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Decisione

15.2024.134

Ricorso. Riconsiderazione parziale del provvedimento impugnato. Determinazione del reddito medio dell’escusso e del coniuge

13 gennaio 2025Italiano4 min

sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario emesso il 18 novembre 2024 nelle

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

15.2024.134

Lugano

13 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 2 dicembre 2024 di

RI 1

(patrocinata dall’avv. dott. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario emesso il 18 novembre 2024 nelle

esecuzioni n. __________, __________ e 3674861 pro­mosse nei confronti

della ricorrente da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

PI 3, __________

preso atto che con decisione del 19 dicembre

2024 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato,

riformandolo nel senso di aumentare il minimo esistenziale della ricorrente a fr. 1'798.40

(anziché fr. 1'562.54) e di pignorare la quota dei suoi redditi che eccede

tale importo, ovvero indicativamente fr. 910.– mensili dopo aver

accertato, in base al certificato d’assicurazione prodotto dalla ricorrente

dopo il pignoramento, che il premio di cassa malati è di fr. 575.45

mensili dal 1° gennaio 2025 (anziché i fr. 542.05 correttamente computati

per il 2024) e che gl’interessi ipotecari pagati per l’abitazione della

ricorrente e del marito ammontano a fr. 726.80 mensili come da lei

sostenuto (e non a fr. 510.– come invece erroneamente indicato nel verbale

impugnato);

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato

impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può

riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta,

Considerandi

dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio

alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo provvedimento accoglie

integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il

ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

osservato come, nella fattispecie, l’Ufficio d’esecuzione

abbia integramente ammesso le censure della ricorrente riferite al minimo

esistenziale, sicché al riguardo il ricorso è diventato senza oggetto;

rilevato che i redditi accertati nella decisione di

riconsiderazione sono invece leggermente più elevati di quelli indicati dalla

ricorrente (fr. 1'291.– in luogo di fr. 1'229.80 per il salario medio

percepito dal Cantone e fr. 1'417.– anziché fr. 1'289.40.– [al punto

2.

la ricorrente menziona però la somma di fr. 1'418.90] per il reddito

medio ottenuto dalla __________);

appurato che le medie stabilite dall’UE, calcolate sui

redditi percepiti dall’escussa da gennaio a ottobre 2024, sono corrette;

constatato, ad ogni modo, che l’esatta determinazione

della media dei redditi passati è invero inutile;

ricordato infatti che l’eccedenza pignorabile di fr. 910.– mensili rideterminata nella

decisione di riconsiderazione è solo indicativa, giacché l’Ufficio non ha

pignorato un importo fisso, bensì, appunto, un’eccedenza da calcolare mese per

mese in base ai redditi effettivamente percepiti dall’escussa e dal marito nel

singolo mese di riferimento (vanno considerati ambedue i redditi per una

corretta ripartizione delle rispettive quote del minimo esistenziale comune in

proporzione dei loro redditi, pari ad esempio al 38.12/61.88% nella prima

decisione e al 36.52/63.48% in quella riconsiderata), sicché al riguardo il

ricorso si rivela infondato;

rammentato che in materia di vigilanza non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato

senza oggetto il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–avv.

dott. PA 1, __________, __________, __________;

– ;

– PI 3

Inkasso, Zürich.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.