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Decisione

15.2024.128

Ricorso contro la notifica del precetto esecutivo ritirato dall’allora compagna dell’escusso, che glielo avrebbe nascosto “per dispetto”. Restituzione del termine di opposizione

30 gennaio 2025Italiano5 min

il precetto esecutivo è stato notificato l’8 ottobre 2024 al domicilio dell’escusso;

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.128

Lugano

30 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 13

novembre 2024 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo avvenuta l’8

ottobre 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del

ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto

esecutivo n. __________ emesso il 7 ot­tobre 2024 dalla sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di una

fattura del 31 ottobre 2014 di fr. 4'863.85 oltre agl’interessi del 5% dal

Fatti

20 ottobre 2017;

che

il precetto esecutivo è stato notificato l’8 ottobre 2024 al domicilio dell’escusso;

che con ricorso del 13 novembre 2024, RI 1 con­testa

la validità di siffatta notifica allegando che l’atto è stato ritirato dalla

sua ex compagna, che risiedeva ancora con lui "anche se non eravamo più una coppia", salvo poi, per "dispetto", nasconderglielo in un cassetto, dove l’ha ritrovato solo alcuni

giorni prima del ricorso;

che

nelle sue osservazioni al ricorso del 27 novembre 2024, l’UE ritiene che

sebbene il precetto esecutivo fosse stato ritirato dall’ex compagna, la

notifica a RI 1 risulterebbe comunque valida in virtù dell’art. 64 cpv. 1 LEF,

poiché l’atto è stato consegnato al suo domicilio a un membro adulto della sua

economica domestica, ovvero l’ex compagna, che secondo le allegazioni dello

stesso ricorrente in quel periodo conviveva ancora con lui;

che

per quel motivo

l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità

di respingere il ricorso senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2

LPR, ovvero senza notificazione del ricorso alla controparte;

che

giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella

sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione, e quando

non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua

famiglia, espressione con cui s’intende ogni persona, il cui sviluppo fisico e

psichico dà l’impres­­sione della maturità,

ove viva nella stessa economia domestica del­l’escusso, anche se non fa

parte della sua famiglia secondo lo sta­to civile, bastando ch’entrambi

condividano la stessa economia domestica (DTF 50 III 80; sentenza della CEF

15.2014.107 del 26 giugno 2015, consid. 4);

che

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina dominante, se il

precetto esecutivo è stato consegnato a una persona adulta della famiglia dell’escusso

o a uno dei suoi impiegati ed egli l’ha saputo solo dopo la scadenza del

termine d’opposizio­­ne senza colpa da parte sua, il termine per formulare

Considerandi

opposizione gli può essere restituito in virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF se

allega e rende verosimile che non ha avuto conoscenza del precetto (più di

dieci giorni prima dell’inoltro della domanda di restituzione del termine d’opposizione)

e che tale ignoranza non gli è imputabile (sentenze del Tribunale federale

5A_87/2018 del 21 settembre 2018 consid. 3.1, con i riferimenti, e 5A_674/2020

del 17 febbraio 2021 consid. 2.2);

che alla luce della giurisprudenza appena citata e

delle incertezze associate all’istituto della notificazione sostitutiva, non pare

poter essere mantenuta la prassi di questa Camera, secondo cui l’esi­stenza

stessa di tale istituto esclude che si possa considerare la pretesa assenza di comunicazione del precetto

esecutivo all’escus­­so quale motivo

generale di restituzione del termine di opposizione (sentenza della CEF

15.2005.114

del 20 gennaio 2006, consid. 4.1), l’art. 64 cpv. 1 LEF permettendo

solo di presumere – e non fingere – che il ricevente trasmetta poi

tempestivamente l’atto consegnatogli al destinatario;

che nel caso in esame la

questione in realtà nemmeno si pone, siccome il ricorrente non ha formulato alcuna

richiesta esplicita di restituzione del termine di opposizione e soprattutto

non ha reso verosimile, adducendo elementi concreti e oggettivi (come dichiarazioni

di terzi), la sua mera allegazione del fatto che l’ex compagna gli avrebbe

nascosto il precetto esecutivo per fargli un “dispet­to”, impedendogli d’interporre opposizione

tempestivamente, sen­za che ciò possa essergli imputato a colpa;

ch’egli non ha neppure

prodotto il proprio esemplare del precetto esecutivo a conferma ch’esso è stato

effettivamente consegnato all’ex compagna (e non a lui direttamente);

che in tali circostanze, la

notifica del precetto esecutivo deve considerarsi valida e non sospesa da un’opposizione

tempestiva, la cui espressa dichiarazione invero nemmeno figura nel ricorso;

che, infondato, il ricorso va

di conseguenza respinto;

che al ricorrente rimane ad

ogni modo la facoltà di far valere la prescrizione a suo dire quinquennale del

credito posto in esecuzione con un’azione di annullamento dell’esecuzione

giusta l’art. 85 o 85a LEF;

che stante il suo esito, non è

necessario notificare alla controparte né il giudizio odierno né il ricorso

(art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a __________ .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.