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Decisione

15.2024.12

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Richiesta di un creditore dei titoli di credito degli altri partecipanti al gruppo di pignoramento. Accesso agli atti dell’ufficio d’esecuzione

24 aprile 2024Italiano9 min

continuazio-ne dell’esecuzione, il 13 novembre 2023 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 30 novembre 2023. Il

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.12

Lugano

24 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 1° febbraio 2024 di

RI 1 HR-__________ (c/o __________, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Bellinzona, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 gennaio

2024 a favore dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei

confronti di

PI 4, __________

oltre che a favore delle esecuzioni delle altre tre creditrici del

gruppo n. 1:

PI 1, __________

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG,

Bellinzona

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________

emesso il 28 dicem­bre 2022 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione

(UE), RI 1 procede contro PI 4 per l’incasso di fr. 4'952.– oltre

ad accessori. Ricevuta la domanda di

continuazio-ne dell’esecuzione, il 13 novembre 2023 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 30 novembre 2023. Il

successivo 27 no­vembre l’UE ha emesso un altro avviso di pignoramento a

favore della PI 1 (esecuzione n. __________ per fr. 3'604.15).

B. Il

30 novembre 2023 l’UE ha proceduto al pignoramento di due veicoli dell’escusso,

una VW Beetle 2.0.TSI stimata in fr. 7'500.– e una moto Yamaha XVS 650

valutata in fr. 2'500.–.

C. Il

12 dicembre 2023 l’UE ha poi emesso due avvisi di partecipazione al

pignoramento a favore della PI 3 (esecuzione n. __________ di fr. 868.05)

e dello Stato del Canton Ticino (esecuzione n. __________ di fr. 289.40).

D. Trascorso

il termine di partecipazione di 30 giorni (art. 114 LEF), il 16 gennaio 2024 l’UE

ha notificato il verbale di pignoramento ai creditori e al debitore.

E. Con

ricorso del 1° febbraio 2024, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di “annullare, revocare, dichia­rare nullo e/o di nessun effetto” il verbale di pignoramento, “protestate tasse, spese e indennità”.

F. Lette

le osservazioni preliminari dell’UE del 5 febbraio e le “controsservazioni”

19 febbraio della ricorrente, il 27 febbraio 2024 il Presidente della Camera ha

respinto la domanda di effetto sospensivo, concesso alla ricorrente la facoltà

di consultare l’incarto della procedura di ricorso (compreso l’incarto

trasmesso dall’UE) presso la cancelleria civile del Tribunale d’appello durante

gli orari d’ufficio entro dieci giorni (poi prorogati di altri cinque) e chiuso

l’i­struttoria, fatto salvo il diritto di replica spontanea della ricorrente.

G. Il

2 aprile 2024, la ricorrente ha presentato spontaneamente ulteriori

osservazioni sprovviste di conclusioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 16 gennaio 2024 dall’UE, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

La

ricorrente si duole che l’UE non le avrebbe consentito di ottenere il precetto

esecutivo fatto emettere dalla PI 1, mettendo in dubbio che l’incarto sia solo

telematico e che le domande di esecuzione elettroniche (e-LEF) non siano stampate

e spedite.

2.1

La

ricorrente sembra confondere domanda di esecuzione e precetto esecutivo. La prima non viene notificata all’escusso né a chic­chessia.

Se è presentata tramite la rete interna del gruppo e-LEF, la domanda non dev’essere

firmata manualmente, bastando la fir­ma elettronica prevista dagli art. 33a

cpv. 2 LEF e 4 dell’Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel

settore esecuzione (RS 281.112.1). All’ufficio non giunge alcun atto

cartaceo, ma dati in formato XML (art. 5 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza), i

quali, come correttamente comunicato dall’UE alla ricorrente, non possono

essere stampati sotto forma di domanda cartacea, sicché nell’incarto fisico

dell’UE non vi sono le domande e-LEF.

2.2

D’altronde, secondo la legge l’ufficio d’esecuzione deve

emettere solo due esemplari del precetto esecutivo, uno per l’escutente e l’altro

per l’escusso (art. 70 cpv. 1 LEF), di modo che dopo la loro notifica ai

rispettivi destinatari non ne rimane alcuno nell’incarto dell’ufficio, tranne

che l’escutente alleghi il suo esemplare alla domanda di continuazione dell’esecuzione,

ciò che però è tenuto a fare solo se prosegue l’esecuzione in un foro esecutivo

diverso da quello in cui è stato emesso il precetto esecutivo (mod. n. 4

“Domanda di proseguire l’esecuzione”, a tergo alla voce “Allegati”). La

doglianza della ricorrente è pertanto priva di ogni fondamento.

3.

La

ricorrente rimprovera all’UE di non averle spedito il preteso titolo esecutivo,

ma solo una fattura. Mette in dubbio l’esistenza del credito della PI 1 e l’importo,

che a suo dire non dovrebbe ricomprendere le spese di sollecito e di

amministrazione.

3.1

Il diritto esecutivo svizzero non obbliga gli escutenti a

produrre le prove o i titoli relativi ai crediti da loro posti in esecuzione (DTF

125.

III 149 consid. 2/a; sentenza della CEF

15.2018.101

del 15 set­tembre 2019, RtiD 2020 I 694 n. 34c, consid. 3),

ma solo a indicare nella domanda d’esecuzione la causa o il titolo di credito

(art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF). Soltanto l’escusso può chiedere – ma non esige­re –

dall’escutente la produzione dei mezzi di prova concernenti la sua pretesa

(art. 73 LEF). Altri creditori lo possono fare solo nell’ambito di una causa di

contestazione della graduatoria (v. sotto consid. 3.2). L’UE non poteva quindi

comunicare alla ricorrente i documenti richiesti, bensì solo, come ha fatto, la

stampata dal suo applicativo di gestione delle esecuzioni (THEMIS) delle

causali indicate sui precetti esecutivi emessi a favore della PI 1 e della PI 3.

La critica di RI 1 è di conseguenza infondata.

3.2

Per quanto attiene alle critiche sull’esistenza e l’importo del credito

della PI 1 e degli altri partecipanti al pignoramento, il ricorso è

doppiamente prematuro, da un canto perché i beni pi-gnorati non sono ancora

stati realizzati, sicché non è ancora dato di sapere se il ricavato dell’asta

sarà insufficiente a tacitare tutti i creditori del gruppo e dunque se RI 1

avrà un interesse concreto e personale a contestare le pretese degli altri

partecipan­ti, e dall’altro perché anche se il ricavato non basterà a soddisfare

tutti i creditori, prima di versare i dividendi ai creditori del gruppo l’UE

dovrà allestire una graduatoria e uno stato di ripartizione, in cui deciderà in

particolare quali pretese o parti di pretese verranno inserite nelle classi privilegiate stabilite dall’art. 219 LEF (per il

rin­vio dell’art. 146 cpv. 2 LEF), e solo a quel momento la ricorrente

potrà contestare le pretese fatte valere dagli altri creditori per mez­zo di un’azione

di contestazione della graduatoria (art. 148 LEF). Al riguardo il ricorso è

dunque doppiamente irricevibile.

4.

La

ricorrente si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita poiché

l’UE non le ha inviato i titoli di credito degli altri partecipanti al gruppo e

afferma di non potersi recare allo sportello dell’UE a Bellinzona, perché sua

madre è gravemente malata e la trasferta implicherebbe almeno una mezza

giornata.

Già si è rilevato che la ricorrente non aveva diritto a ricevere i

titoli dei crediti degli altri partecipanti al gruppo (sopra consid. 3.1). Da

questo profilo, il suo diritto di essere sentita non può essere considerato leso. D’altronde il diritto di consultazione dei verbali e dei

registri dell’ufficio d’esecuzione e di ottenerne estratti (art. 8a LEF)

va di principio esercitato presso i locali dell’ufficio, è subordinato al

pagamento di una tassa (art. 12 OTLEF) – così come l’otteni­mento di copie di

atti esistenti (art. 9 cpv. 3 OTLEF) – e non si estende all’invio di atti in

originale (BlSchK 2014, 96 segg.). Comunque sia, la questione dell’accesso agli

atti è diventata senza oggetto dopo che la ricorrente ha potuto consultare gli

atti presso la Camera.

5.

Nelle

osservazioni spontanee del 2 aprile 2024 RI 1 rileva che i precetti esecutivi

della PI 1 e della PI 3 non risultano essere notificati a PI 4, mentre per lo

Stato del Cantone Ticino agli atti non figura il precetto esecutivo, ma solo

una richiesta di pignoramento. Ne deduce che le esecuzioni sono inesistenti e

nulle, o che i precetti si potrebbero presumere creati ex post.

5.1

L’esternazione della

ricorrente è inammissibilmente offensiva ed estranea alle usanze nell’ambito

amministrativo e giudiziario svizzero, improntate al rispetto delle parti e

delle istituzioni. Lo stesso rilievo vale per le e-mail 30 e 31 gennaio 2024 accluse

al ricorso (quale doc. B). La censura è pertanto irricevibile. RI 1 è d’altronde

nuovamente avvertita che l’UE potrà legittimamente rinviarle

senz’altra formalità e senza risposta i suoi atti o scritti ove contengano improperi verso autorità o controparti (v. sentenza del­la CEF 15.2021.79 del 29 marzo

2022.

consid. 8 e dispositivo n. 5).

5.2

Oltre

che gratuita, la critica della ricorrente è del resto anch’essa prematura (sopra consid. 3.2) e pertanto

irricevibile pure sotto que­sto profilo. In ogni caso, come già

precisato (sopra consid. 2.2), gli esemplari originali dei precetti esecutivi

non sono in possesso dell’UE. Le copie presenti nell’incarto cartaceo (tranne quella dello Stato del Cantone Ticino in assenza di

contestazione nel ricorso) sono state stampate dall’applicativo THEMIS.

Se del caso, RI 1 potrà chiedere l’edizione degli esemplari degli altri

partecipanti al gruppo nella causa di contestazione di un’eventuale

graduatoria. Ad ogni buon conto, dal citato applicativo risulta che il precetto

esecutivo della PI 1 è stato recapitato all’escusso il 28 settembre 2023 dalla cancelleria comunale di

Bellinzona, quel­lo della PI 3 il 21

giugno 2023 (tracciamento della raccomandata n. 98.05.037842.10221345

citata sul precetto) e quello dello Stato del Cantone Ticino il 19 ottobre 2023

dalla stessa cancelleria.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a RI 1,

;

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.