15.2024.118
Ricorso contro il provvedimento con cui l’Ufficio dichiara tardiva l’opposizione al precetto esecutivo. Invio dell’opposizione per posta a un indirizzo incompleto (senza la menzione dell’Ufficio). Rispedizione all’indirizzo corretto
26 febbraio 2025Italiano8 min
1° ottobre 2024, la posta ha notificato il precetto esecutivo al genero di RI 1,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.118
Lugano
26 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 28 ottobre
2024 di
RI 1, __________ (__________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Acquarossa, o meglio contro il provvedimento con cui ha
dichiarato tardiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo emesso il 30
settembre 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della
ricorrente dall’
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2024 dalla sede di
Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso
di fr. 26'200.70 oltre agl’interessi del 2.5% dal 5 aprile 2024.
B. Il
1° ottobre 2024, la posta ha notificato il precetto esecutivo al genero di RI 1,
__________.
C. Il
7 ottobre 2024 (data dell’etichetta postale), RI 1 ha consegnato alla posta una
lettera indirizzata all’Ufficio di esecu-zione ad Acquarossa, in cui ha
dichiarato d’interporre opposizione al precetto esecutivo. La busta contenente
la lettera reca l’indirizzo “Palazzo
Pretorio 6716 Acquarossa”. La posta avendole rinviato
la lettera con la menzione “indirizzo:
manca via e/o n° civico”, il 18 ottobre RI 1 l’ha rispedita in una nuova busta
indirizzata all’“Ufficio di esecuzione Blenio, Via Bosco Ciossera 10,
6715 Acquarossa”. È giunta all’UE il 21 ottobre 2024.
D. Con
provvedimento
dello stesso 21 ottobre 2024, l’UE ha comunicato a RI 1 che
l’opposizione da lei interposta è
“respinta in quanto formalmente tardiva”.
E. Mediante
ricorso del 28 ottobre 2024, RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendone, previa concessione dell’effetto sospensivo, in via principale la
riforma, nel senso di considerare l’opposizione al precetto esecutivo
tempestivamente interposta, e in via subordinata l’annullamento e la
restituzione del termine per interporre opposizione.
F. Con
osservazioni del 30 ottobre 2024, l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso,
precisando di non averlo notificato all’PI 1.
G. Il
6 novembre 2024, il presidente della Camera ha concesso al ricorso l’effetto
sospensivo, nel senso che fino alla decisione l’Ufficio non avrebbe dovuto
procedere a ulteriori atti e misure esecutive, e, al contempo, ha assegnato all’PI
1 un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni al ricorso,
facoltà di cui l’escutente non si è avvalso.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 21 ottobre 2024 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
RI
1.
ammette di essere stata imprecisa nello scrivere l’indirizzo sulla prima
busta, ma “a causa di una
svista involontaria e in totale buona fede, e questo già solo per il fatto che
la lettera era intestata in maniera corretta” e rileva
di aver prontamente rispedito l’opposizione
il 18 ottobre stesso, con una nuova lettera raccomandata. Ritiene che l’UE
avrebbe dovuto considerarla tempestiva, giacché la nota imprecisione non può
esserle di pregiudizio, soprattutto tenendo a mente che nel Palazzo Pretorio di
Acquarossa si trovano le principali autorità cantonali, tra cui l’Ufficio d’esecuzione.
Critica poi l’operato della Posta, rea, a suo dire, di non aver comunque consegnato la lettera del 7 ottobre, che
avrebbe poi potuto essere smistata, e di non averle fatto notare, al
momento dell’impostazione, che l’indirizzo sulla busta era impreciso. Giudica
tale operato un impedimento a lei non imputabile e, come tale, un motivo che
giustifica la restituzione del termine per interporre opposizione. La
ricorrente chiede pertanto in via principale la riforma del provvedimento
impugnato, nel senso di considerare l’opposizione al precetto esecutivo
tempestivamente interposta, e in via subordinata l’annullamento e la
restituzione del termine per interporre opposizione.
3.
Se
l’escusso intende fare opposizione al precetto esecutivo, deve dichiararlo verbalmente o per scritto,
immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni
dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione che ha emesso l’atto
(art. 74 cpv. 1 LEF; DTF 101 III 9 consid. 2). Una volta completata la
notificazione, l’opposizione può essere dichiarata solo all’ufficio e non più
all’agente notificatore, in particolare alla posta. Se è
scritta, anziché essere portata all’ufficio d’esecuzione competente o riposta nella sua cassetta delle lettere, la
dichiarazione di opposizione può essere validamente consegnata alla
Posta affrancata per l’inoltro all’ufficio competente, purché ciò avvenga entro
l’ultimo giorno del termine di opposizione (Bessenich/Fink in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 9 e 14 ad art. 74 LEF e
i rinvii; art. 143 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF).
3.1
Nel
caso in esame, non è contestato che RI 1 ha inserito nella prima busta la
lettera del 4 ottobre 2024, pervenuta poi all’UE, nella seconda raccomandata
del 18 ottobre, il 21 ottobre 2024, come risulta dal timbro dell’UE apposto
sulla stessa lettera. Del resto, vale in modo generale la
presunzione – confutabile dal destinatario – che l’invio
raccomandato contenesse effettivamente i documenti che il
mittente sostiene di avervi inserito (tra altre: DTF 124 V 400 consid. 2/c),
segnatamente in materia di esecuzione e fallimento
(sentenza del Tribunale federale 5A_338/2017 del 20 febbraio 2018, consid. 4.1
e 4.2.3). È pure pacifico che la prima busta era debitamente affrancata ed è
stata consegnata alla posta, che ha poi proceduto alla sua trasmissione, salvo
poi retrocederla alla mittente con la menzione “indirizzo: manca via e/o n° civico”, senza tentare una consegna all’indirizzo indicato (è stato rinviato
alla mittente direttamente dal Centro logistico di Cadenazzo: tracciamento
della raccomandata n. 98.00690006.02087486). Nella lettera, indirizzata all’“Ufficio di esecuzioni” di Acquarossa, l’escussa ha chiaramente dichiarato d’interporre “tempestiva e formale opposizione totale al
precetto esecutivo n. 3671354”. Si tratta di una
valida opposizione nel senso dell’art. 74 LEF, a prescindere dal fatto che è
arrivata tardivamente all’UE.
3.2
Del
resto, secondo la giurisprudenza relativa all’art. 143 cpv. 1 CPC (cui rinvia l’art.
31.
LEF, e che ha lo stesso contenuto dell’art. 32 cpv. 1 vLEF, abrogato con
l’entrata in vigore del CPC, salvo che usa la parola “atti” al posto di
“comunicazioni”, “tribunale” in luogo di “autorità” e “indirizzo” invece di
“attenzione”), l’atto si considera “consegnato alla posta” se quest’ultima non
respinge immediatamente la richiesta di spedizione, bensì l’accetta e l’elabora
(sentenza del Tribunale federale 5A_536/2018 del 21 settembre 2018 consid.
3.3), come avvenuto nel caso concreto. Anche qualora poi l’indirizzo sulla
busta sia incompleto o impreciso, l’atto si reputa ugualmente consegnato “all’indirizzo
del tribunale” se si poteva (ragionevolmente) aspettare che la posta rintracciasse
il destinatario (a lei noto) o il suo
indirizzo (citata 5A_536/2018, consid. 3.4 i.f., in merito a un appello
indirizzato all’“Obergericht
des Kantons Zürich” senza indicazione della via e della
città). Per quanto attiene alla fattispecie in esame,
esiste solo un “Palazzo
Pretorio” ad Acquarossa e lo scritto contenuto nella
busta indicava l’ufficio d’esecuzione come destinatario, sicché se la
raccomandata fosse stata trasportata lì, avrebbe potuto essere trasmessa senza
difficoltà all’UE.
3.3
Secondo
la citata 5A_536/2018 (consid. 3.5), in caso di restituzione al mittente di
atti insufficientemente affrancati o
erroneamente indirizzati, per l’osservanza del termine è determinante la
data della prima consegna alla posta, purché il mittente abbia immediatamente
eliminato il difetto (completando l’affrancatura o correggendo l’indirizzo) e rispedito
lo stesso atto restituito, di modo che l’invio possa essere considerato come un
unico processo dal primo invio alla ricezione del secondo. Ne segue che, volendo
anche ritenere, nel caso in esame, la ricorrente responsabile in modo
preponderante della mancata trasmissione della prima busta all’UE, la
ricezione della seconda busta, spedita dall’escussa, con al suo interno
l’opposizione del 4 ottobre (sopra consid. 3.1), lo stesso giorno della restituzione
della prima busta, risulta parte di un solo e medesimo processo, di modo che l’opposizione
va reputata formulata validamente e tempestivamente al momento del primo invio.
Il ricorso va di conseguenza accolto e fatto ordine all’UE d’iscrivere nei
suoi registri l’opposizione
interposta dall’escussa il 7 ottobre 2024.
4.
Visto
l’esito del giudizio odierno, è inutile pronunciarsi sulla richiesta di restituzione
del termine di opposizione nel senso dell’art. 33 cpv. 4 LEF.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta da RI
1.
al precetto esecutivo n. __________ il 7 ottobre 2024.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– RI 1, c/o
__________, __________, __________ (__________);
– PI 1, __________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.