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Decisione

15.2024.122

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Mancata menzione del carattere provvisorio del pignoramento e dell’estinzione di un’esecuzione. Rettifica del verbale. Indicazione dei termini per domandare la realizzazione

27 gennaio 2025Italiano6 min

nel suo scritto del 14 ottobre 2024, la ricorrente ha sì informa­to l’UE dell’inoltro

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.122

Lugano

27 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 novembre 2024 di

RI 1 IT-

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 23 ottobre

2024 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della

ricorrente da

PI 1

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta dei precetti

esecutivi n. __________

e __________ emes­si il 25 aprile e il 3 maggio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione

(UE), PI 1 procede contro la moglie separata RI 1 per l’incasso di fr. 2'439'782.75

in ogni esecuzione, oltre agl’interessi del 5% dal­l’11 aprile 2024;

che

rigettate le opposizioni interposte dall’escussa, il 23 ottobre 2024 l’UE ha

pignorato la quota “A” di comproprietà di ½ sulla particella n. __________ RFD

Fatti

di Lugano intestata a lei ed emesso il relativo verbale di pignoramento;

che

il 24 ottobre 2024 l’escutente ha ritirato la seconda esecuzio­ne;

che

ricevuto il 7 novembre 2024 la comunicazione della Pretura del distretto di

Lugano (sezione 1) secondo cui l’escussa aveva avviato l’azione di

disconosciment

o di debito il 4 settembre 2024 (OR.2024.160),

lo stesso giorno l’UE ha rettificato il verbale di pignoramento, aggiungendo

le menzioni del carattere provvisorio del pignoramento e dell’annullamento

della seconda esecuzione il 28 ottobre 2024;

che

con ricorso del 12 novembre 2024, RI 1 ha chiesto di annullare il pignoramento

e di procedere a un nuovo pignoramento provvisorio senza l’indicazione del

termine di realizzazione, da comunicare al presunto creditore al termine del­la

procedura giudiziaria, se a lui favorevole;

che

nelle sue osservazioni del 14 novembre 2024, l’UE ha chiesto la reiezione del

ricorso senza intimazione del ricorso alla controparte, facendo valere di aver

già dato seguito alle richieste della ricorrente, precisando che il loro

sistema informatico non permette di ristampare il verbale di pignoramento

escludendo esecuzioni che non erano ancora estinte al momento dell’emissione

del primo verbale e che i termini per domandare la vendita dei beni pignorati

sono sempre menzionati nel verbale, anche se riguarda un pignoramento solo

provvisorio, ma è sottinteso che l’escutente non può chiedere la vendita finché

dura la procedura di disconoscimento di

debito e che i termini menzionati rimangono sospesi nel frattem­po (art.

118 LEF);

che

nel suo scritto del 14 ottobre 2024, la ricorrente ha sì informa­to l’UE dell’inoltro

di un’azione di disconoscimento di debito, ma l’ordinanza del 4 ottobre 2024

allegata, con cui il Pretore del distretto di Lugano le ha fissato un termine

di replica, non menziona esplicitamente la natura dell’azione e permette di

collegarla con la petizione solo per la coincidenza della data della medesima e

per il nome delle parti;

che la mancata menzione del carattere provvisorio

Considerandi

del pignoramen­to sul verbale del 23 ottobre 2024 va quindi ascritta in

modo preponderante all’imprecisione della stessa ricorrente, che non ha

prodotto un’attestazione chiara della Pretura o un esemplare della petizione con la conferma della Pretura in merito

al suo inoltro, sic­ché il verbale del 23 ottobre 2024 risulta corretto

laddove non indica, a tale data, il carattere provvisorio del pignoramento;

che

ad ogni modo l’UE ha rettificato il verbale il 7 novembre 2024 e la ricorrente

non spiega quale sarebbe il proprio interesse, degno di protezione, a farlo

annullare per eseguire un nuovo pignoramento provvisorio;

che

non è del resto dato di capire quale pregiudizio avrebbe subìto per il fatto

che la provvisorietà del pignoramento non è stata menzionata già nel verbale

del 23 ottobre 2024;

che

su questo punto il ricorso si avvera irricevibile per mancanza d’interesse;

che

l’annullamento della seconda esecuzione figura esplicitamen­te sulla versione

rettificata del verbale del 7 novembre, che sostituisce quella del 23 ottobre

2024, di modo che, contrariamente a quanto

allega la ricorrente, non sussiste alcuna incertezza per i terzi;

che

anche su questo punto il ricorso si rivela privo d’interesse;

che, infine, è chiaro a tutti, perché risulta

dalla legge (art. 118 LEF), che il termine massimo di due anni per domandare la

realizzazione del fondo pignorato

(art. 116 cpv. 1 LEF) in via provvisoria è sospe­so durante la procedura di disconoscimento di debito e non inizierà a decorrere prima che l’azione

di disconoscimento sarà stata respinta o dichiarata irricevibile in via

definitiva;

che la menzione sul verbale di

pignoramento della scadenza del termine massimo (il 23 ottobre 2026) non reca

alcun pregiudizio alla ricorrente – semmai se ne potrebbe dolere l’escutente, il

quale, senza la sospensione dell’art. 118 LEF, rischierebbe di non poter

chiedere la realizzazione se la definizione dell’azione di disconoscimento di

debito, in suo favore, dovesse avvenire dopo;

che tale rischio, come già

rilevato, non sussiste stante il chiaro testo della legge;

che la sospensione dell’art.

118.

LEF non si applica invece al termine minimo (Frey/Staible in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 118 LEF), sicché la

data indicata sul verbale (il 30 aprile 2025) è in ogni caso corretta;

che

anche al riguardo il ricorso è sprovvisto d’interesse, ciò che ne segna l’esito;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

asse-gnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.