15.2024.135
Ricorso. Riconsiderazione parziale del provvedimento impugnato. Determinazione del reddito medio dell’escusso (indennità giornaliere in caso di malattia) e del coniuge
13 gennaio 2025Italiano4 min
riformandolo nel senso di aumentare il minimo esistenziale del ricorrente a fr. 3'126.55
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2024.135
Lugano
13 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2024 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario emesso il 18
novembre 2024 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________ e __________)
Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________)
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
PI 3, __________ (es. n. __________)
(rappresentato da RA 2, __________)
PI 4, __________ (es. n. 3524226 e 3524757)
preso atto che con decisione del 19 dicembre
2024 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato,
riformandolo nel senso di aumentare il minimo esistenziale del ricorrente a fr. 3'126.55
(anziché fr. 2'536.71) e di pignorare la quota dei suoi redditi che eccede
tale importo, ovvero indicativamente fr. 1'581.45 mensili dopo aver
accertato, in base al certificato d’assicurazione prodotto dal ricorrente dopo
il pignoramento, che il premio di cassa malati è di fr. 575.45 mensili dal
1° gennaio 2025 (anziché i fr. 542.05 correttamente computati per il 2024)
e che gl’interessi ipotecari pagati per l’abitazione del ricorrente e della
moglie ammontano a fr. 726.80 mensili come da lui sostenuto (e non a fr. 510.–
come invece erroneamente indicato nel verbale impugnato);
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato
impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può
riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta,
dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio
Considerandi
alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se il nuovo provvedimento accoglie
integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il
ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
osservato come, nella fattispecie, l’Ufficio d’esecuzione
abbia integramente ammesso le censure del
ricorrente riferite al minimo esistenziale della coppia, sicché al riguardo il
ricorso è diventato senza oggetto;
rilevato invece che l’Ufficio non si è determinato
sulla censura secondo cui l’entrata mensile del ricorrente di fr. 4'708.–
non tiene conto del fatto che si tratta di un’indennità giornaliera per
malattia, per cui l’entrata mensile varia a dipendenza del numero di giorni nel
mese di riferimento;
appurato, tuttavia, che l’eccedenza pignorabile di fr. 1'581.45 mensili rideterminata nella decisione
di riconsiderazione è solo indicativa;
ricordato infatti che l’Ufficio non ha pignorato un
importo fisso, bensì, appunto, un’eccedenza da calcolare mese per mese in base
ai redditi effettivamente percepiti dall’escusso e dalla moglie nel singolo
mese di riferimento (vanno considerati ambedue i redditi per una corretta
ripartizione delle rispettive quote del minimo esistenziale comune in proporzione
dei loro redditi, pari ad esempio al 61.88/38.12% nella prima decisione e al
63.48/ 36.52% in quella riconsiderata);
constatato che il ricorso, laddove il ricorrente
chiede di modificare le entrate sue e della moglie “sulla scorta di una media mensile di quanto
percepito” (nei motivi, ad
2), è infondato e come tale va respinto;
rammentato che in materia di vigilanza non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato
senza oggetto il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–avv.
dott. PA 1, __________, __________, __________;
– ;
– RA 2, __________,
__________;
– PI 3
Inkasso, __________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.