15.2024.134
Ricorso. Riconsiderazione parziale del provvedimento impugnato. Determinazione del reddito medio dell’escusso e del coniuge
13 gennaio 2025Italiano4 min
sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario emesso il 18 novembre 2024 nelle
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Incarto n.
Fatti
15.2024.134
Lugano
13 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2024 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario emesso il 18 novembre 2024 nelle
esecuzioni n. __________, __________ e 3674861 promosse nei confronti
della ricorrente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
PI 3, __________
preso atto che con decisione del 19 dicembre
2024 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato,
riformandolo nel senso di aumentare il minimo esistenziale della ricorrente a fr. 1'798.40
(anziché fr. 1'562.54) e di pignorare la quota dei suoi redditi che eccede
tale importo, ovvero indicativamente fr. 910.– mensili dopo aver
accertato, in base al certificato d’assicurazione prodotto dalla ricorrente
dopo il pignoramento, che il premio di cassa malati è di fr. 575.45
mensili dal 1° gennaio 2025 (anziché i fr. 542.05 correttamente computati
per il 2024) e che gl’interessi ipotecari pagati per l’abitazione della
ricorrente e del marito ammontano a fr. 726.80 mensili come da lei
sostenuto (e non a fr. 510.– come invece erroneamente indicato nel verbale
impugnato);
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato
impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può
riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta,
Considerandi
dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio
alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se il nuovo provvedimento accoglie
integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il
ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
osservato come, nella fattispecie, l’Ufficio d’esecuzione
abbia integramente ammesso le censure della ricorrente riferite al minimo
esistenziale, sicché al riguardo il ricorso è diventato senza oggetto;
rilevato che i redditi accertati nella decisione di
riconsiderazione sono invece leggermente più elevati di quelli indicati dalla
ricorrente (fr. 1'291.– in luogo di fr. 1'229.80 per il salario medio
percepito dal Cantone e fr. 1'417.– anziché fr. 1'289.40.– [al punto
2.
la ricorrente menziona però la somma di fr. 1'418.90] per il reddito
medio ottenuto dalla __________);
appurato che le medie stabilite dall’UE, calcolate sui
redditi percepiti dall’escussa da gennaio a ottobre 2024, sono corrette;
constatato, ad ogni modo, che l’esatta determinazione
della media dei redditi passati è invero inutile;
ricordato infatti che l’eccedenza pignorabile di fr. 910.– mensili rideterminata nella
decisione di riconsiderazione è solo indicativa, giacché l’Ufficio non ha
pignorato un importo fisso, bensì, appunto, un’eccedenza da calcolare mese per
mese in base ai redditi effettivamente percepiti dall’escussa e dal marito nel
singolo mese di riferimento (vanno considerati ambedue i redditi per una
corretta ripartizione delle rispettive quote del minimo esistenziale comune in
proporzione dei loro redditi, pari ad esempio al 38.12/61.88% nella prima
decisione e al 36.52/63.48% in quella riconsiderata), sicché al riguardo il
ricorso si rivela infondato;
rammentato che in materia di vigilanza non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato
senza oggetto il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–avv.
dott. PA 1, __________, __________, __________;
– ;
– PI 3
Inkasso, Zürich.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.