15.2024.114
Ricorso contro l’aggiudicazione di un credito nel fallimento. Pagamento in contanti del prezzo di aggiudicazione dieci minuti dopo il termine di venti concesso dall’ufficio dei fallimenti
21 febbraio 2025Italiano15 min
che prevedevano, segnatamente, che “i pagamenti, da prestarsi al momento dell’aggiudicazione, devono
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.114
Lugano
21 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 11 ottobre
2024 di
RI 1, IT – __________
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede
di Lugano, o meglio contro il verbale d’incanto che attesta l’aggiudicazione
a
PI 1, __________
(patrocinato dagli avv. PA 2 ed PA 3, __________)
della pretesa di responsabilità nei
confronti degli organi della fallita
PI 2, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nella
liquidazione del fallimento dell’PI 2, il 27 settembre 2024, la sede di Lugano
dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha comunicato, mediante pubblicazione sul
sito internet “asta.ti.ch”, che la vendita all’asta di un credito contestato di
fr. 16'336.31 e della pretesa di responsabilità nei confronti degli organi
della fallita (stimata in fr. 516'454.75) si sarebbe tenuta il 4 ottobre
seguente alle 09.00. Ha allegato alla pubblicazio-ne le condizioni d’incanto,
che prevedevano, segnatamente, che “i pagamenti, da prestarsi al momento dell’aggiudicazione, devono
essere effettuati a contanti o assegno”.
B. All’asta del 4 ottobre 2024, alle ore 09.10 l’Ufficio ha aggiudicato
la pretesa di responsabilità nei confronti degli organi della fallita a PI 1
per fr. 5'000.–, dopo una prima offerta di RI 1 di fr. 4'500.–. Poiché
l’aggiudicatario non aveva con sé sufficienti mezzi di pagamento del prezzo, “in via eccezionale”
l’UF gli ha immediatamente assegnato un termine di venti minuti per procurarseli. Egli è però riuscito a pagare il prezzo in
contanti solo dopo trenta minuti,
alle 09.40. L’Ufficio gli ha nondimeno rilasciato il verbale d’incanto come
ricevuta a saldo e una copia al patrocinatore di RI 1, con l’indicazione del termine
di ricorso di dieci giorni.
C. Con
ricorso dell’11 ottobre 2024, RI 1 si aggrava contro il predetto verbale,
chiedendone in via principale la riforma, nel senso di aggiudicare la pretesa a
lei per fr. 4'500.–, e in via subordinata l’annullamento dell’aggiudicazione
e l’indizione di un nuovo incanto limitato alla pretesa di responsabilità, in
entrambi i casi, protestate spese, tasse e ripetibili.
D. Con
osservazioni del 29 ottobre 2024, l’UF si rimette al giudizio della Camera,
mentre con le sue del 13 novembre PI 1 chiede in via principale la reiezione
del ricorso e in via subordinata l’accoglimento della conclusione subordinata
volta all’indizione di una nuova asta, in entrambi i casi protestate tasse,
spese e ripetibili. Gli altri interessati sono rimasti silenti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 132a LEF, l’aggiudicazione può essere
contestata mediante ricorso all’autorità di vigilanza (cpv. 1) da interporre
entro il termine di dieci giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza
della stessa e poteva conoscere i motivi d’impugnazione (cpv. 2), ma comunque
non oltre un anno dall’aggiudicazione (cpv. 3). Interposto all’autorità di
vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL
280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 4 ottobre 2024 dall’UF, il ricorso è in linea di principio ricevibile.
2.
La
ricorrente sostiene che l’aggiudicazione viola il diritto, o meglio le condizioni
d’incanto, secondo cui il pagamento doveva essere effettuato in contanti o con
assegno, sia perché al momento dell’aggiudicazione PA 3 non aveva con sé
sufficienti contanti, sia perché egli ha pagato il prezzo dopo trenta minuti,
mentre gli era stato assegnato un termine di soli venti. Fa inoltre valere che
l’Ufficio ha violato il proprio potere di apprezzamento per aver assegnato a PI 1 un termine di pagamento e per non
aver chiuso l’asta dopo venti minuti, aggiudicando la pretesa a lei. Afferma
che l’eccezionalità del termine impartito dall’UF era ben chiaro a PA 3 e che
una semplice ricerca in Google (Maps) conferma che venti minuti sarebbero più che bastati per procurarsi fr. 5'000.–,
visti i molti distributori automatici situati nei pressi dell’Ufficio. La ricorrente
chiede pertanto in via principale di aggiudicare la pretesa a lei per fr. 4'500.–,
e in via subordinata d’indire un nuovo incanto.
PI
1.
prende atto che la ricorrente non contesta l’assegnazione del termine di
venti minuti, ch’egli sostiene non essere perentorio, tanto che in realtà, a
suo dire, era di una “ventina” di minuti e che l’UF non gli ha “comunicato alcun diniego o dissenso” quando, procuratosi sufficienti contanti, gli ha telefonato per dire
che avrebbe tardato un po’. Pur ammettendo che giusta l’art. 129 cpv. 1 LEF il
pagamento del prezzo deve avvenire immediatamente, il resistente rileva che in
forza dello stesso capoverso l’Ufficio avrebbe potuto impartirgli un termine di
pagamento fino a venti giorni, sicché per lui l’UF non ha violato il proprio
potere d’apprezzamento attendendo complessivamente trenta minuti. Fa notare
che il comportamento dell’UF ha peraltro conciliato al meglio gl’interessi suoi,
all’aggiudicazione della pretesa, e quelli degli escutenti, all’ottenimento del
maggior ricavato possibile, ciò che sostiene essere lo “scopo ultimo del pubblico incanto”. Ad ogni modo, giudica scusabile il suo ritardo, siccome dovuto al
traffico, ciò che non era preventivabile al momento dell’assegnazione del
termine di una ventina di minuti. Quand’anche si dovesse escludere che l’Ufficio
avesse un potere di apprezzamento, rileva che dar peso a un ritardo di appena
qualche minuto costituirebbe un formalismo eccessivo, proscritto esplicitamente
dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e implicitamente dagli art. 5 cpv. 3 e 9 Cost., ricordato
che il diritto processuale è al servizio di quello materiale. Argomenta che in
concreto lo scopo del termine assegnatogli era quello di procurarsi il mezzo
con cui pagare il prezzo, sicché la forma dovrebbe cedere il passo alla
sostanza. Da ultimo, nega che al momento dell’aggiudicazione la ricorrente
avesse con sé denaro a sufficienza per pagare la propria offerta. Chiede
pertanto in via principale la reiezione del ricorso e in via subordinata l’accoglimento
limitato all’indizione di una nuova asta.
L’Ufficio
osserva che “verosimilmente” il banditore ha ritenuto di godere di un potere di apprezzamento,
fondato “con tutta
probabilità” sull’art.
129.
cpv. 1 LEF. Asserisce peraltro che la ricorrente ha acconsentito all’assegnazione
del termine di venti minuti, mentre per quanto attiene agli ulteriori dieci
minuti, si rimette al giudizio della Camera.
2.1
L’art.
129.
LEF disciplina il pagamento del prezzo di aggiudicazione di mobili, crediti e altri diritti venduti agl’incanti, nonché le conseguenze del mancato pagamento; è
anche applicabile nella procedura di fallimento, sia sommaria (art. 231 cpv. 3 LEF),
sia ordinaria (art. 259 LEF). Per quanto qui d’interesse, la norma stabilisce che
“il pagamento dev’essere
effettuato immediatamente dopo l’aggiudicazione. L’ufficiale può tuttavia
accordare un termine per il pagamento di 20 giorni al massimo. La consegna
avviene soltanto quando l’ufficio d’esecuzione può disporre irrevocabilmente
del denaro” (cpv. 1). “Se il pagamento non è fatto nel
termine prescritto, l’ufficio ordina un nuovo incanto al quale si applica l’articolo
126” (cpv. 3).
2.1.1
In
una decisione di principio del 1974 (DTF 100 III 16), il Tribunale federale ha stabilito
che l’ufficiale d’esecuzione non è tenuto a interrompere l’asta per consentire
a un potenziale acquirente di prelevare da una banca il denaro necessario all’aggiudicazione
se nelle condizioni di aggiudicazione è previsto il pagamento in contanti
(consid. 1; Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3
ad art. 129 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 13 ad art. 129 LEF);
ha inoltre ritenuto dubbio che fosse a discrezione dell’ufficiale interrompere
brevemente i pubblici incanti (consid. 2, pag. 18). Ha confermato la sua giurisprudenza
in una decisione del 2004 (DTF 130 III 133, consid. 2.3) resa in merito a un’asta
immobiliare, riferendosi al testo dell’art. 61 cpv. 1 RFF (la cui modifica era
entrata in vigore il 1° gennaio 1997), secondo cui “l’incanto deve essere eseguito senza interruzione”, e precisato, ancorché la questione non risultasse porsi nel caso
sottopostogli, che è esclusa una proroga del termine di pagamento con il
consenso di tutti gl’interessati (debitore, escutenti e creditori pignoratizi
perdenti) ai sensi dell’art. 63 cpv. 1 RFF. In linea di massima, un diritto
alla concessione di un termine di pagamento sussiste quindi solo se è
espressamente riconosciuto nelle condizioni d’asta (DTF 100 III 16 consid. 1; Roth in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 129 LEF; Kren Kostkiewicz,
SchKG Kommentar, 20a ed. 2020, n. 2 ad art. 129 LEF; Schlegel/Zopfi in:
Kren-Kostkiewicz/Vock [a cura di], Kommentar SchKG, 2017, n. 6 ad art. 129 LEF).
2.1.2
La dottrina recente ammette un’applicazione
analogica dell’art. 63 cpv. 1 RFF alle aste di mobili e crediti, sicché il
termine di pagamento del prezzo (al massimo di venti giorni) potrebbe essere prorogato
dall’ufficio d’esecuzione dietro costituzione di una garanzia liquida o con il
consenso di tutte le parti interessate, ossia il debitore, i creditori
pignoratizi non pagati e gli escutenti (Roth,
op. cit., n. 22 ad art. 129; Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 4 ad art. 129; Amberg in: Kurzkommentar, SchKG, 2ª ed.
2014, n. 5 ad art. 129 LEF; Bettschart,
op. cit.,
n. 6 ad art. 129; apparentemente contra:
Gilliéron, op. cit., n. 24 e 36 ad
art. 129 LEF). Si riferiscono alla DTF 75 III 11 consid. 3
(confermata dalla DTF 109 III 37 consid. 2/a), pur
rilevando che si fonda sulla previgente versione dell’art. 129 LEF. In caso di
fallimento, è richiesto il consenso dei creditori e dell’amministrazione del
fallimento (DTF 75 III 11 consid. 3). Gli autori citati non ipotizzano l’applicazione
analogica dell’art. 63 cpv. 1 RFF al caso in cui le condizioni d’asta
prevedono il pagamento immediato del prezzo (a contanti o con un altro mezzo di
pagamento istantaneo e irrevocabile), ciò che il Tribunale federale ha escluso
per le aste di fondi (DTF 130 III 133, consid. 2.3 citata sopra al consid.
2.1.1). Siffatta esclusione pare ancora più giustificata nelle aste di mobili e
crediti, dal momento che secondo l’art. 129 cpv. 1 LEF vigente “il pagamento deve essere effettuato
immediatamente dopo l’aggiudicazione”.
2.1.3
Anche
senza il consenso di tutte le parti interessate o la costituzione di una
garanzia liquida, può essere tollerato un pagamento posteriore alla scadenza
del termine di pagamento se viene effettuato prima della revoca dell’aggiudicazione
o durante l’effetto sospensivo concesso al ricorso contro la revoca dell’aggiudicazione
(cfr. DTF 128 III 468 consid. 2.3; 109 III 37 consid. 2/b; 75 III 11 consid. 3). Sarebbe infatti contrario al senso e
allo scopo degli art. 143 LEF e 63 RFF rimborsare il prezzo d’aggiudicazione
(pagato in ritardo) e ordinare una nuova
vendita all’asta del fondo. Un ricorso contro l’aggiudicazione è
peraltro inammissibile se tende a far accertare un’eventuale violazione degli
obblighi dell’ufficio d’esecuzione in
passato. Non è d’altronde ipotizzabile la nullità della misura, poiché
gli art. 143 LEF e 63 RFF, ma anche gli art. 136 LEF e 45 RFF, non perseguono
un interesse pubblico né quello di terzi che non sono parte della procedura
(secondo l’art. 22 LEF). Le norme in questione mirano a un modo di
realizzazione il più semplice possibile e a un rapido soddisfacimento del
creditore, motivo per cui sono principalmente nel suo interesse (DTF 128 III
468.
consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale 7B.235/2004 del 27 gennaio
2005.
consid. 4). Il pagamento tardivo deve includere gli interessi di mora
eventualmente stabiliti dalle condizioni d’asta (e in ogni caso quelli
successivi alla scadenza ivi stabilita) nonché le spese di amministrazione
coatta del fondo maturate dopo l’aggiu-dicazione (cfr. art. 137 LEF). L’obiezione
di Gilliéron (Commentaire de la
LP, vol. II, 2000, n. 19 ad art. 143 LEF) risulta al riguardo senza oggetto, se non per quanto attiene all’inammissibilità
della concessione di un termine supplementare per pagare tali costi supplementari. Parte della dottrina
considera la giurisprudenza appena
esposta valida anche per le aste di mobili e crediti (Roth, op. cit., n. 23 ad art.
129; Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 5 ad art. 129; Amberg,
op. cit., n. 6 ad art. 129).
2.1.4
Il
cambiamento dei primi due capoversi dell’art. 129 LEF, entrato in vigore il 1°
gennaio 2016 (giusta il n. I 3 della legge federale del 12 dicembre 2014
concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria
rivedute nel 2012 [RU 2015 1389; FF 2014 563]), è senza influsso sulla
giurisprudenza appena citata. Riguarda infatti solo la soppressione, nel primo
capoverso, dell’obbligo di pagamento a contanti e l’introduzione, nel secondo,
del dovere di pagare l’eventuale parte del prezzo eccedente fr. 100'000.–
per il tramite di un intermediario finanziario. Non disciplina la questione dei
pagamenti tardivi.
2.2
Nel
caso in esame, l’UF non era verosimilmente abilitato a concedere a PI 1 un
termine di venti minuti per pagare il
prezzo d’aggiudicazione, poiché non trovavano applicazione gli art. 143 LEF e 63 cpv. 1 RFF (per il rinvio degli art. 259 LEF e 130 cpv. 1 RFF) (sopra consid. 2.1.2), per tacere
del fatto che i creditori non sembrano avervi acconsentito. La questione può tuttavia
essere lasciata aperta, perché l’aggiudicatario non ha rispettato il termine assegnatogli. Fatto sta, ad ogni modo, ch’egli,
in fin dei conti, ha pagato il prezzo d’aggiudicazione. Si pone il quesito di
sapere se la giurisprudenza che esclude la revocazione dell’aggiudicazione
del fondo se il pagamento del saldo del prezzo, purché successivo alla scadenza
del termine assegnato all’aggiudicatario, avviene prima della revoca dell’aggiudicazione,
si applica anche ai mobili e crediti, come ammesso da una parte della dottrina
(sopra consid. 2.1.3), ciò che non è dubbio nei casi in cui un termine di
pagamento è stato accordato, stante l’analogia tra gli art. 129 cpv. 3 e 4 e
143.
LEF, ma va esaminato più approfonditamente nell’ipotesi, dell’art. 129 cpv.
1.
LEF, in cui le condizioni d’asta prevedono il pagamento immediato.
2.3
Nel
caso considerato (dell’art. 129 cpv. 1 LEF), si possono ipotizzare tre momenti in cui si verifica l’aggiudicazione:
immediatamente dopo la terza chiamata dell’offerta più elevata
(soluzione che risulta implicitamente dagli art. 129 cpv. 3 e 143 cpv. 1 LEF e
in concreto dalle condizioni d’asta), allo stesso
momento, ma sotto la condizione risolutiva della revoca dell’aggiudicazione
in caso di mancato pagamento immediato del prezzo (ciò che pare il senso dell’art.
60.
cpv. 2 RFF nella versione in italiano, per cui l’aggiudicazione diventa “definitiva” unicamente dopo la
prestazione del pagamento o delle garanzie), oppure solo al momento del
pagamento effettivo del prezzo (secondo l’art. 60 cpv. 2 RFF in tedesco e in francese) (Gilliéron,
op. cit., n. 11, 15 e 18 ad art. 129, cita solo le ultime due ipotesi). In
caso di mancato pagamento immediato, sarebbe necessario per l’ufficio revocare l’aggiudicazione soltanto nella
prima ipotesi, mentre nella seconda l’aggiudicazione
decade automaticamente con l’adempimento della condizione risolutiva e nella terza neppure si produce. Qualora, tuttavia,
l’ufficio abbia proclamato l’aggiudicazione, come nella fattispecie, nonostante
l’aggiudicatario abbia saldato il prezzo tardivamente, la questione dell’opportunità
del suo annullamento si pone nei medesimi termini esaminati dalla giurisprudenza
nell’ipotesi di un pagamento tardivo giusta
gli art. 143 LEF e 63 RFF (sopra consid. 2.1.3).
Ebbene,
anche se l’aggiudicazione è stata proclamata malgrado il pagamento non fosse
immediato come imposto dalle condizioni d’asta, non se ne giustifica l’annullamento
finché l’ufficio non abbia ripreso l’incanto e chiamato nuovamente l’offerta immediatamente
precedente oppure fissato una nuova asta. Sarebbe infatti contrario al senso e
allo scopo della legge rimborsare il prezzo d’aggiudicazione (pagato in
ritardo) e ordinare una nuova vendita all’asta dei fondi (come richiesta dalla
ricorrente in via subordinata). Anche l’art. 129 cpv. 1, come gli art. 143 o
136.
LEF, mira a un modo di realizzazione il più semplice possibile e a un
rapido soddisfacimento dei creditori. Vista l’esiguità del ritardo (trenta minuti), non si pone nemmeno un problema d’interessi di
mora e di spese supplementari, mentre la fissazione di una nuova asta
allungherebbe i tempi e rischierebbe di peggiorare il ricavo netto per i
creditori.
2.4
L’art.
129.
cpv. 1 LEF, come l’art. 143 LEF, mira principalmente a garantire il
soddisfacimento del creditore più elevato e rapido possibili. Non protegge l’interesse
della ricorrente ad aggiudicarsi la pretesa a un prezzo inferiore a quello
pagato, pur tardivamente, da PI 1 né a ottenere la tenuta di una nuova asta. Il
ricorso va pertanto respinto. Il suo esito avrebbe potuto essere diverso solo
se RI 1 avesse offerto seduta stante di pagare ella stessa il prezzo offerto
da PI 1.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv. PA
1, __________,
__________,
__________;
– avv. PA
2.
ed PA 3, __________,
__________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.