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Decisione

15.2024.11

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione tardiva della decisione dell’Ufficio d’esecuzione secondo cui l’opposizione al precetto esecutivo è tardiva

11 marzo 2024Italiano5 min

proprio in sede di esecuzione del pignoramento e non giustifica dunque l’annullamento dell’avviso di

Source ti.ch

Incarto

n.

15.2024.11

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 gennaio 2024 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 26

gennaio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del

ricorrente dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dalla Serafe AG, Pfäffikon

SZ)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto

esecutivo n. __________ emesso il 4 set­tembre 2023 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la Confederazione Svizzera procede contro RI 1

per l’incasso del canone radiotelevisivo dal 2020 al 2023 di fr. 912.25;

che

avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo tardivamente, il 26 gennaio 2024 l’UE ha emesso l’avviso

Fatti

di pigno­ramento per il 13 marzo 2024;

che

con ricorso del 30 gennaio 2024, RI 1 chiede l’an­nullamento dell’avviso di

pignoramento, facendo valere di aver già informato l’UE di non essere in grado

di pagare il credito posto in esecuzione, siccome percepisce attualmente solo

le prestazioni assistenziali e non ha altre fonti di reddito;

che

la determinazione dei redditi e beni del ricorrente, come della loro

pignorabilità (specie delle prestazioni assistenziali), verrà effettuata

proprio in sede di esecuzione del pignoramento e non giustifica dunque l’annullamento dell’avviso di

pignoramento, in assen­za di una

violazione delle norme formali che disciplinano l’emissio­­ne dell’avviso

di pignoramento (cfr. art. 17 cpv. 1 LEF);

che

il ricorrente rimprovera all’UE di non aver minimamente tenuto conto delle

motivazioni espresse nella sua raccomandata del 21 settembre 2023, ribadendo di aver ritirato il precetto esecutivo pres­so

l’ufficio postale di Pregassona solo il 13 settembre 2023, entro il termine di

giacenza postale di sette giorni, sicché la sua “risposta” – pare di capire l’opposizione

al precetto esecutivo – sarebbe tempestiva;

che

l’UE non è competente per valutare i motivi di opposizione dell’escusso, bensì

solo per determinare se sono da considerare come una valida opposizione nel

senso dell’art. 74 LEF, inoltrata entro il termine di dieci giorni dalla

notifica dell’atto secondo l’art 74 cpv. 1 LEF;

che

nella fattispecie l’UE ha puntualmente comunicato a RI 1 di ritenere tardiva la sua opposizione contenuta nello scrit­to

del 21 settembre 2023, poiché il precetto esecutivo gli era stato notificato

già l’8 settembre 2023 (all. 4 accluso al ricorso);

che

RI 1, con scritto del 27 settembre 2023 ha contestato di aver ritirato l’atto

già l’8 settembre, affermando di averlo ritirato invece il 13 settembre, come

risulterebbe dalla data del “francobollo” apposto sullo stess;

che,

tuttavia, dopo l’ulteriore risposta dell’UE del 28 settembre (all. 6), con cui

ha rilevato che dal tracciamento postale risultava che la notifica era avvenuta

l’8 settembre – come confermato dal timbro postale a tergo del precetto (all.

1) – il ricorrente ha nuovamente contestato la risposta dell’UE il 2 ottobre

2023 (all. 7), ma non ha presentato un ricorso formale all’autorità di

vigilanza – co­me ora fatto contro l’avviso di pignoramento – sicché la

decisione dell’UE dev’essere considerata definitiva;

Considerandi

che

il ricorso in esame risulta così tardivo nella misura in cui RI 1 intenda

nuovamente contestare la tardività dell’op­posizione contenuta nello scritto del 21 settembre 2023;

che

nulla cambia al riguardo lo scritto inviato tardivamente dal ricorrente il 7

marzo 2024, anche perché egli non si determina sul­-l’accertamento compiuto

dall’UE presso la Posta, da cui si evince ch’egli ha preso visione del precetto

già l’8 settembre 2023, ma ha rifiutato di ritirarlo in quel momento, motivo

per cui l’atto è rimasto in giacenza all’ufficio postale fino al 13 settembre

(osservazioni dell’UE al ricorso del 7 febbraio 2024);

che

a prescindere dalla presa in consegna fisica dell’atto esecuti­vo, la sua notifica è considerata avvenuta al momento in cui l’e­scus­so

ha avuto conoscenza del suo contenuto (cfr. art.

17.

cpv. 2 LEF);

che

un’esenzione dal pagamento del canone radiotelevisivo o la concessione di

dilazioni non rientrano nelle competenze né del­l’UE né dell’autorità di

vigilanza, bensì della Confederazione Svizzera, cui il ricorrente è invitato a rivolgersi

secondo le formalità stabilite dall’apposita legge federale;

che

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto;

che

si può prescindere dal notificare alla controparte sia il giudizio odierno,

stante il suo esito, sia il ricorso (art. 9 cpv. 2 della

legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento [LPR, RL 280.200]);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione ad Anthony .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.