15.2024.122
Ricorso contro il verbale di pignoramento. Mancata menzione del carattere provvisorio del pignoramento e dell’estinzione di un’esecuzione. Rettifica del verbale. Indicazione dei termini per domandare la realizzazione
27 gennaio 2025Italiano6 min
nel suo scritto del 14 ottobre 2024, la ricorrente ha sì informato l’UE dell’inoltro
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.122
Lugano
27 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 novembre 2024 di
RI 1 IT-
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 23 ottobre
2024 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della
ricorrente da
PI 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta dei precetti
esecutivi n. __________
e __________ emessi il 25 aprile e il 3 maggio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione
(UE), PI 1 procede contro la moglie separata RI 1 per l’incasso di fr. 2'439'782.75
in ogni esecuzione, oltre agl’interessi del 5% dall’11 aprile 2024;
che
rigettate le opposizioni interposte dall’escussa, il 23 ottobre 2024 l’UE ha
pignorato la quota “A” di comproprietà di ½ sulla particella n. __________ RFD
Fatti
di Lugano intestata a lei ed emesso il relativo verbale di pignoramento;
che
il 24 ottobre 2024 l’escutente ha ritirato la seconda esecuzione;
che
ricevuto il 7 novembre 2024 la comunicazione della Pretura del distretto di
Lugano (sezione 1) secondo cui l’escussa aveva avviato l’azione di
disconosciment
o di debito il 4 settembre 2024 (OR.2024.160),
lo stesso giorno l’UE ha rettificato il verbale di pignoramento, aggiungendo
le menzioni del carattere provvisorio del pignoramento e dell’annullamento
della seconda esecuzione il 28 ottobre 2024;
che
con ricorso del 12 novembre 2024, RI 1 ha chiesto di annullare il pignoramento
e di procedere a un nuovo pignoramento provvisorio senza l’indicazione del
termine di realizzazione, da comunicare al presunto creditore al termine della
procedura giudiziaria, se a lui favorevole;
che
nelle sue osservazioni del 14 novembre 2024, l’UE ha chiesto la reiezione del
ricorso senza intimazione del ricorso alla controparte, facendo valere di aver
già dato seguito alle richieste della ricorrente, precisando che il loro
sistema informatico non permette di ristampare il verbale di pignoramento
escludendo esecuzioni che non erano ancora estinte al momento dell’emissione
del primo verbale e che i termini per domandare la vendita dei beni pignorati
sono sempre menzionati nel verbale, anche se riguarda un pignoramento solo
provvisorio, ma è sottinteso che l’escutente non può chiedere la vendita finché
dura la procedura di disconoscimento di
debito e che i termini menzionati rimangono sospesi nel frattempo (art.
118 LEF);
che
nel suo scritto del 14 ottobre 2024, la ricorrente ha sì informato l’UE dell’inoltro
di un’azione di disconoscimento di debito, ma l’ordinanza del 4 ottobre 2024
allegata, con cui il Pretore del distretto di Lugano le ha fissato un termine
di replica, non menziona esplicitamente la natura dell’azione e permette di
collegarla con la petizione solo per la coincidenza della data della medesima e
per il nome delle parti;
che la mancata menzione del carattere provvisorio
Considerandi
del pignoramento sul verbale del 23 ottobre 2024 va quindi ascritta in
modo preponderante all’imprecisione della stessa ricorrente, che non ha
prodotto un’attestazione chiara della Pretura o un esemplare della petizione con la conferma della Pretura in merito
al suo inoltro, sicché il verbale del 23 ottobre 2024 risulta corretto
laddove non indica, a tale data, il carattere provvisorio del pignoramento;
che
ad ogni modo l’UE ha rettificato il verbale il 7 novembre 2024 e la ricorrente
non spiega quale sarebbe il proprio interesse, degno di protezione, a farlo
annullare per eseguire un nuovo pignoramento provvisorio;
che
non è del resto dato di capire quale pregiudizio avrebbe subìto per il fatto
che la provvisorietà del pignoramento non è stata menzionata già nel verbale
del 23 ottobre 2024;
che
su questo punto il ricorso si avvera irricevibile per mancanza d’interesse;
che
l’annullamento della seconda esecuzione figura esplicitamente sulla versione
rettificata del verbale del 7 novembre, che sostituisce quella del 23 ottobre
2024, di modo che, contrariamente a quanto
allega la ricorrente, non sussiste alcuna incertezza per i terzi;
che
anche su questo punto il ricorso si rivela privo d’interesse;
che, infine, è chiaro a tutti, perché risulta
dalla legge (art. 118 LEF), che il termine massimo di due anni per domandare la
realizzazione del fondo pignorato
(art. 116 cpv. 1 LEF) in via provvisoria è sospeso durante la procedura di disconoscimento di debito e non inizierà a decorrere prima che l’azione
di disconoscimento sarà stata respinta o dichiarata irricevibile in via
definitiva;
che la menzione sul verbale di
pignoramento della scadenza del termine massimo (il 23 ottobre 2026) non reca
alcun pregiudizio alla ricorrente – semmai se ne potrebbe dolere l’escutente, il
quale, senza la sospensione dell’art. 118 LEF, rischierebbe di non poter
chiedere la realizzazione se la definizione dell’azione di disconoscimento di
debito, in suo favore, dovesse avvenire dopo;
che tale rischio, come già
rilevato, non sussiste stante il chiaro testo della legge;
che la sospensione dell’art.
118.
LEF non si applica invece al termine minimo (Frey/Staible in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 118 LEF), sicché la
data indicata sul verbale (il 30 aprile 2025) è in ogni caso corretta;
che
anche al riguardo il ricorso è sprovvisto d’interesse, ciò che ne segna l’esito;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
asse-gnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.