15.2024.12
Ricorso contro il verbale di pignoramento. Richiesta di un creditore dei titoli di credito degli altri partecipanti al gruppo di pignoramento. Accesso agli atti dell’ufficio d’esecuzione
24 aprile 2024Italiano9 min
continuazio-ne dell’esecuzione, il 13 novembre 2023 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 30 novembre 2023. Il
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Incarto n.
15.2024.12
Lugano
24 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 1° febbraio 2024 di
RI 1 HR-__________ (c/o __________, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 gennaio
2024 a favore dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei
confronti di
PI 4, __________
oltre che a favore delle esecuzioni delle altre tre creditrici del
gruppo n. 1:
PI 1, __________
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG,
Bellinzona
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 28 dicembre 2022 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione
(UE), RI 1 procede contro PI 4 per l’incasso di fr. 4'952.– oltre
ad accessori. Ricevuta la domanda di
continuazio-ne dell’esecuzione, il 13 novembre 2023 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 30 novembre 2023. Il
successivo 27 novembre l’UE ha emesso un altro avviso di pignoramento a
favore della PI 1 (esecuzione n. __________ per fr. 3'604.15).
B. Il
30 novembre 2023 l’UE ha proceduto al pignoramento di due veicoli dell’escusso,
una VW Beetle 2.0.TSI stimata in fr. 7'500.– e una moto Yamaha XVS 650
valutata in fr. 2'500.–.
C. Il
12 dicembre 2023 l’UE ha poi emesso due avvisi di partecipazione al
pignoramento a favore della PI 3 (esecuzione n. __________ di fr. 868.05)
e dello Stato del Canton Ticino (esecuzione n. __________ di fr. 289.40).
D. Trascorso
il termine di partecipazione di 30 giorni (art. 114 LEF), il 16 gennaio 2024 l’UE
ha notificato il verbale di pignoramento ai creditori e al debitore.
E. Con
ricorso del 1° febbraio 2024, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di “annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto” il verbale di pignoramento, “protestate tasse, spese e indennità”.
F. Lette
le osservazioni preliminari dell’UE del 5 febbraio e le “controsservazioni”
19 febbraio della ricorrente, il 27 febbraio 2024 il Presidente della Camera ha
respinto la domanda di effetto sospensivo, concesso alla ricorrente la facoltà
di consultare l’incarto della procedura di ricorso (compreso l’incarto
trasmesso dall’UE) presso la cancelleria civile del Tribunale d’appello durante
gli orari d’ufficio entro dieci giorni (poi prorogati di altri cinque) e chiuso
l’istruttoria, fatto salvo il diritto di replica spontanea della ricorrente.
G. Il
2 aprile 2024, la ricorrente ha presentato spontaneamente ulteriori
osservazioni sprovviste di conclusioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 16 gennaio 2024 dall’UE, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
La
ricorrente si duole che l’UE non le avrebbe consentito di ottenere il precetto
esecutivo fatto emettere dalla PI 1, mettendo in dubbio che l’incarto sia solo
telematico e che le domande di esecuzione elettroniche (e-LEF) non siano stampate
e spedite.
2.1
La
ricorrente sembra confondere domanda di esecuzione e precetto esecutivo. La prima non viene notificata all’escusso né a chicchessia.
Se è presentata tramite la rete interna del gruppo e-LEF, la domanda non dev’essere
firmata manualmente, bastando la firma elettronica prevista dagli art. 33a
cpv. 2 LEF e 4 dell’Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel
settore esecuzione (RS 281.112.1). All’ufficio non giunge alcun atto
cartaceo, ma dati in formato XML (art. 5 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza), i
quali, come correttamente comunicato dall’UE alla ricorrente, non possono
essere stampati sotto forma di domanda cartacea, sicché nell’incarto fisico
dell’UE non vi sono le domande e-LEF.
2.2
D’altronde, secondo la legge l’ufficio d’esecuzione deve
emettere solo due esemplari del precetto esecutivo, uno per l’escutente e l’altro
per l’escusso (art. 70 cpv. 1 LEF), di modo che dopo la loro notifica ai
rispettivi destinatari non ne rimane alcuno nell’incarto dell’ufficio, tranne
che l’escutente alleghi il suo esemplare alla domanda di continuazione dell’esecuzione,
ciò che però è tenuto a fare solo se prosegue l’esecuzione in un foro esecutivo
diverso da quello in cui è stato emesso il precetto esecutivo (mod. n. 4
“Domanda di proseguire l’esecuzione”, a tergo alla voce “Allegati”). La
doglianza della ricorrente è pertanto priva di ogni fondamento.
3.
La
ricorrente rimprovera all’UE di non averle spedito il preteso titolo esecutivo,
ma solo una fattura. Mette in dubbio l’esistenza del credito della PI 1 e l’importo,
che a suo dire non dovrebbe ricomprendere le spese di sollecito e di
amministrazione.
3.1
Il diritto esecutivo svizzero non obbliga gli escutenti a
produrre le prove o i titoli relativi ai crediti da loro posti in esecuzione (DTF
125.
III 149 consid. 2/a; sentenza della CEF
15.2018.101
del 15 settembre 2019, RtiD 2020 I 694 n. 34c, consid. 3),
ma solo a indicare nella domanda d’esecuzione la causa o il titolo di credito
(art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF). Soltanto l’escusso può chiedere – ma non esigere –
dall’escutente la produzione dei mezzi di prova concernenti la sua pretesa
(art. 73 LEF). Altri creditori lo possono fare solo nell’ambito di una causa di
contestazione della graduatoria (v. sotto consid. 3.2). L’UE non poteva quindi
comunicare alla ricorrente i documenti richiesti, bensì solo, come ha fatto, la
stampata dal suo applicativo di gestione delle esecuzioni (THEMIS) delle
causali indicate sui precetti esecutivi emessi a favore della PI 1 e della PI 3.
La critica di RI 1 è di conseguenza infondata.
3.2
Per quanto attiene alle critiche sull’esistenza e l’importo del credito
della PI 1 e degli altri partecipanti al pignoramento, il ricorso è
doppiamente prematuro, da un canto perché i beni pi-gnorati non sono ancora
stati realizzati, sicché non è ancora dato di sapere se il ricavato dell’asta
sarà insufficiente a tacitare tutti i creditori del gruppo e dunque se RI 1
avrà un interesse concreto e personale a contestare le pretese degli altri
partecipanti, e dall’altro perché anche se il ricavato non basterà a soddisfare
tutti i creditori, prima di versare i dividendi ai creditori del gruppo l’UE
dovrà allestire una graduatoria e uno stato di ripartizione, in cui deciderà in
particolare quali pretese o parti di pretese verranno inserite nelle classi privilegiate stabilite dall’art. 219 LEF (per il
rinvio dell’art. 146 cpv. 2 LEF), e solo a quel momento la ricorrente
potrà contestare le pretese fatte valere dagli altri creditori per mezzo di un’azione
di contestazione della graduatoria (art. 148 LEF). Al riguardo il ricorso è
dunque doppiamente irricevibile.
4.
La
ricorrente si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita poiché
l’UE non le ha inviato i titoli di credito degli altri partecipanti al gruppo e
afferma di non potersi recare allo sportello dell’UE a Bellinzona, perché sua
madre è gravemente malata e la trasferta implicherebbe almeno una mezza
giornata.
Già si è rilevato che la ricorrente non aveva diritto a ricevere i
titoli dei crediti degli altri partecipanti al gruppo (sopra consid. 3.1). Da
questo profilo, il suo diritto di essere sentita non può essere considerato leso. D’altronde il diritto di consultazione dei verbali e dei
registri dell’ufficio d’esecuzione e di ottenerne estratti (art. 8a LEF)
va di principio esercitato presso i locali dell’ufficio, è subordinato al
pagamento di una tassa (art. 12 OTLEF) – così come l’ottenimento di copie di
atti esistenti (art. 9 cpv. 3 OTLEF) – e non si estende all’invio di atti in
originale (BlSchK 2014, 96 segg.). Comunque sia, la questione dell’accesso agli
atti è diventata senza oggetto dopo che la ricorrente ha potuto consultare gli
atti presso la Camera.
5.
Nelle
osservazioni spontanee del 2 aprile 2024 RI 1 rileva che i precetti esecutivi
della PI 1 e della PI 3 non risultano essere notificati a PI 4, mentre per lo
Stato del Cantone Ticino agli atti non figura il precetto esecutivo, ma solo
una richiesta di pignoramento. Ne deduce che le esecuzioni sono inesistenti e
nulle, o che i precetti si potrebbero presumere creati ex post.
5.1
L’esternazione della
ricorrente è inammissibilmente offensiva ed estranea alle usanze nell’ambito
amministrativo e giudiziario svizzero, improntate al rispetto delle parti e
delle istituzioni. Lo stesso rilievo vale per le e-mail 30 e 31 gennaio 2024 accluse
al ricorso (quale doc. B). La censura è pertanto irricevibile. RI 1 è d’altronde
nuovamente avvertita che l’UE potrà legittimamente rinviarle
senz’altra formalità e senza risposta i suoi atti o scritti ove contengano improperi verso autorità o controparti (v. sentenza della CEF 15.2021.79 del 29 marzo
2022.
consid. 8 e dispositivo n. 5).
5.2
Oltre
che gratuita, la critica della ricorrente è del resto anch’essa prematura (sopra consid. 3.2) e pertanto
irricevibile pure sotto questo profilo. In ogni caso, come già
precisato (sopra consid. 2.2), gli esemplari originali dei precetti esecutivi
non sono in possesso dell’UE. Le copie presenti nell’incarto cartaceo (tranne quella dello Stato del Cantone Ticino in assenza di
contestazione nel ricorso) sono state stampate dall’applicativo THEMIS.
Se del caso, RI 1 potrà chiedere l’edizione degli esemplari degli altri
partecipanti al gruppo nella causa di contestazione di un’eventuale
graduatoria. Ad ogni buon conto, dal citato applicativo risulta che il precetto
esecutivo della PI 1 è stato recapitato all’escusso il 28 settembre 2023 dalla cancelleria comunale di
Bellinzona, quello della PI 3 il 21
giugno 2023 (tracciamento della raccomandata n. 98.05.037842.10221345
citata sul precetto) e quello dello Stato del Cantone Ticino il 19 ottobre 2023
dalla stessa cancelleria.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a RI 1,
;
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.