15.2024.119
Comminatoria di fallimento. Perenzione dell’esecuzione proseguita più di un anno dopo la notifica del precetto esecutivo. Computo del termine nel caso di una causa di merito inappellabile avviata con un’istanza di conciliazione
30 gennaio 2025Italiano7 min
(UE), appurato che il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest aveva rigettato
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.119
Lugano
30 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 5 novembre
2024 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il
21 agosto 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della
ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 3 dicembre 2020 da PI 1 contro la RI 1 per l’incasso
di fr. 3'300.–, il 21 agosto 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE), appurato che il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest aveva rigettato
in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa con sentenza del 25
gennaio 2023 (SE.2022.1) e che il reclamo da essa presentato contro tale
decisione era stato parzialmente accolto dalla Camera civile dei reclami del
Tribunale d’appello (CCR) con sentenza del 14 marzo 2024 (16.2023.14), nel
senso di limitare il rigetto a fr. 2'000.– oltre agl’interessi del 5% dal
3 dicembre 2020, ha notificato alla RI 1 la comminatoria di fallimento per fr. 2'000.–
oltre agli accessori.
B. Con
ricorso del 5 novembre 2024, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria
di fallimento.
C. L’8
novembre 2024, il presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo al
ricorso.
D. Con
osservazioni del 15 novembre 2024 PI 1 ha concluso per la reiezione del ricorso,
mentre nelle sue del 21 novembre 2024 l’UE si è rimesso al giudizio della
Camera.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Markus in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 4 consid. 2), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, la RI 1 fa valere la perenzione dell’esecuzione, a suo dire
proseguita dopo il termine di un anno dalla notifica del precetto esecutivo
prescritto dall’art. 88 cpv. 2 LEF.
2.1 Giusta
l’art. 88 LEF, se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale,
trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore
può chiederne la continuazione (cpv. 1). Questo diritto si estingue decorso un
anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine
resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o
amministrativa e la sua definizione (cpv. 2). In tale evenienza, il termine di
un anno resta sospeso fintanto che il creditore non ottiene una decisione esecutiva che tolga
espressamente l’opposizione (art. 79 e segg. LEF; DTF 149 III 410 consid. 5,
pag. 413). Tra le procedure giudiziarie che sospendono il termine di perenzione
entrano in linea di conto le azioni di accertamento del credito (art. 79 LEF), di
disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF), di rigetto dell’opposizione in
procedura sommaria (art. 80 e segg. LEF) e di accertamento del ritorno a
miglior fortuna (art. 265a LEF; DTF 149 III 410, consid. 5, pag. 413).
Considerandi
Il termine di perenzione comincia a
decorrere dalla notificazione del precetto esecutivo all’escusso (DTF
125.
III 45 consid. 3/b) e rimane sospeso tra il giorno in cui l’escutente
avvia la procedura di rigetto dell’opposizione e quello in cui la decisione
di rigetto gli perviene (DTF 106 III 51 consid. 3), ricordato
che dal 1° gennaio 2011 le decisioni di rigetto dell’opposizione sono per
legge immediatamente esecutive
(art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), non avendo un
eventuale reclamo effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC; sentenza
della CEF 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 4.1, 4.3 e 4.3.1, e i
rinvii).
2.2
Nel
caso in rassegna, il precetto esecutivo, come risulta dall’atto stesso, è stato
notificato all’escussa il 9 dicembre 2020. Il termine di perenzione sarebbe
così scaduto il 9 dicembre 2021. È però stato sospeso, e dunque prolungato,
durante i 91 giorni tra la promozione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione,
il 23 agosto 2021 (doc. 1 accluso alle osservazioni al ricorso) e la notifica
della sentenza del Giudice di pace all’istante, al più presto il 23 novembre
2021, nonché durante i 401 giorni intercorrenti tra l’inoltro dell’istanza di
conciliazione (doc. 7), il 21 dicembre 2021, poiché tendeva anch’essa al
rigetto provvisorio (recte: definitivo) dell’opposizione, e la notificazione della decisione di
merito di prima sede all’attore (allegata allo scritto 19 agosto 2024 di quest’ultimo
all’UE), al più presto il 22 gennaio 2022, giacché la litispendenza creata dall’istanza
di conciliazione perdura quando l’attore adisce il tribunale entro il termine
dell’art. 209 CPC (cfr. DTF 149 III 410, consid. 5, per quanto riguarda il
termine analogo dell’art. 166 cpv. 2 LEF). Ne segue che il termine di
perenzione è stato sospeso durante 492 giorni (91+401) ed è così scaduto il 15
aprile 2023. Inoltrata solo il 17 giugno 2024 (v. decisione d’irricevibilità
del 13 agosto 2024), la domanda di continuazione dell’esecuzione è chiaramente
tardiva, sicché l’esecuzione si avvera perenta giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF.
2.3
Contrariamente
a quanto risulta dal calcolo presentato dall’UE nelle sue osservazioni al
ricorso, il termine di perenzione non è invece stato sospeso durante la
procedura di reclamo contro la decisione di merito del Giudice di pace. L’escutente
non ha allegato né provato – e non risulta dalla sentenza della CCR (allegata
al suo scritto 19 agosto 2024 all’UE) – che al reclamo del 3 marzo 2023 sia
stato conferito l’effetto sospensivo. Orbene, come già ri-levato (sopra al
consid. 4.1), il reclamo non ha effetto
sospensivo automatico (art. 325 CPC). La sentenza di merito emessa il 25 gennaio 2023 dal
Giudice di pace (SE.2022.1) era quindi esecutiva dalla sua notificazione all’escutente,
di modo che ha posto fine alla sospensione del termine di perenzione (cfr. DTF
149.
III 410 consid. 5, pag. 413). Comunque sia, anche l’UE giunge alla
conclusione che l’esecuzione è perenta. Il ricorso va dunque accolto e la
comminatoria di fallimento dichiarata nulla.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la comminatoria di fallimento
emessa nell’esecuzione n. __________ è dichiarata nulla.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.