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Decisione

15.2024.113

Ricorso contro il “dissequestro” di averi su un conto corrente confiscati penalmente

15 gennaio 2025Italiano12 min

pubblico del Cantone Ticino in un procedimento penale avviato nei confronti dell’avv. PI 3 per appropriazio­ne

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.113

Lugano

15 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 ottobre 2024 dell’

RI 1, __________

(rappresentata dalla sua succursale di __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il provvedimento di dissequestro di un conto

corrente bancario emesso il 18 ottobre 2024 nelle esecuzioni dei gruppi n. 1 e 3

promosse dalla ricorrente e da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

Comune di PI 2, __________

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

nei confronti di

PI 1,

DK – __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Alla

relazione bancaria __________ presso l’allora __________ (ora: RI 1), aperta

dall’avv. PI 3 a nome della socie­tà panamense PI 4, è collegato il conto

corrente __________, di cui è avente diritto economico PI 1.

B. La

relazione bancaria è stata sequestrata il 5 settembre 2014 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino in un procedimento penale avviato nei confronti dell’avv. PI 3 per appropriazio­ne

indebita o, subordinatamente, amministrazione infedele, e il 21 marzo 2017 dall’Amministrazione federale delle

contribuzioni (AFC) in un procedimento penale-amministrativo diretto

contro il medesimo per truffa e sottrazione fiscale.

C. Nelle due esecuzioni del gruppo n. 1 (n. __________ e __________),

promosse dall’RI 1 nei confronti di PI 1, il 19 settembre 2017 la sede di

Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato, fra altri beni, anche il

conto corrente.

D. Dopo

un dissequestro parziale, sia penale, sia penale-amministrativo, della

relazione bancaria, il 24 agosto 2018 PI 5, madre dell’imputato, ne ha

rivendicato la titolarità limitatamente alla parte dissequestrata. Con

decisione del 26 agosto 2021, il Pretore aggiunto della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 1, ha accolto una

petizione di contestazione della rivendicazione pre­sentata dall’RI 1; mediante

sentenza del 15 aprile 2022 (inc. 14.2021.141), questa Camera ha respinto l’appello

interposto dalla rivendicante contro la decisione pretorile.

E. Frattanto, nelle tre esecuzioni

del gruppo n. 3 (n. __________, __________ e __________), promosse dallo

Stato del Cantone Ticino, dalla Confederazione Svizzera e dal Comune di PI 2

nei confronti di PI 1, il 13 gennaio 2021 l’Ufficio ha nuovamente pignorato,

fra altri beni, anche il conto corrente.

F. Mediante

decreto penale del 16 luglio 2024, l’AFC ha riconosciuto PI 1 colpevole di

ripetuta truffa in materia di tasse nella gestione di due società, disponendo, segnatamente,

la confisca degli averi registrati sul conto corrente; il decreto è passato in

giudicato.

G. Il

4 ottobre 2024, l’AFC ha comunicato all’RI 1 l’avvenuta confisca degli averi

depositati sul conto corrente e le ha pertanto assegnato un termine di venti

giorni per trasferirli su un proprio conto.

H. L’8

e il 18 ottobre 2024, l’RI 1 si è opposta alla confisca presso l’AFC; il 18

ottobre, vi si è opposta anche presso l’UE.

I. Con

provvedimento dello stesso giorno, l’Ufficio ha autorizzato il dissequestro del conto corrente e disposto il

versamento degli ave­ri su un conto dell’AFC.

L. Mediante

ricorso del 25 ottobre 2024, l’RI 1 si è aggravata contro il provvedimento,

chiedendone l’annullamento, protestate tasse, spese e ripetibili.

M. Il

29 ottobre 2024, il vicepresidente della Camera ha respinto l’i­­stanza volta

alla concessione dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

N. Nelle

sue osservazioni dell’11 novembre 2024, l’AFC ha postulato la reiezione del

ricorso, mentre nelle sue del 19 novembre l’UE si è riconfermato nel proprio

operato. Gli escutenti hanno rinunciato a esprimersi, rimettendosi al giudizio

della Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 18 ottobre 2024 dall’UE, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Nel

ricorso, l’RI 1 ricorda di aver ottenuto il pignoramen­to degli averi

registrati sul conto corrente e di averne chiesta la realizzazione il 29 luglio

2022.

Sostiene che i suoi “diritti

patrimoniali di cui al precitato conto corrente sono stati debitamente

riconosciuti sia dalla Pretura di Lugano […] sia dalla Camera di esecuzione e fallimenti”. Afferma che tanto il decreto dell’AFC, quanto il provvedimento

impugnato violano tali diritti, giacché nelle relative procedure essa non ha potuto esercitare il proprio

diritto di essere sen­tita, compresa

la possibilità di produrre mezzi di prova. La ricorren­te rileva infatti

che l’AFC non le ha messo a disposizione la “sentenza alla base del suo ordine di confisca”, di cui, dunque, non conosce la

motivazione, e non l’ha coinvolta nella procedura di confisca; fa valere

inoltre che nessuna delle due autorità si è ancora espressa sulle sue

opposizioni alla confisca e ch’entrambe hanno ignorato il contenuto dell’art.

70.

cpv. 2 e 4 CP, secondo il quale la confisca non è possibile, se la “controparte, come in questo caso [la banca …] è in buona fede”, circostanza a suo dire pure riconosciuta dalla Camera. A fronte di

una “pretesa di terzi

contestata dal creditore”, la ricorrente sostiene ch’entrambe

le autorità dovrebbero agire, se del caso, come previsto dall’art. 107 cpv. 5

LEF. Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.

3.

Giusta

l’art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che

costituiscono il prodotto di un reato oppure ch’erano destinati a determinare o

a ricompensare l’autore di un reato, salvo che debbano essere restituiti al

danneggiato allo scopo di ripristinare la situazione legale (cpv. 1). La

confisca è vietata, qualora un terzo abbia acquistato i valori patrimoniali

ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, se e nella misura in cui ha

fornito una controprestazione adeguata oppure se la confisca costituirebbe nei

suoi confronti una misura eccessivamente severa (cpv. 2). La confisca è

pubblicata ufficialmente. Le pretese del danneggiato e di terzi si estinguono

cinque anni dopo la pubblicazione (cpv. 4).

3.1

Secondo l’art. 44 LEF, la realizzazione di oggetti

confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù della

legge del 1° ottobre 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza

illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o

cantonali; tale è il caso, tra l’altro, per la confisca di valori patrimoniali

giusta gli art. 70 cpv. 1 e 72 CP In virtù

dell’art. 44 LEF, la decisione di confisca di valori patrimoniali conferisce

dunque allo Stato un diritto di distrazione (Aussonderungsrecht)

dei beni confiscati (sentenza del Tribunale federale 5A_133/2019 del 20 luglio

2020, consid. 3.2.1) in deroga al principio esecutivo del pari trattamento dei

creditori (art. 219 cpv. 4 LEF; sentenze

della CEF 15.2018.96 del 23 aprile 2019 consid. 3 e 15.2014.138 del 23 marzo 2015 consid. 5,

RtiD 2015 II 880 n. 48c e riferimenti citati).

La decisione di confisca passata in giudicato rende indisponibile il valore

patrimoniale confiscato, di modo che il suo

pignoramento, sequestro o inserimento nella massa fallimentare, anche se

è stato decretato prima di un eventuale sequestro ordinato a garanzia della

confisca (DTF 131 III 652 consid. 3.1), diventa privo d’oggetto senza che lo

Stato debba rivendicare il suo diritto di distrazione nel senso degli art. 106

segg. LEF, stante l’assenza di un oggetto sottoposto a una misura esecutiva

(citata 5A_133/2019 consid. 3.2.1 e 3.2.2). Fatti salvi casi di manifesta

illiceità che determinano la nullità della confisca, le autorità di esecuzione

e fallimenti e i creditori possono contestare la decisione di confisca solo con

i rimedi di diritto previsti dal diritto penale (DTF 131 III 652 consid. 3.1; sentenza

della CEF 14.2023.20 del 25 settembre 2023, consid. 4.2.2.1).

3.2

Nel

caso di specie, innanzitutto conviene precisare che né il Pretore aggiunto né la

Camera hanno riconosciuto all’RI 1 alcun diritto patrimoniale, ossia sostanziale,

sul conto corrente pignorato. Si sono limitati a respingere, rispettivamente a

conferma­re la reiezione della rivendicazione di PI 5, mantenendo l’assoggettamento

al pignoramento della parte dissequestrata del­la relazione bancaria. Non si

sono pronunciati sugli aspetti sostan-ziali del credito pignorato e men che

meno sulle conseguenze del­la confisca, in particolare in merito ai presupposti

dell’art. 70 cpv. 2 CP, anzitutto perché la

misura è stata decretata, il 16 luglio 2024, dopo l’emanazione delle

loro decisioni (nel 2021 e 2022), sicché difettavano conclusioni al riguardo,

per tacere del fatto che non sarebbe

comunque stato possibile statuire nel merito, giacché né l’escusso (PI 1) né la

titolare del conto (la PI 4) erano stati convenuti (v. citata CEF 14.2023.20

consid. 8.1 e i riferimenti), ma anche perché le autorità civili non sono

competenti per statuire su questioni di diritto penale (cfr. sopra consid.

3.1).

3.3

Non

si può neppure rimproverare all’UE di non aver avviato la procedura di

rivendicazione dell’art. 107 LEF dopo che ha avuto conoscenza della confisca, dal

momento che lo Stato, quando sequestra o confisca penalmente un bene, non può

essere considerato come un “terzo” rivendicante a cui concedere un termine ai

sensi dell’art. 107 cpv. 5 LEF per presentare un’azione di rivendicazione,

siccome la prevalenza della misura penale sui provvedimenti esecutivi risulta

direttamente dalla legge, o meglio dall’art. 44 LEF (citata 5A_133/2019

consid. 3.2.1; sopra consid. 3.1). Una decisione di svincolo del conto corrente dal pignoramento (o di “dis­sequestro”) non era neppure necessaria, giacché sia

il pignoramento sia il sequestro LEF sono decaduti ex lege al momento della confisca. Il ricorso si rivela addirittura

irricevibile in assenza di un vero provvedimento dell’UE. Anche la

menzione del fatto che il saldo “dovrà

essere versat[o] sul conto

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna, come da indicazioni

in vostro possesso” (doc.

B) è un semplice richiamo della richiesta formulata dalla stes­sa AFC e

non costituisce pertanto un provvedimento impugnabile giusta l’art. 17 LEF.

3.4

Per

il resto, non spetta né all’UE né alla Camera determinarsi sulla pretesa

violazione dei diritti della ricorrente nella procedura pena­le o sulla mancata

considerazione dell’art. 70 cpv. 2 CP. Sono questioni che, se del caso, la

banca deve far valere con i rimedi di diritto previsti dal diritto

penale (sopra consid. 3.1). La ricorrente non invoca d’altronde motivi di

manifesta illiceità suscettibili di determinare la nullità della confisca. Non

dimostra di dover essere considerata quale terzo nel senso dell’art. 70 cpv. 2

CP, ciò che avrebbe giustificato il suo coinvolgimento nella procedura penale. Come

già rilevato dalla Camera nella decisione del 15 aprile 2022 (inc. 14.2021.141,

consid. 4.1), il pignoramento eseguito a favore dell’RI 1 verte sul conto

corrente aperto presso di lei, vale a dire sul credito della PI 4 nei confronti

del­la banca tendente al versamento del

saldo. Quest’ultima non può dunque vantare alcun diritto reale sugli

averi, già perché hanno natura immateriale. Non dispone neppure di un diritto

di disposizione del conto che le conferirebbe prerogative analoghe a quelle di

un proprietario. In quanto titolare presunta di un semplice diritto di credito

nei confronti di PI 1, la ricorrente non pare potersi prevalere dell’art. 70

cpv. 2 CP (Hirsig-Vouilloz, in:

Commentaire romand, Code pénal I, 2ª ed. 2017, n. 32 ad art. 70 CP; contra, ma minoritario e dimentico dell’art.

44.

LEF: Baumann in: Basler

Kommentar, Strafrecht I, 4a ed. 2019, n. 61 ad art. 70 CP).

Ad ogni modo, la ricorrente ha avuto conoscenza degli estremi del decreto

penale con cui è stata pronunciata la confisca (doc. G accluso al ricorso,

dispositivo n. 5) ed è stata quindi posta nelle condizioni d’impugnarlo.

Potrebbe anche far valere i suoi pretesi diritti direttamente contro lo Stato

in virtù dell’art. 70 cpv. 4 CP (cfr. Hir­sig-Vouilloz,

op. cit., n. 43 ad art. 70). Fatto sta che il decreto penale è vincolante per l’UE e, di conseguenza, per la Camera,

e ha determinato, in virtù dell’art. 44 LEF, la revoca ex lege dell’assoggettamento

all’esecuzione forzata degli averi registrati sul con­to corrente.

3.5

È

anche infondata la critica della ricorrente sulla pretesa violazio­ne del suo

diritto di essere sentita nella procedura esecutiva. L’UE non era infatti

tenuto a adottare alcun provvedimento in merito alla confisca penale e di

conseguenza nemmeno a sentire la banca in merito. Del resto, essa ha avuto modo

di esprimersi, e l’ha fatto, sia con lo scritto 18 ottobre 2024 (doc. J), sia

nel quadro della presente procedura.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RI 1,

succursale di __________, __________, __________, __________;

– Ufficio

esazione e condoni, viale Stefano Franscini 6, Bellinzona;

– avv. PA

1, __________, __________;

– Amministrazione federale delle contribuzioni

AFC, Eigerstrasse 65, Berna.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.