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Decisione

15.2024.124

Determinazione del modo di realizzazione del diritto di esercitare un usufrutto sulle azioni di una società anonima

11 marzo 2025Italiano10 min

azionario della PI 4 è diviso in 100 azioni nominative dal valore di fr. 1'000.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.124

Lugano

11 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sull’istanza

presentata il 19 novembre 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano,

con cui chiede di determinare il modo di realizzazione del diritto di

esercitare l’usufrutto spettante ad

PI 1, __________

sulle 100 azioni della PI 4, di cui è

titolare la moglie

PI 3, __________

nelle esecuzioni

n. __________ e __________

promosse nei confronti di PI 1 da

PI 2, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il capitale

azionario della PI 4 è diviso in 100 azioni nominative dal valore di fr. 1'000.–

ciascuna, di cui è titolare PI 3, che dal 22 dicembre 2023 è succeduta al marito

PI 1 quale amministratrice unica (AU) della società.

B. Nell’esecuzione n. __________ promossa nel 2017

nei confronti di PI 1 da PI 2 per fr. 600'000.– (oltre agli accessori),

il 16 ottobre 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecu­zione (UE) ha

pignorato, quale credito contestato, una pretesa di fr. 121'000.– dell’escusso

verso la PI 4 “derivante dal

pagamento del dividendo spettante[gli] sulla base del diritto di usufrutto sulle]

azioni dalla n. 1 alla n. 100 della

società”. Nel verbale di pignoramento, l’UE ha

riportato una dichiarazione della PI 4, secondo la quale essa ha versato all’escusso

un compenso annu­ale di fr. 12'000.– fino alla cessazione della carica,

quello relativo al 2023 già all’inizio di quell’anno. Il 17 aprile 2024, l’escutente

si è aggiudicato la pretesa per fr. 100.–.

C. Frattanto,

nella predetta esecuzione, come pure nella n. __________ promossa nel 2023 anch’essa

nei confronti di PI 1 da PI 2 per complessivi fr. 22'600.– oltre ad

accessori, il 20 marzo 2024 l’Ufficio ha pignorato il diritto dell’escusso di

esercitare l’usufrutto sulle 100 azioni nominative della PI 4. Nel verbale di

pignoramento, l’UE ha precisato che a tutte le spese correnti dell’escusso

provvede la moglie.

D. Avendo

PI 2 chiesto la realizzazione del diritto di esercitare l’usufrutto, il 21

ottobre 2024 l’Ufficio ha assegnato a lui, ad PI 1 e PI 3 nonché alla PI 4 un

termine di venti giorni per presentare proposte sul modo di realizzarlo. Con

scritto del 28 ottobre, l’escutente ha proposto la nomina di un mandatario, che

eserciti tutti i diritti spettanti all’usufruttuario sia nei confronti della

società, sia in sede assembleare, compresa la facoltà di chiedere tutte le

informazioni necessarie per poter incassarne i frutti, come pure l’esecuzione

di un pignoramento complementare (art. 145 LEF) alla scadenza del termine di un

anno del pignoramento di redditi se la somma ricavata non bastasse a coprire l’ammontare

dei crediti posti in esecuzione.

E. Con

istanza del 19 novembre 2024, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di

determinare il modo di realizzazione del diritto di esercitare l’usufrutto.

F. Il

29 gennaio 2025, l’UE ha trasmesso alla Camera la contabilità della PI 4 relativa

al 2023.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l’art. 132 cpv. 1 LEF, il modo di realizzazione degli

usufrutti viene determinato dall’autorità di vigilanza su richiesta dell’uf­­ficiale. Uditi gli interessati (art. 132

cpv. 3 LEF), in particolare il nu­do proprietario o titolare (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, Losanna 2000, n. 22 ad art. 132 LEF), tale autorità può ordinare l’incanto,

affidare la realizzazione a un amministratore o prendere altri provvedimenti (art.

132.

cpv. 3 LEF). Non è vincolata al modo di realizzazione indicato dagli

interessati (Gilliéron, op. cit.,

n. 10 ad art. 132, con rinvii; sentenza della CEF 15.2020.27 dell’11 gennaio

2021, consid. 1 e le precedenti).

L’usufrutto

in quanto tale non è pignorabile, mentre lo è il diritto di esercitarlo ove non

abbia carattere strettamente personale (implicitamente:

art. 758 cpv. 1 CC, 92 cpv. 4, 93 cpv. 1 e 132 cpv. 1 LEF) e il pignoramento

dei redditi e dei frutti sia insufficiente a sod­disfare le pretese dei

creditori (cfr. art. 95 cpv. 1 e 97 cpv. 2 LEF). Il pignoramento del

diritto di esercitare l’usufrutto – che oltre al diritto di percepire frutti e

redditi (diritto di godimento o di fruizione) comprende pure il diritto al

possesso, all’uso e alla gestione della cosa o del diritto gravato dall’usufrutto,

nonché il diritto di cederne l’esercizio – è tuttavia limitato dalle

restrizioni previste dall’art. 93 LEF (citata 15.2020.27 consid. 2).

2.

Nella

fattispecie, l’esercizio dell’usufrutto costituito a favore di PI 1 sulle

azioni della PI 4 non risulta avere un carattere strettamente personale nel

senso dell’art. 758 cpv. 1 CC, già solo per il fatto che verte, per l’appunto,

su azioni, ed esso è pertanto in principio pignorabile (citata 15.2020.27

consid. 3).

2.1

Poiché

in sede di pignoramento PI 1 ha dichiarato che a tutte le sue spese correnti

provvede la moglie, i redditi del diritto d’usufrutto non sono assolutamente

necessari al sostentamento suo e della famiglia. Essi sono quindi pignorabili

(e realizzabili) in modo illimitato senza riguardo al minimo esistenziale dell’escus­­so,

fermo restando che potranno essere pignorati per un anno al massimo dal giorno

dell’esecuzione del pignoramento (art. 93 cpv. 2, 1° periodo LEF), ovvero fino

al 20 marzo 2025.

2.2

In merito al modo di realizzare l’esercizio del diritto, PI 2 ha

proposto la nomina di un mandatario incaricato di esercitare tutti i diritti

spettanti ad PI 1 sia nei confronti del­la PI 4, sia in sede assembleare,

compresa la facoltà di chiedere tutte le informazioni necessarie a poter

incassare i frutti del bene. Nessuno si è opposto alla proposta.

2.2.1

Il

pignoramento o il sequestro di azioni lascia di norma immutati i diritti

sociali dell’azionista escusso, nella misura in cui il loro esercizio non

influisce negativamente sul valore dei titoli. L’escusso deve però astenersi

dal votare all’assemblea generale della società decisioni suscettibili di

diminuire il valore di realizzazione del­le azioni o altri diritti patrimoniali

connessi (quali dividendi, quote degli utili e dell’avanzo della liquidazione,

diritti d’opzione e di con-versione, interessi per il periodo d’avviamento),

pena la nullità del suo voto (art. 96 LEF), qualora non abbia preventivamente

ottenuto il consenso dell’ufficio d’esecuzione,

ed eventuali sanzioni pe­nali. A seconda delle circostanze l’ufficio

deve adottare misure conservative, segnatamente diffidare gli organi della

società a versare nelle sue mani tutte le prestazioni patrimoniali esigibili e

incontroverse dovute all’azionista escusso (art. 99 e 100 LEF) e avvisarli che

ogni comunicazione destinata all’azionista escusso dovrà farsi, in avvenire,

all’ufficio e che si dovrà chiedere il di lui consenso per ogni provvedimento

che altrimenti esigerebbe l’inter­vento del

debitore (art. 91 cpv. 4 LEF; per

analogia art. 6 cpv. 1, 2° periodo ODiC). Il dovere d’informazione della

società si estende altresì alla consegna della documentazione contabile e

statutaria della società nella misura necessaria all’esecuzione del

pignoramento delle azioni e delle connesse misure conservative, alle qua­li è

riconosciuta anche una funzione investigativa (sentenza della CEF

15.2018.18

del 2 luglio 2018 consid. 4.1/b-c e i rinvii).

In

linea di massima, l’ufficio non è abilitato a nominare un suo rappresentante in

seno al consiglio di amministrazione, le norme sul pignoramento non contenendo

una disposizione analoga all’art. 240 LEF (citata 15.2018.18, consid. 4.1/a).

La Camera ha lasciato aperto il quesito di sapere se l’ufficio lo possa fare

sotto forma di misura conservativa (fondata sull’art. 100 LEF) perché nella

fattispecie sottoposta al suo esame il ricorrente non aveva reso verosimile che

tale provvedimento fosse urgente o dettato dalle circostanze del caso (citata

15.2018.18, consid. 4.1/d).

2.2.2

Le

considerazioni appena esposte valgono per analogia per il pignoramento del

diritto di esercitare l’usufrutto su azioni. Nel caso ora in esame, PI 2 non ha

fornito alcuna motivazione a sostegno della sua proposta di nominare un

mandatario. Non si giustifica pertanto alcun intervento cautelare dell’UE. Vero

è, tuttavia, che i conti del 2023 della PI 4 non prevedono alcuna distribuzione

di dividendi, malgrado un utile (di fr. 166'878.–) superiore a quello del

2022, in cui era stato attribuito un dividendo del 3% pari a fr. 121'000.–,

mentre non sono noti i conti del 2024. In queste circostanze, il pignoramento

del diritto dell’escusso di esercitare il suo diritto d’usufrutto sulle azioni rischia di rimanere lettera morta qualora

l’escusso non si dovesse attivare spontaneamente in modo da ottenere un

dividendo anche per gli anni 2023 e 2024. Tenuto conto che PI 2 è l’unico

creditore nel caso in esame, la soluzione più indicata (nel senso dell’art. 132

cpv. 3 LEF) è quella di assegnargli il diritto di esercitare l’usufrutto

spettante all’escusso a proprio nome, conto e rischio in virtù del­l’art. 131

cpv. 2 LEF (cfr. sentenza della CEF 15.2020.27 dell’11 gennaio 2021

consid. 3.2, in cui è stata ordinata la realizzazione ai pubblici incanti o a

trattative private del diritto di esercitare un usufrutto immobiliare). Il

diritto assegnato verte sui frutti dell’usu­frutto durante un anno dall’esecuzione

del pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF), ovvero dal 20 marzo 2024. Verte quindi

sul dividendo del 2024, ma anche su quello del 2023 nella misura in cui, come

già rilevato, non è indispensabile al sostentamento dell’escusso (costituisce

dunque un reddito risparmiato illimitatamente pignorabile: cfr. sentenza

della CEF 15.2023.125 del 15 gennaio 2024, pag. 3, massimata in RtiD 2024 II

730.

n. 39c).

Il

diritto assegnato comprende i diritti personali inerenti alla qualità di

azionista (cosiddetti diritti di

partecipazione), come il voto nel­l’assemblea generale (art. 689 cpv. 1

CO), che spetta all’usufrut­tuario (art. 690 cpv. 2, 1° periodo CO), il quale

può anche tenere un’assemblea generale senza osservare le formalità prescritte

per la convocazione se, come nella

fattispecie, l’usufrutto grava su tutte le azioni (art. 701 cpv. 1 CO),

e gli conferisce in particolare la facoltà di approvare i conti e la

destinazione dell’utile sociale (art. 698 cpv. 2 n. 4 CO), fermo restando l’“equo riguardo”

dovuto agl’in­teressi dell’azionista (art. 690 cpv. 2, 2° periodo CO).

2.3

Non

si può invece dar seguito alla proposta di PI 2 volta a ingiungere all’Ufficio

di procedere il 20 marzo 2025 a un pignoramento complementare d’ufficio (art.

145.

LEF), se i crediti posti in esecuzione non saranno stati interamente

soddisfatti. A ciò si oppone invero già solo il fatto che ancora non si sa se l’e­scutente,

per finire, risulterà oppure no soddisfatto e, dunque, se sarà necessario

procedere ulteriormente; sull’eventuale questio­ne deciderà l’Ufficio a tempo

debito. Ad ogni modo, il pignoramen­to complementare d’ufficio non potrebbe

vertere nuovamente sul diritto di esercitare l’usufrutto (DTF 98 III 12 consid.

1; Schöniger/ Rüetschi in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 26 ad art. 145 LEF).

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è fatto ordine alla sede di

Lugano dell’Ufficio di esecuzione di assegnare a PI 2, con il suo consenso, il

diritto di esercitare a proprio nome, conto e rischio (in virtù dell’art. 131

cpv. 2 LEF) l’usufrutto spettante a PI 1 sulle azioni della PI 4 e di

percepirne i dividendi maturati prima del 25 marzo 2025.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– PI 1, __________, __________;

– PI 3, __________, __________;

– PI 4, __________,

__________;

– avv. PA

1, __________,

__________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.

­