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Decisione

15.2024.135

Ricorso. Riconsiderazione parziale del provvedimento impugnato. Determinazione del reddito medio dell’escusso (indennità giornaliere in caso di malattia) e del coniuge

13 gennaio 2025Italiano4 min

riformandolo nel senso di aumentare il minimo esistenziale del ricorrente a fr. 3'126.55

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

15.2024.135

Lugano

13 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 2 dicembre 2024 di

RI 1

(patrocinata dall’avv. dott. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario emesso il 18

novembre 2024 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorren­te da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________ e __________)

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________)

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

PI 3, __________ (es. n. __________)

(rappresentato da RA 2, __________)

PI 4, __________ (es. n. 3524226 e 3524757)

preso atto che con decisione del 19 dicembre

2024 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato,

riformandolo nel senso di aumentare il minimo esistenziale del ricorrente a fr. 3'126.55

(anziché fr. 2'536.71) e di pignorare la quota dei suoi redditi che eccede

tale importo, ovvero indicativamente fr. 1'581.45 mensili dopo aver

accertato, in base al certificato d’assicurazione prodotto dal ricorrente dopo

il pignoramento, che il premio di cassa malati è di fr. 575.45 mensili dal

1° gennaio 2025 (anziché i fr. 542.05 correttamente computati per il 2024)

e che gl’interessi ipotecari pagati per l’abitazione del ricorrente e della

moglie ammontano a fr. 726.80 mensili come da lui sostenuto (e non a fr. 510.–

come invece erroneamente indicato nel verbale impugnato);

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato

impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può

riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta,

dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio

Considerandi

alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo provvedimento accoglie

integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il

ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

osservato come, nella fattispecie, l’Ufficio d’esecuzione

abbia integramente ammesso le censure del

ricorrente riferite al minimo esistenziale della coppia, sicché al riguardo il

ri­corso è diventato senza oggetto;

rilevato invece che l’Ufficio non si è determinato

sulla censura secondo cui l’entrata mensile del ricorrente di fr. 4'708.–

non tiene conto del fatto che si tratta di un’indennità giornaliera per

malattia, per cui l’entrata mensile varia a dipendenza del numero di giorni nel

mese di riferimento;

appurato, tuttavia, che l’eccedenza pignorabile di fr. 1'581.45 mensili rideterminata nella decisione

di riconsiderazione è solo indicativa;

ricordato infatti che l’Ufficio non ha pignorato un

importo fisso, bensì, appunto, un’ecce­denza da calcolare mese per mese in base

ai redditi effettivamente percepiti dall’escusso e dalla moglie nel singolo

mese di riferimento (vanno considerati ambedue i redditi per una corretta

ripartizione delle rispettive quote del minimo esistenziale comune in proporzione

dei loro redditi, pari ad esempio al 61.88/38.12% nella prima decisione e al

63.48/ 36.52% in quella riconsiderata);

constatato che il ricorso, laddove il ricorrente

chiede di modificare le entrate sue e della moglie “sulla scorta di una media mensile di quanto

percepito” (nei motivi, ad

2), è infondato e come tale va respinto;

rammentato che in materia di vigilanza non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato

senza oggetto il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–avv.

dott. PA 1, __________, __________, __________;

– ;

– RA 2, __________,

__________;

– PI 3

Inkasso, __________.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.