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Decisione

15.2024.109

Avviso di pignoramento. Determinazione del termine di perenzione dell’esecuzione

26 marzo 2025Italiano12 min

emettere un precetto esecutivo nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di fr. 29'100.80

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.109

Lugano

26 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 ottobre 2024 di

RI 1 c/o __________,

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso l’8

ottobre 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della

ricorrente dalla

PI 1, (ZH)

(patrocinata dall’avv. PR 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con domanda d’esecuzione del 21 giugno 2021, la RI

1 ha chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di

emettere un precetto esecutivo nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di fr. 29'100.80

oltre agli interessi del 5% dal 2 novembre 2018.

B. Il

7 luglio 2021 l’UE, per il tramite del Centro cantonale dei precetti esecutivi

di Faido, ha emesso e inviato a RI 1 il precetto esecutivo n. __________.

Accortosi di aver indicato quale recapito solo la casella postale, il 20 luglio

2021 l’UE ha nuovamente notificato all’escussa

il precetto esecutivo rettificato in punto al suo in­dirizzo (Via __________).

C. Adita

su ricorso del 23 luglio 2021 di RI 1 contro i “due” precetti esecutivi n. __________

del 6 e 20 luglio 2021, con sentenza del 29 marzo 2022 (inc. 15.2021.79) questa

Camera ha fatto ordine all’Ufficio di non aggiungere negli

atti esecutivi l’indicazione “art. 50 LEF” nell’indirizzo di PI 1.

D. Il

13 maggio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento, che RI 1 ha impugnato

mediante ricorso del 28 maggio 2022.

Con

decisione del 2 giugno 2022 l’Ufficio ha quindi riconsiderato il provvedimento in

questione, annullandolo, dopo aver accertato di essere incorso in un errore,

trasmettendo all’escutente il suo esemplare del precetto esecutivo con l’indicazione

“nessuna opposizione”, mentre l’escussa l’aveva interposta “nell’ambito del suo ricorso del 23 luglio

2021”. Nel dispositivo, l’organo esecutivo ha però

indicato che il precetto è stato notificato alla debitrice “in data 28 settembre 2021”.

E. Preso

atto della riconsiderazione, la Camera ha dichiarato il nuovo gravame senza

oggetto e l’ha stralciato dai ruoli con sentenza del 22 giugno 2022 (inc.

15.2022.82).

F. Adita

con istanza 9 giugno 2022 della PI 1, mediante sentenza del 12 aprile 2024 la

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato l’opposizione in via

definitiva.

G. Con sentenza del 25 settembre 2024 (inc.

14.2024.62), questa Ca­mera, nella sua veste di autorità giudiziaria

superiore, ha respinto nella misura della sua ricevibilità il reclamo 2 maggio

2024 presentato da RI 1 contro la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione.

H. Dando

seguito alla domanda del 1° ottobre 2024 dell’escutente, l’8 ottobre 2024 l’UE

ha emesso l’avviso di pignoramento.

I. Con

ricorso del 21 ottobre 2024 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento,

chiedendo a questa Camera di “annullarlo,

revocarlo e/o di dichiararlo nullo e/o di nessun effetto”, previo conferimento dell’effetto

sospensivo al gravame, concessole dal presiden­te della Camera il 15

novembre 2024.

L. Mediante

osservazioni del 27 novembre 2024 la PI 1 si è opposta al ricorso, domandandone

la reiezione, come pure l’UE nelle sue del 3 dicembre 2024.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 9 ottobre 2024, il ricorso presentato

lunedì 21 ottobre 2024, ovvero il primo giorno feriale seguente la scadenza

intervenuta sabato 19 ottobre 2024 (art. 142 cpv. 1bis CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF), è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

La

ricorrente sostiene che l’esecuzione è perenta secondo l’art. 88 cpv. 2 LEF,

essendosi estinta al più tardi il 31 maggio 2024. In proposito, fa valere che l’istanza

di rigetto della PI 1 è stata introdotta il 9 giugno 2022, ossia 10 mesi e 17

giorni dopo la notificazione del precetto esecutivo intervenuta il 23 luglio

2021, ed è stata definita con sentenza pretorile del 12 aprile 2024. Rileva altresì che da quel momento il termine ha

ripreso il suo cor­so ed è scaduto il 31 maggio 2024, indipendentemente

dalla procedura di reclamo contro la decisione di rigetto da lei avviata il 2

maggio 2024, che è priva di effetto sospensivo ex lege. Di conseguenza, a

suo parere la domanda di proseguimento dell’escutente è tardiva e l’avviso di

pignoramento dev’essere annullato.

Da

parte sua, la resistente rileva che ai fini della decorrenza del termine dell’art.

88.

cpv. 1 LEF fa stato il momento della notifica dell’esemplare del precetto

esecutivo al creditore, che dev’essere portato a conoscenza di tale atto in

modo da poter agire nei termini di legge. Fa pure notare che nella fattispecie

la notificazione del precetto alla debitrice non è avvenuta il 23 luglio 2021,

ma semmai il 28 settembre 2021, come riportato sui due esemplari del precetto prodotti

con le sue osservazioni. Spiega inoltre di aver proseguito immediatamente l’esecuzione

non appena aveva ricevuto il suo (primo) esemplare del precetto esecutivo privo

di opposizione dell’escussa e di essere venuta a conoscenza dell’effettiva

opposizione da lei interposta solo a seguito della riconsiderazione 2 giugno

2022.

dell’UE, che ha dichiarato nulli gli atti fino ad allora intercorsi,

circostanza che – a sua mente – non la può ora precludere, il termine dell’art.

88.

cpv. 1 LEF dovendo rimanere sospeso anche nei casi in cui il creditore non è

in grado di chiedere il rigetto dell’opposizione perché non è stato debitamente

informato dell’opposizione da parte dell’ufficio d’esecuzione. Specifica anche

che non appena ha saputo dell’esistenza dell’opposizione si è attivata subito

per ottenerne il rigetto nonché la dichiarazione di esecutività della decisione

di rigetto, scontrandosi con il rifiuto del Pretore a causa del reclamo

presentato il 2 maggio 2024 dalla debitrice. Per tali ragioni, essa è del

parere che il termine annuale dell’art. 88 cpv. 1 LEF è iniziato a decorrere

soltanto dal 3 giugno 2022 ed è rimasto sospeso dal 9 giugno 2022, data d’inoltro

dell’istanza di rigetto, sino al 1° ottobre 2024, data della ricezione della

sentenza 25 ottobre 2024 di questa Camera e della presentazione, lo stesso

giorno, della domanda di continuazione dell’esecuzione. Ad ogni modo, secondo

la resistente, nemmeno qualora si volesse considerare il tempo trascorso fra la

ricezione della decisione di rigetto dell’opposizione del 12 aprile 2024,

avvenuta per essa il 15 aprile 2024, e l’invio della domanda di proseguimento

del 1° ottobre 2024 si potrebbe concludere che l’esecuzione sarebbe perenta,

essendo infatti così trascorsi solo 169 giorni, che andrebbero aggiunti ai

primi 6 giorni tra l’inizio del termine e l’inoltro dell’istanza di rigetto.

2.1

Giusta

l’art. 88 LEF, se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o

di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del

precetto il creditore può chiederne la continuazione (cpv. 1). Questo diritto

si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta

opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione

giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (cpv. 2). In tale evenienza,

il termine di un anno resta sospeso fintanto che il creditore non ottiene una

decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione (art. 79 e segg. LEF;

sentenza del Tribunale federale 5A_78/2017 del 18 maggio 2017, consid. 2.2).

Tra le procedure giudiziarie che sospendono il termine di perenzione entrano in

linea di conto l’azione di accertamento del credito (art. 79 LEF), l’azione di

disconoscimento del debito (art. 83 LEF), l’i­­stanza di rigetto dell’opposizione

(art. 80 e segg. LEF) e l’azione di accertamento del ritorno a miglior fortuna

(art. 265a LEF; sentenza della CEF 15.2023.112 del 23 febbraio 2024,

consid. 4.1 e rinvii).

2.2

Nel

caso in rassegna, occorre anzitutto chiarire che il precetto esecutivo n. __________,

che l’UE ha dapprima emesso il 7 luglio e poi nuovamente il 20 luglio 2021,

dopo aver rettificato l’indirizzo dell’escussa, è stato notificato al più

presto a RI 1 il 23 luglio 2021, allorquando essa l’ha impugnato mediante

ricorso dello stesso giorno, chiedendo che fosse annullato o dichiarato nullo. Del

resto, l’organo esecutivo stesso ha dato atto nella sua riconsiderazione 2

giugno 2022 che l’escussa “interponeva

effettivamente la totale opposizione al precetto esecutivo n. __________ […]

già nell’ambito del suo ricorso del 23 luglio 2021”, salvo

poi indicare nel dispositivo n. 1 il 28 settembre 2021 quale data di

notificazione, ciò che è anche menzionato a tergo di entrambi gli esem-plari

del precetto esecutivo. Sia come sia, l’esito del presente giudizio non muterebbe

nemmeno laddove si volesse considerare il 28 settembre 2021 quale data di

notifica del precetto e d’opposizione allo stesso (v. sotto, consid. 2.3.3).

2.3

Ciò

posto, il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF, contrariamente a

quanto sostiene la resistente, non decorre dalla comunicazione dell’esemplare

del precetto esecutivo al creditore, bensì dalla sua notificazione all’escussa

(DTF 125 III 45 consid. 3/b; citata 15. 2023.112, consid. 4.3), ovvero nel caso

concreto il 23 luglio 2021, sicché giusta l’art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio

dell’art. 31 LEF è venuto a scadere in principio il 25 luglio 2022.

2.3.1

Sennonché

il termine è rimasto sospeso tra il giorno in cui la procedente ha promosso la

procedura di rigetto dell’opposizione, il 9 giugno 2022 (doc. 9), e quello in

cui la decisione di rigetto è pervenuta

alla creditrice (DTF 106 III 51

consid. 3), cioè in concreto il 15 aprile 2024 (v. il tracciamento dell’invio raccomandato allegato

al doc. 9), la decisione di rigetto dell’opposizione

essendo per leg­ge immediatamente esecutiva (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC),

indipendentemente dall’eventuale attestazione di esecutività, che risulta del

tutto inutile ai fini della determinazione della tempestività

della domanda di continuazione dell’esecuzione (citata 15.2023. 112, consid.

4.3.2

e rimandi). Diversamente da quanto sostiene PI 1, la procedura di

reclamo introdotta da RI 1 il 2 maggio 2024 contro la decisione di rigetto non

ha invece sospeso il termine annuale dell’art. 88 cpv. 1 LEF, siccome un eventuale

reclamo non ha effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC; sentenza

5A_78/2017 citata, ibidem; sentenze della CEF 15.2019.32

del 13 agosto 2019, consid. 4 e 15.2022.27 del 16 mar­zo 2022, consid.

3), fermo restando che questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria

superiore, neppure l’ha concesso su richiesta della reclamante giusta l’art.

325.

cpv. 2 CPC. In conclusione la sospensione è durata per 676 giorni.

2.3.2

Neppure

si può ritenere che il termine sia rimasto sospeso per il fatto che l’escutente

sarebbe venuta a conoscenza dell’opposizio­ne soltanto in seguito alla riconsiderazione

2.

giugno 2022 dell’UE. A parte che in realtà la PI 1 ha saputo dell’opposizione dell’escussa al più tardi con l’intimazione

del ricorso 23 lu­glio 2021 di RI 1 contro il precetto esecutivo (v.

sentenza della CEF 15.2021.79 ad F), l’errata comunicazione dell’organo

esecutivo, che in precedenza aveva inviato alla creditrice l’esemplare del precetto

esecutivo senza l’opposizione interposta dall’e­scussa, potrebbe giustificare

tutt’al più l’introduzione di un’azione di responsabilità nei confronti dello

Stato (art. 5 LEF), ma non è un motivo di sospensione nel senso dell’art. 88

cpv. 2 LEF, non trattandosi di una procedura giudiziaria volta a ottenere una

decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione (sopra, consid. 2.1).

Nemmeno il passaggio dottrinale citato nelle osservazioni (Sievi in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 23 ad art. 88 LEF, quart’ultima

riga, che rinvia alla n. 22) giova in qualche modo alla

resistente, giacché “i motivi di procedura” cui fa riferimento l’autore in

questione riguardano i limiti delle fasi procedurali previste dal CPC (p.es. il

divieto di mutare l’azione in corso di causa) relativi a un’eventuale azione di

accertamento del credito presentata prima

dell’esecuzione (“Die Jahresfrist steht auch

dann still, wenn der Gläubiger im vorgängig zum Betreibungsverfahren eingeleiteten Forderungsprozess aus

verfahrensrechtlichen Grün­den (Verbot der Klageänderung) nicht die

Beseitigung des Rechts­vorschlags beantragen kann”), circostanza che

non si è verificata nella fattispecie.

2.3.3

Aggiungendo

alla scadenza del 25 luglio 2022 il periodo di sospensione di 676 giorni

(consid. 2.3.1; citata 15.2022. 27, ibidem e riferimento), il termine di

perenzione è stato dunque prorogato nel caso di specie fino al 10 giugno 2024,

di modo che al momento della presentazione della nuova domanda di

continuazione, il 1° ottobre 2024, l’esecuzione era già perenta e l’Ufficio non

avrebbe dovuto darvi seguito. Tale esito non cambierebbe neppure qualora si

volesse considerare il 28 settembre 2021 quale data di notificazione del

precetto esecutivo e dell’opposizione interposta dal­l’escussa, dal momento che

la scadenza verrebbe fissata in tal caso al 5 agosto 2024. In accoglimento del

ricorso su tale punto, l’avviso di pignoramento dev’essere pertanto dichiarato

nullo e va inoltre fatto ordine all’UE d’iscriverne nei suoi registri la

perenzio­ne giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF. Per tali ragioni, non è necessario soffermarsi

sulle ulteriori censure mosse dalla ricorrente.

3.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di

conseguenza l’avviso di pignoramento emes­so nell’esecuzione n. __________

della sede di Lugano è dichiarato nullo ed è ordinato all’Ufficio d’esecuzione

d’iscriverne nei suoi registri la perenzione giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

;

– avv. PR 1, , .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.