15.2024.133
Ricorso contro il verbale di pignoramento di reddito. Revisione
14 marzo 2025Italiano5 min
il predetto provvedimento, nel senso di ridurre il reddito netto mensile di fr. 4'000.–
Source ti.ch
Incarto n.
15.2024.133
Lugano
14 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 dicembre 2024 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del
ricorrente dal
PI 1, __________
procedura che interessa
anche la procedente
PI 5,
(rappresentata dall’RA 2, )
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa dal Comune PI 1 nei
confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 3'701.50 oltre ad accessori, l’11
luglio 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato
la quota pignorabile del reddito dell’escusso in fr. 1'890.–, stabilendo in
fr. 4'000.– mensili il suo reddito netto per l’attività di “consulente in logistica indipendente” e in fr. 2'110.– il suo minimo d’esistenza;
che
con ricorso del 18 luglio 2024 RI 1 aveva chiesto a questa Camera di modificare
Fatti
il predetto provvedimento, nel senso di ridurre il reddito netto mensile di fr. 4'000.–
computato dall’Ufficio all’entrata di fr. 2'400.– da lui dichiarata, in
modo che la quota pignorata corrispondesse a fr. 290.–, facendo notare in
particolare di essere reduce da un ictus, che aveva significativamente limitato
la sua capacità lavorativa;
che
mediante sentenza del 18 ottobre 2024 la Camera ha respinto il gravame, siccome
l’insorgente non aveva comprovato le sue entrate e l’Ufficio aveva stimato
correttamente il reddito mensile netto dell’escusso
tramite comparazione con attività analoghe alla sua;
che
il 14 novembre 2024 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il
ricorso in materia civile presentato da RI 1 contro la decisione in questione;
che
il 2 dicembre 2024 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento, allegando lo
stesso calcolo del minimo d’esecuzione allestito l’11 luglio 2024;
che
con ricorso dell’8 dicembre 2024 RI 1 s’aggrava contro tale provvedimento,
chiedendo di riconsiderarlo;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 2 dicembre 2024 dall’UE di
Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile sotto questo profilo
(art. 17 LEF);
che
il ricorrente si duole che a causa della crisi economica sta affrontando
ulteriori e gravi difficoltà finanziarie, aggravate da problemi di salute che
Considerandi
limitano la sua capacità di migliorare la situazione, sicché le sue entrate
attuali sono a malapena sufficienti a coprire le spese di prima necessità e
risultano di poco superiori alla cifra che gli viene richiesta;
che
per tali ragioni, egli vuole fare affidamento nella possibilità che la
decisione impugnata venga riconsiderata, valutando con maggiore attenzione le
sue difficoltà e mostrando la necessaria sensibilità per giungere a una
soluzione più equa e sostenibile;
che,
a ben vedere, il ricorrente torna a disquisire sulla medesima questione già
sollevata nel suo precedente ricorso del 18 luglio 2024, riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni nel-l’ambito
della medesima esecuzione, senza aggiungere nulla di nuovo e peraltro senza
produrre, neppure questa volta, qualsivoglia
documento che comprovi le sue entrate o eventuali spese maggiori
rispetto a quanto computato dall’UE nel suo minimo d’esistenza, fermo restando
che competente a rivedere il calcolo a seguito di modificazioni determinanti
per l’importo da pignorare giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF, che spetta all’escusso
che se ne avvale dimostrare, è l’ufficio d’esecuzione, non l’autorità di
vigilanza;
che,
in tali condizioni, il ricorso al vaglio si rivela irricevibile, questa Camera avendo
già esaminato le contestazioni ora ripresentate con sentenza del 18 ottobre
2024, la quale riveste autorità di cosa giudicata;
che
nemmeno si giustifica di ritornare il ricorso all’UE, in modo che lo tratti
quale domanda di revisione nel senso dell’art. 93 cpv. 3 LEF, RI 1 non avendo
comprovato nuove circostanze di fatto rilevanti per il calcolo del suo minimo
vitale;
che
stante il suo esito, non è necessario notificare il
giudizio odierno né il ricorso alle altre parti interessate (art. 9 cpv. 2
LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia
e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.35]);
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
ad .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.