15.2024.13
Comminatoria di fallimento. Ricorso apparentemente diretto contro la decisione di fallimento. Tardività e irricevibilità
1 marzo 2024Italiano5 min
che "gran parte" delle esecuzioni "elencate" nella comminatoria di fallimento sono già state saldate dal titolare __________
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.13
Lugano
1 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 febbraio 2024 della
RI 1
(rappresentata dal socio e gerente, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa
il 20 ottobre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della
ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 14 settembre 2023 dalla
PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 818.55.– oltre agli accessori, il
Fatti
20 ottobre 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio
d’esecuzione (UE), appurato che l’escussa non aveva interposto
opposizione, le ha intimato la comminatoria di fallimento, consegnatale
il 13 novembre 2023;
che
con atto del 6 febbraio 2024, la RI 1 ricorre contro "alcuni" precetti
esecutivi e avvisi di pignoramento "confluiti" nella comminatoria di
fallimento notificata "in
data odierna" (il 6 febbraio 2024), affermando
che "gran parte" delle esecuzioni "elencate" nella comminatoria di fallimento sono già state saldate dal titolare __________
(firmatario del ricorso) e che le somme richieste dalla Cassa cantonale di
compensazione non sono dovute, perché la massa salariale utilizzata come base di
calcolo per gli acconti del 2023 non corrisponde a quella effettiva;
che
nelle sue osservazioni del 9 febbraio 2024 l’UE rileva che la comminatoria di
fallimento è sfociata nel fallimento della ricorrente, il 6 febbraio 2024, sicché il ricorso appare superato
dagli eventi, e in ogni caso è irricevibile, poiché le altre censure sono di
merito e, comunque sia, il ricorso non indica precisamente gli atti contestati
ed è inconcludente;
che
visibilmente la ricorrente confonde comminatoria di fallimento e decisione di
fallimento;
che
a prescindere dalla confusione terminologica, il ricorso è diretto in realtà
contro il fallimento, in cui sono “confluiti” le esecuzioni citate dalla
ricorrente e che è stato decretato proprio il 6 febbraio 2023;
che
il ricorso all’autorità di vigilanza può essere diretto solo contro un
provvedimento dell’ufficio d’esecuzione o dei fallimenti (art. 17 LEF) e non
contro una decisione giudiziaria come la decisione di fallimento, contro la
quale è aperta la via del reclamo all’autorità giudiziaria superiore (art. 174
LEF);
che
sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto irricevibile;
che
il reclamo interposto parallelamente dalla RI 1 il 12 febbraio 2024 è stato
accolto da questa Camera, che con decisione odierna ha annullato il fallimento
Considerandi
(inc. 14.2024.26);
che
nella misura in cui dovesse concernere anche la comminatoria di fallimento n. __________,
il ricorso è manifestamente tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF) e in ogni caso è
diventato senza oggetto in seguito al pagamento del credito posto in
esecuzione, cinque ore e dodici minuti dopo la pronuncia del fallimento, ciò che vale pure per l’esecuzione
promossa dalla PI 1Sagittario citata nel ricorso, siccome nel frattempo è stata ritirata;
che
le altre censure della ricorrente sono irricevibili, vuoi perché essa non ha
indicato con precisione quali sono i provvedimenti contestati e quali sono le
sue conclusioni (cfr. art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]),
vuoi perché sono censure di merito, ovvero rivolte all’esistenza o
all’ammontare delle prete-se criticate, le quali non sono proponibili con un
ricorso all’autorità di vigilanza, proponibile unicamente per
ragioni formali (Markus in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6.
ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza
territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 4 consid. 2) o il
mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di
fallimento (art. 39 e 40 LEF), bensì con un’opposizione al precetto esecutivo
(art. 74 LEF) e con una risposta nell’eventuale susseguente procedura giudiziaria
volta al rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è
inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione alla RI 1,
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.