15.2024.109
Avviso di pignoramento. Determinazione del termine di perenzione dell’esecuzione
26 marzo 2025Italiano12 min
emettere un precetto esecutivo nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di fr. 29'100.80
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.109
Lugano
26 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 ottobre 2024 di
RI 1 c/o __________,
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso l’8
ottobre 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della
ricorrente dalla
PI 1, (ZH)
(patrocinata dall’avv. PR 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con domanda d’esecuzione del 21 giugno 2021, la RI
1 ha chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di
emettere un precetto esecutivo nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di fr. 29'100.80
oltre agli interessi del 5% dal 2 novembre 2018.
B. Il
7 luglio 2021 l’UE, per il tramite del Centro cantonale dei precetti esecutivi
di Faido, ha emesso e inviato a RI 1 il precetto esecutivo n. __________.
Accortosi di aver indicato quale recapito solo la casella postale, il 20 luglio
2021 l’UE ha nuovamente notificato all’escussa
il precetto esecutivo rettificato in punto al suo indirizzo (Via __________).
C. Adita
su ricorso del 23 luglio 2021 di RI 1 contro i “due” precetti esecutivi n. __________
del 6 e 20 luglio 2021, con sentenza del 29 marzo 2022 (inc. 15.2021.79) questa
Camera ha fatto ordine all’Ufficio di non aggiungere negli
atti esecutivi l’indicazione “art. 50 LEF” nell’indirizzo di PI 1.
D. Il
13 maggio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento, che RI 1 ha impugnato
mediante ricorso del 28 maggio 2022.
Con
decisione del 2 giugno 2022 l’Ufficio ha quindi riconsiderato il provvedimento in
questione, annullandolo, dopo aver accertato di essere incorso in un errore,
trasmettendo all’escutente il suo esemplare del precetto esecutivo con l’indicazione
“nessuna opposizione”, mentre l’escussa l’aveva interposta “nell’ambito del suo ricorso del 23 luglio
2021”. Nel dispositivo, l’organo esecutivo ha però
indicato che il precetto è stato notificato alla debitrice “in data 28 settembre 2021”.
E. Preso
atto della riconsiderazione, la Camera ha dichiarato il nuovo gravame senza
oggetto e l’ha stralciato dai ruoli con sentenza del 22 giugno 2022 (inc.
15.2022.82).
F. Adita
con istanza 9 giugno 2022 della PI 1, mediante sentenza del 12 aprile 2024 la
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato l’opposizione in via
definitiva.
G. Con sentenza del 25 settembre 2024 (inc.
14.2024.62), questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria
superiore, ha respinto nella misura della sua ricevibilità il reclamo 2 maggio
2024 presentato da RI 1 contro la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione.
H. Dando
seguito alla domanda del 1° ottobre 2024 dell’escutente, l’8 ottobre 2024 l’UE
ha emesso l’avviso di pignoramento.
I. Con
ricorso del 21 ottobre 2024 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento,
chiedendo a questa Camera di “annullarlo,
revocarlo e/o di dichiararlo nullo e/o di nessun effetto”, previo conferimento dell’effetto
sospensivo al gravame, concessole dal presidente della Camera il 15
novembre 2024.
L. Mediante
osservazioni del 27 novembre 2024 la PI 1 si è opposta al ricorso, domandandone
la reiezione, come pure l’UE nelle sue del 3 dicembre 2024.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 9 ottobre 2024, il ricorso presentato
lunedì 21 ottobre 2024, ovvero il primo giorno feriale seguente la scadenza
intervenuta sabato 19 ottobre 2024 (art. 142 cpv. 1bis CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF), è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
La
ricorrente sostiene che l’esecuzione è perenta secondo l’art. 88 cpv. 2 LEF,
essendosi estinta al più tardi il 31 maggio 2024. In proposito, fa valere che l’istanza
di rigetto della PI 1 è stata introdotta il 9 giugno 2022, ossia 10 mesi e 17
giorni dopo la notificazione del precetto esecutivo intervenuta il 23 luglio
2021, ed è stata definita con sentenza pretorile del 12 aprile 2024. Rileva altresì che da quel momento il termine ha
ripreso il suo corso ed è scaduto il 31 maggio 2024, indipendentemente
dalla procedura di reclamo contro la decisione di rigetto da lei avviata il 2
maggio 2024, che è priva di effetto sospensivo ex lege. Di conseguenza, a
suo parere la domanda di proseguimento dell’escutente è tardiva e l’avviso di
pignoramento dev’essere annullato.
Da
parte sua, la resistente rileva che ai fini della decorrenza del termine dell’art.
88.
cpv. 1 LEF fa stato il momento della notifica dell’esemplare del precetto
esecutivo al creditore, che dev’essere portato a conoscenza di tale atto in
modo da poter agire nei termini di legge. Fa pure notare che nella fattispecie
la notificazione del precetto alla debitrice non è avvenuta il 23 luglio 2021,
ma semmai il 28 settembre 2021, come riportato sui due esemplari del precetto prodotti
con le sue osservazioni. Spiega inoltre di aver proseguito immediatamente l’esecuzione
non appena aveva ricevuto il suo (primo) esemplare del precetto esecutivo privo
di opposizione dell’escussa e di essere venuta a conoscenza dell’effettiva
opposizione da lei interposta solo a seguito della riconsiderazione 2 giugno
2022.
dell’UE, che ha dichiarato nulli gli atti fino ad allora intercorsi,
circostanza che – a sua mente – non la può ora precludere, il termine dell’art.
88.
cpv. 1 LEF dovendo rimanere sospeso anche nei casi in cui il creditore non è
in grado di chiedere il rigetto dell’opposizione perché non è stato debitamente
informato dell’opposizione da parte dell’ufficio d’esecuzione. Specifica anche
che non appena ha saputo dell’esistenza dell’opposizione si è attivata subito
per ottenerne il rigetto nonché la dichiarazione di esecutività della decisione
di rigetto, scontrandosi con il rifiuto del Pretore a causa del reclamo
presentato il 2 maggio 2024 dalla debitrice. Per tali ragioni, essa è del
parere che il termine annuale dell’art. 88 cpv. 1 LEF è iniziato a decorrere
soltanto dal 3 giugno 2022 ed è rimasto sospeso dal 9 giugno 2022, data d’inoltro
dell’istanza di rigetto, sino al 1° ottobre 2024, data della ricezione della
sentenza 25 ottobre 2024 di questa Camera e della presentazione, lo stesso
giorno, della domanda di continuazione dell’esecuzione. Ad ogni modo, secondo
la resistente, nemmeno qualora si volesse considerare il tempo trascorso fra la
ricezione della decisione di rigetto dell’opposizione del 12 aprile 2024,
avvenuta per essa il 15 aprile 2024, e l’invio della domanda di proseguimento
del 1° ottobre 2024 si potrebbe concludere che l’esecuzione sarebbe perenta,
essendo infatti così trascorsi solo 169 giorni, che andrebbero aggiunti ai
primi 6 giorni tra l’inizio del termine e l’inoltro dell’istanza di rigetto.
2.1
Giusta
l’art. 88 LEF, se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o
di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del
precetto il creditore può chiederne la continuazione (cpv. 1). Questo diritto
si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta
opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione
giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (cpv. 2). In tale evenienza,
il termine di un anno resta sospeso fintanto che il creditore non ottiene una
decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione (art. 79 e segg. LEF;
sentenza del Tribunale federale 5A_78/2017 del 18 maggio 2017, consid. 2.2).
Tra le procedure giudiziarie che sospendono il termine di perenzione entrano in
linea di conto l’azione di accertamento del credito (art. 79 LEF), l’azione di
disconoscimento del debito (art. 83 LEF), l’istanza di rigetto dell’opposizione
(art. 80 e segg. LEF) e l’azione di accertamento del ritorno a miglior fortuna
(art. 265a LEF; sentenza della CEF 15.2023.112 del 23 febbraio 2024,
consid. 4.1 e rinvii).
2.2
Nel
caso in rassegna, occorre anzitutto chiarire che il precetto esecutivo n. __________,
che l’UE ha dapprima emesso il 7 luglio e poi nuovamente il 20 luglio 2021,
dopo aver rettificato l’indirizzo dell’escussa, è stato notificato al più
presto a RI 1 il 23 luglio 2021, allorquando essa l’ha impugnato mediante
ricorso dello stesso giorno, chiedendo che fosse annullato o dichiarato nullo. Del
resto, l’organo esecutivo stesso ha dato atto nella sua riconsiderazione 2
giugno 2022 che l’escussa “interponeva
effettivamente la totale opposizione al precetto esecutivo n. __________ […]
già nell’ambito del suo ricorso del 23 luglio 2021”, salvo
poi indicare nel dispositivo n. 1 il 28 settembre 2021 quale data di
notificazione, ciò che è anche menzionato a tergo di entrambi gli esem-plari
del precetto esecutivo. Sia come sia, l’esito del presente giudizio non muterebbe
nemmeno laddove si volesse considerare il 28 settembre 2021 quale data di
notifica del precetto e d’opposizione allo stesso (v. sotto, consid. 2.3.3).
2.3
Ciò
posto, il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF, contrariamente a
quanto sostiene la resistente, non decorre dalla comunicazione dell’esemplare
del precetto esecutivo al creditore, bensì dalla sua notificazione all’escussa
(DTF 125 III 45 consid. 3/b; citata 15. 2023.112, consid. 4.3), ovvero nel caso
concreto il 23 luglio 2021, sicché giusta l’art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF è venuto a scadere in principio il 25 luglio 2022.
2.3.1
Sennonché
il termine è rimasto sospeso tra il giorno in cui la procedente ha promosso la
procedura di rigetto dell’opposizione, il 9 giugno 2022 (doc. 9), e quello in
cui la decisione di rigetto è pervenuta
alla creditrice (DTF 106 III 51
consid. 3), cioè in concreto il 15 aprile 2024 (v. il tracciamento dell’invio raccomandato allegato
al doc. 9), la decisione di rigetto dell’opposizione
essendo per legge immediatamente esecutiva (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC),
indipendentemente dall’eventuale attestazione di esecutività, che risulta del
tutto inutile ai fini della determinazione della tempestività
della domanda di continuazione dell’esecuzione (citata 15.2023. 112, consid.
4.3.2
e rimandi). Diversamente da quanto sostiene PI 1, la procedura di
reclamo introdotta da RI 1 il 2 maggio 2024 contro la decisione di rigetto non
ha invece sospeso il termine annuale dell’art. 88 cpv. 1 LEF, siccome un eventuale
reclamo non ha effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC; sentenza
5A_78/2017 citata, ibidem; sentenze della CEF 15.2019.32
del 13 agosto 2019, consid. 4 e 15.2022.27 del 16 marzo 2022, consid.
3), fermo restando che questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria
superiore, neppure l’ha concesso su richiesta della reclamante giusta l’art.
325.
cpv. 2 CPC. In conclusione la sospensione è durata per 676 giorni.
2.3.2
Neppure
si può ritenere che il termine sia rimasto sospeso per il fatto che l’escutente
sarebbe venuta a conoscenza dell’opposizione soltanto in seguito alla riconsiderazione
2.
giugno 2022 dell’UE. A parte che in realtà la PI 1 ha saputo dell’opposizione dell’escussa al più tardi con l’intimazione
del ricorso 23 luglio 2021 di RI 1 contro il precetto esecutivo (v.
sentenza della CEF 15.2021.79 ad F), l’errata comunicazione dell’organo
esecutivo, che in precedenza aveva inviato alla creditrice l’esemplare del precetto
esecutivo senza l’opposizione interposta dall’escussa, potrebbe giustificare
tutt’al più l’introduzione di un’azione di responsabilità nei confronti dello
Stato (art. 5 LEF), ma non è un motivo di sospensione nel senso dell’art. 88
cpv. 2 LEF, non trattandosi di una procedura giudiziaria volta a ottenere una
decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione (sopra, consid. 2.1).
Nemmeno il passaggio dottrinale citato nelle osservazioni (Sievi in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 23 ad art. 88 LEF, quart’ultima
riga, che rinvia alla n. 22) giova in qualche modo alla
resistente, giacché “i motivi di procedura” cui fa riferimento l’autore in
questione riguardano i limiti delle fasi procedurali previste dal CPC (p.es. il
divieto di mutare l’azione in corso di causa) relativi a un’eventuale azione di
accertamento del credito presentata prima
dell’esecuzione (“Die Jahresfrist steht auch
dann still, wenn der Gläubiger im vorgängig zum Betreibungsverfahren eingeleiteten Forderungsprozess aus
verfahrensrechtlichen Gründen (Verbot der Klageänderung) nicht die
Beseitigung des Rechtsvorschlags beantragen kann”), circostanza che
non si è verificata nella fattispecie.
2.3.3
Aggiungendo
alla scadenza del 25 luglio 2022 il periodo di sospensione di 676 giorni
(consid. 2.3.1; citata 15.2022. 27, ibidem e riferimento), il termine di
perenzione è stato dunque prorogato nel caso di specie fino al 10 giugno 2024,
di modo che al momento della presentazione della nuova domanda di
continuazione, il 1° ottobre 2024, l’esecuzione era già perenta e l’Ufficio non
avrebbe dovuto darvi seguito. Tale esito non cambierebbe neppure qualora si
volesse considerare il 28 settembre 2021 quale data di notificazione del
precetto esecutivo e dell’opposizione interposta dall’escussa, dal momento che
la scadenza verrebbe fissata in tal caso al 5 agosto 2024. In accoglimento del
ricorso su tale punto, l’avviso di pignoramento dev’essere pertanto dichiarato
nullo e va inoltre fatto ordine all’UE d’iscriverne nei suoi registri la
perenzione giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF. Per tali ragioni, non è necessario soffermarsi
sulle ulteriori censure mosse dalla ricorrente.
3.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di
conseguenza l’avviso di pignoramento emesso nell’esecuzione n. __________
della sede di Lugano è dichiarato nullo ed è ordinato all’Ufficio d’esecuzione
d’iscriverne nei suoi registri la perenzione giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
;
– avv. PR 1, , .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.