in
ottemperanza alla sentenza della Camera del 16 agosto 2023, nel senso
di versare fr. 30'097.05 alla massa passiva; in merito alla sentenza, ha negato
che l’autorità abbia “confermato
l’importo […] per le spese
indicato nel contratto di cessione”, già solo per il
motivo che da nessuna parte emerge che la Camera sapesse di tale atto. Ammesso
e non concesso che il credito fosse stato ceduto, l’Ufficio si è domandato
retoricamente per quale ragione non sia
stata la cessionaria, bensì la cedente, e senza agire come
rappresentante della prima, a contestare lo stato di ripartizione e il conto delle spese. Ciò posto, ha statuito che la questione
va trattata quale rivendicazione di un credito nel fallimento, allo stesso modo
di quanto fatto nel provvedimento del 31 luglio 2024, peraltro, ormai passato
in giudicato. Proprio in base a quest’ultimo rilievo, l’UF ha escluso che si
potesse decidere nuovamente, giacché l’atto di cessione, benché figuri ora nell’incarto,
avrebbe potuto essere prodotto già allora. A proposito di tale atto, ha
comunque osservato, da un lato, ch’esso sarebbe revocabile nel senso dell’art.
288.
LEF e, di conseguenza, l’Ufficio dovrebbe farne menzione nell’inventario,
alla riga dedicata al credito, dall’altro, che proprio per questo motivo la
rivendicazione sarebbe comunque prematura, dovendosi aspettare che la massa passiva
si determini sulla rivendicazione.
3.
Nel
ricorso, l’Associazione ribadisce che, giusta l’art. 157 cpv. 1 LEF, l’UE
avrebbe dovuto versarle la somma di fr. 30'097.05 nell’ambito dell’esecuzione
in via di realizzazione del pegno. Sostiene infatti che in base all’atto di
cessione il credito non spettava più alla PI 1 fin dal 5 gennaio 2021 e, di
conseguenza, che la somma debba essere separata dai beni della fallita;
aggiunge che l’omessa adozione di tale
provvedimento potrebbe costituire finanche una denegata giustizia,
giacché dell’atto l’Ufficio “era
a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo”. Del resto, pur riconoscendo che nella
sentenza del 16 agosto 2023 la Camera ha ordinato all’UE
di versare la somma alla massa passiva, la ricorrente fa però notare che nel proprio ricorso la società aveva chiesto
la rifusione delle spese di amministrazione indicando che erano state
anticipate dall’Associazione, a cui, dunque, doveva a sua volta
rifonderle. La ricorrente scrive che ha
saputo della sentenza unicamente nel mese di febbraio 2024. Rileva che
nella sentenza la Camera non ha considerato l’atto di cessione, sicché giudica
il provvedimento impugnato errato, laddove l’UF afferma il contrario.
Rispondendo alla domanda retorica dell’UF, la ricorrente spiega di non aver
contestato essa stessa lo stato di ripartizione e il conto delle spese per la
ragione che il suo precedente patrocinatore le aveva consigliato di attendere
l’esito del ricorso interposto dalla PI 1. Postula
pertanto la riforma del provvedimento impugnato, nel senso di fare ordine all’UF
di versarle i fr. 30'097.05.
3.1
Nella misura in cui l’Associazione, nei
motivi del ricorso, rimprovera
all’UE una denegata giustizia per non averle versato i fr. 30'097.05 in
virtù dell’art. 157 cpv. 1 LEF – senza peraltro formulare una conclusione
al riguardo –, l’impugnativa è manifestamente infondata. Non risulta dagli atti
che la ricorrente abbia chiesto all’UE di versarle la somma in questione. Essa
ammette d’altronde di essere venuta a
conoscenza della decisione della Camera del 16 agosto 2023 (citata 15.2022.83) già nel mese di
febbraio del 2024 (n. 4 del ricorso). Avrebbe quindi semmai dovuto impugnarla
al Tribunale federale già in quel mese. Non può seriamente rimproverare all’UE,
oltretutto tardivamente, di aver dato seguito alla decisione di questa Camera,
che in base all’art. 157 cpv. 1 LEF, applicabile alla ripartizione del ricavo della realizzazione del fondo in
virtù del rinvio dell’art. 199 cpv. 2 LEF, dato ch’esso è stato aggiudicato il 1° luglio
2021, prima della dichiarazione di fallimento della PI 1 del 26 gennaio
2023) (citata 15.2022.83 del 16 agosto
2023, consid. 1), ha ordinato la rifusione delle spese di
amministrazione sostenute dalla società alla massa passiva, nel frattempo
subentratale con il fallimento (dispositivo n. 1 cum consid. 11).
3.2
Ad
ogni modo, contrariamente a quanto allega la ricorrente, non risulta dagli atti
che l’UE o la Camera “era a
conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo” della pretesa
cessione di credito del 5 gennaio 2021. Nello scrivere nel ricorso del 16
giugno 2022 che “ricevere
questi importi [cioè, tra l’altro,
i fr. 30'097.05] è importante perché dovranno essere restituiti all’Associazione
che li ha anticipati”, la PI 1 non ha infatti parlato di una loro cessione, anzi, dal tenore del
passo appena citato, risulta chiaramente che l’Associazione non era (più)
cessionaria del credito, bensì vantava nei confronti della PI 1 solo un
diritto relativo (obbligatorio) sulla somma
reclamata all’UE, ovvero il diritto di restituzione di quanto
anticipato. Del resto, se l’Associazione
fosse stata titolare del credito, il ricorso della PI 1 avrebbe dovuto
essere dichiarato irricevibile per mancanza d’interesse proprio. Dalle stesse
allegazioni della ricorrente, risulta invece che la PI 1 abbia agito in nome
proprio, quale creditrice, ma a titolo fiduciario per conto della ricorrente. Essa
deve quindi lasciarsi opporre le conseguenze dell’agire della PI 1, in
particolare del fatto ch’essa ha rinunciato a ricorrere contro la decisione del 16 agosto 2023, con cui la Camera ha
ordinato il trasferimento della somma in discussione alla massa fallimentare
della PI 1. Che il suo precedente patrocinatore le avesse consigliato di attendere l’esito di quel ricorso non è di rilievo in questa sede. È
una questione interna tra mandante e patrocinatore.
Ad
ogni modo, l’Associazione non poteva ignorare le implicazioni della
legittimazione, siccome la Camera, con sentenza del 21 giugno 2021 (15.2021.54),
aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso del
17.
maggio 2021 contro le
condizioni d’asta e l’elenco oneri proprio perché dall’accordo
del 3 settembre 2018 con la PI 1 da lei invocato non si evinceva alcuna
cessione o surrogazione in suo favore delle pretese della PI 1 verso lo Stato
(consid. 1.2). L’Associazione non era, e non è tuttora, legittimata a
impugnare la decisione del 16 agosto 2023.
3.3
Nei
confronti dell’UE (quale rappresentante dello Stato), l’Associazione non
avrebbe del resto più alcuna pretesa diretta. La somma discussa è infatti
stata trasmessa alla massa fallimentare della PI 1 e la pretesa di quest’ultima
si è di conseguenza estinta per adempimento. L’UE è da considerare validamente
liberato, siccome la cessione non gli è
stata comunicata prima del trasferimento della somma ora rivendicata
(art. 167 CO per analogia).
4.
Resta
da esaminare se l’Associazione possa esigere dalla massa fallimentare il
riversamento dei fr. 30'097.05 sulla scorta dell’art. 242 LEF.
4.1
Su
questo punto, tuttavia, il ricorso si rivela d’acchito tardivo ed è pertanto
irricevibile. L’UF aveva infatti già respinto la rivendicazione con
provvedimento del 31 luglio 2024. La conferma del 3 ottobre 2024 non è un
provvedimento impugnabile (DTF 113 III 29, consid. 1), non configurando lo
stesso una decisione nel senso dell’art. 17 LEF (sentenza della CEF 15.2014.133
del 2 dicembre 2014, consid. 1, con rimandi). Non è di rilievo che l’UF abbia
indicato i rimedi giuridici anche nello scritto del 3 ottobre 2024, poiché l’art. 17 cpv. 2 LEF prescrive un termine di
legge che neppure l’ufficio dei fallimenti può in qualche modo prorogare (cfr. sentenza
della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid. 3).
4.2
Il ricorso è inoltre infondato nel merito. La ricorrente misconosce che
la somma di fr. 30'097.05 è stata bonificata sul
conto dell’UF. Non è pertanto più individualizzabile, sicché non è possibile
rivendicarla. Non è rivendicabile nemmeno l’eventuale credito dell’Associazione
per indebito arricchimento della massa fallimentare, poiché
secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale la rivendicazione giusta l’art. 242
LEF può vertere solo su beni materiali (cioè cose) mobili o immobili ad
esclusione dei crediti, che concettualmente
non possono essere restituiti (DTF
128.
III 388; sentenza della CEF
14.2019.223
del 1° ottobre 2020, consid. 5.1), come del resto già
spiegato dall’UF nel provvedimento di diniego del 31 luglio 2024. Alla
ricorrente rimarrebbe solo la facoltà di promuovere un’azione creditoria contro
la massa fallimentare. Che l’Associazione fosse ancora cessionaria al momento
del trasferimento della somma all’UF è però dubbio (sopra consid. 3.2).
Andrebbe anche verificata la validità della pretesa cessione dal profilo dell’art.
288.
LEF (questione che, visto l’esito del giudizio odierno, non è necessario
esaminare già in questa sede).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’avv. PA 1, __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Viganello, e, per il suo tramite, a tutti i
creditori che hanno insinuato pretese nel fallimento della PI 1 in
liquidazione, __________.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.