15.2024.128
Ricorso contro la notifica del precetto esecutivo ritirato dall’allora compagna dell’escusso, che glielo avrebbe nascosto “per dispetto”. Restituzione del termine di opposizione
30 gennaio 2025Italiano5 min
il precetto esecutivo è stato notificato l’8 ottobre 2024 al domicilio dell’escusso;
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.128
Lugano
30 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 13
novembre 2024 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo avvenuta l’8
ottobre 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del
ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________ emesso il 7 ottobre 2024 dalla sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di una
fattura del 31 ottobre 2014 di fr. 4'863.85 oltre agl’interessi del 5% dal
Fatti
20 ottobre 2017;
che
il precetto esecutivo è stato notificato l’8 ottobre 2024 al domicilio dell’escusso;
che con ricorso del 13 novembre 2024, RI 1 contesta
la validità di siffatta notifica allegando che l’atto è stato ritirato dalla
sua ex compagna, che risiedeva ancora con lui "anche se non eravamo più una coppia", salvo poi, per "dispetto", nasconderglielo in un cassetto, dove l’ha ritrovato solo alcuni
giorni prima del ricorso;
che
nelle sue osservazioni al ricorso del 27 novembre 2024, l’UE ritiene che
sebbene il precetto esecutivo fosse stato ritirato dall’ex compagna, la
notifica a RI 1 risulterebbe comunque valida in virtù dell’art. 64 cpv. 1 LEF,
poiché l’atto è stato consegnato al suo domicilio a un membro adulto della sua
economica domestica, ovvero l’ex compagna, che secondo le allegazioni dello
stesso ricorrente in quel periodo conviveva ancora con lui;
che
per quel motivo
l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità
di respingere il ricorso senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2
LPR, ovvero senza notificazione del ricorso alla controparte;
che
giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella
sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione, e quando
non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua
famiglia, espressione con cui s’intende ogni persona, il cui sviluppo fisico e
psichico dà l’impressione della maturità,
ove viva nella stessa economia domestica dell’escusso, anche se non fa
parte della sua famiglia secondo lo stato civile, bastando ch’entrambi
condividano la stessa economia domestica (DTF 50 III 80; sentenza della CEF
15.2014.107 del 26 giugno 2015, consid. 4);
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina dominante, se il
precetto esecutivo è stato consegnato a una persona adulta della famiglia dell’escusso
o a uno dei suoi impiegati ed egli l’ha saputo solo dopo la scadenza del
termine d’opposizione senza colpa da parte sua, il termine per formulare
Considerandi
opposizione gli può essere restituito in virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF se
allega e rende verosimile che non ha avuto conoscenza del precetto (più di
dieci giorni prima dell’inoltro della domanda di restituzione del termine d’opposizione)
e che tale ignoranza non gli è imputabile (sentenze del Tribunale federale
5A_87/2018 del 21 settembre 2018 consid. 3.1, con i riferimenti, e 5A_674/2020
del 17 febbraio 2021 consid. 2.2);
che alla luce della giurisprudenza appena citata e
delle incertezze associate all’istituto della notificazione sostitutiva, non pare
poter essere mantenuta la prassi di questa Camera, secondo cui l’esistenza
stessa di tale istituto esclude che si possa considerare la pretesa assenza di comunicazione del precetto
esecutivo all’escusso quale motivo
generale di restituzione del termine di opposizione (sentenza della CEF
15.2005.114
del 20 gennaio 2006, consid. 4.1), l’art. 64 cpv. 1 LEF permettendo
solo di presumere – e non fingere – che il ricevente trasmetta poi
tempestivamente l’atto consegnatogli al destinatario;
che nel caso in esame la
questione in realtà nemmeno si pone, siccome il ricorrente non ha formulato alcuna
richiesta esplicita di restituzione del termine di opposizione e soprattutto
non ha reso verosimile, adducendo elementi concreti e oggettivi (come dichiarazioni
di terzi), la sua mera allegazione del fatto che l’ex compagna gli avrebbe
nascosto il precetto esecutivo per fargli un “dispetto”, impedendogli d’interporre opposizione
tempestivamente, senza che ciò possa essergli imputato a colpa;
ch’egli non ha neppure
prodotto il proprio esemplare del precetto esecutivo a conferma ch’esso è stato
effettivamente consegnato all’ex compagna (e non a lui direttamente);
che in tali circostanze, la
notifica del precetto esecutivo deve considerarsi valida e non sospesa da un’opposizione
tempestiva, la cui espressa dichiarazione invero nemmeno figura nel ricorso;
che, infondato, il ricorso va
di conseguenza respinto;
che al ricorrente rimane ad
ogni modo la facoltà di far valere la prescrizione a suo dire quinquennale del
credito posto in esecuzione con un’azione di annullamento dell’esecuzione
giusta l’art. 85 o 85a LEF;
che stante il suo esito, non è
necessario notificare alla controparte né il giudizio odierno né il ricorso
(art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a __________ .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.