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Decisione

15.2024.133

Ricorso contro il verbale di pignoramento di reddito. Revisione

14 marzo 2025Italiano5 min

il predetto provvedimento, nel senso di ridurre il reddito netto mensile di fr. 4'000.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2024.133

Lugano

14 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 dicembre 2024 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del

ricorrente dal

PI 1, __________

procedura che interessa

anche la procedente

PI 5,

(rappresentata dall’RA 2, )

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa dal Comune PI 1 nei

confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 3'701.50 oltre ad accessori, l’11

luglio 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato

la quota pignorabile del reddito dell’escusso in fr. 1'890.–, stabilendo in

fr. 4'000.– mensili il suo reddito netto per l’attività di “consulente in logistica indipendente” e in fr. 2'110.– il suo minimo d’esistenza;

che

con ricorso del 18 luglio 2024 RI 1 aveva chiesto a questa Camera di modificare

Fatti

il predetto provvedimento, nel senso di ridurre il reddito netto mensile di fr. 4'000.–

computato dall’Ufficio all’entrata di fr. 2'400.– da lui dichiarata, in

modo che la quota pignorata corrispondesse a fr. 290.–, facendo notare in

particolare di essere reduce da un ictus, che aveva significativamente limitato

la sua capacità lavorativa;

che

mediante sentenza del 18 ottobre 2024 la Camera ha respinto il gravame, siccome

l’insorgente non aveva comprovato le sue entrate e l’Ufficio aveva stimato

correttamente il reddito mensile net­to dell’escusso

tramite comparazione con attività analoghe alla sua;

che

il 14 novembre 2024 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il

ricorso in materia civile presentato da RI 1 contro la decisione in questione;

che

il 2 dicembre 2024 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento, allegando lo

stesso calcolo del minimo d’esecuzione allestito l’11 luglio 2024;

che

con ricorso dell’8 dicembre 2024 RI 1 s’ag­grava contro tale provvedimento,

chiedendo di riconsiderarlo;

che

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10

giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 2 dicembre 2024 dall’UE di

Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile sotto questo profilo

(art. 17 LEF);

che

il ricorrente si duole che a causa della crisi economica sta affrontando

ulteriori e gravi difficoltà finanziarie, aggravate da problemi di salute che

Considerandi

limitano la sua capacità di migliorare la situazione, sicché le sue entrate

attuali sono a malapena sufficienti a coprire le spese di prima necessità e

risultano di poco superiori alla cifra che gli viene richiesta;

che

per tali ragioni, egli vuole fare affidamento nella possibilità che la

decisione impugnata venga riconsiderata, valutando con maggiore attenzione le

sue difficoltà e mostrando la necessaria sensibilità per giungere a una

soluzione più equa e sostenibile;

che,

a ben vedere, il ricorrente torna a disquisire sulla medesima questione già

sollevata nel suo precedente ricorso del 18 luglio 2024, riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni nel­-l’ambito

della medesima esecuzione, senza aggiungere nulla di nuovo e peraltro senza

produrre, neppure questa volta, qualsivoglia

documento che comprovi le sue entrate o eventuali spese mag­giori

rispetto a quanto computato dall’UE nel suo minimo d’esistenza, fermo restando

che competente a rivedere il calcolo a seguito di modificazioni determinanti

per l’importo da pignorare giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF, che spetta all’escusso

che se ne avvale dimostrare, è l’ufficio d’esecuzione, non l’autorità di

vigilanza;

che,

in tali condizioni, il ricorso al vaglio si rivela irricevibile, questa Camera avendo

già esaminato le contestazioni ora ripresentate con sentenza del 18 ottobre

2024, la quale riveste autorità di cosa giudicata;

che

nemmeno si giustifica di ritornare il ricorso all’UE, in modo che lo tratti

quale domanda di revisione nel senso dell’art. 93 cpv. 3 LEF, RI 1 non avendo

comprovato nuove circostanze di fatto rilevanti per il calcolo del suo minimo

vitale;

che

stante il suo esito, non è necessario notificare il

giudizio odier­no né il ricorso alle altre parti interessate (art. 9 cpv. 2

LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia

e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.35]);

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

ad .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.