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Decisione

15.2024.115

Ricorso contro la revoca della cessione ex art. 260 LEF della pretesa di responsabilità contro gli organi della fallita. Richiesta di nuova cessione o proroga del termine per agire. Esercizio della pr

21 febbraio 2025Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i singoli cessionari potrebbero portare nel processo. Anzi è vero il

contrario: maggiore è il numero dei creditori e soprattutto l’importo totale

delle loro pretese, minore è la possibilità per la massa dei creditori di

ricevere l’eccedenza che l’art. 260 cpv. 2 LEF attribuisce loro dopo la

deduzione dal ricavato dei crediti e spese dei cessionari.

4. I ricorrenti ricordano infine che le

istanze di proroga del termine per aggiornare l’UF sono state formulate dall’avv.

PA 2, vista l’assenza del loro patrocinatore, avv. PA 1, e si domandano se in

tali circostanze l’Ufficio, “in

buona fe­de”, non avrebbe invece dovuto “leggere” le

richieste quali istanze di proroga della cessione (oltre il 31 agosto 2024), “tanto più che contestualmente […] l’UF aveva pacificamente prorogato il

termine della cessione ad altri creditori”. L’Ufficio

osserva che ai ricorrenti sarebbe bastato chiedere una proroga tempestivamente,

come hanno fatto gli altri cessionari.

4.1 La

censura sfiora la temerarietà. Le istanze non presentavano ambiguità testuali (“vi chiedo un ulteriore termine di 10 giorni

affinché il collega possa prendere posizione”; “vi chiedo un ulteriore termine di 20 giorni

affinché il collega […] possa

prendere contatto con i clienti e determinati sul prosieguo della vertenza”). L’UF non poteva e non doveva interpretarle in una un altro senso di quello

chiaramente espresso. Ci si può aspettare in buona fede che un avvocato esprima

correttamente quanto intende ottenere.

4.2 Se l’amministrazione del fallimento cede una

pretesa giusta l’art. 260 LEF a più creditori, nei loro confronti vale il principio

di parità di trattamento; di conseguenza, l’amministrazione deve fissare un

Considerandi

termine per far valere la pretesa uguale per tutti e, se lo proroga, deve farlo

di un tempo uguale per tutti (DTF 49 III 122 consid. 1). Tuttavia, il principio

di parità di trattamento vale unicamente per situazioni paragonabili; di

conseguenza, quando proroga il termi­ne per far valere la pretesa, l’amministrazione

non deve farlo per tutti i creditori, ma unicamente per quelli che hanno

chiesto la pro-roga tempestivamente, non

per quelli che sono rimasti inattivi, mal­grado

la comminatoria formale di revoca della cessione in caso d’i­nazione (DTF 121 III 291 consid. 3/b;

sentenza della CEF 15.2010. 34 del 19 aprile 2010 in: RtiD II 2010 727 n.

71c, consid. 4).

L’UF

ha pertanto correttamente prorogato il termine per

esercitare la pretesa ceduta ai tre cessionari che l’hanno richiesto tempestivamente (tre giorni prima del 31

agosto 2024), mentre ha revocato la cessione concessa ai ricorrenti, che invece

l’hanno chiesto tardivamente il 24 ottobre 2024 (sotto forma di nuova cessione), qua­si due mesi dopo la scadenza del

termine e non hanno documentato di aver iniziato una causa contro gli organi

della fallita entro il termine fissato e prorogato dall’UF di dieci giorni dopo

il 25 settembre 2024. La revoca della

cessione è conforme alla condizione n. 6 dell’atto di cessione, stabilita dal modulo F7

editto dal Tribunale federale in virtù degli art. 15 LEF e 2 cpv. 1 del Regolamento

sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e

sulla contabilità (Rform, RS 281.31), e ribadita nella decisione di proroga del

26.

settembre 2024.

Ovviamente,

la norma regolamentare appena ricordata esclude la concessione di una nuova cessione, altrimenti essa verrebbe svuo­tata

di senso. Nella limitata misura in cui sono ricevibili, i ricorsi vanno di

conseguenza respinti.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso di RI 1 e RI 2 è

respinto.

2. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 3 è respinto.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– avv. PA

1 e PA 2, __________, __________ (__________);

– avv. PA

3, __________,

__________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.