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Decisione

15.2024.114

Ricorso contro l’aggiudicazione di un credito nel fallimento. Pagamento in contanti del prezzo di aggiudicazione dieci minuti dopo il termine di venti concesso dall’ufficio dei fallimenti

21 febbraio 2025Italiano15 min

che prevedevano, segnatamente, che “i pagamenti, da prestarsi al momento dell’aggiudicazione, devono

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.114

Lugano

21 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso 11 ottobre

2024 di

RI 1, IT – __________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede

di Lugano, o meglio contro il verbale d’incanto che attesta l’aggiudicazione

a

PI 1, __________

(patrocinato dagli avv. PA 2 ed PA 3, __________)

della pretesa di responsabilità nei

confronti degli organi della fallita

PI 2, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nella

liquidazione del fallimento dell’PI 2, il 27 settembre 2024, la sede di Lugano

dell’Uf­ficio dei fallimenti (UF) ha comunicato, mediante pubblicazione sul

sito internet “asta.ti.ch”, che la vendita all’asta di un credito contestato di

fr. 16'336.31 e della pretesa di responsabilità nei confronti degli organi

della fallita (stimata in fr. 516'454.75) si sarebbe tenuta il 4 ottobre

seguente alle 09.00. Ha allegato alla pubblicazio-ne le condizioni d’incanto,

che prevedevano, segnatamente, che “i pagamenti, da prestarsi al momento dell’aggiudicazione, devono

essere effettuati a contanti o assegno”.

B. All’asta del 4 ottobre 2024, alle ore 09.10 l’Ufficio ha aggiudicato

la pretesa di responsabilità nei confronti degli organi della fallita a PI 1

per fr. 5'000.–, dopo una prima offerta di RI 1 di fr. 4'500.–. Poiché

l’aggiudicatario non ave­va con sé sufficienti mezzi di pagamento del prezzo, “in via eccezionale”

l’UF gli ha immediatamente assegnato un termine di venti minuti per procurarseli. Egli è però riuscito a pagare il prezzo in

contanti solo dopo trenta minuti,

alle 09.40. L’Ufficio gli ha nondimeno rilasciato il verbale d’incanto come

ricevuta a saldo e una copia al patrocinatore di RI 1, con l’indicazione del termine

di ricorso di dieci giorni.

C. Con

ricorso dell’11 ottobre 2024, RI 1 si aggrava contro il predetto verbale,

chiedendone in via principale la riforma, nel senso di aggiudicare la pretesa a

lei per fr. 4'500.–, e in via subordinata l’annullamento dell’aggiudicazione

e l’indizione di un nuovo incanto limitato alla pretesa di responsabilità, in

entram­bi i casi, protestate spese, tasse e ripetibili.

D. Con

osservazioni del 29 ottobre 2024, l’UF si rimette al giudizio della Camera,

mentre con le sue del 13 novembre PI 1 chiede in via principale la reiezione

del ricorso e in via subordinata l’accoglimento della conclusione subordinata

volta all’in­dizione di una nuova asta, in entrambi i casi protestate tasse,

spese e ripetibili. Gli altri interessati sono rimasti silenti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 132a LEF, l’aggiudicazione può essere

contestata mediante ricorso all’autorità di vigilanza (cpv. 1) da interporre

entro il termine di dieci giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza

della stessa e poteva conoscere i motivi d’impugnazione (cpv. 2), ma comunque

non oltre un anno dall’aggiudicazione (cpv. 3). Interposto all’autorità di

vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL

280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 4 ottobre 2024 dall’UF, il ricorso è in linea di principio ricevibile.

2.

La

ricorrente sostiene che l’aggiudicazione viola il diritto, o meglio le condizioni

d’incanto, secondo cui il pagamento doveva essere effettuato in contanti o con

assegno, sia perché al momento del­l’aggiudicazione PA 3 non aveva con sé

sufficienti contanti, sia perché egli ha pagato il prezzo dopo trenta minuti,

mentre gli era stato assegnato un termine di soli venti. Fa inoltre valere che

l’Ufficio ha violato il proprio potere di apprezzamento per aver assegnato a PI 1 un termine di pagamen­to e per non

aver chiuso l’asta dopo venti minuti, aggiudicando la pretesa a lei. Afferma

che l’eccezionalità del termine impartito dal­l’UF era ben chiaro a PA 3 e che

una semplice ricer­ca in Google (Maps) conferma che venti minuti sarebbero più che bastati per procurarsi fr. 5'000.–,

visti i molti distributori automatici situati nei pressi dell’Ufficio. La ricorrente

chiede pertanto in via principale di aggiudicare la pretesa a lei per fr. 4'500.–,

e in via subordinata d’indire un nuovo incanto.

PI

1.

prende atto che la ricorrente non contesta l’assegnazione del termine di

venti minuti, ch’egli sostiene non essere perentorio, tanto che in realtà, a

suo dire, era di una “ventina” di minuti e che l’UF non gli ha “comunicato alcun diniego o dissen­so” quando, procuratosi sufficienti contanti, gli ha telefonato per dire

che avrebbe tardato un po’. Pur ammettendo che giusta l’art. 129 cpv. 1 LEF il

pagamento del prezzo deve avvenire immediatamente, il resistente rileva che in

forza dello stesso capoverso l’Ufficio avrebbe potuto impartirgli un termine di

pagamento fino a venti giorni, sicché per lui l’UF non ha violato il proprio

potere d’ap­prezzamento attendendo complessivamente trenta minuti. Fa notare

che il comportamento dell’UF ha peraltro conciliato al meglio gl’interessi suoi,

all’aggiudicazione della pretesa, e quelli degli escutenti, all’ottenimento del

maggior ricavato possibile, ciò che sostiene essere lo “scopo ultimo del pubblico incanto”. Ad ogni mo­do, giudica scusabile il suo ritardo, siccome dovuto al

traffico, ciò che non era preventivabile al momento dell’assegnazione del

termine di una ventina di minuti. Quand’anche si dovesse escludere che l’Ufficio

avesse un potere di apprezzamento, rileva che dar peso a un ritardo di appena

qualche minuto costituirebbe un formalismo eccessivo, proscritto esplicitamente

dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e implicitamente dagli art. 5 cpv. 3 e 9 Cost., ricordato

che il diritto processuale è al servizio di quello materiale. Argomenta che in

concreto lo scopo del termine assegnatogli era quello di procurarsi il mezzo

con cui pagare il prezzo, sicché la forma dovrebbe cedere il passo alla

sostanza. Da ultimo, nega che al momento dell’aggiudicazione la ricorrente

avesse con sé denaro a sufficien­za per pagare la propria offerta. Chiede

pertanto in via principale la reiezione del ricorso e in via subordinata l’accoglimento

limitato all’indizione di una nuova asta.

L’Ufficio

osserva che “verosimilmente” il banditore ha ritenuto di godere di un potere di apprezzamento,

fondato “con tutta

probabilità” sull’art.

129.

cpv. 1 LEF. Asserisce peraltro che la ricorrente ha acconsentito all’assegnazione

del termine di venti minuti, mentre per quanto attiene agli ulteriori dieci

minuti, si rimette al giudizio della Camera.

2.1

L’art.

129.

LEF disciplina il pagamento del prezzo di aggiudicazio­ne di mobili, crediti e altri diritti venduti agl’incanti, nonché le conseguenze del mancato pagamento; è

anche applicabile nella procedura di fallimento, sia sommaria (art. 231 cpv. 3 LEF),

sia ordinaria (art. 259 LEF). Per quanto qui d’interesse, la norma stabilisce che

“il pagamento dev’essere

effettuato immediatamente dopo l’aggiudicazione. L’ufficiale può tuttavia

accordare un termine per il pagamento di 20 giorni al massimo. La consegna

avviene soltanto quando l’ufficio d’esecuzione può disporre irrevocabilmente

del denaro” (cpv. 1). “Se il pagamento non è fatto nel

termine prescritto, l’uf­­ficio ordina un nuovo incanto al quale si applica l’articolo

126” (cpv. 3).

2.1.1

In

una decisione di principio del 1974 (DTF 100 III 16), il Tribunale federale ha stabilito

che l’ufficiale d’esecuzione non è tenuto a interrompere l’asta per consentire

a un potenziale acquirente di prelevare da una banca il denaro necessario all’aggiudicazione

se nelle condizioni di aggiudicazione è previsto il pagamento in contanti

(consid. 1; Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3

ad art. 129 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 13 ad art. 129 LEF);

ha inoltre ritenuto dubbio che fosse a discrezione dell’ufficiale interrompere

brevemente i pubblici incanti (consid. 2, pag. 18). Ha confermato la sua giurisprudenza

in una decisione del 2004 (DTF 130 III 133, consid. 2.3) resa in merito a un’asta

immobiliare, riferendosi al testo del­l’art. 61 cpv. 1 RFF (la cui modifica era

entrata in vigore il 1° gennaio 1997), secondo cui “l’incanto deve essere eseguito senza interruzione”, e precisato, ancorché la questione non risultasse porsi nel caso

sottopostogli, che è esclusa una proroga del termine di pagamento con il

consenso di tutti gl’interessati (debitore, escutenti e creditori pignoratizi

perdenti) ai sensi dell’art. 63 cpv. 1 RFF. In linea di massima, un diritto

alla concessione di un termine di pagamento sussiste quindi solo se è

espressamente riconosciuto nelle condizioni d’asta (DTF 100 III 16 consid. 1; Roth in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 129 LEF; Kren Kostkiewicz,

SchKG Kommentar, 20a ed. 2020, n. 2 ad art. 129 LEF; Schlegel/Zopfi in:

Kren-Kostkiewicz/Vock [a cura di], Kommentar SchKG, 2017, n. 6 ad art. 129 LEF).

2.1.2

La dottrina recente ammette un’applicazione

analogica dell’art. 63 cpv. 1 RFF alle aste di mobili e crediti, sicché il

termine di pagamento del prezzo (al massimo di venti giorni) potrebbe essere prorogato

dall’ufficio d’esecuzione dietro costituzione di una garanzia liquida o con il

consenso di tutte le parti interessate, ossia il debitore, i creditori

pignoratizi non pagati e gli escutenti (Roth,

op. cit., n. 22 ad art. 129; Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 4 ad art. 129; Am­berg in: Kurzkommentar, SchKG, 2ª ed.

2014, n. 5 ad art. 129 LEF; Bettschart,

op. cit.,

n. 6 ad art. 129; apparentemente contra:

Gilliéron, op. cit., n. 24 e 36 ad

art. 129 LEF). Si riferiscono alla DTF 75 III 11 consid. 3

(confermata dalla DTF 109 III 37 consid. 2/a), pur

rilevando che si fonda sulla previgente versione del­l’art. 129 LEF. In caso di

fallimento, è richiesto il consenso dei creditori e dell’amministrazione del

fallimento (DTF 75 III 11 consid. 3). Gli autori citati non ipotizzano l’applicazione

analogica del­l’art. 63 cpv. 1 RFF al caso in cui le condizioni d’asta

prevedono il pagamento immediato del prezzo (a contanti o con un altro mezzo di

pagamento istantaneo e irrevocabile), ciò che il Tribunale federale ha escluso

per le aste di fondi (DTF 130 III 133, consid. 2.3 citata sopra al consid.

2.1.1). Siffatta esclusione pare ancora più giustificata nelle aste di mobili e

crediti, dal momento che secondo l’art. 129 cpv. 1 LEF vigente “il pagamento deve essere effettuato

immediatamente dopo l’aggiudicazione”.

2.1.3

Anche

senza il consenso di tutte le parti interessate o la costituzione di una

garanzia liquida, può essere tollerato un pagamento posteriore alla scadenza

del termine di pagamento se viene effettuato prima della revoca dell’aggiudicazione

o durante l’effetto sospensivo concesso al ricorso contro la revoca dell’aggiudicazione

(cfr. DTF 128 III 468 consid. 2.3; 109 III 37 consid. 2/b; 75 III 11 consid. 3). Sarebbe infatti contrario al senso e

allo scopo degli art. 143 LEF e 63 RFF rimborsare il prezzo d’aggiudicazione

(pagato in ritardo) e ordinare una nuova

vendita all’asta del fondo. Un ricor­so contro l’aggiudicazione è

peraltro inammissibile se tende a far accertare un’eventuale violazione degli

obblighi dell’ufficio d’ese­cuzione in

passato. Non è d’altronde ipotizzabile la nullità della mi­sura, poiché

gli art. 143 LEF e 63 RFF, ma anche gli art. 136 LEF e 45 RFF, non perseguono

un interesse pubblico né quello di terzi che non sono parte della procedura

(secondo l’art. 22 LEF). Le norme in questione mirano a un modo di

realizzazione il più semplice possibile e a un rapido soddisfacimento del

creditore, motivo per cui sono principalmente nel suo interesse (DTF 128 III

468.

consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale 7B.235/2004 del 27 gennaio

2005.

consid. 4). Il pagamento tardivo deve includere gli interessi di mora

eventualmente stabiliti dalle condizioni d’asta (e in ogni caso quelli

successivi alla scadenza ivi stabilita) nonché le spese di amministrazione

coatta del fondo maturate dopo l’aggiu­-dicazione (cfr. art. 137 LEF). L’obiezione

di Gilliéron (Commentaire de la

LP, vol. II, 2000, n. 19 ad art. 143 LEF) risulta al riguardo senza oggetto, se non per quanto attiene all’inammissibilità

della concessione di un termine supplementare per pagare tali costi supplementari. Parte della dottrina

considera la giurisprudenza appena

esposta valida anche per le aste di mobili e crediti (Roth, op. cit., n. 23 ad art.

129; Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 5 ad art. 129; Amberg,

op. cit., n. 6 ad art. 129).

2.1.4

Il

cambiamento dei primi due capoversi dell’art. 129 LEF, entrato in vigore il 1°

gennaio 2016 (giusta il n. I 3 della legge federale del 12 dicembre 2014

concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria

rivedute nel 2012 [RU 2015 1389; FF 2014 563]), è senza influsso sulla

giurisprudenza appe­na citata. Riguarda infatti solo la soppressione, nel primo

capoverso, dell’obbligo di pagamento a contanti e l’introduzione, nel secondo,

del dovere di pagare l’eventuale parte del prezzo eccedente fr. 100'000.–

per il tramite di un intermediario finanziario. Non disciplina la questione dei

pagamenti tardivi.

2.2

Nel

caso in esame, l’UF non era verosimilmente abilitato a concedere a PI 1 un

termine di venti minuti per pagare il

prezzo d’aggiudicazione, poiché non trovavano applicazione gli art. 143 LEF e 63 cpv. 1 RFF (per il rinvio degli art. 259 LEF e 130 cpv. 1 RFF) (sopra consid. 2.1.2), per tacere

del fatto che i creditori non sembrano avervi acconsentito. La questione può tuttavia

essere lasciata aperta, perché l’aggiudicatario non ha rispettato il termine assegnatogli. Fatto sta, ad ogni modo, ch’egli,

in fin dei conti, ha pagato il prezzo d’aggiudicazione. Si pone il quesito di

sapere se la giurisprudenza che esclude la revocazione dell’aggiu­­dicazione

del fondo se il pagamento del saldo del prezzo, purché successivo alla scadenza

del termine assegnato all’aggiudicata­rio, avviene prima della revoca dell’aggiudicazione,

si applica anche ai mobili e crediti, come ammesso da una parte della dottrina

(sopra consid. 2.1.3), ciò che non è dubbio nei casi in cui un termine di

pagamento è stato accordato, stante l’analogia tra gli art. 129 cpv. 3 e 4 e

143.

LEF, ma va esaminato più approfonditamente nell’ipotesi, dell’art. 129 cpv.

1.

LEF, in cui le condizioni d’asta prevedono il pagamento immediato.

2.3

Nel

caso considerato (dell’art. 129 cpv. 1 LEF), si possono ipotizzare tre momenti in cui si verifica l’aggiudicazione:

immediatamen­te dopo la terza chiamata dell’offerta più elevata

(soluzione che risulta implicitamente dagli art. 129 cpv. 3 e 143 cpv. 1 LEF e

in concreto dalle condizioni d’asta), allo stesso

momento, ma sotto la condizione risolutiva della revoca dell’aggiudicazione

in caso di mancato pagamento immediato del prezzo (ciò che pare il senso dell’art.

60.

cpv. 2 RFF nella versione in italiano, per cui l’aggiudi­cazione diventa “definitiva” unicamente dopo la

prestazione del pa­gamento o delle garanzie), oppure solo al momento del

pagamen­to effettivo del prezzo (secondo l’art. 60 cpv. 2 RFF in tedesco e in francese) (Gilliéron,

op. cit., n. 11, 15 e 18 ad art. 129, cita solo le ultime due ipotesi). In

caso di mancato pagamento immediato, sarebbe necessario per l’ufficio revocare l’aggiudicazione soltanto nella

prima ipotesi, mentre nella seconda l’aggiudicazione

decade automaticamente con l’adempimento della condizione risolutiva e nella terza neppure si produce. Qualora, tuttavia,

l’ufficio abbia pro­clamato l’aggiudicazione, come nella fattispecie, nonostante

l’ag­giudicatario abbia saldato il prezzo tardivamente, la questione del­l’opportunità

del suo annullamento si pone nei medesimi termini esaminati dalla giurisprudenza

nell’ipotesi di un pagamento tardivo giusta

gli art. 143 LEF e 63 RFF (sopra consid. 2.1.3).

Ebbene,

anche se l’aggiudicazione è stata proclamata malgrado il pagamento non fosse

immediato come imposto dalle condizioni d’asta, non se ne giustifica l’annullamento

finché l’ufficio non abbia ripreso l’incanto e chiamato nuovamente l’offerta immediatamente

precedente oppure fissato una nuova asta. Sarebbe infatti contrario al senso e

allo scopo della legge rimborsare il prezzo d’aggiu­dicazione (pagato in

ritardo) e ordinare una nuova vendita all’asta dei fondi (come richiesta dalla

ricorrente in via subordina­ta). Anche l’art. 129 cpv. 1, come gli art. 143 o

136.

LEF, mira a un modo di realizzazione il più semplice possibile e a un

rapido soddisfacimento dei creditori. Vista l’esiguità del ritardo (trenta minu­ti), non si pone nemmeno un problema d’interessi di

mora e di spe­se supplementari, mentre la fissazione di una nuova asta

allungherebbe i tempi e rischierebbe di peggiorare il ricavo netto per i

creditori.

2.4

L’art.

129.

cpv. 1 LEF, come l’art. 143 LEF, mira principalmente a garantire il

soddisfacimento del creditore più elevato e rapido possibili. Non protegge l’interesse

della ricorrente ad aggiudicarsi la pretesa a un prezzo inferiore a quello

pagato, pur tardivamente, da PI 1 né a ottenere la tenuta di una nuova asta. Il

ricorso va pertanto respinto. Il suo esito avrebbe potuto essere diverso solo

se RI 1 avesse offerto seduta stan­te di pagare ella stessa il prezzo offerto

da PI 1.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv. PA

1, __________,

__________,

__________;

– avv. PA

2.

ed PA 3, __________,

__________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.