15.2024.132
Ricorso del prestatore di personale contro l’ammissione del proprio credito nella graduatoria del fallimento nella terza invece che nella prima classe; menzione “pro memoria” di una causa di rigetto dell’opposizione; privilegio del lavoratore
5 marzo 2025Italiano7 min
della pendenza di una causa relativa alla pretesa presso la Pretura del Distretto
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.132
Lugano
5 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 novembre 2024 della
RI 1
(rappr. dal presidente del consiglio d’amministrazione
__________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei
fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro la graduatoria nel
fallimento depositata il 15 novembre 2024 nella procedura di fallimento n. __________
aperta nei confronti della
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nel fallimento aperto il 22 settembre 2023 nei confronti della PI
1, la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha depositato la
graduatoria dal 15 novembre al 5 dicembre 2024;
che
la pretesa insinuata dalla RI 1 senza menzione di privilegio è stata iscritta
nella terza classe "pro memoria" con la menzione, ai sensi dell’art.
Fatti
63 del Regolamento
concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF, RS 281.32),
della pendenza di una causa relativa alla pretesa presso la Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2023.4054), sospesa in virtù dell’art. 126 CPC il
21 settembre 2023;
che
la decisione sulla pretesa della RI 1 le è stata comunicata con raccomandata
del 14 novembre 2024;
che
con ricorso del 29 novembre 2024, la RI 1 ha impugnato la decisione chiedendo d’iscrivere
nella prima classe le proprie pretese (per salari, con relative trattenute
sociali, versati ai dipendenti prestati alla fallita), di fr. 6'248.75;
che
nelle sue osservazioni l’UF ritiene il ricorso irricevibile per incompetenza
materiale della Camera, ricordando che contestazioni su questioni sostanziali
riferite all’importo, al grado o all’esigibilità del credito insinuato devono
essere proposte con l’azione di contestazione della graduatoria al giudice del
luogo del fallimento (art. 250 LEF), ma non si oppone a un’eventuale
restituzione del termine di contestazione né a una trasmissione del ricorso al
giudice competente;
che
con il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF
possono essere fatti valere unicamente errori formali e procedurali nell’allestimento
della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o
incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette
un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato, mentre ove la
contestazione verte su questioni di diritto sostanziale ed è volta a far
stabilire se e in quale misura (importo, grado
ed esigibilità) un determinato credito dev’essere ammesso nella graduatoria è aperta esclusivamente la via dell’azione
di contestazione della graduatoria all’autorità giudiziaria competente secondo
l’art. 250 LEF (DTF 119 III 84 consid. 2/a
e 2/b; 114 III 110 consid. 3/d; sentenza della CEF 15.2021.1 del 22 marzo 2022,
consid. 2.1 e rinvii);
che
nella fattispecie l’unico motivo indicato dall’UF a sostegno del provvedimento
impugnato è l’esistenza della causa SO.2023.4054 sospesa presso la Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5;
che all’UF è però sfuggito che tale causa verte su
un’istanza di rigetto dell’opposizione,
che non può sfociare in una decisione di merito sul credito della ricorrente
(giusta l’art. 63 cpv. 3 RUF) e non giustifica
pertanto una menzione “pro memoria” nella graduatoria giusta l’art. 63 cpv. 1 RUF (cfr. Hierholzer/Krammer/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 71 ad art. 247
LEF);
che del resto la causa è diventata senza oggetto
al momento in cui la liquidazione fallimentare è stata continuata (ovvero quando, il 26 gennaio 2024, la dichiarazione di fallimento è stata pubblicata
dall’Ufficio dei fallimenti), poiché, per legge (art. 206 cpv. 1 LEF), la possibilità per cui l’esecuzione
della ricorrente riprendesse il suo corso giusta l’art. 230 cpv. 4 LEF è venuta
meno a quel momento (sentenza della CEF 14.2013.187 del 2 marzo 2015), sicché
un’eventuale decisione pronunciata durante il fallimento sarebbe nulla (DTF
93 III 55 consid. 3; sentenza della CEF 14.2015.95 del 18 giugno 2015, pag. 2);
che
l’errata applicazione dell’art. 63 RUF è una questione di natura formale che
rientra nella competenza dell’autorità di vigilanza;
che
contestazioni relative al grado del credito garantito da pegno insinuato o alla
classe in cui iscrivere il credito chirografario non rientrano invece nella
competenza dell’autorità di vigilanza, bensì del giudice da adire con un’azione
di contestazione della graduatoria (DTF 87 III 79 consid. 2; Hierholzer/Sogo, op. cit., n. 9 ad art.
Considerandi
250; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. III, 2001, n. 57 e 77 ad art. 250 LEF);
che
il ricorso è pertanto irricevibile sulla questione della classe in cui
iscrivere i crediti della ricorrente;
che
spetta alla ricorrente valutare la possibilità di proporre l’azione di
contestazione della graduatoria al giudice competente – a prima vista il
Pretore del luogo del fallimento a prescindere dal valore litigioso (art. 14
cpv. 1 [a contrario] e cpv. 2 della legge cantonale di
applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL
280.100]) – entro venti giorni dalla notifica dell’odierna
decisione d’irricevibilità (art. 63 cpv. 2 CPC e 250 cpv. 1 LEF per il rinvio
dell’art. 63 cpv. 3 CPC), fermo restando che la Camera non ha verificato l’ammissibilità
né le possibilità di successo di tale via giuridica e non è tenuta a
trasmettere d’ufficio il ricorso al giudice competente (sentenza della CEF
14.2021.204
del 3 giugno 2022, pagg. 2-3 e i rinvii);
che
– sia precisato a scanso di equivoci – nel caso del prestito di personale
esiste un rapporto di lavoro di regola solo tra il lavoratore e il prestatore
(art. 19 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito, RS
823.11), sicché di principio il prestatore non può far valere il privilegio di
prima classe (art. 219 cpv. 4, prima classe, lett. a LEF) nel fallimento dell’impresa
acquisitrice (Stöckli/Possa, in:
Kurzkommentar, SchKG, 2ª ed. 2014, n. 18 ad art. 219 LEF;
implicitamente: Lorandi in: Basler
Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 135 ad art. 219 LEF), salvo che, per delirio d’ipotesi, i contratti di lavoro siano stati
conclusi con la ditta acquisitrice e i lavoratori abbiano ceduto le loro
pretese al prestatore (che includono il privilegio giusta l’art. 170 cpv. 1 CO);
che
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto parzialmente accolto,
di modo che il provvedimento impugnato è annullato e riformato nel senso dello
stralcio della menzione “pro memoria” secondo l’art. 63 RUF;
che
siccome gli altri creditori potranno contestare la pretesa della ricorrente così
come rettificata con la decisione odierna mediante un ricorso (art. 17 LEF) o
un’azione di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF), non è necessario
notificare loro il ricorso;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza la graduatoria è
riformata nel senso che la menzione in grassetto (“il credito di fr. 6'248.87
[…]”) relativa alla pretesa della RI 1 (n° 20) è integralmente stralciata, e la
dicitura “p. M” nella colonna “Somma riconosciuta” sostituita con “6'248.75”.
2.
Il
ricorso è irricevibile in quanto tende all’inserimento del credito della
ricorrente nella prima classe.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– RI1,
;
– agli
altri interessati tramite l’Ufficio dei fallimenti.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.