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Decisione

15.2024.119

Comminatoria di fallimento. Perenzione dell’esecuzione proseguita più di un anno dopo la notifica del precetto esecutivo. Computo del termine nel caso di una causa di merito inappellabile avviata con un’istanza di conciliazione

30 gennaio 2025Italiano7 min

(UE), appurato che il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest aveva rigettato

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.119

Lugano

30 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 5 novembre

2024 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il

21 agosto 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della

ricorrente da

PI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa il 3 dicembre 2020 da PI 1 contro la RI 1 per l’incasso

di fr. 3'300.–, il 21 agosto 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE), appurato che il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest aveva rigettato

in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa con sentenza del 25

gennaio 2023 (SE.2022.1) e che il reclamo da essa presentato contro tale

decisione era stato parzialmente accolto dalla Camera civile dei reclami del

Tribunale d’appello (CCR) con sentenza del 14 marzo 2024 (16.2023.14), nel

senso di limitare il rigetto a fr. 2'000.– oltre agl’interessi del 5% dal

3 dicembre 2020, ha notificato alla RI 1 la comminatoria di fallimento per fr. 2'000.–

oltre agli accessori.

B. Con

ricorso del 5 novembre 2024, la RI 1 chiede l’annulla­­mento della comminatoria

di fallimento.

C. L’8

novembre 2024, il presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo al

ricorso.

D. Con

osservazioni del 15 novembre 2024 PI 1 ha concluso per la reiezione del ricorso,

mentre nelle sue del 21 novembre 2024 l’UE si è rimesso al giudizio della

Camera.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente

per ragioni formali (Markus in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecu­­zione

(DTF 118 III 4 consid. 2), il mancato assoggettamento dell’e­­scusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposi­­zione o l’inoltro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece

preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del

credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità

giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della

procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, la RI 1 fa valere la perenzione dell’e­­secuzione, a suo dire

proseguita dopo il termine di un anno dalla notifica del precetto esecutivo

prescritto dall’art. 88 cpv. 2 LEF.

2.1 Giusta

l’art. 88 LEF, se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale,

trascorsi venti gior­ni dalla notificazione del precetto il creditore

può chiederne la continuazione (cpv. 1). Questo diritto si estingue decorso un

anno dal­la notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termi­ne

resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o

amministrativa e la sua definizione (cpv. 2). In tale evenienza, il termine di

un anno resta sospeso fintanto che il creditore non ottiene una decisione esecutiva che tolga

espressamente l’op­posizione (art. 79 e segg. LEF; DTF 149 III 410 consid. 5,

pag. 413). Tra le procedure giudiziarie che sospendono il termine di perenzione

entrano in linea di conto le azioni di accertamento del credito (art. 79 LEF), di

disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF), di rigetto dell’opposizione in

procedura sommaria (art. 80 e segg. LEF) e di accertamento del ritorno a

miglior fortuna (art. 265a LEF; DTF 149 III 410, consid. 5, pag. 413).

Considerandi

Il termine di perenzione comincia a

decorrere dalla notificazione del precetto ese­cutivo all’escusso (DTF

125.

III 45 consid. 3/b) e rimane sospeso tra il giorno in cui l’escutente

avvia la procedura di rigetto dell’op­­posizione e quello in cui la decisione

di rigetto gli perviene (DTF 106 III 51 consid. 3), ricordato

che dal 1° gennaio 2011 le decisioni di rigetto dell’opposizione sono per

legge immediatamente esecutive

(art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), non avendo un

eventuale reclamo effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC; sentenza

della CEF 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 4.1, 4.3 e 4.3.1, e i

rinvii).

2.2

Nel

caso in rassegna, il precetto esecutivo, come risulta dall’atto stesso, è stato

notificato all’escussa il 9 dicembre 2020. Il termine di perenzione sarebbe

così scaduto il 9 dicembre 2021. È però stato sospeso, e dunque prolungato,

durante i 91 giorni tra la promozione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione,

il 23 agosto 2021 (doc. 1 accluso alle osservazioni al ricorso) e la notifica

della sentenza del Giudice di pace all’istante, al più presto il 23 novembre

2021, nonché durante i 401 giorni intercorrenti tra l’inoltro dell’istanza di

conciliazione (doc. 7), il 21 dicembre 2021, poiché tendeva anch’essa al

rigetto provvisorio (recte: definitivo) dell’opposizione, e la notificazione della decisione di

merito di pri­ma sede all’attore (allegata allo scritto 19 agosto 2024 di quest’ul­­timo

all’UE), al più presto il 22 gennaio 2022, giacché la litispendenza creata dall’istanza

di conciliazione perdura quando l’attore adisce il tribunale entro il termine

dell’art. 209 CPC (cfr. DTF 149 III 410, consid. 5, per quanto riguarda il

termine analogo dell’art. 166 cpv. 2 LEF). Ne segue che il termine di

perenzione è stato sospeso durante 492 giorni (91+401) ed è così scaduto il 15

aprile 2023. Inoltrata solo il 17 giugno 2024 (v. decisione d’irricevibilità

del 13 agosto 2024), la domanda di continuazione dell’esecuzione è chiaramente

tardiva, sicché l’esecuzione si avvera perenta giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF.

2.3

Contrariamente

a quanto risulta dal calcolo presentato dall’UE nelle sue osservazioni al

ricorso, il termine di perenzione non è invece stato sospeso durante la

procedura di reclamo contro la decisione di merito del Giudice di pace. L’escutente

non ha allegato né provato – e non risulta dalla sentenza della CCR (allegata

al suo scritto 19 agosto 2024 all’UE) – che al reclamo del 3 marzo 2023 sia

stato conferito l’effetto sospensivo. Orbene, come già ri-levato (sopra al

consid. 4.1), il reclamo non ha effetto

sospensivo automatico (art. 325 CPC). La sentenza di merito emessa il 25 gen­naio 2023 dal

Giudice di pace (SE.2022.1) era quindi esecutiva dalla sua notificazione all’escutente,

di modo che ha posto fine alla sospensione del termine di perenzione (cfr. DTF

149.

III 410 consid. 5, pag. 413). Comunque sia, anche l’UE giunge alla

conclusione che l’esecuzione è perenta. Il ricorso va dunque accolto e la

comminatoria di fallimento dichiarata nulla.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la comminatoria di fallimento

emessa nell’esecuzione n. __________ è dichiarata nulla.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.