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Decisione

15.2024.13

Comminatoria di fallimento. Ricorso apparentemente diretto contro la decisione di fallimento. Tardività e irricevibilità

1 marzo 2024Italiano5 min

che "gran parte" delle esecuzioni "elencate" nel­la comminatoria di fallimento sono già state saldate dal titolare __________

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.13

Lugano

1 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 febbraio 2024 della

RI 1

(rappresentata dal socio e gerente, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa

il 20 ottobre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della

ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa il 14 settembre 2023 dalla

PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 818.55.– oltre agli accessori, il

Fatti

20 ottobre 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio

d’esecuzione (UE), appurato che l’e­­scussa non aveva interposto

opposizione, le ha intimato la comminatoria di fallimento, consegnatale

il 13 novembre 2023;

che

con atto del 6 febbraio 2024, la RI 1 ricorre contro "alcuni" precetti

esecutivi e avvisi di pignoramento "confluiti" nella comminatoria di

fallimento notificata "in

data odierna" (il 6 febbraio 2024), affermando

che "gran parte" delle esecuzioni "elencate" nel­la comminatoria di fallimento sono già state saldate dal titolare __________

(firmatario del ricorso) e che le somme richieste dalla Cassa cantonale di

compensazione non sono dovute, perché la massa salariale utilizzata come base di

calcolo per gli acconti del 2023 non corrisponde a quella effettiva;

che

nelle sue osservazioni del 9 febbraio 2024 l’UE rileva che la comminatoria di

fallimento è sfociata nel fallimento della ricorren­te, il 6 febbraio 2024, sicché il ricorso appare superato

dagli eventi, e in ogni caso è irricevibile, poiché le altre censure sono di

merito e, comunque sia, il ricorso non indica precisamente gli atti contestati

ed è inconcludente;

che

visibilmente la ricorrente confonde comminatoria di fallimento e decisione di

fallimento;

che

a prescindere dalla confusione terminologica, il ricorso è diretto in realtà

contro il fallimento, in cui sono “confluiti” le esecuzioni citate dalla

ricorrente e che è stato decretato proprio il 6 febbraio 2023;

che

il ricorso all’autorità di vigilanza può essere diretto solo contro un

provvedimento dell’ufficio d’esecuzione o dei fallimenti (art. 17 LEF) e non

contro una decisione giudiziaria come la decisione di fallimento, contro la

quale è aperta la via del reclamo all’autorità giudiziaria superiore (art. 174

LEF);

che

sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto irricevibile;

che

il reclamo interposto parallelamente dalla RI 1 il 12 febbraio 2024 è stato

accolto da questa Camera, che con decisio­ne odierna ha annullato il fallimento

Considerandi

(inc. 14.2024.26);

che

nella misura in cui dovesse concernere anche la comminatoria di fallimento n. __________,

il ricorso è manifestamente tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF) e in ogni caso è

diventato senza oggetto in seguito al pagamento del credito posto in

esecuzione, cinque ore e dodici minuti dopo la pronuncia del fallimento, ciò che vale pure per l’esecuzione

promossa dalla PI 1Sagittario citata nel ricorso, siccome nel frattempo è stata ritirata;

che

le altre censure della ricorrente sono irricevibili, vuoi perché essa non ha

indicato con precisione quali sono i provvedimenti contestati e quali sono le

sue conclusioni (cfr. art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]),

vuoi perché sono censure di merito, ovvero rivolte all’esistenza o

all’ammontare delle prete-se criticate, le quali non sono proponibili con un

ricorso all’autorità di vigilanza, proponibile unicamente per

ragioni formali (Markus in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

6.

ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza

territoriale dell’ufficio d’esecu­zione (DTF 118 III 4 consid. 2) o il

mancato assoggettamento del­l’escusso all’esecuzione ordinaria in via di

fallimento (art. 39 e 40 LEF), bensì con un’opposizione al precetto esecutivo

(art. 74 LEF) e con una risposta nell’eventuale susseguente procedura giudiziaria

volta al rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è

inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione alla RI 1,

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.