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Decisione

15.2024.118

Ricorso contro il provvedimento con cui l’Ufficio dichiara tardiva l’opposizione al precetto esecutivo. Invio dell’opposizione per posta a un indirizzo incompleto (senza la menzione dell’Ufficio). Rispedizione all’indirizzo corretto

26 febbraio 2025Italiano8 min

1° ottobre 2024, la posta ha notificato il precetto esecutivo al genero di RI 1,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.118

Lugano

26 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso 28 ottobre

2024 di

RI 1, __________ (__________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Acquarossa, o meglio contro il provvedimento con cui ha

dichiarato tardiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo emesso il 30

settembre 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della

ricorrente dall’

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2024 dalla sede di

Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso

di fr. 26'200.70 oltre agl’interessi del 2.5% dal 5 apri­le 2024.

B. Il

1° ottobre 2024, la posta ha notificato il precetto esecutivo al genero di RI 1,

__________.

C. Il

7 ottobre 2024 (data dell’etichetta postale), RI 1 ha consegnato alla posta una

lettera indirizzata all’Ufficio di esecu-zione ad Acquarossa, in cui ha

dichiarato d’interporre opposizione al precetto esecutivo. La busta contenente

la lettera reca l’indiriz­­zo “Palazzo

Pretorio 6716 Acquarossa”. La posta avendole rinviato

la lettera con la menzione “indirizzo:

manca via e/o n° civico”, il 18 ottobre RI 1 l’ha rispedita in una nuova busta

indirizzata all’“Ufficio di esecuzione Blenio, Via Bosco Ciossera 10,

6715 Acquarossa”. È giunta all’UE il 21 ottobre 2024.

D. Con

provvedimento

dello stesso 21 ottobre 2024, l’UE ha comunicato a RI 1 che

l’opposizione da lei interposta è

“respinta in quanto formalmente tardiva”.

E. Mediante

ricorso del 28 ottobre 2024, RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,

chiedendone, previa concessio­ne dell’effetto sospensivo, in via principale la

riforma, nel senso di considerare l’opposizione al precetto esecutivo

tempestivamente interposta, e in via subordinata l’annullamento e la

restituzione del termine per interporre opposizione.

F. Con

osservazioni del 30 ottobre 2024, l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso,

precisando di non averlo notificato all’PI 1.

G. Il

6 novembre 2024, il presidente della Camera ha concesso al ricorso l’effetto

sospensivo, nel senso che fino alla decisione l’Uf­ficio non avrebbe dovuto

procedere a ulteriori atti e misure esecutive, e, al contempo, ha assegnato all’PI

1 un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni al ricorso,

facoltà di cui l’escutente non si è avvalso.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 21 ottobre 2024 dall’UE, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

RI

1.

ammette di essere stata imprecisa nello scrivere l’indirizzo sulla prima

busta, ma “a causa di una

svista involontaria e in totale buona fede, e questo già solo per il fatto che

la lettera era intestata in maniera corretta” e rileva

di aver prontamente rispedito l’opposizione

il 18 ottobre stesso, con una nuova lettera raccoman­data. Ritiene che l’UE

avrebbe dovuto considerarla tempestiva, giacché la nota imprecisione non può

esserle di pregiudizio, soprattutto tenendo a mente che nel Palazzo Pretorio di

Acquarossa si trovano le principali autorità cantonali, tra cui l’Ufficio d’esecu­zione.

Critica poi l’operato della Posta, rea, a suo dire, di non aver comunque consegnato la lettera del 7 ottobre, che

avrebbe poi po­tuto essere smistata, e di non averle fatto notare, al

momento del­l’impostazione, che l’indirizzo sulla busta era impreciso. Giudica

tale operato un impedimento a lei non imputabile e, come tale, un motivo che

giustifica la restituzione del termine per interporre opposizione. La

ricorrente chiede pertanto in via principale la riforma del provvedimento

impugnato, nel senso di considerare l’opposi­zione al precetto esecutivo

tempestivamente interposta, e in via subordinata l’annullamento e la

restituzione del termine per interporre opposizione.

3.

Se

l’escusso intende fare opposizione al precetto esecutivo, deve dichiararlo verbalmente o per scritto,

immediatamente a chi gli con­segna il precetto o, entro dieci giorni

dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione che ha emesso l’atto

(art. 74 cpv. 1 LEF; DTF 101 III 9 consid. 2). Una volta completata la

notificazio­ne, l’opposizione può essere dichiarata solo all’ufficio e non più

all’agente notificatore, in particolare alla posta. Se è

scritta, anziché essere portata all’ufficio d’esecuzione competente o riposta nella sua cassetta delle lettere, la

dichiarazione di opposizione può essere validamente consegnata alla

Posta affrancata per l’inoltro all’ufficio competente, purché ciò avvenga entro

l’ultimo giorno del termine di opposizione (Bessenich/Fink in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 9 e 14 ad art. 74 LEF e

i rinvii; art. 143 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF).

3.1

Nel

caso in esame, non è contestato che RI 1 ha inserito nella prima busta la

lettera del 4 ottobre 2024, pervenuta poi all’UE, nella seconda raccomandata

del 18 ottobre, il 21 ottobre 2024, come risulta dal timbro dell’UE apposto

sulla stessa lettera. Del resto, vale in modo generale la

presunzione – confutabile dal destinatario – che l’invio

raccomandato contenesse effettivamente i documenti che il

mittente sostiene di avervi inserito (tra altre: DTF 124 V 400 consid. 2/c),

segnatamente in materia di esecuzione e fallimento

(sentenza del Tribunale federale 5A_338/2017 del 20 febbraio 2018, consid. 4.1

e 4.2.3). È pure pacifico che la prima busta era debitamente affrancata ed è

stata consegnata alla posta, che ha poi proceduto alla sua trasmissione, salvo

poi retrocederla alla mittente con la menzione “indirizzo: manca via e/o n° civico”, senza tentare una consegna all’indirizzo indicato (è stato rinviato

alla mittente direttamente dal Centro logistico di Cadenaz­zo: tracciamento

della raccomandata n. 98.00690006.02087486). Nella lettera, indirizzata all’“Ufficio di esecuzioni” di Acquarossa, l’escussa ha chiaramente dichiarato d’interporre “tempestiva e formale opposizione totale al

precetto esecutivo n. 3671354”. Si tratta di una

valida opposizione nel senso dell’art. 74 LEF, a prescindere dal fatto che è

arrivata tardivamente all’UE.

3.2

Del

resto, secondo la giurisprudenza relativa all’art. 143 cpv. 1 CPC (cui rinvia l’art.

31.

LEF, e che ha lo stesso contenuto dell’art. 32 cpv. 1 vLEF, abrogato con

l’entrata in vigore del CPC, salvo che usa la parola “atti” al posto di

“comunicazioni”, “tribunale” in luogo di “autorità” e “indirizzo” invece di

“attenzione”), l’atto si considera “consegnato alla posta” se quest’ultima non

respinge immediatamente la richiesta di spedizione, bensì l’accetta e l’elabora

(sentenza del Tribunale federale 5A_536/2018 del 21 settembre 2018 consid.

3.3), come avvenuto nel caso concreto. Anche qualora poi l’indirizzo sulla

busta sia incompleto o impreciso, l’atto si reputa ugualmente consegnato “all’indirizzo

del tribunale” se si poteva (ragionevolmente) aspettare che la posta rintracciasse

il destinatario (a lei noto) o il suo

indirizzo (citata 5A_536/2018, consid. 3.4 i.f., in merito a un appello

indirizzato all’“Obergericht

des Kantons Zürich” senza indicazione della via e della

città). Per quanto attiene alla fattispecie in esame,

esiste solo un “Palazzo

Pretorio” ad Acquarossa e lo scritto contenuto nella

busta indicava l’ufficio d’esecuzione come destinatario, sicché se la

raccomandata fosse stata trasportata lì, avrebbe potuto essere trasmessa senza

difficoltà all’UE.

3.3

Secondo

la citata 5A_536/2018 (consid. 3.5), in caso di restituzio­ne al mittente di

atti insufficientemente affrancati o

erroneamente indirizzati, per l’osservanza del termine è determinante la

data della prima consegna alla posta, purché il mittente abbia immediatamente

eliminato il difetto (completando l’affrancatura o correggendo l’indirizzo) e rispedito

lo stesso atto restituito, di modo che l’invio possa essere considerato come un

unico processo dal primo invio alla ricezione del secondo. Ne segue che, volendo

anche ritenere, nel caso in esame, la ricorrente responsabile in modo

preponderante della mancata trasmissione della prima busta al­l’UE, la

ricezione della seconda busta, spedita dall’escussa, con al suo interno

l’opposizione del 4 ottobre (sopra consid. 3.1), lo stesso giorno della restituzione

della prima busta, risulta parte di un solo e medesimo processo, di modo che l’opposizione

va reputata formulata validamente e tempestivamente al momento del primo invio.

Il ricorso va di conseguenza accolto e fatto ordine al­l’UE d’iscrivere nei

suoi registri l’opposizione

interposta dall’escus­sa il 7 ottobre 2024.

4.

Visto

l’esito del giudizio odierno, è inutile pronunciarsi sulla richiesta di restituzione

del termine di opposizione nel senso dell’art. 33 cpv. 4 LEF.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’e­secuzione d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta da RI

1.

al precetto esecutivo n. __________ il 7 ottobre 2024.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RI 1, c/o

__________, __________, __________ (__________);

– PI 1, __________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.