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Decisione

15.2024.111

Ricorso contro il rigetto della richiesta di non divulgazione di un’esecuzione a terzi. Istanza di rigetto dichiarata irricevibile per incompetenza territoriale del Giudice di pace, che però l’ha in seguito trasmessa al giudice competente

8 novembre 2024Italiano6 min

eliminazione dell’opposizione interposta dall’escusso (“rigetto dell’opposizione”

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.111

Lugano

8 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 23 ottobre 2024

da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Faido, o meglio contro il provvedimento del 15 ottobre 2024, con cui ha

rigettato la richiesta del ricorrente di non divulgare a terzi l’esecuzione n. __________

promossa nei suoi confronti dalla

PI 1,

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che mediante precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 gennaio

Fatti

2024 dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI

1 per l’incasso di fr. 1'896.80 oltre agli interessi del 5% dal 22

settembre 2023;

che

ricevuto il precetto esecutivo il 20 gennaio 2024, RI 1 vi ha immediatamente

interposto opposizione;

che

il 9 settembre 2024 l’escusso ha presentato all’UE una domanda di non dar

notizia a terzi dell’esecuzione in questione giusta l’art. 8a cpv. 3 lett.

d LEF;

che

con scritto del 23 settembre 2024 l’UE ha assegnato all’escu­­tente un termine

fino al 15 ottobre 2024 per comunicare se aveva avviato una procedura di

eliminazione dell’opposizione interposta dall’escusso (“rigetto dell’opposizione”

[art. 80-82 LEF] o “azione giudiziaria di accertamento” [art. 79 LEF]) o se il

debitore aveva pagato integralmente il suo credito, corredando l’eventuale

comunicazione delle relative prove, con l’avvertenza per cui in caso di mancata

comunicazione l’esecuzione non sarebbe più stata portata a conoscenza di terzi

(a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF);

che entro il termine impartitole, la PI 1 ha

trasmesso al­l’Ufficio copia dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione

presentata dinanzi alla Giudicatura di pace del Circolo di A__________ l’11

ottobre 2024;

che

sulla scorta della documentazione ricevuta, con provvedimen­to del 15 ottobre

2024 l’Ufficio ha rigettato la domanda dell’escus­­so;

che

con ricorso del 23 ottobre 2024 RI 1 contesta tale provvedimento, chiedendo che

venga accolta la sua richiesta di non dar notizia a terzi della nota esecuzione;

che

il ricorrente sostiene anzitutto di aver più volte sollecitato il creditore a

eseguire un sopralluogo per constatare i difetti della sua “prestazione” e che,

ciononostante, costui non vi ha mai dato seguito;

che

tuttavia né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) –

sono competenti per esaminare censure riguardanti l’esistenza o l’importo dei

crediti posti in esecuzione (sentenza della CEF 15.2022.68 del 12 settembre

2022, pag. 2);

che

il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti ammesso

solo contro provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione (o dei fallimenti) per

violazione di una norma di diritto o errori d’ap­­prezzamento che rientrano nella competenza dell’ufficio, ad esem­pio

la decisione che respinge la richiesta di non dar notizia di un’e­secuzione a

terzi giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF;

che

se intende contestare il credito vantato dall’escutente, RI 1 dovrà farlo nella

procedura di rigetto dell’opposizione promossa dal procedente l’11 ottobre 2024

e se del caso poi con un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2

LEF);

che

il ricorso in esame, che ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria

(art. 17 cpv. 1 LEF), è pertanto irricevibile su tale punto;

che

l’insorgente fa valere altresì che la Giudicatura di pace del circolo di A__________

non è competente per trattare l’istanza di rigetto, siccome egli è domiciliato

nel Comune di Q__________;

che la censura è invero superata poiché con decisione del 16 ottobre

2024 (inc. __________), assunta d’ufficio dalla Camera per il tramite dell’UE

(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), la Giudice di pace del Circolo di A__________ ha

dichiarato irricevibile l’istanza di rigetto per incompetenza territoriale e l’ha

tramessa per competenza alla Giudicatura di pace del Circolo di Q__________;

che

non è decisiva l’irricevibilità iniziale dell’istanza, giacché secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 147 III 41 consid.

4) la domanda di non divulgazione dell’esecuzione a terzi va respinta quand’anche

l’istanza di rigetto dell’opposizione venga poi dichiarata irricevibile (o

respinta);

che pur criticata (ad es. Peter

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 52 segg. ad art. 8a

LEF) e oggetto di un’iniziativa parlamentare della

Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 14 gennaio 2022

(n. 22.401) volta a precisare il testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF

nel senso che la domanda di non divulgazione dev’essere ammessa ove il giudice

non entri nel merito della domanda di eliminazione dell’opposizione o quest’ultima

venga definitivamente respinta, per ora la giurisprudenza del

Tribunale federale continua a vincolare questa Camera (sentenza

della CEF 15.2023.98 del 15 dicembre 2023, pag. 3);

che

ad ogni modo l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF prescrive che se la prova dell’inoltro

di un’azione volta all’eliminazione dell’opposizio­­ne “è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima

a terzi”;

che la trasmissione dell’istanza di rigetto dell’opposizione

alla com­petente Giudicatura di pace del Circolo di Q__________

costituirebbe dunque un (nuovo) motivo di respingere la domanda di non

divulgazione anche se si dovesse ritenere inefficace, per l’applicazione dell’art.

8a cpv. 3 lett. d LEF, il suo inoltro a quella di A__________,

ancorché il termine di venti giorni stabilito da tale norma debba

verosimilmente essere considerato osservato anche in applicazione dell’art. 63

cpv. 1 CPC;

che

su questo punto il ricorso s’avvera infondato e va pertanto respinto;

che stante l’esito del giudizio odierno, non è

necessario notificare alla controparte né il ricorso né la sentenza (art.

9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a RI 1 .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Faido.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.