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Decisione

15.2024.115

Ricorso contro la revoca della cessione ex art. 260 LEF della pretesa di responsabilità contro gli organi della fallita. Richiesta di nuova cessione o proroga del termine per agire. Esercizio della pretesa di responsabilità senza cessione?

21 febbraio 2025Italiano11 min

della fallita, in particolare contro le persone incaricate dell’amministrazione,

Source ti.ch

Incarti n.

15.2024.115

15.2024.116

Lugano

21 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 ottobre 2024 (15.2024.115) di

RI 1, __________

RI 2, __________

(patrocinati dagli avv. PA 2 e

PA 1,

__________)

e sul ricorso dello stesso giorno (15.2024.116)

della

RI 3, __________

(patrocinata dagli stessi avvocati)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede

di Lugano, o meglio il provvedimento con cui ha revocato la cessione

(giusta l’art. 260 LEF) a loro di una pretesa della massa emesso il 10 ottobre

2024 nella procedura di fallimento n. __________ aperta nei confronti della

PI 1 in liquidazione, __________

pretesa ceduta anche a

PI 2, __________

PI 3, __________

PI 4, __________

(patrocinati dall’avv. PA 3, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel

fallimento aperto il 21 ottobre 2021 nei confronti della PI 1, il 21 febbraio

2024 la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha ceduto giusta l’art.

260 LEF la pretesa di responsabilità della massa nei confronti degli organi

della fallita, in particolare contro le persone incaricate dell’amministrazione,

della gestione e della revisione, per un importo stimato di fr. 1'882'898.78,

ad PI 2, a PI 3, alla PI 4, a RI 1 e RI 2, nonché alla RI 3, riservandosi il diritto

di revocare la cessione se i cessionari non avessero “incoato il processo” entro

il 31 agosto 2024.

B. Il

28 agosto 2024, PI 2, PI 3 e la PI 4, hanno chiesto la proroga del termine per

agire.

C. Il

29 agosto 2024, l’UF ha chiesto a RI 1 e RI 2 così come alla RI 3 di aggiornarlo

circa eventu­ali azioni intraprese, comminando loro la revoca della cessione se

non avessero risposto entro dieci giorni. Accogliendo una prima istanza dei tre

cessionari appena menzionati, il 16 settembre l’Uf­ficio ha prorogato il

termine di risposta fino al 25 settembre e, accogliendone una seconda, il 26

settembre lo ha ulteriormente prorogato di dieci giorni.

D. Con

provvedimento del 10 ottobre 2024, l’Ufficio ha prorogato il termine assegnato

ad PI 2, PI 3 e alla PI 4 fino al 28 febbraio 2025 e, “vista la mancata produzione degli atti necessari”, ha revocato la cessione a RI 1 e RI 2 nonché

alla RI 3.

E. Il

24 ottobre 2024, RI 1, RI 2 e la RI 3 hanno condiviso con l’UF alcune “riflessioni”, allo

sco­po di convincerlo a prorogare la scadenza o a cedere loro nuovamente la

pretesa.

F. Con

due ricorsi del 28 ottobre 2024, RI 1 e RI 2 da una parte e la RI 3 dall’altra

si aggravano contro il predetto provvedimento, chiedendone la riforma, nel sen­so,

in via principale, di prorogare la cessione fino al 31 marzo 2025, e in via

subordinata di cedere loro nuovamente la pretesa fino alla stessa data, in

entrambi i casi, protestate tasse, spese e ripetibili.

G. Con

osservazioni del 18 novembre 2024, PI 2, PI 3 e la PI 4 hanno comunicato di non

opporsi all’accoglimento del ricorso, mentre nelle sue del 12 dicembre l’Ufficio

ne ha postulato la reiezione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 10 ottobre 2024 dall’UF, i ricorsi

sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

Vertendo

sullo stesso provvedimento, le due procedure in oggetto possono essere

congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 LPamm), pur conservando la loro

individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere

impugnati anche singolarmente.

2.

Nei

ricorsi RI 1, RI 2 e la RI 3 fanno valere che il diniego

di un’ulteriore proroga o di una nuo­va cessione della pretesa costituisce una

violazione del diritto, in particolare, della parità di trattamento. Ripropongono

le “riflessio­ni” già condivise con l’UF, concludendo per la

riforma del provvedimento impugnato, nel senso, in via principale, di prorogare

la cessione fino al 31 marzo 2025, e in via subordinata di cedere loro

nuovamente la pretesa fino alla stessa data.

2.1

Nelle

riflessioni del 24 ottobre 2024, i ricorrenti hanno citato due

passi di dottrina, uno secondo cui l’art. 260 LEF avrebbe un carattere unicamente dichiaratorio rispetto all’art. 757

cpv. 2 CO (Bin­der/Roberto in: Handkommentar

zur Schweizer Privatrecht, ora 4a ed. 2023, n. 11 ad art. 757 CO) e

l’altro per cui la cessione ha per oggetto unicamente il diritto di agire per

la massa e non individualmente (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und

Konkurs, vol. II, 4ª ed. 1997/1999, pag. 489: forse i ricorrenti

alludono alla DTF 61 III 3 consid. 2, che in realtà non ha il senso da loro

riportato). Ne deducono che il creditore o l’azionista cessionario del diritto

di agire in rappresentanza della massa deve postulare l’intero danno e che

quanto resta dopo la copertura del suo credito e delle spese va a favore della

massa dei creditori, mentre la facoltà di far valere il danno per la parte che

eccede il proprio credito non spetta al creditore che, in assen­za di cessione,

non agisce in rappresentanza della massa, ma a nome proprio. Secondo i

ricorrenti, la concessione in favore loro di una seconda cessione del diritto

di agire in rappresentanza della massa o il prolungamento del termine per agire

sarebbe una decisione che va a vantaggio dell’intera massa dei creditori, per-ché

nel caso contrario essi potrebbero procedere in giudizio da soli e unicamente

per il loro crediti.

2.2

Dai

passi di dottrina citati dai ricorrenti non risulta che i singoli creditori e

azionisti possano agire singolarmente senza cessione limitatamente al proprio

credito (anche Binder/Roberto, al n.

12, scrivono che il diritto di

azione dei creditori verte sull’intero danno).

La

Camera ha del resto già avuto modo di confermare che la pretesa di

responsabilità oggetto dell’art. 757 CO è una sola – quella diretta della

società contro i propri organi (art. 756 CO) – e che, in caso di fallimento

della società, hanno il diritto – di natura processuale (cosiddetto "Prozeßstandschaft")

– di esercitarla dapprima l’amministrazione del fallimento, in via esclusiva,

per conto della massa (comunione) dei creditori (art. 757 cpv. 1 CO), in caso

di sua rinuncia i creditori che hanno chiesto e ottenuto il diritto di farla

valere in virtù dell’art. 260 LEF (art. 757 cpv. 3 CO) e in ultimo luogo, se

nessun creditore iscritto nella graduatoria ne ha chiesto la cessione, gli

altri creditori sociali e, in via postergata, gli azionisti (art. 757 cpv. 2

CO) (sentenza della CEF 15.2021.123 del 5 maggio 2022, RtiD 2023 I 696

n. 48c, consid. 3.4.2 e 3.6.1). Il carattere unitario della

pretesa esclude che, durante il fallimento, singoli creditori o azionisti possano

agire in ordine sparso nel proprio ed esclusivo interesse, motivo per cui il

Tribunale federale ritiene che in caso di pluralità di cessioni dei diritti

della massa, i cessionari debbano agire quali litisconsorti con un’unica

azione, pur potendo ognuno di loro rinunciare ad agire, ciò di cui il tribunale

adito deve sincerarsi (DTF 144 III 552 consid. 4). La tesi dei ricorrenti è pertanto

infondata.

Fosse

essa da seguire, comunque sia, il ricorso risulterebbe irricevibile per carenza

d’interesse personale dei ricorrenti, siccome secondo la loro stessa

impostazione essi potrebbero agire in giudizio senz’autorizzazione dell’amministrazione

del fallimento giusta l’art. 260 LEF, sicché le richieste ricorsuali si

rivelerebbero senza oggetto, non essendo essi legittimati a far valere

interessi altrui, segnatamente della massa dei creditori (cfr. sentenza

della CEF 15.2022.48 del 6 maggio 2022, pag. 2, RtiD 2023 I 695 n. 47c).

3.

I

ricorrenti affermano anche che sarebbe nell’interesse della mas­sa che più

creditori “e quindi in base a fattispecie

differenti” procedano per l’intera pretesa di fr. 1'882'898.78.

A loro dire “le possibilità della massa di

ricevere in tutto o in parte il proprio credito sono proporzionali al numero di

creditori cessionari che fanno valere l’in­tero credito. Il rifiuto di una

nuova cessione va a discapito della mas­-sa in quanto diminuisce le possibilità

che il credito venga riconosciuto e in tutto o in parte incassato”. Scrivono

di non vedere disposizione che si opponga al rinnovo oppure alla proroga della

cessione.

3.1

Ancora

una volta nella misura in cui i ricorrenti fanno valere interessi altrui la

censura si rivela d’acchito irricevibile (sopra consid. 2.2 i.f.).

3.2

La

logica della censura sfugge d’altronde alla comprensione. La pretesa di

responsabilità della società contro i propri organi è una sola, sicché non è

dato di capire quali “fattispecie differenti”

i singoli cessionari potrebbero portare nel processo. Anzi è vero il

contrario: maggiore è il numero dei creditori e soprattutto l’importo totale

delle loro pretese, minore è la possibilità per la massa dei creditori di

ricevere l’eccedenza che l’art. 260 cpv. 2 LEF attribuisce loro dopo la

deduzione dal ricavato dei crediti e spese dei cessionari.

4.

I ricorrenti ricordano infine che le

istanze di proroga del termine per aggiornare l’UF sono state formulate dall’avv.

PA 2, vista l’assenza del loro patrocinatore, avv. PA 1, e si domandano se in

tali circostanze l’Ufficio, “in

buona fe­de”, non avrebbe invece dovuto “leggere” le

richieste quali istanze di proroga della cessione (oltre il 31 agosto 2024), “tanto più che contestualmente […] l’UF aveva pacificamente prorogato il

termine della cessione ad altri creditori”. L’Ufficio

osserva che ai ricorrenti sarebbe bastato chiedere una proroga tempestivamente,

come hanno fatto gli altri cessionari.

4.1

La

censura sfiora la temerarietà. Le istanze non presentavano ambiguità testuali (“vi chiedo un ulteriore termine di 10 giorni

affinché il collega possa prendere posizione”; “vi chiedo un ulteriore termine di 20 giorni

affinché il collega […] possa

prendere contatto con i clienti e determinati sul prosieguo della vertenza”). L’UF non poteva e non doveva interpretarle in una un altro senso di quello

chiaramente espresso. Ci si può aspettare in buona fede che un avvocato esprima

correttamente quanto intende ottenere.

4.2

Se l’amministrazione del fallimento cede una

pretesa giusta l’art. 260 LEF a più creditori, nei loro confronti vale il principio

di parità di trattamento; di conseguenza, l’amministrazione deve fissare un

termine per far valere la pretesa uguale per tutti e, se lo proroga, deve farlo

di un tempo uguale per tutti (DTF 49 III 122 consid. 1). Tuttavia, il principio

di parità di trattamento vale unicamente per situazioni paragonabili; di

conseguenza, quando proroga il termi­ne per far valere la pretesa, l’amministrazione

non deve farlo per tutti i creditori, ma unicamente per quelli che hanno

chiesto la pro-roga tempestivamente, non

per quelli che sono rimasti inattivi, mal­grado

la comminatoria formale di revoca della cessione in caso d’i­nazione (DTF 121 III 291 consid. 3/b;

sentenza della CEF 15.2010. 34 del 19 aprile 2010 in: RtiD II 2010 727 n.

71c, consid. 4).

L’UF

ha pertanto correttamente prorogato il termine per

esercitare la pretesa ceduta ai tre cessionari che l’hanno richiesto tempestivamente (tre giorni prima del 31

agosto 2024), mentre ha revocato la cessione concessa ai ricorrenti, che invece

l’hanno chiesto tardivamente il 24 ottobre 2024 (sotto forma di nuova cessione), qua­si due mesi dopo la scadenza del

termine e non hanno documentato di aver iniziato una causa contro gli organi

della fallita entro il termine fissato e prorogato dall’UF di dieci giorni dopo

il 25 settembre 2024. La revoca della

cessione è conforme alla condizione n. 6 dell’atto di cessione, stabilita dal modulo F7

editto dal Tribunale federale in virtù degli art. 15 LEF e 2 cpv. 1 del Regolamento

sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e

sulla contabilità (Rform, RS 281.31), e ribadita nella decisione di proroga del

26.

settembre 2024.

Ovviamente,

la norma regolamentare appena ricordata esclude la concessione di una nuova cessione, altrimenti essa verrebbe svuo­tata

di senso. Nella limitata misura in cui sono ricevibili, i ricorsi vanno di

conseguenza respinti.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso di RI 1 e RI 2 è

respinto.

2. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 3 è respinto.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– avv. PA

1 e PA 2, __________, __________ (__________);

– avv. PA

3, __________,

__________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.