15.2024.124
Determinazione del modo di realizzazione del diritto di esercitare un usufrutto sulle azioni di una società anonima
11 marzo 2025Italiano10 min
azionario della PI 4 è diviso in 100 azioni nominative dal valore di fr. 1'000.–
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.124
Lugano
11 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sull’istanza
presentata il 19 novembre 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano,
con cui chiede di determinare il modo di realizzazione del diritto di
esercitare l’usufrutto spettante ad
PI 1, __________
sulle 100 azioni della PI 4, di cui è
titolare la moglie
PI 3, __________
nelle esecuzioni
n. __________ e __________
promosse nei confronti di PI 1 da
PI 2, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il capitale
azionario della PI 4 è diviso in 100 azioni nominative dal valore di fr. 1'000.–
ciascuna, di cui è titolare PI 3, che dal 22 dicembre 2023 è succeduta al marito
PI 1 quale amministratrice unica (AU) della società.
B. Nell’esecuzione n. __________ promossa nel 2017
nei confronti di PI 1 da PI 2 per fr. 600'000.– (oltre agli accessori),
il 16 ottobre 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha
pignorato, quale credito contestato, una pretesa di fr. 121'000.– dell’escusso
verso la PI 4 “derivante dal
pagamento del dividendo spettante[gli] sulla base del diritto di usufrutto sulle]
azioni dalla n. 1 alla n. 100 della
società”. Nel verbale di pignoramento, l’UE ha
riportato una dichiarazione della PI 4, secondo la quale essa ha versato all’escusso
un compenso annuale di fr. 12'000.– fino alla cessazione della carica,
quello relativo al 2023 già all’inizio di quell’anno. Il 17 aprile 2024, l’escutente
si è aggiudicato la pretesa per fr. 100.–.
C. Frattanto,
nella predetta esecuzione, come pure nella n. __________ promossa nel 2023 anch’essa
nei confronti di PI 1 da PI 2 per complessivi fr. 22'600.– oltre ad
accessori, il 20 marzo 2024 l’Ufficio ha pignorato il diritto dell’escusso di
esercitare l’usufrutto sulle 100 azioni nominative della PI 4. Nel verbale di
pignoramento, l’UE ha precisato che a tutte le spese correnti dell’escusso
provvede la moglie.
D. Avendo
PI 2 chiesto la realizzazione del diritto di esercitare l’usufrutto, il 21
ottobre 2024 l’Ufficio ha assegnato a lui, ad PI 1 e PI 3 nonché alla PI 4 un
termine di venti giorni per presentare proposte sul modo di realizzarlo. Con
scritto del 28 ottobre, l’escutente ha proposto la nomina di un mandatario, che
eserciti tutti i diritti spettanti all’usufruttuario sia nei confronti della
società, sia in sede assembleare, compresa la facoltà di chiedere tutte le
informazioni necessarie per poter incassarne i frutti, come pure l’esecuzione
di un pignoramento complementare (art. 145 LEF) alla scadenza del termine di un
anno del pignoramento di redditi se la somma ricavata non bastasse a coprire l’ammontare
dei crediti posti in esecuzione.
E. Con
istanza del 19 novembre 2024, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di
determinare il modo di realizzazione del diritto di esercitare l’usufrutto.
F. Il
29 gennaio 2025, l’UE ha trasmesso alla Camera la contabilità della PI 4 relativa
al 2023.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l’art. 132 cpv. 1 LEF, il modo di realizzazione degli
usufrutti viene determinato dall’autorità di vigilanza su richiesta dell’ufficiale. Uditi gli interessati (art. 132
cpv. 3 LEF), in particolare il nudo proprietario o titolare (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, Losanna 2000, n. 22 ad art. 132 LEF), tale autorità può ordinare l’incanto,
affidare la realizzazione a un amministratore o prendere altri provvedimenti (art.
132.
cpv. 3 LEF). Non è vincolata al modo di realizzazione indicato dagli
interessati (Gilliéron, op. cit.,
n. 10 ad art. 132, con rinvii; sentenza della CEF 15.2020.27 dell’11 gennaio
2021, consid. 1 e le precedenti).
L’usufrutto
in quanto tale non è pignorabile, mentre lo è il diritto di esercitarlo ove non
abbia carattere strettamente personale (implicitamente:
art. 758 cpv. 1 CC, 92 cpv. 4, 93 cpv. 1 e 132 cpv. 1 LEF) e il pignoramento
dei redditi e dei frutti sia insufficiente a soddisfare le pretese dei
creditori (cfr. art. 95 cpv. 1 e 97 cpv. 2 LEF). Il pignoramento del
diritto di esercitare l’usufrutto – che oltre al diritto di percepire frutti e
redditi (diritto di godimento o di fruizione) comprende pure il diritto al
possesso, all’uso e alla gestione della cosa o del diritto gravato dall’usufrutto,
nonché il diritto di cederne l’esercizio – è tuttavia limitato dalle
restrizioni previste dall’art. 93 LEF (citata 15.2020.27 consid. 2).
2.
Nella
fattispecie, l’esercizio dell’usufrutto costituito a favore di PI 1 sulle
azioni della PI 4 non risulta avere un carattere strettamente personale nel
senso dell’art. 758 cpv. 1 CC, già solo per il fatto che verte, per l’appunto,
su azioni, ed esso è pertanto in principio pignorabile (citata 15.2020.27
consid. 3).
2.1
Poiché
in sede di pignoramento PI 1 ha dichiarato che a tutte le sue spese correnti
provvede la moglie, i redditi del diritto d’usufrutto non sono assolutamente
necessari al sostentamento suo e della famiglia. Essi sono quindi pignorabili
(e realizzabili) in modo illimitato senza riguardo al minimo esistenziale dell’escusso,
fermo restando che potranno essere pignorati per un anno al massimo dal giorno
dell’esecuzione del pignoramento (art. 93 cpv. 2, 1° periodo LEF), ovvero fino
al 20 marzo 2025.
2.2
In merito al modo di realizzare l’esercizio del diritto, PI 2 ha
proposto la nomina di un mandatario incaricato di esercitare tutti i diritti
spettanti ad PI 1 sia nei confronti della PI 4, sia in sede assembleare,
compresa la facoltà di chiedere tutte le informazioni necessarie a poter
incassare i frutti del bene. Nessuno si è opposto alla proposta.
2.2.1
Il
pignoramento o il sequestro di azioni lascia di norma immutati i diritti
sociali dell’azionista escusso, nella misura in cui il loro esercizio non
influisce negativamente sul valore dei titoli. L’escusso deve però astenersi
dal votare all’assemblea generale della società decisioni suscettibili di
diminuire il valore di realizzazione delle azioni o altri diritti patrimoniali
connessi (quali dividendi, quote degli utili e dell’avanzo della liquidazione,
diritti d’opzione e di con-versione, interessi per il periodo d’avviamento),
pena la nullità del suo voto (art. 96 LEF), qualora non abbia preventivamente
ottenuto il consenso dell’ufficio d’esecuzione,
ed eventuali sanzioni penali. A seconda delle circostanze l’ufficio
deve adottare misure conservative, segnatamente diffidare gli organi della
società a versare nelle sue mani tutte le prestazioni patrimoniali esigibili e
incontroverse dovute all’azionista escusso (art. 99 e 100 LEF) e avvisarli che
ogni comunicazione destinata all’azionista escusso dovrà farsi, in avvenire,
all’ufficio e che si dovrà chiedere il di lui consenso per ogni provvedimento
che altrimenti esigerebbe l’intervento del
debitore (art. 91 cpv. 4 LEF; per
analogia art. 6 cpv. 1, 2° periodo ODiC). Il dovere d’informazione della
società si estende altresì alla consegna della documentazione contabile e
statutaria della società nella misura necessaria all’esecuzione del
pignoramento delle azioni e delle connesse misure conservative, alle quali è
riconosciuta anche una funzione investigativa (sentenza della CEF
15.2018.18
del 2 luglio 2018 consid. 4.1/b-c e i rinvii).
In
linea di massima, l’ufficio non è abilitato a nominare un suo rappresentante in
seno al consiglio di amministrazione, le norme sul pignoramento non contenendo
una disposizione analoga all’art. 240 LEF (citata 15.2018.18, consid. 4.1/a).
La Camera ha lasciato aperto il quesito di sapere se l’ufficio lo possa fare
sotto forma di misura conservativa (fondata sull’art. 100 LEF) perché nella
fattispecie sottoposta al suo esame il ricorrente non aveva reso verosimile che
tale provvedimento fosse urgente o dettato dalle circostanze del caso (citata
15.2018.18, consid. 4.1/d).
2.2.2
Le
considerazioni appena esposte valgono per analogia per il pignoramento del
diritto di esercitare l’usufrutto su azioni. Nel caso ora in esame, PI 2 non ha
fornito alcuna motivazione a sostegno della sua proposta di nominare un
mandatario. Non si giustifica pertanto alcun intervento cautelare dell’UE. Vero
è, tuttavia, che i conti del 2023 della PI 4 non prevedono alcuna distribuzione
di dividendi, malgrado un utile (di fr. 166'878.–) superiore a quello del
2022, in cui era stato attribuito un dividendo del 3% pari a fr. 121'000.–,
mentre non sono noti i conti del 2024. In queste circostanze, il pignoramento
del diritto dell’escusso di esercitare il suo diritto d’usufrutto sulle azioni rischia di rimanere lettera morta qualora
l’escusso non si dovesse attivare spontaneamente in modo da ottenere un
dividendo anche per gli anni 2023 e 2024. Tenuto conto che PI 2 è l’unico
creditore nel caso in esame, la soluzione più indicata (nel senso dell’art. 132
cpv. 3 LEF) è quella di assegnargli il diritto di esercitare l’usufrutto
spettante all’escusso a proprio nome, conto e rischio in virtù dell’art. 131
cpv. 2 LEF (cfr. sentenza della CEF 15.2020.27 dell’11 gennaio 2021
consid. 3.2, in cui è stata ordinata la realizzazione ai pubblici incanti o a
trattative private del diritto di esercitare un usufrutto immobiliare). Il
diritto assegnato verte sui frutti dell’usufrutto durante un anno dall’esecuzione
del pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF), ovvero dal 20 marzo 2024. Verte quindi
sul dividendo del 2024, ma anche su quello del 2023 nella misura in cui, come
già rilevato, non è indispensabile al sostentamento dell’escusso (costituisce
dunque un reddito risparmiato illimitatamente pignorabile: cfr. sentenza
della CEF 15.2023.125 del 15 gennaio 2024, pag. 3, massimata in RtiD 2024 II
730.
n. 39c).
Il
diritto assegnato comprende i diritti personali inerenti alla qualità di
azionista (cosiddetti diritti di
partecipazione), come il voto nell’assemblea generale (art. 689 cpv. 1
CO), che spetta all’usufruttuario (art. 690 cpv. 2, 1° periodo CO), il quale
può anche tenere un’assemblea generale senza osservare le formalità prescritte
per la convocazione se, come nella
fattispecie, l’usufrutto grava su tutte le azioni (art. 701 cpv. 1 CO),
e gli conferisce in particolare la facoltà di approvare i conti e la
destinazione dell’utile sociale (art. 698 cpv. 2 n. 4 CO), fermo restando l’“equo riguardo”
dovuto agl’interessi dell’azionista (art. 690 cpv. 2, 2° periodo CO).
2.3
Non
si può invece dar seguito alla proposta di PI 2 volta a ingiungere all’Ufficio
di procedere il 20 marzo 2025 a un pignoramento complementare d’ufficio (art.
145.
LEF), se i crediti posti in esecuzione non saranno stati interamente
soddisfatti. A ciò si oppone invero già solo il fatto che ancora non si sa se l’escutente,
per finire, risulterà oppure no soddisfatto e, dunque, se sarà necessario
procedere ulteriormente; sull’eventuale questione deciderà l’Ufficio a tempo
debito. Ad ogni modo, il pignoramento complementare d’ufficio non potrebbe
vertere nuovamente sul diritto di esercitare l’usufrutto (DTF 98 III 12 consid.
1; Schöniger/ Rüetschi in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 26 ad art. 145 LEF).
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è fatto ordine alla sede di
Lugano dell’Ufficio di esecuzione di assegnare a PI 2, con il suo consenso, il
diritto di esercitare a proprio nome, conto e rischio (in virtù dell’art. 131
cpv. 2 LEF) l’usufrutto spettante a PI 1 sulle azioni della PI 4 e di
percepirne i dividendi maturati prima del 25 marzo 2025.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– PI 1, __________, __________;
– PI 3, __________, __________;
– PI 4, __________,
__________;
– avv. PA
1, __________,
__________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.