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Decisione

15.2024.130

Determinazione del modo di realizzazione dell’interessenza dell’escusso nella comunione ereditaria del padre. Comunione già sciolta ed eredità già divisa giudizialmente. Intervento dell’Ufficiale quale autorità dell’art. 609 CC

14 febbraio 2025Italiano6 min

sicché l’Ufficio ha convocato lui, PI 2 e gli altri membri della CE a un’udienza,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.130

Lugano

14 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza presentata il 2 dicembre 2024 dall’Ufficio d’esecuzione,

sede di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di

realizzazione dell’interessenza spettante a

PI 2, BG – __________ (__________)

nella comunione ereditaria del

padre fu PI 1 († 2023), composta, oltreché dell’escusso, anche di

PI 3, __________

PI 4, __________

(patrocinata dagli avv. PA 1 e PA 3, __________)

nell’esecuzione n. __________ promossa nei

confronti di PI 2 da

PI 5, __________

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto

in fatto: A. PI

1 è deceduto il 3 maggio 2023. Gli sono succeduti in

comunione ereditaria (CE) la vedova PI 3, nonché i due figli PI 2 e PI 4.

Fatti

B. Nell’esecuzione

n. __________, promossa da PI 5 nei confronti

di PI 2 per fr. 529'430.75 (all’11 febbraio 2025), il 24 novembre

2023 la sede di Mendrisio dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE

del padre.

C. Il

16 maggio 2024, PI 5 ha chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata,

sicché l’Ufficio ha convocato lui, PI 2 e gli altri membri della CE a un’udienza,

salvo poi annullarla, accertando “l’impossibilità

di raggiungere un’intesa” vista l’annunciata assenza di PI 4.

D. Mediante

email del 9 giugno 2024, PI 4 ha informato l’UE di aver presentato alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord un’istanza di conciliazione propedeutica

allo scioglimento della comunione ereditaria e alla divisione dell’eredità. Ella

ha poi formulato la medesima richiesta mediante petizione del 9 settembre.

E. Poiché

la conciliazione era fallita, il 30 settembre 2024 l’Ufficio ha assegnato a

tutti gl’interessati, un termine di dieci giorni per presentare eventuali

proposte concrete per la realizzazione

della quota ereditaria; ne ha ricevuta una di PI 3 con scritto dell’11 ottobre

2024, che suggeriva di vendere a un terzo i fondi n. __________ e __________

RFD __________ appartenenti alla CE, a cui PI 4 ha aderito con lettera dello

stesso giorno e a cui PI 5 si è opposto con missive del 6 e 19 novembre.

F. Con

istanza del 2 dicembre 2024 lUE ha chiesto a questa Camera di determinare il

modo di realizzazione dell’interessenza di PI 2; ha precisato che alla

comunione appartengono unicamente i noti fondi, il cui valore complessivo

ammonta a fr. 94'473.–, già dedotto il debito ipotecario effettivo, che la

frazione dell’escusso nella CE consiste di ¼ e che un terzo è intenzionato a

comprare i fondi per fr. 750'000.–.

G. Il

27 gennaio 2025, l’Ufficio ha informato la Camera che con decisione del 22

gennaio precedente il Pretore aveva accolto la petizione di PI 4, ordinando lo

scioglimento della comunione e la divisione dell’eredità mediante vendita agl’incanti

dei fondi, quindi la ripartizione del ricavato nella misura di ½ alla vedova e

di ¼ a ciascuno dei figli, e affidandone l’esecuzione a un notaio.

Con provvedimento sempre del 27 gennaio, l’UE ha invitato il notaio a

versargli la parte di ricavato della vendita agl’incanti spettante a PI 2.

H. Con

email del 3 febbraio 2025, PI 5 si è lamentato presso l’Ufficio, in

particolare, del fatto che il Pretore avesse ac-colto la petizione senza

interpellare l’UE e senz’attendere la decisione della Camera sull’istanza.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio

d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.

9.

cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare

il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1

LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,

con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2

ODiC).

2.

Tuttavia,

se viene chiesta la realizzazione di una quota ereditaria pignorata, ma in quel

momento sono già stati chiesti lo scioglimento della comunione e la divisione

dell’eredità, il tentativo di conciliazione (art. 9 ODiC) è superfluo e l’autorità

di vigilanza non può né ordinare una vendita agl’incanti della quota (art. 11

ODiC), né nominare l’ufficio d’esecuzione o un amministratore per esercitare

tutti i diritti spettanti all’escusso (art. 12, 1° periodo ODiC); la

realizzazione verte allora sui beni comuni spettanti all’escusso in esito alla

divisione dell’eredità (art. 14 cpv. 1 e 3 ODiC). Inoltre, anziché presentare

all’autorità di vigilanza un’istanza tesa a determinare il modo di

realizzazione della quota, l’ufficio d’esecuzio­ne deve presentarne una d’intervento

all’autorità ai sensi dell’art. 609 cpv. 1 CC (art. 12, 2° periodo ODiC) (DTF

110.

III 46; sentenza del Tribunale federale

7B.26/2002 del 22 febbraio 2002, consid. 4).

2.1

Nella

fattispecie, poiché non solo PI 4 ha già chiesto lo scioglimento della CE e la

divisione dell’eredità, ma il Pretore li ha anche ordinati, questa Camera non deve

pronunciarsi sul modo di realizzazione dell’interessenza di PI 2. Sotto questo

profilo, l’istanza è pertanto senza oggetto.

2.2

Giova

però ordinare all’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC – nel Ticino è

l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC) – d’intervenire, sotto la vigilanza di questa Camera, nella

procedura di divisione in rappresentanza dell’escusso

e nel suo interesse, così come in quello del suo creditore (cfr. art.

12, 2° periodo ODiC; sopra consid. 2; DTF 129 III 316

consid. 3; sentenza della CEF 15.2024.92

dell’8 gennaio 2025, consid. 2.3.2 e

2.4). Per economia di procedura, l’intervento va

ordinato direttamente dalla Camera nella sua veste di autorità di vigilanza

(anche) sull’autorità ticinese ai sensi

dell’art. 609 CC (sentenza 15.2023.122 del 25 set­tembre 2024 consid.

4.1.2).

3.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, l’istanza è accolta, nel

senso che è fatto ordine all’Ufficiale delle esecuzioni, in qualità di

autorità giusta l’art. 609 CC, d’intervenire nella divisione dell’ere­dità di PI

1.

in rappresentanza di PI 2, nel suo interesse e in quello dell’escutente, consegnando

poi all’Uffi­cio d’esecuzione quanto ottenuto per conto dell’escusso.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Comunicazione:

– all’Ufficiale delle esecuzioni,

Lugano;

– all’Ufficio di esecuzione,

sede di Mendrisio, e, per il suo tramite, all’escusso, agli altri due membri

della comunione ereditaria e all’escutente.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.