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Decisione

15.2024.118

Ricorso contro il provvedimento con cui l’Ufficio dichiara tardiva l’opposizione al precetto esecutivo. Invio dell’opposizione per posta a un indirizzo incompleto (senza la menzione dell’Ufficio). Ris

26 febbraio 2025Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i rinvii; art. 143 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF).

3.1 Nel

caso in esame, non è contestato che RI 1 ha inserito nella prima busta la

lettera del 4 ottobre 2024, pervenuta poi all’UE, nella seconda raccomandata

del 18 ottobre, il 21 ottobre 2024, come risulta dal timbro dell’UE apposto

sulla stessa lettera. Del resto, vale in modo generale la

presunzione – confutabile dal destinatario – che l’invio

raccomandato contenesse effettivamente i documenti che il

mittente sostiene di avervi inserito (tra altre: DTF 124 V 400 consid. 2/c),

segnatamente in materia di esecuzione e fallimento

(sentenza del Tribunale federale 5A_338/2017 del 20 febbraio 2018, consid. 4.1

e 4.2.3). È pure pacifico che la prima busta era debitamente affrancata ed è

stata consegnata alla posta, che ha poi proceduto alla sua trasmissione, salvo

poi retrocederla alla mittente con la menzione “indirizzo: manca via e/o n° civico”, senza tentare una consegna all’indirizzo indicato (è stato rinviato

alla mittente direttamente dal Centro logistico di Cadenaz­zo: tracciamento

della raccomandata n. 98.00690006.02087486). Nella lettera, indirizzata all’“Ufficio di esecuzioni” di Acquarossa, l’escussa ha chiaramente dichiarato d’interporre “tempestiva e formale opposizione totale al

precetto esecutivo n. 3671354”. Si tratta di una

valida opposizione nel senso dell’art. 74 LEF, a prescindere dal fatto che è

arrivata tardivamente all’UE.

3.2 Del

resto, secondo la giurisprudenza relativa all’art. 143 cpv. 1 CPC (cui rinvia l’art.

31 LEF, e che ha lo stesso contenuto dell’art. 32 cpv. 1 vLEF, abrogato con

l’entrata in vigore del CPC, salvo che usa la parola “atti” al posto di

“comunicazioni”, “tribunale” in luogo di “autorità” e “indirizzo” invece di

“attenzione”), l’atto si considera “consegnato alla posta” se quest’ultima non

respinge immediatamente la richiesta di spedizione, bensì l’accetta e l’elabora

(sentenza del Tribunale federale 5A_536/2018 del 21 settembre 2018 consid.

3.3), come avvenuto nel caso concreto. Anche qualora poi l’indirizzo sulla

busta sia incompleto o impreciso, l’atto si reputa ugualmente consegnato “all’indirizzo

del tribunale” se si poteva (ragionevolmente) aspettare che la posta rintracciasse

il destinatario (a lei noto) o il suo

indirizzo (citata 5A_536/2018, consid. 3.4 i.f., in merito a un appello

indirizzato all’“Obergericht

des Kantons Zürich” senza indicazione della via e della

città). Per quanto attiene alla fattispecie in esame,

esiste solo un “Palazzo

Pretorio” ad Acquarossa e lo scritto contenuto nella

busta indicava l’ufficio d’esecuzione come destinatario, sicché se la

raccomandata fosse stata trasportata lì, avrebbe potuto essere trasmessa senza

difficoltà all’UE.

3.3 Secondo

la citata 5A_536/2018 (consid. 3.5), in caso di restituzio­ne al mittente di

atti insufficientemente affrancati o

erroneamente indirizzati, per l’osservanza del termine è determinante la

data della prima consegna alla posta, purché il mittente abbia immediatamente

eliminato il difetto (completando l’affrancatura o correggendo l’indirizzo) e rispedito

lo stesso atto restituito, di modo che l’invio possa essere considerato come un

unico processo dal primo invio alla ricezione del secondo. Ne segue che, volendo

anche ritenere, nel caso in esame, la ricorrente responsabile in modo

preponderante della mancata trasmissione della prima busta al­l’UE, la

ricezione della seconda busta, spedita dall’escussa, con al suo interno

l’opposizione del 4 ottobre (sopra consid. 3.1), lo stesso giorno della restituzione

della prima busta, risulta parte di un solo e medesimo processo, di modo che l’opposizione

va reputata formulata validamente e tempestivamente al momento del primo invio.

Il ricorso va di conseguenza accolto e fatto ordine al­l’UE d’iscrivere nei

suoi registri l’opposizione

interposta dall’escus­sa il 7 ottobre 2024.

4. Visto

l’esito del giudizio odierno, è inutile pronunciarsi sulla richiesta di restituzione

del termine di opposizione nel senso dell’art. 33 cpv. 4 LEF.

5. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’e­secuzione d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta da RI

1 al precetto esecutivo n. __________ il 7 ottobre 2024.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RI 1, c/o

__________, __________, __________ (__________);

– PI 1, __________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.