15.2024.113
Ricorso contro il “dissequestro” di averi su un conto corrente confiscati penalmente
15 gennaio 2025Italiano12 min
pubblico del Cantone Ticino in un procedimento penale avviato nei confronti dell’avv. PI 3 per appropriazione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.113
Lugano
15 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 ottobre 2024 dell’
RI 1, __________
(rappresentata dalla sua succursale di __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il provvedimento di dissequestro di un conto
corrente bancario emesso il 18 ottobre 2024 nelle esecuzioni dei gruppi n. 1 e 3
promosse dalla ricorrente e da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
Comune di PI 2, __________
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
nei confronti di
PI 1,
DK – __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Alla
relazione bancaria __________ presso l’allora __________ (ora: RI 1), aperta
dall’avv. PI 3 a nome della società panamense PI 4, è collegato il conto
corrente __________, di cui è avente diritto economico PI 1.
B. La
relazione bancaria è stata sequestrata il 5 settembre 2014 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino in un procedimento penale avviato nei confronti dell’avv. PI 3 per appropriazione
indebita o, subordinatamente, amministrazione infedele, e il 21 marzo 2017 dall’Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) in un procedimento penale-amministrativo diretto
contro il medesimo per truffa e sottrazione fiscale.
C. Nelle due esecuzioni del gruppo n. 1 (n. __________ e __________),
promosse dall’RI 1 nei confronti di PI 1, il 19 settembre 2017 la sede di
Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato, fra altri beni, anche il
conto corrente.
D. Dopo
un dissequestro parziale, sia penale, sia penale-amministrativo, della
relazione bancaria, il 24 agosto 2018 PI 5, madre dell’imputato, ne ha
rivendicato la titolarità limitatamente alla parte dissequestrata. Con
decisione del 26 agosto 2021, il Pretore aggiunto della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, ha accolto una
petizione di contestazione della rivendicazione presentata dall’RI 1; mediante
sentenza del 15 aprile 2022 (inc. 14.2021.141), questa Camera ha respinto l’appello
interposto dalla rivendicante contro la decisione pretorile.
E. Frattanto, nelle tre esecuzioni
del gruppo n. 3 (n. __________, __________ e __________), promosse dallo
Stato del Cantone Ticino, dalla Confederazione Svizzera e dal Comune di PI 2
nei confronti di PI 1, il 13 gennaio 2021 l’Ufficio ha nuovamente pignorato,
fra altri beni, anche il conto corrente.
F. Mediante
decreto penale del 16 luglio 2024, l’AFC ha riconosciuto PI 1 colpevole di
ripetuta truffa in materia di tasse nella gestione di due società, disponendo, segnatamente,
la confisca degli averi registrati sul conto corrente; il decreto è passato in
giudicato.
G. Il
4 ottobre 2024, l’AFC ha comunicato all’RI 1 l’avvenuta confisca degli averi
depositati sul conto corrente e le ha pertanto assegnato un termine di venti
giorni per trasferirli su un proprio conto.
H. L’8
e il 18 ottobre 2024, l’RI 1 si è opposta alla confisca presso l’AFC; il 18
ottobre, vi si è opposta anche presso l’UE.
I. Con
provvedimento dello stesso giorno, l’Ufficio ha autorizzato il dissequestro del conto corrente e disposto il
versamento degli averi su un conto dell’AFC.
L. Mediante
ricorso del 25 ottobre 2024, l’RI 1 si è aggravata contro il provvedimento,
chiedendone l’annullamento, protestate tasse, spese e ripetibili.
M. Il
29 ottobre 2024, il vicepresidente della Camera ha respinto l’istanza volta
alla concessione dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
N. Nelle
sue osservazioni dell’11 novembre 2024, l’AFC ha postulato la reiezione del
ricorso, mentre nelle sue del 19 novembre l’UE si è riconfermato nel proprio
operato. Gli escutenti hanno rinunciato a esprimersi, rimettendosi al giudizio
della Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 18 ottobre 2024 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Nel
ricorso, l’RI 1 ricorda di aver ottenuto il pignoramento degli averi
registrati sul conto corrente e di averne chiesta la realizzazione il 29 luglio
2022.
Sostiene che i suoi “diritti
patrimoniali di cui al precitato conto corrente sono stati debitamente
riconosciuti sia dalla Pretura di Lugano […] sia dalla Camera di esecuzione e fallimenti”. Afferma che tanto il decreto dell’AFC, quanto il provvedimento
impugnato violano tali diritti, giacché nelle relative procedure essa non ha potuto esercitare il proprio
diritto di essere sentita, compresa
la possibilità di produrre mezzi di prova. La ricorrente rileva infatti
che l’AFC non le ha messo a disposizione la “sentenza alla base del suo ordine di confisca”, di cui, dunque, non conosce la
motivazione, e non l’ha coinvolta nella procedura di confisca; fa valere
inoltre che nessuna delle due autorità si è ancora espressa sulle sue
opposizioni alla confisca e ch’entrambe hanno ignorato il contenuto dell’art.
70.
cpv. 2 e 4 CP, secondo il quale la confisca non è possibile, se la “controparte, come in questo caso [la banca …] è in buona fede”, circostanza a suo dire pure riconosciuta dalla Camera. A fronte di
una “pretesa di terzi
contestata dal creditore”, la ricorrente sostiene ch’entrambe
le autorità dovrebbero agire, se del caso, come previsto dall’art. 107 cpv. 5
LEF. Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
3.
Giusta
l’art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che
costituiscono il prodotto di un reato oppure ch’erano destinati a determinare o
a ricompensare l’autore di un reato, salvo che debbano essere restituiti al
danneggiato allo scopo di ripristinare la situazione legale (cpv. 1). La
confisca è vietata, qualora un terzo abbia acquistato i valori patrimoniali
ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, se e nella misura in cui ha
fornito una controprestazione adeguata oppure se la confisca costituirebbe nei
suoi confronti una misura eccessivamente severa (cpv. 2). La confisca è
pubblicata ufficialmente. Le pretese del danneggiato e di terzi si estinguono
cinque anni dopo la pubblicazione (cpv. 4).
3.1
Secondo l’art. 44 LEF, la realizzazione di oggetti
confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù della
legge del 1° ottobre 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza
illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o
cantonali; tale è il caso, tra l’altro, per la confisca di valori patrimoniali
giusta gli art. 70 cpv. 1 e 72 CP In virtù
dell’art. 44 LEF, la decisione di confisca di valori patrimoniali conferisce
dunque allo Stato un diritto di distrazione (Aussonderungsrecht)
dei beni confiscati (sentenza del Tribunale federale 5A_133/2019 del 20 luglio
2020, consid. 3.2.1) in deroga al principio esecutivo del pari trattamento dei
creditori (art. 219 cpv. 4 LEF; sentenze
della CEF 15.2018.96 del 23 aprile 2019 consid. 3 e 15.2014.138 del 23 marzo 2015 consid. 5,
RtiD 2015 II 880 n. 48c e riferimenti citati).
La decisione di confisca passata in giudicato rende indisponibile il valore
patrimoniale confiscato, di modo che il suo
pignoramento, sequestro o inserimento nella massa fallimentare, anche se
è stato decretato prima di un eventuale sequestro ordinato a garanzia della
confisca (DTF 131 III 652 consid. 3.1), diventa privo d’oggetto senza che lo
Stato debba rivendicare il suo diritto di distrazione nel senso degli art. 106
segg. LEF, stante l’assenza di un oggetto sottoposto a una misura esecutiva
(citata 5A_133/2019 consid. 3.2.1 e 3.2.2). Fatti salvi casi di manifesta
illiceità che determinano la nullità della confisca, le autorità di esecuzione
e fallimenti e i creditori possono contestare la decisione di confisca solo con
i rimedi di diritto previsti dal diritto penale (DTF 131 III 652 consid. 3.1; sentenza
della CEF 14.2023.20 del 25 settembre 2023, consid. 4.2.2.1).
3.2
Nel
caso di specie, innanzitutto conviene precisare che né il Pretore aggiunto né la
Camera hanno riconosciuto all’RI 1 alcun diritto patrimoniale, ossia sostanziale,
sul conto corrente pignorato. Si sono limitati a respingere, rispettivamente a
confermare la reiezione della rivendicazione di PI 5, mantenendo l’assoggettamento
al pignoramento della parte dissequestrata della relazione bancaria. Non si
sono pronunciati sugli aspetti sostan-ziali del credito pignorato e men che
meno sulle conseguenze della confisca, in particolare in merito ai presupposti
dell’art. 70 cpv. 2 CP, anzitutto perché la
misura è stata decretata, il 16 luglio 2024, dopo l’emanazione delle
loro decisioni (nel 2021 e 2022), sicché difettavano conclusioni al riguardo,
per tacere del fatto che non sarebbe
comunque stato possibile statuire nel merito, giacché né l’escusso (PI 1) né la
titolare del conto (la PI 4) erano stati convenuti (v. citata CEF 14.2023.20
consid. 8.1 e i riferimenti), ma anche perché le autorità civili non sono
competenti per statuire su questioni di diritto penale (cfr. sopra consid.
3.1).
3.3
Non
si può neppure rimproverare all’UE di non aver avviato la procedura di
rivendicazione dell’art. 107 LEF dopo che ha avuto conoscenza della confisca, dal
momento che lo Stato, quando sequestra o confisca penalmente un bene, non può
essere considerato come un “terzo” rivendicante a cui concedere un termine ai
sensi dell’art. 107 cpv. 5 LEF per presentare un’azione di rivendicazione,
siccome la prevalenza della misura penale sui provvedimenti esecutivi risulta
direttamente dalla legge, o meglio dall’art. 44 LEF (citata 5A_133/2019
consid. 3.2.1; sopra consid. 3.1). Una decisione di svincolo del conto corrente dal pignoramento (o di “dissequestro”) non era neppure necessaria, giacché sia
il pignoramento sia il sequestro LEF sono decaduti ex lege al momento della confisca. Il ricorso si rivela addirittura
irricevibile in assenza di un vero provvedimento dell’UE. Anche la
menzione del fatto che il saldo “dovrà
essere versat[o] sul conto
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna, come da indicazioni
in vostro possesso” (doc.
B) è un semplice richiamo della richiesta formulata dalla stessa AFC e
non costituisce pertanto un provvedimento impugnabile giusta l’art. 17 LEF.
3.4
Per
il resto, non spetta né all’UE né alla Camera determinarsi sulla pretesa
violazione dei diritti della ricorrente nella procedura penale o sulla mancata
considerazione dell’art. 70 cpv. 2 CP. Sono questioni che, se del caso, la
banca deve far valere con i rimedi di diritto previsti dal diritto
penale (sopra consid. 3.1). La ricorrente non invoca d’altronde motivi di
manifesta illiceità suscettibili di determinare la nullità della confisca. Non
dimostra di dover essere considerata quale terzo nel senso dell’art. 70 cpv. 2
CP, ciò che avrebbe giustificato il suo coinvolgimento nella procedura penale. Come
già rilevato dalla Camera nella decisione del 15 aprile 2022 (inc. 14.2021.141,
consid. 4.1), il pignoramento eseguito a favore dell’RI 1 verte sul conto
corrente aperto presso di lei, vale a dire sul credito della PI 4 nei confronti
della banca tendente al versamento del
saldo. Quest’ultima non può dunque vantare alcun diritto reale sugli
averi, già perché hanno natura immateriale. Non dispone neppure di un diritto
di disposizione del conto che le conferirebbe prerogative analoghe a quelle di
un proprietario. In quanto titolare presunta di un semplice diritto di credito
nei confronti di PI 1, la ricorrente non pare potersi prevalere dell’art. 70
cpv. 2 CP (Hirsig-Vouilloz, in:
Commentaire romand, Code pénal I, 2ª ed. 2017, n. 32 ad art. 70 CP; contra, ma minoritario e dimentico dell’art.
44.
LEF: Baumann in: Basler
Kommentar, Strafrecht I, 4a ed. 2019, n. 61 ad art. 70 CP).
Ad ogni modo, la ricorrente ha avuto conoscenza degli estremi del decreto
penale con cui è stata pronunciata la confisca (doc. G accluso al ricorso,
dispositivo n. 5) ed è stata quindi posta nelle condizioni d’impugnarlo.
Potrebbe anche far valere i suoi pretesi diritti direttamente contro lo Stato
in virtù dell’art. 70 cpv. 4 CP (cfr. Hirsig-Vouilloz,
op. cit., n. 43 ad art. 70). Fatto sta che il decreto penale è vincolante per l’UE e, di conseguenza, per la Camera,
e ha determinato, in virtù dell’art. 44 LEF, la revoca ex lege dell’assoggettamento
all’esecuzione forzata degli averi registrati sul conto corrente.
3.5
È
anche infondata la critica della ricorrente sulla pretesa violazione del suo
diritto di essere sentita nella procedura esecutiva. L’UE non era infatti
tenuto a adottare alcun provvedimento in merito alla confisca penale e di
conseguenza nemmeno a sentire la banca in merito. Del resto, essa ha avuto modo
di esprimersi, e l’ha fatto, sia con lo scritto 18 ottobre 2024 (doc. J), sia
nel quadro della presente procedura.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– RI 1,
succursale di __________, __________, __________, __________;
– Ufficio
esazione e condoni, viale Stefano Franscini 6, Bellinzona;
– avv. PA
1, __________, __________;
– Amministrazione federale delle contribuzioni
AFC, Eigerstrasse 65, Berna.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.