15.2024.11
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione tardiva della decisione dell’Ufficio d’esecuzione secondo cui l’opposizione al precetto esecutivo è tardiva
11 marzo 2024Italiano5 min
proprio in sede di esecuzione del pignoramento e non giustifica dunque l’annullamento dell’avviso di
Source ti.ch
Incarto
n.
15.2024.11
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 gennaio 2024 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 26
gennaio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del
ricorrente dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dalla Serafe AG, Pfäffikon
SZ)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________ emesso il 4 settembre 2023 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la Confederazione Svizzera procede contro RI 1
per l’incasso del canone radiotelevisivo dal 2020 al 2023 di fr. 912.25;
che
avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo tardivamente, il 26 gennaio 2024 l’UE ha emesso l’avviso
Fatti
di pignoramento per il 13 marzo 2024;
che
con ricorso del 30 gennaio 2024, RI 1 chiede l’annullamento dell’avviso di
pignoramento, facendo valere di aver già informato l’UE di non essere in grado
di pagare il credito posto in esecuzione, siccome percepisce attualmente solo
le prestazioni assistenziali e non ha altre fonti di reddito;
che
la determinazione dei redditi e beni del ricorrente, come della loro
pignorabilità (specie delle prestazioni assistenziali), verrà effettuata
proprio in sede di esecuzione del pignoramento e non giustifica dunque l’annullamento dell’avviso di
pignoramento, in assenza di una
violazione delle norme formali che disciplinano l’emissione dell’avviso
di pignoramento (cfr. art. 17 cpv. 1 LEF);
che
il ricorrente rimprovera all’UE di non aver minimamente tenuto conto delle
motivazioni espresse nella sua raccomandata del 21 settembre 2023, ribadendo di aver ritirato il precetto esecutivo presso
l’ufficio postale di Pregassona solo il 13 settembre 2023, entro il termine di
giacenza postale di sette giorni, sicché la sua “risposta” – pare di capire l’opposizione
al precetto esecutivo – sarebbe tempestiva;
che
l’UE non è competente per valutare i motivi di opposizione dell’escusso, bensì
solo per determinare se sono da considerare come una valida opposizione nel
senso dell’art. 74 LEF, inoltrata entro il termine di dieci giorni dalla
notifica dell’atto secondo l’art 74 cpv. 1 LEF;
che
nella fattispecie l’UE ha puntualmente comunicato a RI 1 di ritenere tardiva la sua opposizione contenuta nello scritto
del 21 settembre 2023, poiché il precetto esecutivo gli era stato notificato
già l’8 settembre 2023 (all. 4 accluso al ricorso);
che
RI 1, con scritto del 27 settembre 2023 ha contestato di aver ritirato l’atto
già l’8 settembre, affermando di averlo ritirato invece il 13 settembre, come
risulterebbe dalla data del “francobollo” apposto sullo stess;
che,
tuttavia, dopo l’ulteriore risposta dell’UE del 28 settembre (all. 6), con cui
ha rilevato che dal tracciamento postale risultava che la notifica era avvenuta
l’8 settembre – come confermato dal timbro postale a tergo del precetto (all.
1) – il ricorrente ha nuovamente contestato la risposta dell’UE il 2 ottobre
2023 (all. 7), ma non ha presentato un ricorso formale all’autorità di
vigilanza – come ora fatto contro l’avviso di pignoramento – sicché la
decisione dell’UE dev’essere considerata definitiva;
Considerandi
che
il ricorso in esame risulta così tardivo nella misura in cui RI 1 intenda
nuovamente contestare la tardività dell’opposizione contenuta nello scritto del 21 settembre 2023;
che
nulla cambia al riguardo lo scritto inviato tardivamente dal ricorrente il 7
marzo 2024, anche perché egli non si determina sul-l’accertamento compiuto
dall’UE presso la Posta, da cui si evince ch’egli ha preso visione del precetto
già l’8 settembre 2023, ma ha rifiutato di ritirarlo in quel momento, motivo
per cui l’atto è rimasto in giacenza all’ufficio postale fino al 13 settembre
(osservazioni dell’UE al ricorso del 7 febbraio 2024);
che
a prescindere dalla presa in consegna fisica dell’atto esecutivo, la sua notifica è considerata avvenuta al momento in cui l’escusso
ha avuto conoscenza del suo contenuto (cfr. art.
17.
cpv. 2 LEF);
che
un’esenzione dal pagamento del canone radiotelevisivo o la concessione di
dilazioni non rientrano nelle competenze né dell’UE né dell’autorità di
vigilanza, bensì della Confederazione Svizzera, cui il ricorrente è invitato a rivolgersi
secondo le formalità stabilite dall’apposita legge federale;
che
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto;
che
si può prescindere dal notificare alla controparte sia il giudizio odierno,
stante il suo esito, sia il ricorso (art. 9 cpv. 2 della
legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR, RL 280.200]);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione ad Anthony .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.