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Decisione

15.2024.132

Ricorso del prestatore di personale contro l’ammissione del proprio credito nella graduatoria del fallimento nella terza invece che nella prima classe; menzione “pro memoria” di una causa di rigetto dell’opposizione; privilegio del lavoratore

5 marzo 2025Italiano7 min

della pendenza di una causa relativa alla pretesa presso la Pretura del Distretto

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.132

Lugano

5 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 novembre 2024 della

RI 1

(rappr. dal presidente del consiglio d’amministrazione

__________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei

fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro la graduatoria nel

fallimento depositata il 15 novembre 2024 nella procedura di fallimento n. __________

aperta nei confronti della

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nel fallimento aperto il 22 settembre 2023 nei confronti della PI

1, la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha depositato la

graduatoria dal 15 novembre al 5 dicembre 2024;

che

la pretesa insinuata dalla RI 1 sen­za menzione di privilegio è stata iscritta

nella terza classe "pro memoria" con la menzione, ai sensi dell’art.

Fatti

63 del Regolamento

concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF, RS 281.32),

della pendenza di una causa relativa alla pretesa presso la Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2023.4054), sospesa in virtù dell’art. 126 CPC il

21 settembre 2023;

che

la decisione sulla pretesa della RI 1 le è stata comunicata con raccomandata

del 14 novembre 2024;

che

con ricorso del 29 novembre 2024, la RI 1 ha impugnato la decisione chiedendo d’iscrivere

nella prima classe le proprie pretese (per salari, con relative trattenute

sociali, versati ai dipendenti prestati alla fallita), di fr. 6'248.75;

che

nelle sue osservazioni l’UF ritiene il ricorso irricevibile per incompetenza

materiale della Camera, ricordando che contestazio­ni su questioni sostanziali

riferite all’importo, al grado o all’esigibi­­lità del credito insinuato devono

essere proposte con l’azione di contestazione della graduatoria al giudice del

luogo del fallimento (art. 250 LEF), ma non si oppone a un’eventuale

restituzione del termine di contestazione né a una trasmissione del ricorso al

giudice competente;

che

con il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF

possono essere fatti valere unicamente errori formali e procedurali nell’allestimento

della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o

incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette

un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato, mentre ove la

contestazione verte su questioni di diritto sostanziale ed è volta a far

stabilire se e in quale misura (importo, grado

ed esigibilità) un determinato credito dev’essere ammesso nella graduatoria è aperta esclusivamente la via dell’azione

di contestazione della graduatoria all’autorità giudiziaria competente secondo

l’art. 250 LEF (DTF 119 III 84 consid. 2/a

e 2/b; 114 III 110 consid. 3/d; sentenza della CEF 15.2021.1 del 22 marzo 2022,

consid. 2.1 e rinvii);

che

nella fattispecie l’unico motivo indicato dall’UF a sostegno del provvedimento

impugnato è l’esistenza della causa SO.2023.4054 sospesa presso la Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5;

che all’UF è però sfuggito che tale causa verte su

un’istanza di ri­getto dell’opposizione,

che non può sfociare in una decisione di merito sul credito della ricorrente

(giusta l’art. 63 cpv. 3 RUF) e non giustifica

pertanto una menzione “pro memoria” nella graduatoria giusta l’art. 63 cpv. 1 RUF (cfr. Hierholzer/Krammer/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 71 ad art. 247

LEF);

che del resto la causa è diventata senza oggetto

al momento in cui la liquidazione fallimentare è stata continuata (ovvero quando, il 26 gennaio 2024, la dichiarazione di fallimento è stata pubblicata

dall’Ufficio dei fallimenti), poiché, per legge (art. 206 cpv. 1 LEF), la possibilità per cui l’esecuzione

della ricorrente riprendesse il suo corso giusta l’art. 230 cpv. 4 LEF è venuta

meno a quel momento (sentenza della CEF 14.2013.187 del 2 marzo 2015), sicché

un’e­­ventuale decisione pronunciata durante il fallimento sarebbe nulla (DTF

93 III 55 consid. 3; sentenza della CEF 14.2015.95 del 18 giugno 2015, pag. 2);

che

l’errata applicazione dell’art. 63 RUF è una questione di natura formale che

rientra nella competenza dell’autorità di vigilanza;

che

contestazioni relative al grado del credito garantito da pegno insinuato o alla

classe in cui iscrivere il credito chirografario non rientrano invece nella

competenza dell’autorità di vigilanza, bensì del giudice da adire con un’azione

di contestazione della graduatoria (DTF 87 III 79 consid. 2; Hierholzer/Sogo, op. cit., n. 9 ad art.

Considerandi

250; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. III, 2001, n. 57 e 77 ad art. 250 LEF);

che

il ricorso è pertanto irricevibile sulla questione della classe in cui

iscrivere i crediti della ricorrente;

che

spetta alla ricorrente valutare la possibilità di proporre l’azione di

contestazione della graduatoria al giudice competente – a prima vista il

Pretore del luogo del fallimento a prescindere dal valore litigioso (art. 14

cpv. 1 [a contrario] e cpv. 2 della legge cantonale di

applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL

280.100]) – entro venti giorni dalla notifica del­l’odierna

decisione d’irricevibilità (art. 63 cpv. 2 CPC e 250 cpv. 1 LEF per il rinvio

dell’art. 63 cpv. 3 CPC), fermo restando che la Camera non ha verificato l’ammissibilità

né le possibilità di successo di tale via giuridica e non è tenuta a

trasmettere d’ufficio il ricorso al giudice competente (sentenza della CEF

14.2021.204

del 3 giugno 2022, pagg. 2-3 e i rinvii);

che

– sia precisato a scanso di equivoci – nel caso del prestito di personale

esiste un rapporto di lavoro di regola solo tra il lavoratore e il prestatore

(art. 19 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito, RS

823.11), sicché di principio il prestatore non può far valere il privilegio di

prima classe (art. 219 cpv. 4, prima classe, lett. a LEF) nel fallimento dell’impresa

acquisitrice (Stöckli/Possa, in:

Kurzkommentar, SchKG, 2ª ed. 2014, n. 18 ad art. 219 LEF;

implicitamente: Lorandi in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 135 ad art. 219 LEF), salvo che, per delirio d’ipotesi, i contratti di lavoro siano stati

conclusi con la ditta acquisitrice e i lavoratori abbiano ceduto le loro

pretese al prestatore (che includono il privilegio giusta l’art. 170 cpv. 1 CO);

che

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto parzialmente accolto,

di modo che il provvedimento impugnato è annullato e riformato nel senso dello

stralcio della menzione “pro memoria” secondo l’art. 63 RUF;

che

siccome gli altri creditori potranno contestare la pretesa della ricorrente così

come rettificata con la decisione odierna mediante un ricorso (art. 17 LEF) o

un’azione di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF), non è necessario

notificare loro il ricorso;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza la graduatoria è

riformata nel senso che la menzione in grassetto (“il credito di fr. 6'248.87

[…]”) relativa alla pretesa della RI 1 (n° 20) è integralmente stralciata, e la

dicitura “p. M” nella colonna “Somma riconosciuta” sostituita con “6'248.75”.

2.

Il

ricorso è irricevibile in quanto tende all’inserimento del credito della

ricorrente nella prima classe.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– RI1,

;

– agli

altri interessati tramite l’Ufficio dei fallimenti.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.